Redditometro: la fideiussione rilasciata non attesta capacità reddituale la prestazione di fideiussioni, esclusa, nella decisione impugnata, come indice di maggiore redditività in quanto “non necessariamente corrispondente ad alcuna reale disponibilità di danaro”, in realtà presupporrebbe il possesso di beni sufficienti a garantire l’obbligazione.
Accertamento Sintetico induttivo
REDDITOMETRO: LA FIDEIUSSIONE BANCARIA
la prestazione di fideiussioni, esclusa, nella decisione impugnata, come indice di maggiore redditivita’ in quanto “non necessariamente corrispondente ad alcuna reale disponibilita’ di danaro”, in realta’ presupporrebbe il possesso di beni sufficienti a garantire l’obbligazione
SENTENZA Cassazione Civile Sent. N. 6753 del 19-03-2010
Svolgimento del processo
1. 1 – M. A. Proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’ufficio Distrettuale delle Imposte di Cesena aveva rettificato, ai sensi del D. P. R. N. 600 del 1973, art. 38, comma 4 le dichiarazioni dei redditi relative agli anni compresi fra il 1989 ed il 1993. Venivano principalmente dedotte delle giustificazioni in merito alle disponibilita’ finanziarie poste alla base degli avvisi suddetti e si contestava, in ogni caso, la retroattivita’ delle tabelle di cui ai D. M. 10 settembre 1992 e D. M. 19 novembre 1992, applicate anche agli anni 1989/91.
1. 2 – La Commissione tributaria provinciale di Forli’, con sentenza depositata il 22 giugno 1998, accoglieva interamente, previa riunione, i ricorsi relativi alle annualita’ 1989, 1990 e 1991;
quanto a quelli concernente gli anni 1992 e 1993, li accoglieva solo in parte, ovvero in relazione alla capacita’ reddituale ritenuta sulla base del rilascio di fideiussioni.
1. 3 – La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettata preliminarmente l’istanza di rinvio avanzata dal difensore del M. , in quanto impedito – dovendo partecipare (in qualita’ di imputato) a un’udienza relativa a un procedimento penale -, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’amministrazione finanziaria, dichiarava la legittimita’ degli avvisi di accertamento relativi alle annualita’ 1989, 1990 e 1991. Rigettava nel resto sia l’impugnazione principale, sia quella proposta dal contribuente, in via incidentale, in relazione agli anni 1992 e 1993.
1. 4 – Ha proposto ricorso per Cassazione il M. , sorretto da tre motivi. Si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, proponendo ricorso incidentale, cui il M. Ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
2. 1 – Deve procedersi alla riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c. P. C. , in quanto proposti avverso la medesima decisione.
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33 nonche’, in generale, del diritto di difesa, per aver la Commissione tributaria regionale disatteso la motivata istanza di rinvio dell’udienza pubblica di discussione, avanzata dal difensore del contribuente, in quanto legittimamente impedito.