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Qual è il nuovo regime fiscale agevolato per premi di risultato 2017? Siglato l’Accordo-Quadro Regione Lazio

Avv. Giorgia Ardia - Data di Pubblicazione: 03/05/2017 - 32821 visualizzazioni.
Qual è il nuovo regime fiscale agevolato per premi di risultato 2017? Siglato l’Accordo-Quadro Regione Lazio

Con questa guida in pillole illustriamo alle aziende ed ai professionisti come funziona la nuova detassazione ampliata dei premi di risultato 2017 recentemente recepita nell’Accordo-Quadro Lazio, per consentire loro di conoscere i flexible benefits con i quali gli stessi sono sostituibili e non commettere errori in fase di applicazione del nuovo regime agevolato, in qualità di sostituti d’imposta dei propri dipendenti.

Il premio di produttività è quell’emolumento corrisposto dal datore di lavoro ai propri dipendenti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, correlato ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa ovvero legato ai risultati dell’andamento economico dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.  Tali premi incentivanti vengono corrisposti in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.

Sotto il profilo fiscale, su salario di produttività e premi di risultato i dipendenti godono di una parziale detassazione mediante l’applicazione dell’aliquota sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale pari al 10%.

L’agevolazione fiscale è applicata dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta.

Quali sono i premi di risultato ammessi al regime agevolato?

Il regime agevolato è applicabile esclusivamente ai premi di risultato di ammontare variabile corrisposti in funzione di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Il requisito della “variabilità” determina la modulazione del quantum del premio in relazione al grado di raggiungimento del risultato prefissato, misurabile in modo oggettivo sulla base di indicatori numerici o altro tipo puntualmente individuati.

Attenzione: tali premi dunque non possono coincidere con un unico importo fisso ma devono essere strutturati sulla base della fissazione di più scaglioni, di importo quantificabile in base all’entità dell’obiettivo raggiunto.

Attualmente restano escluse, sebbene riconducibili a maggiore produttività, altre voci retributive come straordinari, le maggiorazioni per lavoro notturno, le indennità varie.

Accordo-Quadro regione Lazio e novità legge di Bilancio 2017

La detassazione dei premi di risultato inerenti ad aumenti  di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, è stata formalizzata all’interno dell’accordo Quadro Territoriale Regione Lazio siglato in data 16 gennaio 2017 da CNA Lazio, Confartigianato Imprese Lazio, Casartigiani Lazio, Claai Lazio, Cgil Lazio, Cisl Lazio, Uil Lazio, che ha dato attuazione all’operatività dell’aliquota agevolata al 10% ed alle nuove formule di welfare sostitutivo come previste dalla legge di Bilancio 2017, regolamentandole nello specifico.

In particolare la Manovra 2017 ha modificato, integrato e interpretato sia l’articolo 51 del TUIR (determinazione del reddito di lavoro dipendente) sia la legge di Stabilità 2016 (legge n°208/2015), nella parte relativa alla reintroduzione strutturale della parziale detassazione dei premi di risultato/partecipazione agli utili e la loro possibile sostituzione mediante l’utilizzo di flexible benefits.

Le principali novità introdotte dall’articolo 23 della Manovra in punto di premi di risultato sono:

estensione dell’importo massimo dei premi dagli iniziali e 2000 ad € 3000 annui;
incremento delle soglie di reddito degli aventi diritto da e 50. 000 annui ad € 80. 000 annui;
nel caso in cui l’impresa preveda la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione del lavoro, il premio sale ad € 4. 000, dai precedenti € 2500;
possibilità di percepire i premi sotto forma di benefits esclusi da tassazione: facoltà per il dipendente di sostituire il premio di produttività, in tutto o in parte, con una serie di somme previste dall’articolo 51 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui redditi), Dpr 917/86, (ad esempio buoni pasto, contributi previdenziali, borse di studio). In tal caso, le somme non concorreranno a formare il reddito complessivo del lavoratore e non sono soggette all’aliquota sostitutiva del 10%.

N. B. Nello specifico, le voci retributive detassabili in base al comma 182 della legge 208/2015, sono legate ad “incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili” sulla base di criteri definiti dal decreto ministeriale del 25 marzo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio, e alle “somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa”.

N. B. Le agevolazioni fiscali per i premi di produttività si applicano oltre che alle imprese, anche agli enti pubblici economici, associazioni culturali, politiche o di volontariato, studi professionali, consorzi ed enti ecclesiastici.

Requisiti per beneficiare dell’Accordo-Quadro

risultare associati alle organizzazioni datoriali firmatarie dell’accordo;
garantire l’applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali firmatarie dell’accordo;
conferire mandato ad una delle organizzazioni datoriali firmatarie dell’accordo.

 

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