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Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul costo fiscale delle partecipazioni in una Snc dopo la rivalutazione degli immobili

Valeria Ceccarelli - Data di Pubblicazione: 09/09/2024 - 1350 visualizzazioni.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul costo fiscale delle partecipazioni in una Snc dopo la rivalutazione degli immobili

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito un’importante chiarimento riguardo al costo fiscale delle partecipazioni detenute da persone fisiche in società in nome collettivo (Snc), soprattutto a seguito di una rivalutazione degli immobili.

Rivalutazione degli Immobili e Costo Fiscale delle Partecipazioni

Secondo l’Agenzia, la rivalutazione degli immobili effettuata da una Snc in regime di contabilità semplificata (art. 15, commi 16-23, Dl n. 185/2008) non incide sul costo fiscale della partecipazione del socio persona fisica, anche se successivamente la società ha adottato il regime di contabilità ordinaria. Questo principio è stato ribadito nella risposta n. 178 del 2 settembre 2024, fornita a un socio di una Snc immobiliare.

Il Caso Specifico: Conferimento delle Partecipazioni

Nel caso in esame, il socio, detentore del 50% del capitale sociale, intende conferire la propria partecipazione, insieme all’altro socio, in una nuova società (newco) ai sensi dell’art. 177, comma 2, del Tuir. La Snc aveva rivalutato i suoi immobili nel 2008, periodo in cui adottava la contabilità semplificata, e solo successivamente è passata alla contabilità ordinaria.

Questioni Sollevate dal Contribuente

Il socio ha posto due quesiti all’Agenzia:

  1. Costo Fiscale Negativo: Se le perdite fiscali imputate al socio possono generare un costo fiscale negativo della partecipazione.
  2. Impatto della Rivalutazione: Se la rivalutazione dei beni effettuata dalla Snc incrementa il costo fiscale della partecipazione, considerando il passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria.

L’Agenzia ha ritenuto il primo quesito inammissibile, mancando una situazione concreta e personale nell’istanza. In merito al secondo quesito, ha chiarito che la rivalutazione effettuata dalla Snc in contabilità semplificata non comporta un incremento del costo fiscale della partecipazione, anche dopo il passaggio alla contabilità ordinaria.

Conclusioni

Determinare correttamente il costo fiscale delle partecipazioni è cruciale per l’applicazione del regime dei conferimenti previsto dall’art. 177 del Tuir, soprattutto in contesti di “realizzo controllato” o “neutralità indotta”. L’Agenzia ha specificato che, in assenza di imputazione di reddito ai soci, la rivalutazione effettuata in regime di contabilità semplificata non incrementa il costo fiscale della partecipazione.

Conferimenti e cessioni ai Caf: imposta sostitutiva

Conferimenti e cessioni ai Caf: imposta sostitutiva

Regime Fiscale per Conferimenti e Cessioni

Chi conferisce beni o aziende ai Centri di assistenza fiscale (Caf) e alle società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza da associazioni o organizzazioni abilitate a costituire Caf, deve versare un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate. Questo si applica anche a chi effettua cessioni di beni, aziende o rami di azienda nei confronti dei Caf, usufruendo della possibilità di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno).  

Aliquota e Maggiorazione

L'imposta sostitutiva è pari al 19% delle plusvalenze realizzate, con un'aggiunta dello 0,40% come interesse corrispettivo. Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione.  

Modalità di Versamento

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere eseguito utilizzando il modello F24 attraverso modalità telematiche. Le opzioni disponibili includono:
  • Servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate tramite i canali telematici Fisconline o Entratel.
  • Home banking del proprio istituto di credito.
  • Intermediario abilitato.
I contribuenti che non possiedono partita IVA possono effettuare il versamento anche con il modello F24 cartaceo presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, a condizione che non utilizzino crediti in compensazione o quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore.  

Codice Tributo

Per il versamento, è necessario indicare il codice tributo "2728", relativo all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei Caf.

Guida fiscale e contabile al conferimento d'azienda

Guida fiscale e contabile al conferimento d'azienda

Il conferimento d'azienda è un'operazione societaria complessa che consiste nel trasferimento della proprietà di un'azienda da una società conferente ad un'altra società conferitaria. Può avvenire per diverse ragioni, come la riorganizzazione societaria, l'ingresso di nuovi soci o la cessione d'azienda.

L'operazione di conferimento d'azienda ha rilevanti impatti fiscali e contabili, sia per la società conferente che per la società conferitaria. Per questo motivo, è fondamentale conoscere le normative vigenti e adempiere correttamente a tutti gli obblighi previsti.

Aspetti fiscali

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

In generale, il conferimento d'azienda non è un'operazione soggetta ad IVA. Tuttavia, esistono alcune eccezioni, come il conferimento di beni immobili o di beni strumentali usati. In questi casi, l'IVA dovrà essere applicata sulla base del valore normale dei beni trasferiti.

Imposte sui redditi

Il conferimento d'azienda può generare plusvalenze o minusvalenze per la società conferente, a seconda del valore contabile dei beni trasferiti rispetto al loro valore di mercato. Le plusvalenze e le minusvalenze sono tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

Imu

Il conferimento d'azienda non comporta il trasferimento della proprietà degli immobili, per cui non è dovuta l'IMU.

Tasi

Anche per la tasi non è dovuto alcun pagamento, in quanto il conferimento d'azienda non configura un trasferimento di beni immobili.

Aspetti contabili

Valutazione dei beni conferiti

I beni conferiti devono essere valutati al loro valore normale alla data del conferimento. Il valore normale è definito come il prezzo al quale un bene potrebbe essere scambiato tra parti indipendenti in una compravendita ordinaria.

Redazione del bilancio di conferimento

Entrambe le società coinvolte nel conferimento (conferente e conferitaria) devono redigere un bilancio di conferimento. Il bilancio di conferimento deve contenere una serie di informazioni, tra cui:

  • I dati identificativi delle società coinvolte
  • La descrizione dei beni conferiti
  • La valutazione dei beni conferiti
  • Le modalità di conferimento
  • Gli effetti del conferimento sul patrimonio e sul conto economico delle società coinvolte

Scritture contabili

Le società coinvolte nel conferimento devono effettuare le seguenti scritture contabili:

  • La società conferente deve stornare i beni conferiti dal proprio attivo di stato
  • La società conferitaria deve imputare i beni conferiti al proprio attivo di stato
 

Adempimenti formali

Il conferimento d'azienda deve essere approvato dall'assemblea ordinaria dei soci di entrambe le società coinvolte. Inoltre, l'operazione deve essere notificata al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data del conferimento.

Conclusioni

Il conferimento d'azienda è un'operazione complessa che richiede la conoscenza delle normative fiscali e contabili vigenti. È consigliabile affidarsi ad un professionista per la gestione di tutte le pratiche relative al conferimento d'azienda.

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