Compensi agli amministratori di S.r.l. , S.p.A., S.s.d., A.s.d., e società di persone (snc, sas) disciplina e trattamento fiscale art. 95 dpr comma quinto 917/86 i compensi agli amministratori sia di società di capitali (srl, spa, sapa) che società di persone (sas, ss, snc) ed enti ad esse equiparati (ssd, asd, aps, cooperative, fondazioni, et similia), possono essere stabiliti in misura fissa oppure variabile (in quota parte – percentuale – rispetto ali utili). In entrambi i casi, in applicazione.
Compenso Amministratore
Compenso dell’amministratore pagato a fine anno: quali date e documenti riconciliare?
Se il compenso dell’amministratore è pagato a fine anno, la verifica parte da due piani distinti. Per la società o l’ente indicato dall’articolo 73, comma 1, del TUIR, l’articolo 95, comma 5, colloca la deduzione nell’esercizio in cui il compenso è corrisposto. Per il percettore, l’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), include nel proprio perimetro somme e valori percepiti in relazione all’ufficio di amministratore, con i limiti espressamente previsti dalla stessa disposizione. Delibera, incarico, pagamento e contabilità vanno quindi riconciliati senza trattarli come documenti equivalenti.
Quando le date sono ravvicinate alla chiusura dell’esercizio, il punto da chiarire è quale compenso sia stato corrisposto, in quale data e a quale decisione societaria e rapporto si riferisca. La sola delibera o la sola registrazione contabile non rispondono, da sole, alla regola temporale formulata dall’articolo 95.
In sintesi
- L’articolo 95, comma 5, riferisce la deduzione dei compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti richiamati all’esercizio in cui sono corrisposti.
- La data della delibera, quella del pagamento e quella della registrazione contabile possono essere diverse e vanno lette separatamente.
- L’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), riguarda somme e valori percepiti in relazione all’ufficio di amministratore nel perimetro e con i limiti indicati dalla norma.
- Verbale, incarico, riscontro del pagamento e mastrino servono a ricostruire se i documenti descrivono la medesima operazione.
- Se le date o le descrizioni non sono coerenti, prima di intervenire occorre ricostruire il caso concreto.
La regola per il compenso dell’amministratore pagato a fine anno
L’articolo 95, comma 5, del D.P.R. 917/1986 stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. Questa è la regola da porre al centro della verifica quando il pagamento è effettuato alla fine dell’anno.
Il testo normativo non fa coincidere la deduzione con la data della delibera né con la data della rilevazione contabile. Perciò, nel fascicolo del caso, la data in cui il compenso risulta corrisposto va tenuta distinta dalla data del verbale che tratta il compenso e dalla data della registrazione che lo rappresenta. La conseguenza operativa è semplice: prima si individua l’operazione effettivamente corrisposta, poi si confrontano gli altri elementi che la descrivono.
La norma menziona anche i compensi erogati sotto forma di partecipazione agli utili, precisando che sono deducibili anche se non imputati al conto economico. Si tratta della previsione riferita a quella forma di erogazione; non è un criterio da estendere, senza esame del caso, a ogni compenso registrato in contabilità o indicato in un verbale.
La qualificazione del percettore resta una verifica distinta
L’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 917/1986 include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente somme e valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti. Per il compenso dell’amministratore, questa disposizione riguarda il lato del percettore e non sostituisce la regola di deduzione della società prevista dall’articolo 95.
La stessa lettera c-bis) pone un limite: l’ufficio o la collaborazione non deve rientrare nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente esercitata dal contribuente, né nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente. Quando incarico e attività descritta presentano uno di questi elementi, la qualificazione richiede una lettura specifica della documentazione disponibile.
Il confronto tra i due articoli serve a evitare una sovrapposizione: l’articolo 50 disciplina il perimetro indicato per le somme percepite dal soggetto; l’articolo 95, comma 5, individua l’esercizio di deduzione dei compensi spettanti agli amministratori dei soggetti richiamati. Sono domande con oggetto diverso, anche quando riguardano il medesimo importo.
Quali date riconciliare prima della chiusura
La riconciliazione delle date non consiste nel cercare una data da usare al posto delle altre. Consiste nel rendere leggibile la successione documentale relativa al compenso dell’amministratore.