Fisco per Sport e Non Profit
APS, ASD e SSD: come calcolare il reddito imponibile nel regime 398/1991
Nel regime della legge 398/1991, il reddito imponibile di un’ASD o di una SSD ammessa si calcola applicando il coefficiente di redditività del 3% ai proventi dell’attività commerciale e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. La formula si applica soltanto dopo avere accertato che il soggetto rientri nell’articolo 1, abbia esercitato l’opzione e rispetti le condizioni richieste, comprese attività sportiva dilettantistica, affiliazione e limite dei proventi commerciali del periodo precedente.
Per una APS, la denominazione associativa non sostituisce questa verifica. Se l’ente rientra tra gli enti del Terzo settore richiamati dall’articolo 79, comma 1, del Codice del Terzo settore, l’articolo 89 esclude l’applicazione della legge 398/1991; occorre quindi verificare anzitutto la qualificazione concreta dell’ente. Solo se tale esclusione non opera, vanno poi verificati gli eventuali requisiti sportivi dell’articolo 1. Per le SSD costituite come società di capitali senza fine di lucro, l’articolo 90 della legge 289/2002 estende espressamente la disciplina della legge 398/1991, ferma la verifica degli ulteriori presupposti.
In sintesi
- La base imponibile forfetaria è data dal 3% dei proventi commerciali, più le plusvalenze patrimoniali.
- Il limite di accesso riguarda i proventi commerciali conseguiti nel periodo d’imposta precedente e non può superare 400.000 euro.
- Se il limite è superato durante il periodo d’imposta, il regime cessa dal mese successivo al superamento.
- ASD e SSD devono verificare soggetto, attività sportiva dilettantistica, affiliazione, assenza di scopo di lucro e opzione.
- Per un’APS che rientra tra gli ETS richiamati dall’articolo 79, comma 1, l’articolo 89 del Codice del Terzo settore esclude la legge 398/1991; la qualificazione concreta va verificata prima del calcolo.
La formula per il reddito imponibile nel regime 398
La regola dell’articolo 2, comma 5, non richiede di sottrarre analiticamente i costi dai ricavi commerciali. Il passaggio risolutivo è separare i proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale dalle altre grandezze dell’ente, applicare a quei proventi il 3% e sommare, se presenti, le plusvalenze patrimoniali. Il risultato è il reddito imponibile determinato con la regola forfetaria indicata dalla legge.
La soglia di 400.000 euro opera invece sull’accesso al regime: l’articolo 1 guarda ai proventi commerciali del periodo d’imposta precedente. Per chi ha optato, il superamento del limite nel corso del periodo determina la cessazione delle disposizioni della legge dal mese successivo. Perciò il dato da ricostruire non è un totale indistinto degli incassi dell’ente: serve identificare i proventi commerciali e collocarli nel periodo corretto.
Esempio aritmetico illustrativo
Si ipotizzano proventi commerciali pari a 180.000 euro e plusvalenze patrimoniali pari a 2.000 euro, con soggetto già ammesso al regime e opzione efficace. Il calcolo seguente mostra esclusivamente la base imponibile secondo la formula dell’articolo 2, comma 5.
Il prospetto non include imposte, regole agevolative, finanziamenti, ammortamenti o altre voci non dichiarate. È una semplificazione aritmetica: una somma corretta non prova da sola che i proventi siano stati classificati correttamente né che il soggetto possieda tutti i requisiti del regime.
ASD, SSD e APS: quale distinzione cambia il calcolo
Per ASD e società sportive dilettantistiche, il punto di partenza è il perimetro soggettivo dell’articolo 1 della legge 398/1991. La norma considera le associazioni e le società sportive dilettantistiche richiamate dal decreto legislativo 36/2021, senza scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti e svolgenti attività sportiva dilettantistica. L’opzione è quindi un presupposto della determinazione forfetaria, non un effetto automatico della sola qualifica sportiva.
Le SSD costituite in società di capitali senza fine di lucro ricevono un’estensione espressa dall’articolo 90, comma 1, della legge 289/2002. Questo evita di trattare la forma societaria come estranea, ma non elimina gli altri controlli: proventi commerciali, soglia, opzione e dati necessari per il calcolo restano elementi distinti.