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Prostituzione e Codice ATECO 96.99.92: l’ISTAT riconosce i servizi sessuali come attività economica
Professioni del piacere: la rivoluzione fiscale dell’ISTAT accende il dibattito su sesso, fisco e legalità
Il confine tra legalità, moralità ed economia si fa sempre più sottile. Nell’ultima revisione della classificazione ATECO, l’ISTAT ha ufficialmente inserito i “servizi sessuali a pagamento” come voce riconosciuta, codificata e tassabile. Un cambiamento epocale che mette al centro del dibattito una realtà storicamente sommersa ma economicamente rilevante: il lavoro sessuale in Italia.
Escort, accompagnatrici, gigolò, dominatrici e altre figure professionali che operano nel mondo dell’intrattenimento per adulti trovano oggi un posto nella classificazione economica ufficiale. E con questo, emergono nuove prospettive fiscali, previdenziali, legali ed etiche. Ma cosa significa davvero “regolarizzare” questi servizi? Quali sono gli effetti economici, fiscali e sociali? E, soprattutto, è davvero possibile pagare le tasse sul sesso?
In questo articolo analizziamo nel dettaglio le nuove disposizioni ISTAT, il contesto normativo italiano ed europeo, i vantaggi e i rischi di questa classificazione, e come tutto ciò potrebbe cambiare il volto dell’economia sommersa legata alla prostituzione. Una riflessione tra fiscalità, diritti e realtà.
Il nuovo codice ATECO 2025
Con la revisione della classificazione ATECO entrata in vigore nel 2025, l’ISTAT ha introdotto ufficialmente una nuova voce che ha immediatamente sollevato interesse e discussione: “Servizi sessuali a pagamento”. La novità si colloca all’interno della più ampia classificazione ATECO 2025, sviluppata dall’ISTAT, in vigore da gennaio e operativa dal 1° aprile 2025, con l’obiettivo di allineare la tassonomia economica nazionale agli standard europei NACE Rev. 2.
All’interno della divisione 96, che – come spiegato dall’ISTAT nel comunicato ufficiale di dicembre 2024 – «è stata completamente ristrutturata prevedendo nuovi gruppi e nuove classi», è stato inserito il nuovo codice 96.99.92, dedicato ai “Servizi di incontro ed eventi simili”.
Tale voce comprende:
«Attività connesse alla vita sociale, ad esempio attività di accompagnatori e di accompagnatrici (escort), di agenzie di incontro e agenzie matrimoniali; fornitura o organizzazione di servizi sessuali, organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione; organizzazione di incontri e altre attività di speed networking».
L’ATECO è un sistema di classificazione economica utilizzato in Italia per identificare in modo univoco le attività svolte da imprese e professionisti, ed è fondamentale sia per fini statistici che fiscali. Con l’introduzione di questo codice, l’ISTAT non solo riconosce la presenza e rilevanza economica del sex work, ma ne fornisce per la prima volta una definizione codificata, utilizzabile nei database ufficiali e, potenzialmente, anche ai fini fiscali e previdenziali.
È importante sottolineare che questo riconoscimento ha valore puramente statistico, e non comporta automaticamente la legalizzazione o regolamentazione dell’attività: la prostituzione in Italia non è reato se svolta in forma autonoma, ma resta penalmente sanzionato qualsiasi sfruttamento o intermediazione.
Tuttavia, il fatto che l’ISTAT includa ora questa attività tra quelle classificabili economicamente, segna un primo passo verso una possibile normalizzazione anche sul piano fiscale.
Sex work e fisco
L’introduzione del codice ATECO per i “servizi sessuali a pagamento” apre formalmente alla possibilità, per escort e sex worker autonomi, di inserirsi nel sistema fiscale italiano. Teoricamente, infatti, chi offre prestazioni sessuali in maniera indipendente – e quindi senza sfruttamento, intermediazione o favoreggiamento, che restano reati penali – può aprire una partita IVA, scegliere un regime fiscale (ordinario o forfettario) e pagare le tasse sul proprio reddito.
Ma come funziona, nel concreto, questa “tassazione del piacere”? Secondo gli esperti fiscali, i lavoratori autonomi del sesso potrebbero rientrare nel regime forfettario al 15% (o 5% per le nuove attività), dichiarando i compensi percepiti per le prestazioni e applicando l’aliquota agevolata sui redditi netti, calcolati tramite un coefficiente di redditività. In più, verserebbero i contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS, come ogni libero professionista non iscritto ad albi.
Tuttavia, non mancano gli ostacoli. La mancanza di una normativa organica che riconosca pienamente il sex work come “professione” rende ambigua la posizione del lavoratore di fronte a controlli fiscali e giudiziari. La giurisprudenza, infatti, è ancora divisa: alcune sentenze riconoscono il diritto del sex worker a dichiarare redditi da lavoro autonomo, mentre altre li considerano proventi da attività illecite, non deducibili e non tassabili.