Lavoro e Diritto
Quando l’imprenditore è responsabile per la legge italiana?
Premessa
Nel presente contributo ci si soffermerà sulla responsabilità dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile richiamando le pronunce giurisprudenziali in materia e svolgendo le conseguenti considerazioni sul caso in esame e sui profili di responsabilità penale che coinvolgono coloro che ricoprono posizioni apicali all’interno di un’impresa.
La responsabilità dell’imprenditore.
In materia di responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., non costituisce fattore di esclusione della responsabilità datoriale il fatto che il lavoratore, per la sua posizione apicale, avesse la possibilità di modulare dal punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalità di fruizione delle ferie e dei riposi, residuando pur sempre in capo al datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore, salva l’ipotesi che la condotta di questi si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile.
Cassazione civile sez. lav., 27/01/2022, n.2403
Infortuni sui luoghi di lavoro: responsabilità dell’imprenditore
La responsabilità dell’imprenditore per gli infortuni avvenuti sui luoghi di lavoro a causa della mancata adozione delle misure di sicurezza deriva o da norme specifiche o, in assenza di queste, dalla norma di portata generale di cui all’art. 2087 c.c., che rappresenta una norma di chiusura del sistema antinfortunistico, che trova come tale applicazione a tutte le ipotesi non espressamente disciplinate.
Corte appello Firenze sez. lav., 28/06/2021, n.330
Mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore
In ordine alla responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore si fa riferimento a norme specifiche o, in mancanza a quanto disposto dall’art. 2087 c.c., che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro, siano necessarie a tutelare l’integrità psico -fisica dei lavoratori.
In particolare nel caso in cui si versi in ipotesi di attività lavorativa pericolosa, come nella fattispecie, la responsabilità del datore di lavoro -imprenditore, ai sensi dell’art. 2087 c.c., pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non può essere, tuttavia, circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, l’omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psico -fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto, della concreta realtà aziendale, del tipo di lavorazione e del connesso rischio.
Cassazione civile sez. lav., 18/06/2021, n.17576
Responsabilità dell’imprenditore per infortuni sul luogo di lavoro
In tema di responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c. per gli infortuni sul luogo di lavoro, nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo (contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l’intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell’evento.
(Nella specie, relativa all’infortunio occorso al dipendente di un’impresa appaltatrice di lavori di facchinaggio, per essere caduto, mentre era intento a sistemare della merce, da un ballatoio dell’altezza di circa tre metri posto all’interno del magazzino della società committente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, riconosciutane la responsabilità per violazione delle prescrizioni antinfortunistiche di cui all’art. 26, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, aveva condannato la committente, in solido con il socio illimitatamente responsabile, al risarcimento dell’intero danno subito dal lavoratore, pur avendo accertato il concorso di responsabilità di un altro dipendente nella produzione del fatto lesivo).
Cassazione civile sez. lav., 27/04/2021, n.11116