La prova contraria alla quale è chiamato il contribuente deve essere fornita in modo analitico e documentato e deve investire redditi che “… siano effettivamente “posseduti” dal contribuente e, cioè, siano di pertinenza sua, del coniuge e dei figli minori (che costituiscono il “nucleo familiare”). Non possono, perciò, essere conteggiati i redditi di un affine pur se convivente con il contribuente”.
Accertamento Sintetico induttivo
Redditometro: non possono essere conteggiati i redditi di un affine pur se convivente con il contribuente
La prova contraria alla quale è chiamato il contribuente deve essere fornita in modo analitico e documentato e deve investire redditi che “… siano effettivamente “posseduti” dal contribuente e, cioè, siano di pertinenza sua, del coniuge e dei figli minori (che costituiscono il “nucleo familiare”). Non possono, perciò, essere conteggiati i redditi di un affine pur se convivente con il contribuente”
Sent. N. 17203 del 28 luglio 2006 (ud. Del 24 gennaio 2006) della Corte Cass. , Sez. Tributaria – Pres. Riggio, Rel. D’Alonzo Imposte sui redditi
– Accertamento induttivo
– Prova liberatoria
– Redditi computabili
– Nucleo familiare
– Limite
– Redditi di un affine
– Non possono essere conteggiati
– Art. 38 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600
Massima – L’art. 38 del D. P. R. N. 600/1973 consente al contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile attraverso l’accertamento sinteticamente basato su redditometro è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Ciò, tuttavia solo a condizione che tali redditi aggiuntivi risultino da idonea documentazione e siano effettivamente “posseduti” dal contribuente e, cioè, siano di pertinenza sua, del coniuge e dei figli minori (che costituiscono il “nucleo familiare”). Non possono, perciò, essere conteggiati i redditi di un affine pur se convivente con il contribuente. (1)
Svolgimento del processo
– Con ricorso notificato il 6 novembre 2001 all’Ufficio di Fano dell’Agenzia delle Entrate ed il 13 novembre 2001 al Ministero delle finanze (depositato il 21 novembre 2001), i coniugi G. C. e P. F. – premesso che “con avviso di accertamento.
Notificato in data 26 novembre 1997” l’ufficio imposte dirette di Fano, traendo motivo dalla “risposta al Modello 55 Sintetico” da essi fornita (dalla quale risposta “sarebbe emerso il possesso di un’autovettura a gasolio e di un’abitazione principale per l’anno 1990 che, sulla base dei coefficienti fissati dai DD. MM. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992, determinavano un reddito complessivo di lire 47. 611. 000 [da cui erano state detratte, senza motivazioni, lire 9. 858. 000 per “redditi esenti”]), aveva accertato “sinteticamente ai fini Irpef e Ilor 1990” il loro reddito elevando (“da lire 18. 992. 000 a lire 36. 352. 000”) solo quello di esso G. C. E recuperando “una maggiore Ilor per lire 2. 812. 000, una maggiore Irpef per lire 3. 521. 000 ed applicando sanzioni per complessive lire 9. 830. 000” -, in forza di cinque motivi chiedevano, “con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese” e previa riunione “con il procedimento relativo all’anno 1989 pendente. Avanti questa [stessa] Corte”, di cassare la sentenza n. 2/02/01 depositata il 2 febbraio 2001 dalla Commissione tributaria regionale delle Marche la quale aveva rigettato il gravame da loro proposto contro la decisione (n. 300/01/99) della Commissione tributaria provinciale di Pesaro che, “sostenendo in diritto la retroattività dei decreti ministeriali citati e nel merito la carenza di elementi probatori che giustificassero le lagnanze dei ricorrenti”, aveva reietto il loro ricorso avverso il predetto avviso, nel quale avevano contestato “Integralmente l’accertamento in diritto e nel merito”.
Il Ministero e l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate intimati non si costituivano né svolgevano attività difensiva in questo giudizio di legittimità.
Motivi della decisione – 1. In via preliminare vanno disattese le istanze, avanzate dalla difesa dei ricorrenti, tese