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Difesa tributaria, ricorsi e strategie operative su redditometro: nucleo familiare per contribuenti e imprese.

Nucleo Familiare

La prova contraria alla quale è chiamato il contribuente deve essere fornita in modo analitico e documentato e deve investire redditi che “… siano effettivamente “posseduti” dal contribuente e, cioè, siano di...

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La prova contraria alla quale è chiamato il contribuente deve essere fornita in modo analitico e documentato e deve investire redditi che “… siano effettivamente “posseduti” dal contribuente e, cioè, siano di pertinenza sua, del coniuge e dei figli minori (che costituiscono il “nucleo familiare”). Non possono, perciò, essere conteggiati i redditi di un affine pur se convivente con il contribuente”.

Accertamento Sintetico induttivo

Redditometro: non possono essere conteggiati i redditi di un affine pur se convivente con il contribuente

3 Febbraio 2012 Dott. Alessio Ferretti 131.854 letture

La prova contraria alla quale  è chiamato il contribuente deve essere fornita in modo analitico e documentato e deve  investire  redditi  che  “…  siano  effettivamente  “posseduti”  dal contribuente e, cioè, siano di pertinenza  sua,  del  coniuge  e  dei  figli minori (che costituiscono  il  “nucleo  familiare”).   Non  possono,  perciò, essere conteggiati  i  redditi  di  un  affine  pur  se  convivente  con  il contribuente”

Sent. N. 17203 del 28 luglio 2006 (ud. Del 24 gennaio 2006) della Corte Cass. , Sez. Tributaria – Pres. Riggio, Rel. D’Alonzo Imposte sui redditi

– Accertamento induttivo

– Prova liberatoria

–  Redditi computabili

– Nucleo familiare

– Limite

–  Redditi  di  un  affine

–  Non possono essere conteggiati

– Art. 38 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600

Massima – L’art. 38 del D. P. R. N. 600/1973 consente al contribuente  di dimostrare che il maggior reddito determinato  o  determinabile  attraverso l’accertamento sinteticamente basato su redditometro è costituito in  tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte  a titolo d’imposta.

Ciò, tuttavia  solo a condizione che tali redditi aggiuntivi risultino da idonea  documentazione e siano effettivamente “posseduti” dal contribuente e, cioè, siano di pertinenza sua, del coniuge e dei figli minori (che costituiscono il “nucleo familiare”). Non  possono, perciò, essere conteggiati i redditi di un affine pur se convivente con il contribuente. (1)

Svolgimento del processo

– Con ricorso notificato il 6 novembre  2001 all’Ufficio di Fano dell’Agenzia delle Entrate ed il 13  novembre  2001  al Ministero delle finanze (depositato il 21 novembre 2001), i coniugi G. C.   e P. F. – premesso che “con avviso di accertamento.

Notificato in data 26 novembre 1997” l’ufficio imposte dirette di Fano, traendo motivo dalla “risposta al Modello 55 Sintetico” da essi fornita  (dalla  quale  risposta “sarebbe emerso il possesso di un’autovettura a gasolio e di  un’abitazione principale per l’anno 1990 che, sulla base dei coefficienti fissati dai DD. MM. 10 settembre 1992 e  19  novembre  1992,  determinavano  un  reddito complessivo  di  lire  47. 611. 000  [da cui erano  state  detratte,  senza motivazioni, lire 9. 858. 000 per “redditi  esenti”]),  aveva  accertato “sinteticamente ai fini Irpef e Ilor 1990” il loro  reddito  elevando  (“da lire 18. 992. 000 a lire 36. 352. 000”) solo quello di esso G. C. E  recuperando “una maggiore  Ilor  per  lire  2. 812. 000,  una  maggiore  Irpef  per  lire 3. 521. 000 ed applicando sanzioni per  complessive  lire  9. 830. 000”  -,  in forza di cinque motivi chiedevano,  “con  ogni  consequenziale  statuizione anche in ordine alle spese” e previa riunione “con il procedimento relativo all’anno 1989 pendente. Avanti questa [stessa]  Corte”, di cassare  la sentenza n.  2/02/01 depositata il 2 febbraio 2001 dalla Commissione tributaria regionale delle Marche la quale aveva rigettato il gravame da loro proposto contro la  decisione  (n.   300/01/99) della Commissione tributaria provinciale di Pesaro che, “sostenendo in diritto   la retroattività dei decreti ministeriali citati e nel merito la carenza di elementi probatori che giustificassero le lagnanze dei ricorrenti”, aveva reietto il loro ricorso avverso  il  predetto  avviso,  nel quale  avevano contestato “Integralmente l’accertamento in diritto e nel merito”.

Il Ministero e l’ufficio dell’Agenzia delle  Entrate  intimati  non  si costituivano  né  svolgevano  attività  difensiva  in  questo  giudizio  di legittimità.

Motivi della decisione – 1.   In  via  preliminare  vanno  disattese  le istanze, avanzate dalla difesa dei ricorrenti, tese

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