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Scadenze fiscali di metà settembre

Valeria Ceccarelli - Data di Pubblicazione: 10/09/2024 - 1312 visualizzazioni.
Scadenze fiscali di metà settembre

Le scadenze fiscali di metà settembre rappresentano uno degli appuntamenti più cruciali per contribuenti, imprese, e professionisti. In questo periodo, infatti, si concentrano una serie di adempimenti che riguardano sia imposte dirette che indirette, coinvolgendo diverse categorie di contribuenti. L’obiettivo di questo articolo è fornire una guida esaustiva sugli adempimenti fiscali del 16 settembre e approfondire le principali obbligazioni tributarie che devono essere onorate in questo periodo, con l’aiuto di fonti autorevoli nel settore fiscale.

Panoramica delle Scadenze di Metà Settembre

Secondo lo scadenzario fiscale dell’Agenzia delle Entrate, il 16 settembre è una delle date più importanti dell’anno per quanto riguarda i versamenti fiscali. In particolare, questa data vede la concentrazione di oltre 123 adempimenti fiscali, tra cui versamenti di imposte come IRPEF, IVA, IRES, IRAP, e contributi INPS per lavoratori dipendenti e autonomi​.

Tra gli obblighi principali di questa giornata figurano:

  • Versamento IRPEF: saldo e acconto per l’anno fiscale precedente e quello in corso.
  • IVA: liquidazione e versamento mensile per i contribuenti soggetti al regime di liquidazione IVA mensile.
  • IRES e IRAP: saldo e primo acconto.
  • Contributi INPS: pagamento dei contributi per i lavoratori dipendenti e autonomi.
  • Imposte sostitutive per chi aderisce al regime forfettario.

Le scadenze di metà settembre non riguardano soltanto i versamenti, ma coinvolgono anche una serie di obbligazioni che devono essere rispettate da specifiche categorie di contribuenti, come i sostituti d’imposta, gli operatori finanziari, e le associazioni senza scopo di lucro​.

Versamenti IRPEF: Cosa Prevedere?

Uno degli adempimenti più significativi del 16 settembre riguarda il versamento dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). In questa data, i contribuenti sono chiamati a versare le rate di saldo e acconto relative all’anno fiscale precedente e quello in corso. In particolare, è necessario considerare:

  • Saldo IRPEF 2023: per chi non ha ancora completato il versamento, è prevista la quarta rata del saldo IRPEF 2023, con l’aggiunta di interessi pari allo 0,83%.
  • Acconto IRPEF 2024: contemporaneamente, i contribuenti devono versare la terza rata dell’acconto IRPEF per l’anno in corso, anche in questo caso con l’applicazione di interessi.

Per i soggetti in regime forfettario, il versamento di settembre riguarda anche l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, inclusi gli eventuali addizionali comunali e regionali​.

Liquidazione e Versamento IVA

Il 16 settembre rappresenta una scadenza cruciale anche per quanto riguarda l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto). I contribuenti soggetti al regime di liquidazione mensile devono versare l’importo relativo alla liquidazione dell’IVA del mese precedente. È importante sottolineare che, se l’importo dovuto è inferiore a 100 euro, il pagamento può essere posticipato alla scadenza successiva, ma non oltre il 16 dicembre dello stesso anno​.

Per le associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato, è inoltre prevista la registrazione dei corrispettivi del mese precedente. Questo adempimento riguarda soprattutto enti come società sportive dilettantistiche e associazioni culturali che beneficiano di agevolazioni fiscali​.

Versamento IRES e IRAP

I contribuenti soggetti all’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) e all’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) devono effettuare il versamento del saldo per l’anno precedente e della terza rata dell’acconto per l’anno in corso. Anche in questo caso, gli importi sono soggetti all’applicazione di interessi pari allo 0,51%​.

L’IRES riguarda le società di capitali e altri enti commerciali, mentre l’IRAP interessa principalmente le società di persone, i professionisti e gli enti pubblici e privati che svolgono attività commerciali​.

Contributi INPS e Altri Adempimenti per i Sostituti d’Imposta

Un’altra categoria fortemente coinvolta nelle scadenze fiscali di metà settembre è quella dei sostituti d’imposta. Questi soggetti devono versare le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, e in alcuni casi anche sulle locazioni brevi. Nello specifico:

  • Ritenute su redditi di lavoro dipendente: i datori di lavoro devono versare le ritenute operate sui redditi erogati nel mese precedente.
  • Ritenute su redditi di lavoro autonomo: includono le ritenute operate su compensi, provvigioni, e altri redditi assimilati​.

Inoltre, i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori autonomi devono effettuare i versamenti relativi ai contributi INPS, che includono sia i contributi per la gestione separata sia quelli relativi ai dipendenti​.

Regime Forfettario e Imposta Sostitutiva

Il 16 settembre rappresenta una scadenza importante anche per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario. Questo regime prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali, e dell’IRAP, con aliquote ridotte rispetto al regime ordinario. I soggetti forfettari sono quindi chiamati a versare la terza rata dell’imposta sostitutiva relativa all’anno fiscale 2023​.

Il regime forfettario è molto vantaggioso per le piccole imprese e i lavoratori autonomi, in quanto consente una semplificazione fiscale notevole, ma è fondamentale rispettare le scadenze per evitare sanzioni e interessi di mora​.

Altri Adempimenti Importanti: Dalla Tobin Tax alla Fatturazione Differita

Tra gli altri adempimenti rilevanti di metà settembre, vale la pena menzionare la Tobin Tax, ovvero l’imposta sulle transazioni finanziarie, che deve essere versata entro il 16 settembre. Questo tributo interessa principalmente gli investitori e gli operatori finanziari​.

Un altro aspetto da considerare è la fatturazione differita, che consente di emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è conclusa l’operazione di vendita. In questo caso, i contribuenti che hanno effettuato operazioni di vendita nel mese precedente devono emettere e registrare le fatture entro il 16 settembre​.

Sanzioni e Conseguenze per il Mancato Rispetto delle Scadenze

Il mancato rispetto delle scadenze fiscali può comportare sanzioni piuttosto onerose. Per i versamenti tardivi delle imposte come l’IRPEF, l’IVA, l’IRES, e l’IRAP, è prevista una sanzione che può variare dal 30% al 100% dell’importo dovuto, a seconda della gravità del ritardo. Tuttavia, se il versamento viene effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, è possibile beneficiare di una riduzione della sanzione al 2% dell’importo dovuto​.

Per evitare le sanzioni, è fondamentale rispettare scrupolosamente le scadenze e utilizzare eventualmente il ravvedimento operoso, che consente di regolarizzare le posizioni fiscali con sanzioni ridotte​.

Agevolazioni IVA Fertilizzanti: aliquota ridotta al 4% per prodotti nazionali ed esteri

Questa agevolazione fiscale è valida sia per i prodotti realizzati in Italia, sia per quelli importati e commercializzati sul mercato nazionale tramite il meccanismo del mutuo riconoscimento. Anche i fertilizzanti inclusi negli elenchi del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) beneficiano della stessa aliquota agevolata.

Agevolazioni IVA Fertilizzanti: aliquota ridotta al 4% per prodotti nazionali ed esteri
L'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito, attraverso la risposta n. 4 del 30 agosto 2024, le condizioni per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4% sui fertilizzanti. Questa agevolazione fiscale è valida sia per i prodotti realizzati in Italia, sia per quelli importati e commercializzati sul mercato nazionale tramite il meccanismo del mutuo riconoscimento. Anche i fertilizzanti inclusi negli elenchi del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) beneficiano della stessa aliquota agevolata.

Trasferimento di un immobile al mandatario e agevolazioni "prima casa": facciamo chiarezza

Un contribuente che trasferisce la proprietà di un immobile a un mandatario non può successivamente acquistare un'altra abitazione usufruendo delle agevolazioni fiscali "prima casa".

Trasferimento di un immobile al mandatario e agevolazioni "prima casa": facciamo chiarezza

Un contribuente che trasferisce la proprietà di un immobile a un mandatario non può successivamente acquistare un'altra abitazione usufruendo delle agevolazioni fiscali "prima casa".

Deducibilità degli interessi passivi: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Deducibilità degli interessi passivi: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha confermato la deducibilità degli interessi passivi correlati a ritardi nel pagamento di imposte come l'IRES e l'IRAP, anche se tali interessi derivano da atti di conciliazione tributaria o accertamento con adesione. Questa posizione è stata ribadita in un recente documento di prassi e in una risposta a un interpello specifico.  

Interessi Passivi e Deducibilità Fiscale

Gli interessi passivi pagati in seguito a ritardi nel versamento dell'IRES e dell'IRAP, originati da atti di conciliazione o di accertamento con adesione, sono deducibili dai relativi imponibili fiscali. Il calcolo della deducibilità deve avvenire secondo le modalità previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), senza che rilevi la causa che ha generato tali interessi. Questo principio è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 172 del 20 agosto 2024.  

Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

La risposta è stata fornita a una società che aveva sottoscritto atti di conciliazione e adesione con l'Agenzia delle Entrate per risolvere contestazioni relative ai prezzi di trasferimento. La società aveva versato le imposte maggiorate e gli interessi per il ritardato pagamento, e successivamente ha richiesto se tali interessi fossero deducibili dai suoi imponibili IRES e IRAP. L'Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto già espresso nella risposta n. 541/2022, sottolineando che la deducibilità degli interessi passivi deve essere determinata secondo le regole del TUIR, senza considerare l'origine o la natura dell'onere a cui sono associati.  

Precedenti e Conferme Normative

Questo principio non è nuovo: già nel 2001, con la risoluzione n. 178, l'Agenzia delle Entrate aveva affermato che il TUIR non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in base all'evento che li ha generati o alla natura dell'onere cui essi sono accessori. La relazione ministeriale illustrativa del TUIR aveva altresì riconosciuto la deducibilità degli interessi passivi, anche se accessori all'imposta, evidenziando la loro natura specifica.  

Conclusione: Autonomia degli Interessi Passivi

In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il sistema normativo del TUIR riconosce l'autonomia funzionale degli interessi passivi, rendendoli deducibili senza limitazioni particolari. Questo chiarimento offre alle imprese una maggiore certezza nel trattamento fiscale degli interessi passivi legati a ritardi nei pagamenti tributari.

Cassazione: addio alle sanzioni dell'Agenzia delle Entrate

Cassazione: addio alle sanzioni dell'Agenzia delle Entrate
Una notizia straordinaria sta facendo tirare un sospiro di sollievo a moltissimi cittadini italiani. Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che potrebbe cambiare il destino di molti contribuenti sanzionati dall'Agenzia delle Entrate. Questa sentenza, che segnerà un precedente importante, ha infatti annullato una sanzione, stabilendo un principio giuridico che sarà applicabile in casi simili in futuro. L’Agenzia delle Entrate, dipendente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), ha il compito di accertare e riscuotere i tributi dovuti dai contribuenti italiani, imponendo sanzioni in caso di violazioni. Tuttavia, con questa nuova sentenza, qualcosa è cambiato: in alcuni casi specifici, i cittadini potranno evitare di pagare le sanzioni. Ma cosa è successo esattamente? Approfondiamo i dettagli.  

La Sentenza della Cassazione che Ferma l’Agenzia delle Entrate

La sentenza in questione è la numero 12648/2024, pubblicata il 9 maggio di quest'anno. Da quel giorno, i cittadini che si trovano nella stessa situazione del contribuente coinvolto in questa vicenda possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il caso riguarda un contribuente italiano che doveva versare una somma relativa all'IRPEF dell'anno 2011. L'Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento tre anni dopo, e il contribuente aveva ottenuto la dilazione del debito. Tuttavia, un piccolo ritardo nel pagamento ha fatto scattare la sanzione, portando il contribuente a contestare la decisione.  

Tre Giorni di Ritardo con Conseguenze Inaspettate

Il contribuente, che aveva dilazionato il pagamento, ha effettuato un versamento con tre giorni di ritardo. L'Agenzia delle Entrate ha subito contestato il mancato rispetto della scadenza, ma il contribuente ha sostenuto che il pagamento era stato effettuato in una data diversa, come previsto per quel mese. La controversia è giunta prima alla Commissione Tributaria Regionale siciliana, che ha respinto il ricorso dell'Agenzia, affermando che il pagamento era avvenuto comunque prima della scadenza della rata successiva. Successivamente, la Corte di Cassazione ha confermato l'errore del contribuente, ma ha applicato il principio della "scusabilità". Questo principio riconosce che, in presenza di impedimenti o incongruenze negli atti, il contribuente può cadere in errore in buona fede, escludendo così l'obbligo di pagare la sanzione. Con questa decisione, la Cassazione ha stabilito un importante precedente, offrendo una nuova speranza a tutti coloro che si trovano in situazioni simili.

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