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Convenzione Italia Ucraina

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'UCRAINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

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Convenzione tra il governo della Repubblica Utaliana e il Governo dell’Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

CONVENZIONE ITALIA UCRAINA

CONVENZIONE ITALIA UCRAINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

16 Aprile 2016 Dott. Alessio Ferretti 54.418 letture

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CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL’UCRAINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

 

 

 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell’Ucraina, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue.

 

 

 

Articolo 1

Soggetti.

 

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

 

 

 

Articolo 2

Imposte considerate.

 

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

 

2.   Sono  considerate  imposte  sul  reddito  e  sul  patrimonio  le  imposte  prelevate  sul  reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

 

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

 

a) per quanto concerne l’Italia:

 

i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;

 

ii) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche;

 

iii) l’imposta locale sul reddito;

 

iv) l’imposta sul patrimonio netto delle imprese;

 

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»).

 

b) per quanto concerne l’Ucraina:

 

i) l’imposta sugli utili delle imprese;

 

ii) l’imposta sul reddito dei cittadini;

iii) l’imposta sui beni delle imprese;

 

iv) l’imposta sui beni immobili dei cittadini;

 

v) l’imposta locale sul reddito;

 

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «imposta ucraina»)

 

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dagli Stati contraenti dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

 

 

 

Articolo 3

Definizioni generali.

 

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

 

a) il termine «Italia» designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale  italiano  le  quali,  ai  sensi  della  legislazione  italiana  concernente  la  ricerca  e  lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l’Italia può esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;

 

b) il termine «Ucraina» designa il territorio dell’Ucraina, la relativa Piattaforma Continentale e la relativa zona economica esclusiva (marittima), ivi comprese le zone esterne al mare territoriale dell’Ucraina, che, conformemente al diritto internazionale, sono state o possono in futuro essere considerate, ai sensi della legislazione ucraina, come zone all’interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell’Ucraina per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;

 

c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, l’Italia o l’Ucraina;

 

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