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E-commerce e marketplace: quali controlli fiscali fare prima di iniziare a vendere?

16 Agosto 2026 Redazione Commercialista.it 424 letture

A cura di Alessio Ferretti & Partners STP S.r.l. · Pubblicato il 16 agosto 2026 · Modificato il 16 agosto 2026

Prima di iniziare a vendere online, il controllo decisivo non è il solo canale scelto: occorre separare il soggetto venditore, il tipo di cliente, il Paese di destinazione, il luogo da cui partono i beni, chi incassa, le commissioni applicate, i documenti disponibili e la gestione di resi e rimborsi. Questi sette elementi permettono di impostare il flusso IVA e documentale prima della prima vendita.

La regola pratica è non trattare tutto come un unico “e-commerce”. Una vendita B2C italiana, una vendita B2B italiana, una vendita a distanza intracomunitaria a un consumatore e una vendita di beni importati da Paesi o territori terzi hanno dati e perimetri normativi differenti. OSS e IOSS sono regimi opzionali disciplinati dalla legge; DAC7 riguarda la comunicazione di informazioni da parte dei gestori di piattaforma che rientrano nell'obbligo previsto.

In sintesi

  • Prima del checkout vanno identificati venditore, cliente, Paese di consegna, luogo di partenza dei beni, soggetto che incassa e documenti disponibili.
  • La soglia UE di 10.000 euro, al netto IVA, opera solo alle condizioni cumulative previste dall'art. 41 del D.L. 331/1993: non è una soglia per ciascun Paese.
  • OSS è un regime opzionale per le operazioni comprese nel suo perimetro; l'apertura di un sito o di un account marketplace non determina da sola il suo utilizzo.
  • IOSS riguarda vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, esclusi i beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
  • Nel commercio elettronico indiretto B2C assimilabile alle vendite per corrispondenza, la fattura non è obbligatoria salvo richiesta del cliente entro il momento di effettuazione dell'operazione.
  • DAC7 non modifica l'IVA della vendita: disciplina la comunicazione di specifiche informazioni sui venditori da parte dei gestori di piattaforma obbligati.

Controlli prima di vendere e prima del checkout

Il primo controllo riguarda il soggetto che vende. Intestatario del sito, account marketplace, conto di accredito, contratti logistici, condizioni di vendita e dati che alimentano la contabilità dovrebbero essere letti insieme. La ricostruzione non sostituisce l'inquadramento della forma dell'attività, ma evita di costruire documenti e flussi su soggetti non coerenti tra loro.

Il secondo controllo è il cliente: consumatore finale o soggetto passivo IVA. Il terzo è la destinazione: Italia, altro Stato membro dell'Unione europea o Paese extra UE. Il quarto è il luogo da cui i beni sono spediti o trasportati. Il quinto è il flusso finanziario: importo pagato dal cliente, eventuale incasso del marketplace, commissioni, rimborsi e accredito finale. Il sesto è documentale; il settimo riguarda resi, annullamenti e rettifiche.

Prima di abilitare un Paese nel checkout è opportuno costruire una riga distinta per ogni combinazione rilevante. Non basta la lingua del sito, la valuta dell'ordine o il solo indirizzo del cliente: per le vendite a distanza nell'Unione europea la partenza o il trasporto dei beni è un dato da rendere visibile nei flussi operativi.

Quando l'avvio avviene tramite società, con nuovi soci o deleghe operative, la verifica dei soggetti e dei contratti può essere coordinata con le decisioni societarie. Approfondisci i controlli prima di costituire o riorganizzare una società.

Vendite B2C e B2B tra Italia, Unione europea ed extra UE

La prima distinzione operativa è tra B2C e B2B. Nel B2C servono dati ordinati su cliente, consegna, pagamento e documenti richiesti; nel B2B, dati del cliente e documento dell'operazione devono essere analizzati come scenario autonomo. Non è corretto trasferire automaticamente al B2B la configurazione adottata per il consumatore finale.

La tabella è una matrice di controllo interno, non una classificazione automatica delle operazioni. Serve a evitare che il gestionale sommi in una sola voce vendite con clienti, movimenti dei beni e documenti differenti. Per le decisioni sulle singole operazioni IVA può essere utile anche la guida alle decisioni IVA.

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