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mercoledì 11 Marzo 2026
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Spese della palestra dei figli: quando e come sono detraibili nella dichiarazione dei redditi

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Le spese per l’iscrizione dei figli in palestra possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi, ma a determinate condizioni. Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti da rispettare per poter beneficiare di questa agevolazione.

Quando le spese sono detraibili

Le spese per l’iscrizione in palestra dei figli sono detraibili nella dichiarazione dei redditi se i figli hanno un’età compresa tra i 5 e i 18 anni (anni compiuti nell’anno di riferimento). La detrazione spetta anche ai figli a carico che hanno compiuto 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, ma solo per la quota di spesa relativa al periodo in cui erano ancora minorenni.

Requisiti per la detrazione

Per poter detrarre le spese per l’iscrizione in palestra dei figli, è necessario che siano rispettati i se

guenti requisiti:

  • Le spese devono essere sostenute per l’iscrizione a palestre, piscine, associazioni sportive e altri impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Non sono detraibili le spese per l’iscrizione a centri benessere, centri termali o altre strutture che non hanno come finalità principale la pratica sportiva.
  • Le spese devono essere documentate con fatture o ricevute. La documentazione deve riportare il nome e il cognome del figlio, l’importo della spesa, la data di pagamento e i dati identificativi della palestra o dell’associazione sportiva.
  • I figli devono essere iscritti all’associazione o alla palestra a proprio nome. Non è possibile detrarre le spese per l’iscrizione di un familiare adulto.

 

Come detrarre le spese

Le spese per l’iscrizione in palestra dei figli possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi nel modello 730 o nel modello Redditi PF. La detrazione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa e deve essere indicata nei righi E8-E10 del modello 730 o nei righi RP8-RP13 del modello Redditi PF.

Limite di detrazione

L’ammontare massimo delle spese detraibili per ciascun figlio è di 210 euro. La detrazione spetta per il 19% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 40 euro per ogni figlio.

Esempio

Se un genitore ha sostenuto una spesa di 150 euro per l’iscrizione del figlio in palestra, potrà detrarre il 19% di questa spesa, ovvero 28,50 euro.

Casi particolari

  • Figli con disabilità: per i figli con disabilità grave, la detrazione per le spese di iscrizione in palestra è pari al 26% delle spese sostenute, senza alcun limite di importo.
  • Famiglie numerose: le famiglie con almeno quattro figli a carico possono detrarre le spese per l’iscrizione in palestra dei figli fino a un massimo di 420 euro.

 

Consigli

  • Conservare la documentazione delle spese sostenute per l’iscrizione in palestra dei figli.
  • Indicare correttamente le spese nella dichiarazione dei redditi.
  • In caso di dubbi, è possibile consultare il sito web dell’Agenzia delle Entrate o rivolgersi a un professionista.

Requisiti per la qualificazione delle Onlus

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Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) rappresentano una categoria di enti no profit che operano in svariati ambiti di interesse sociale, con il fine di perseguire finalità di solidarietà sociale. Per poter beneficiare di agevolazioni fiscali e normative, le ONLUS devono necessariamente rispettare determinati requisiti di natura strutturale, organizzativa e gestionale.

Requisiti statutari

Lo statuto dell’ente deve necessariamente:

  • Definire in modo chiaro e univoco le finalità di solidarietà sociale che l’ente intende perseguire. Le finalità devono essere specifiche, concrete e coerenti con i settori di attività ammessi per le ONLUS.
  • Stabilire che i proventi dell’ente debbano essere utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di solidarietà sociale. È vietato la distribuzione di utili o avanzi di gestione ai propri associati, fondatori o aderenti.
  • Prevedere la devoluzione del patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento, ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità.
  • Stabilire le modalità di nomina e di revoca dei membri degli organi sociali. I membri degli organi sociali non possono ricevere compensi per il loro lavoro, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
  • Prevedere l’obbligo di tenuta di una contabilità regolare e di redazione di un bilancio annuale.

 

Requisiti organizzativi

L’ente deve:

  • Avere una struttura organizzativa idonea al perseguimento delle proprie finalità. La struttura organizzativa deve essere adeguata alle dimensioni e alla complessità dell’ente e deve essere in grado di garantire un’efficiente gestione delle attività.
  • Essere dotato di un organo di amministrazione composto da un numero minimo di membri. Il numero minimo di membri dell’organo di amministrazione varia a seconda della forma giuridica dell’ente.
  • Avere un rappresentante legale. Il rappresentante legale può essere una persona fisica o un’altra organizzazione.
  • Avere sede in Italia. La sede dell’ente deve essere situata nel territorio dello Stato italiano.

 

Requisiti gestionali

L’ente deve:

  • Gestire le proprie attività in modo trasparente, efficiente ed efficace. La gestione dell’ente deve essere basata su principi di trasparenza, efficienza ed efficacia.
  • Tenere una contabilità regolare e redigere un bilancio annuale. La contabilità dell’ente deve essere conforme alle disposizioni di legge e il bilancio annuale deve essere redatto in modo chiaro e completo.
  • Sottoporsi a controlli da parte degli organi competenti. Gli organi competenti al controllo delle ONLUS sono l’Agenzia delle Entrate e gli enti locali.

Oltre ai requisiti sopraelencati, le ONLUS devono anche rispettare alcuni obblighi di comunicazione. In particolare, le ONLUS sono tenute a:

  • Pubblicare sul proprio sito web o su un altro sito web facilmente accessibile al pubblico lo statuto, il bilancio annuale e le altre informazioni previste dalla normativa.
  • Presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione annuale delle ONLUS.

Il rispetto di tutti i requisiti e obblighi sopraelencati è fondamentale per poter mantenere la qualificazione di ONLUS e per beneficiare delle relative agevolazioni fiscali e normative.

ONLUS: I settori di attività

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Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) rappresentano una categoria di enti no profit che operano in svariati ambiti di interesse sociale, con il fine di perseguire finalità di solidarietà sociale. Per poter beneficiare di agevolazioni fiscali e normative, le ONLUS devono necessariamente svolgere le proprie attività in uno o più dei seguenti settori di attività:

Assistenza sociale e socio-sanitaria

Comprende l’erogazione di servizi e interventi a favore di persone in stato di bisogno, fragilità o disagio, con l’obiettivo di promuovere il loro benessere e la loro autonomia. Rientrano in questo settore, ad esempio:

  • Assistenza a minori, anziani, disabili
  • Sostegno a persone senza fissa dimora
  • Interventi di reinserimento sociale
  • Servizi di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza
  • Attività di prevenzione e riabilitazione

 

Assistenza sanitaria

Comprende la realizzazione di attività e servizi sanitari, sia direttamente che in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Rientrano in questo settore, ad esempio:

  • Gestione di strutture sanitarie e socio-sanitarie
  • Erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali e domiciliari
  • Servizi di assistenza domiciliare
  • Attività di prevenzione e promozione della salute
  • Sostegno a persone con malattie rare o croniche

 

Beneficenza

Comprende la raccolta di fondi e la loro erogazione a favore di soggetti in stato di bisogno o per il perseguimento di finalità di interesse sociale. Rientrano in questo settore, ad esempio:

  • Raccolta di fondi per progetti di sviluppo in paesi in via di sviluppo
  • Erogazione di aiuti a persone colpite da calamità naturali
  • Sostegno a enti e organizzazioni che operano in settori di particolare fragilità
  • Finanziamento di borse di studio o di progetti di ricerca scientifica

 

Istruzione

Comprende la realizzazione di attività e servizi finalizzati alla formazione e all’educazione, sia in ambito scolastico che extrascolastico. Rientrano in questo settore, ad esempio:

  • Gestione di scuole, asili nido e centri di formazione
  • Realizzazione di corsi di istruzione e formazione professionale
  • Attività di educazione non formale e informale
  • Sostegno a studenti e ricercatori

 

Formazione

Comprende la realizzazione di attività e servizi finalizzati all’acquisizione di competenze e conoscenze, sia in ambito lavorativo che personale. Rientrano in questo settore, ad esempio:

  • Corsi di aggiornamento professionale
  • Attività di formazione per il reinserimento lavorativo
  • Seminari e convegni su tematiche di interesse sociale
  • Progetti di educazione alla cittadinanza e all’intercultura

 

Sport dilettantistico

Comprende la promozione e la diffusione della pratica sportiva a livello dilettantistico, con particolare attenzione ai giovani e ai soggetti svantaggiati. Rientrano in questo settore, ad esempio:

  • Gestione di società e associazioni sportive
  • Organizzazione di eventi e manifestazioni sportive
  • Attività di formazione per istruttori e allenatori
  • Sostegno a giovani atleti e squadre sportive

 

Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico

Comprende la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico. Rientrano in questo settore, ad esempio:

  • Restauro e valorizzazione di beni culturali
  • Organizzazione di mostre, eventi e visite guidate
  • Attività di educazione al patrimonio culturale
  • Ricerca e studi sul patrimonio artistico e storico

 

Tutela e valorizzazione dell’ambiente e dell’ecosistema

Comprende la tutela, la promozione e la valorizzazione dell’ambiente e dell’ecosistema. Rientrano in questo settore, ad esempio:

  • Interventi di salvaguardia e riqualificazione ambientale
  • Educazione ambientale e sensibilizzazione sui temi ecologici
  • Promozione di stili di vita sostenibili
  • Ricerca e studi sull’ambiente e l’ecosistema

 

Ricerca scientifica

Comprende la realizzazione di attività di ricerca scientifica in svariati campi del sapere. Rientrano in questo settore, ad esempio:

  • Finanziamento di progetti di ricerca
  • Borse di studio per ricercatori
  • Organizzazione di convegni e seminari
  • Pubblicazione di articoli scientifici

 

Tutela dei diritti civili

Comprende la promozione e la difesa dei diritti civili, politici, sociali e culturali di tutti i cittadini. Rientrano in questo settore, ad esempio:

  • Attività di sensibilizzazione e informazione sui diritti civili
  • Assistenza legale e supporto a persone vittime di discriminazioni o violazioni dei diritti
  • Promozione di campagne di sensibilizzazione e advocacy
  • Ricerca e studi sui temi dei diritti civili

 

È importante sottolineare che questa elencazione non è esaustiva. Esistono infatti numerose altre attività che possono essere svolte dalle ONLUS nell’ambito dei settori sopraelencati. L’importante è che le attività siano effettivamente finalizzate al perseguimento di finalità di solidarietà sociale e che siano svolte in modo trasparente, efficiente ed efficace.

Guida fiscale alle donazioni ed erogazioni liberali ad associazioni ed enti non profit

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Le erogazioni liberali e le donazioni rappresentano strumenti preziosi per sostenere le attività di enti non profit, associazioni e organizzazioni che operano in svariati ambiti di interesse sociale. Oltre al nobile fine di supportare cause meritevoli, tali erogazioni possono godere di agevolazioni fiscali per i soggetti eroganti, sia persone fisiche che imprese.

Detrazione e deduzione: le due principali forme di agevolazione

Le agevolazioni fiscali previste per le donazioni ed erogazioni liberali si distinguono principalmente in due categorie:

  • Detrazione: consiste in una riduzione diretta dell’imposta sul reddito (IRPEF o IRES) calcolata sull’ammontare donato. La detrazione è fruibile dalle persone fisiche e dagli enti commerciali.
  • Deduzione: comporta una riduzione del reddito imponibile ai fini del calcolo dell’imposta. La deduzione è riservata esclusivamente alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa e agli enti commerciali.

 

Enti beneficiari

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, le erogazioni liberali e le donazioni devono essere effettuate a favore di enti e organizzazioni che risultano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Tra i soggetti ammessi figurano:

  • Organizzazioni di volontariato (ODV)
  • Associazioni di promozione sociale (APS)
  • Enti del Servizio Civile Nazionale (SC)
  • Onlus
  • Enti ecclesiastici
  • Fondazioni
  • Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)
  • Società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (SSD a r.l.)

 

Limiti di importo

Le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali e le donazioni sono soggette a dei limiti di importo che variano a seconda del tipo di erogazione e del soggetto erogante.

Erogazioni in denaro

  • Detrazione IRPEF: 30% dell’ammontare donato, per un importo massimo di 30.000 euro annui.
  • Deduzione IRES: 30% dell’ammontare donato, senza limiti di importo.

Erogazioni in beni diversi dal denaro

  • Detrazione IRPEF: 10% del valore del bene donato, per un importo massimo di 15.000 euro annui.
  • Deduzione IRES: 10% del valore del bene donato, senza limiti di importo.

Erogazione in favore di ODV e APS:

  • La detrazione IRPEF sale al 35% per le erogazioni in denaro effettuate a favore di ODV e APS.

 

Documentazione necessaria

Per fruire delle agevolazioni fiscali, è necessario conservare la documentazione che attesta l’avvenuta erogazione liberale o donazione. La documentazione richiesta varia a seconda del tipo di erogazione e del soggetto erogante. In generale, è consigliabile conservare:

  • Ricevuta rilasciata dall’ente beneficiario
  • Copia del bonifico bancario o postale
  • Fattura o altra documentazione che attesti il valore del bene donato

 

Modalità di pagamento

Le erogazioni liberali e le donazioni possono essere effettuate mediante diverse modalità:

  • Bonifico bancario o postale
  • Carta di credito
  • Assegno bancario o circolare
  • Versamento in contanti (solo per importi fino a 30 euro)

 

Consigli utili

  • Verificare sempre l’iscrizione dell’ente beneficiario al RUNTS prima di effettuare l’erogazione.
  • Conservare la documentazione che attesta l’avvenuta erogazione.
  • In caso di dubbi o per maggiori informazioni, consultare il sito web dell’Agenzia delle Entrate o rivolgersi a un professionista abilitato.

 

Conclusione

Le erogazioni liberali e le donazioni rappresentano un importante strumento di sostegno per le organizzazioni non profit e, al tempo stesso, una vantaggiosa opportunità per i soggetti eroganti di beneficiare di agevolazioni fiscali. Grazie a questa guida, i contribuenti possono ora compiere scelte consapevoli e informate sulle loro erogazioni, contribuendo al contempo al bene comune.

Il 5 per mille: cos’è, come funziona e a chi destinarlo

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Il 5 per mille è una quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che lo Stato italiano destina a sostegno di organizzazioni non profit che operano in diversi settori di interesse sociale. Si tratta di un meccanismo di sostegno volontario, che permette ai contribuenti di scegliere a quali enti destinare una parte delle proprie tasse, senza alcun onere aggiuntivo.

Come funziona il 5 per mille

Ogni anno, con la presentazione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono decidere di destinare il 5 per mille a una o più organizzazioni non profit tra quelle che risultano iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La scelta è libera e può essere effettuata indicando il codice fiscale dell’ente prescelto nell’apposito spazio presente nel modello di dichiarazione.

A chi destinare il 5 per mille

Sono numerose le organizzazioni che possono beneficiare dei contributi del 5 per mille. Tra queste:

  • Organizzazioni di volontariato: che operano in settori come l’assistenza sociale, la tutela dei diritti, la promozione culturale, la protezione ambientale e la cooperazione internazionale.
  • Organizzazioni non profit: che svolgono attività di ricerca scientifica, istruzione, formazione e riabilitazione.
  • Enti ecclesiastici: che operano in ambiti di carità e beneficenza.
  • Associazioni sportive: che promuovono la pratica sportiva e l’educazione fisica, in particolare tra i giovani.

 

Come scegliere l’organizzazione a cui destinare il 5 per mille

La scelta dell’organizzazione a cui destinare il 5 per mille è un gesto di grande valore che permette di sostenere cause e valori in cui si crede. Per facilitare la scelta, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un elenco online di tutti gli enti ammessi a ricevere il 5 per mille, completo di informazioni sulle loro attività e sugli obiettivi perseguiti.

Vantaggi del 5 per mille

Oltre al valore etico e sociale di sostenere cause di interesse pubblico, il 5 per mille non comporta alcun onere aggiuntivo per i contribuenti. Si tratta infatti di una quota di IRPEF che lo Stato verserebbe comunque alle casse erariali, e che invece può essere destinata a sostenere le organizzazioni prescelte dai cittadini.

Come versare il 5 per mille

Il versamento del 5 per mille avviene automaticamente con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Non è necessario effettuare alcun bonifico o pagamento diretto all’organizzazione beneficiaria.

Scadenze e adempimenti

La scadenza per il 5 per mille coincide con quella della presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso di invio telematico della dichiarazione, la scelta dell’organizzazione a cui destinare il 5 per mille può essere effettuata direttamente online.

Controlli e trasparenza

L’Agenzia delle Entrate effettua controlli rigorosi sull’utilizzo dei fondi raccolti con il 5 per mille. Le organizzazioni beneficiarie sono tenute a rendicontare l’impiego dei contributi ricevuti e a rispettare criteri di trasparenza e buona gestione.

Il 5 per mille: un gesto di solidarietà e di partecipazione

Il 5 per mille rappresenta un’importante opportunità per i cittadini di contribuire attivamente al benessere della collettività e di sostenere le organizzazioni che si impegnano a promuovere il bene comune. Un gesto di solidarietà e di partecipazione che, oltre a dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno, permette di rafforzare il legame tra cittadini e società civile.

Addizionale IRPEF per le associazioni e le società sportive

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L’addizionale IRPEF è un’imposta locale che si applica al reddito delle persone fisiche. Il suo ammontare è stabilito da ogni singolo Comune e Regione, in base a specifiche deliberazioni. Per le associazioni e le società sportive, l’addizionale IRPEF rappresenta un’importante voce di spesa da tenere in considerazione.

Come viene calcolata l’addizionale IRPEF per le sportive?

L’addizionale IRPEF per le sportive viene calcolata in base al reddito imponibile dell’associazione o società, che comprende:

  • Le quote associative versate dai soci
  • I ricavi derivanti dalle attività commerciali (ad esempio, sponsorizzazioni, organizzazione di eventi, etc.)
  • Altri proventi (ad esempio, interessi bancari, rendite da immobili, etc.)

L’aliquota dell’addizionale IRPEF applicata al reddito imponibile varia da Comune a Comune e da Regione a Regione. In generale, l’aliquota comunale si aggira tra lo 0,50% e lo 0,70%, mentre l’aliquota regionale può arrivare fino all’1,23%.

Esempio di calcolo

Un’associazione sportiva ha un reddito imponibile di 10.000 euro. Il Comune in cui ha sede l’associazione applica un’aliquota addizionale IRPEF del 0,60%, mentre la Regione applica un’aliquota dell’1,00%. L’addizionale IRPEF da versare sarà pari a:

  • Addizionale comunale: 10.000 euro x 0,60% = 60 euro
  • Addizionale regionale: 10.000 euro x 1,00% = 100 euro
  • Addizionale IRPEF totale: 60 euro + 100 euro = 160 euro

 

Casi di esenzione

Alcune associazioni e società sportive possono beneficiare di esenzioni dall’addizionale IRPEF. In generale, l’esenzione è prevista per:

  • Le ONLUS
  • Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che non svolgono attività commerciali
  • Le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (SSD) che non svolgono attività commerciali

 

Come versare l’addizionale IRPEF

L’addizionale IRPEF deve essere versata tramite F24 all’Agenzia delle Entrate. Il termine di scadenza per il pagamento coincide con quello del saldo delle imposte sul reddito.

Consigli:

  • È importante che le associazioni e le società sportive si informino correttamente sulle aliquote addizionali IRPEF applicate nel proprio Comune e Regione.
  • È consigliabile conservare la documentazione relativa ai pagamenti dell’addizionale IRPEF.
  • In caso di dubbi o incertezze, è possibile rivolgersi a un professionista (commercialista, consulente fiscale) per avere una consulenza personalizzata.

Come pagare il legale rappresentante e/o l’amministratore (o membro del consiglio direttivo) di una associazione: guida aggiornata 2024

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compenso amministratore

La normativa che disciplina il pagamento del legale rappresentante e/o degli amministratori (o membri del consiglio direttivo) di un’associazione è complessa e variegata, in quanto dipende da diversi fattori, tra cui:

  • Tipologia di associazione: associazione senza scopo di lucro (ONLUS, APS, etc.), associazione sportiva dilettantistica (ASD, SSD), etc.
  • Attività svolte dall’associazione: attività istituzionali, attività commerciali, etc.
  • Modalità di conferimento dell’incarico: nomina assembleare, elezione, etc.
  • Regime fiscale prescelto dall’associazione: regime forfettario, regime ordinario, etc.

 

Regime forfettario

In generale, le associazioni che adottano il regime forfettario possono erogare compensi al legale rappresentante e/o agli amministratori a titolo di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.). In questo caso, i compensi erogati sono soggetti a ritenuta d’acconto IRPEF e addizionali a carico dell’associazione, con aliquote variabili a seconda del fatturato annuale dell’associazione. L’associazione dovrà inoltre versare i contributi previdenziali obbligatori all’INPS.

Regime ordinario

Le associazioni che adottano il regime ordinario possono erogare compensi al legale rappresentante e/o agli amministratori in due modalità:

  • A titolo di lavoro dipendente: in questo caso, i compensi erogati sono soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria e a ritenuta d’acconto IRPEF e addizionali a carico dell’associazione. L’associazione dovrà inoltre adempiere a tutti gli obblighi previsti in materia di gestione del rapporto di lavoro dipendente.
  • A titolo di prestazione d’opera professionale: in questo caso, i compensi erogati sono soggetti a ritenuta d’acconto IRPEF e addizionali a carico dell’associazione, con aliquote variabili a seconda del regime fiscale del professionista (ad esempio, 20% per i professionisti iscritti all’albo). Il professionista dovrà inoltre emettere fattura all’associazione per i compensi erogati.

 

Casi particolari

  • Rimborsi spese: le associazioni possono rimborsare al legale rappresentante e/o agli amministratori le spese effettivamente sostenute nell’espletamento del loro incarico. I rimborsi spesa non sono soggetti a tassazione, a condizione che siano adeguatamente documentati.
  • Prestazioni occasionali: le associazioni possono erogare compensi per prestazioni occasionali di valore non superiore a 6.775 euro annui a ciascun percipiente. I compensi erogati sono soggetti a ritenuta d’acconto IRPEF e addizionali al 20% a carico dell’associazione.

 

Documentazione

L’erogazione di qualsiasi compenso al legale rappresentante e/o agli amministratori di un’associazione deve essere sempre accompagnata da adeguata documentazione, tra cui:

  • Delibera assembleare che autorizza il pagamento
  • Contratto di collaborazione (se del caso)
  • Fattura (se del caso)
  • Note spese (per rimborsi)

Modello EAS: Quando, da chi e come deve essere inviato

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Il Modello EAS (Entrate Aiuti e Sovvenzioni) è un documento telematico obbligatorio per le associazioni senza scopo di lucro e gli enti non commerciali di natura associativa. Serve per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati rilevanti ai fini fiscali.

Quando deve essere inviato:

  • Entro il 31 marzo di ogni anno: per tutte le associazioni e gli enti già costituiti, per comunicare eventuali variazioni rispetto ai dati dichiarati nel precedente modello EAS.
  • Entro 60 giorni dalla data di costituzione: per le nuove associazioni e gli enti appena costituiti.

 

Chi deve inviarlo:

  • Le associazioni senza scopo di lucro: ad esempio, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali, associazioni di volontariato, etc.
  • Gli enti non commerciali di natura associativa: ad esempio, fondazioni, ONLUS, enti ecclesiastici, etc.

 

Come deve essere inviato:

Il Modello EAS deve essere inviato esclusivamente per via telematica, tramite:

  • Fisconline: il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate accessibile con SPID, CNS o Entratel.
  • Entratel: il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate accessibile solo con CNS.

In alternativa, l’invio può essere effettuato tramite un intermediario abilitato, ad esempio un Caf o un commercialista.

Cosa deve contenere il Modello EAS:

Il Modello EAS deve contenere una serie di informazioni, tra cui:

  • Dati anagrafici dell’associazione o ente: denominazione, sede, codice fiscale, etc.
  • Dati relativi ai soci: numero, quote associative versate, etc.
  • Dati relativi alle attività svolte: attività istituzionali, attività commerciali, etc.
  • Dati relativi ai ricavi e alle spese: proventi da quote associative, sponsorizzazioni, contributi, etc.; costi per il personale, le attività, etc.
  • Dati relativi al patrimonio: immobili, beni mobili, etc.
  • Eventuali altri dati rilevanti ai fini fiscali.

 

Sanzioni per l’omesso o irregolare invio del Modello EAS:

L’omesso o irregolare invio del Modello EAS comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.500 euro.

Casi di esonero dall’invio del Modello EAS:

Alcune associazioni e enti sono esonerati dall’invio del Modello EAS, tra cui:

  • Le associazioni di promozione sociale con ricavi annui inferiori a 25.000 euro.
  • Le ONLUS.
  • Gli enti ecclesiastici.

Iscrizione al CONI per associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

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L’iscrizione al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) rappresenta un passo fondamentale per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche a responsabilità limitata (SSD) che desiderano ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e godere dei numerosi vantaggi che ne derivano.

Perché iscriversi al CONI:

L’iscrizione al CONI conferisce alle ASD e SSD la personalità giuridica sportiva, consentendo loro di:

  • Partecipare a competizioni sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS)
  • Richiedere finanziamenti pubblici e contributi da parte del CONI e degli enti ad esso collegati
  • Usufruire di agevolazioni fiscali e previdenziali
  • Accedere a servizi formativi e di assistenza da parte del CONI
  • Avere diritto al tesseramento CONI per i propri soci
  • Apporre il logo CONI sui propri atti e sulle proprie divise

 

Come iscriversi al CONI:

La procedura di iscrizione al CONI si articola in diverse fasi:

  1. affiliazione a una Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA) o Ente di Promozione Sportiva (EPS): L’ASD o SSD deve innanzitutto affiliarsi a una FSN, DSA o EPS competente per la disciplina sportiva praticata. L’affiliazione comporta il pagamento di una quota annuale e la presentazione di una serie di documenti richiesti dalla FSN, DSA o EPS.
  2. iscrizione al Registro Nazionale delle Società Sportive Dilettantistiche: Una volta ottenuta l’affiliazione, l’ASD o SSD può procedere all’iscrizione al Registro Nazionale delle Società Sportive Dilettantistiche, istituito presso il CONI. L’iscrizione al Registro avviene telematicamente tramite il portale web del CONI, previa registrazione e pagamento di una tassa di iscrizione.
  3. richiesta del riconoscimento ai fini sportivi: A seguito dell’iscrizione al Registro, l’ASD o SSD può richiedere il riconoscimento ai fini sportivi al CONI. Il riconoscimento viene concesso se l’associazione o società risulta in regola con tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

 

Documentazione per l’iscrizione al CONI:

La documentazione da presentare per l’iscrizione al CONI varia a seconda dei casi, ma in generale comprende:

  • Statuto dell’associazione o società
  • Atto costitutivo dell’associazione o società
  • Verbale dell’assemblea dei soci che delibera l’iscrizione al CONI
  • Dichiarazione ISEE in corso di validità
  • Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
  • Certificato di Conto Corrente
  • Regolamento interno dell’associazione o società
  • Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile

 

Vantaggi dell’iscrizione al CONI:

L’iscrizione al CONI offre numerosi vantaggi alle ASD e SSD, tra cui:

  • Maggiore credibilità e affidabilità nei confronti degli sponsor, delle istituzioni e del pubblico
  • Possibilità di partecipare a eventi sportivi di alto livello
  • Accesso a risorse e servizi esclusivi per le società sportive affiliate
  • Possibilità di organizzare eventi sportivi con il patrocinio del CONI
  • Formazione e aggiornamento per dirigenti, tecnici e atleti

APS, ASD e SSD: Calcolo delle Imposte Dirette

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La disciplina fiscale per le Associazioni Pro Sportive (APS), le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche a responsabilità limitata (SSD) è articolata e complessa, in quanto dipende da diversi fattori, tra cui:

  • Tipologia di associazione: APS, ASD o SSD
  • Natura delle attività svolte: Istituzionali, commerciali o entrambe
  • Regime fiscale prescelto: Regime forfettario o regime ordinario

 

Calcolo delle imposte dirette per le APS:

Le APS, in quanto enti non profit, sono generalmente soggette al regime forfettario, a meno che non optino per il regime ordinario. Nel regime forfettario, le imposte dirette sono applicate su un reddito imponibile forfettario, che viene calcolato applicando una specifica percentuale ai ricavi dell’associazione. Le aliquote IRES e IRAP variano a seconda dei casi.

Calcolo delle imposte dirette per le ASD:

Le ASD, anch’esse enti non profit, possono scegliere tra il regime forfettario e il regime ordinario. Nel regime forfettario, il calcolo delle imposte dirette è simile a quello delle APS. Nel regime ordinario, le imposte dirette sono applicate sul reddito effettivo dell’associazione, che viene determinato tenendo conto dei costi e delle spese sostenute. L’aliquota IRES è del 24%, mentre l’aliquota IRAP varia a seconda della regione.

Calcolo delle imposte dirette per le SSD:

Le SSD, essendo società a responsabilità limitata, sono soggette al regime ordinario. Le imposte dirette sono applicate sul reddito effettivo dell’associazione, che viene determinato tenendo conto dei costi e delle spese sostenute. L’aliquota IRES è del 24%, mentre l’aliquota IRAP varia a seconda della regione.

Casi particolari:

  • Attività commerciali: Se l’associazione svolge attività commerciali, i relativi ricavi devono essere tassati separatamente dai redditi derivanti da attività istituzionali.
  • Sponsorizzazioni: Le sponsorizzazioni ricevute dalle associazioni sono generalmente considerate ricavi non imponibili.
  • Contributi dei soci: I contributi versati dai soci alle associazioni non sono generalmente considerati ricavi imponibili.

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