Convenzione tra il governo della Repubblica Utaliana e il Governo dell’Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.
CONVENZIONE ITALIA UCRAINA
CONVENZIONE ITALIA UCRAINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
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CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL’UCRAINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell’Ucraina, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue.
Articolo 1
Soggetti.
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 2
Imposte considerate.
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne l’Italia:
i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
iii) l’imposta locale sul reddito;
iv) l’imposta sul patrimonio netto delle imprese;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»).
b) per quanto concerne l’Ucraina:
i) l’imposta sugli utili delle imprese;
ii) l’imposta sul reddito dei cittadini;
iii) l’imposta sui beni delle imprese;
iv) l’imposta sui beni immobili dei cittadini;
v) l’imposta locale sul reddito;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «imposta ucraina»)
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dagli Stati contraenti dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Articolo 3
Definizioni generali.
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «Italia» designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l’Italia può esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;
b) il termine «Ucraina» designa il territorio dell’Ucraina, la relativa Piattaforma Continentale e la relativa zona economica esclusiva (marittima), ivi comprese le zone esterne al mare territoriale dell’Ucraina, che, conformemente al diritto internazionale, sono state o possono in futuro essere considerate, ai sensi della legislazione ucraina, come zone all’interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell’Ucraina per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;
c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, l’Italia o l’Ucraina;