Possibilità di prorogare la rate già in essere per altre 72 mensilità

Le principali novità a favore dei contribuenti del decreto Salva Italia in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali.
Possibilità di prorogare la rate già in essere per altre 72 mensilità
Sommario
Le principali novità a favore dei contribuenti del decreto Salva Italia in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali.
Rate in proroga fino a 6 anni
Il decreto Salva Italia (decreto legge n. 201 del 2011) ha prorogato i termini per beneficiare della rateizzazione: i contribuenti che dimostrino un peggioramento della loro situazione economica potranno richiedere la proroga della rateizzazione già concessa, per un periodo ulteriore e fino a settantadue mesi (sei anni), purché non sia intervenuta decadenza. Con la proroga della rateizzazione il contribuente può chiedere rate di importo variabile e crescente per ciascun anno. Le rate variabili di importo crescente rispondono all’esigenza di agevolare il contribuente nella fase di difficoltà economica, con la previsione che in futuro la sua condizione migliorerà.
Rate sprint per i debiti fino a 20 mila euro
Con la direttiva n. 7 del 1° marzo 2012 Equitalia ha portato da 5 a 20 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione soltanto con una semplice richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà economica. Pertanto, non occorrono più documenti per dimostrare la situazione economico-finanziaria del contribuente, che restano necessari solo se il debito supera la nuova soglia.
Rate flessibili
Fin dalla prima richiesta di dilazione è possibile chiedere un piano di ammortamento a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti. Pertanto, le prime rate saranno più leggere e cresceranno nella prospettiva di un miglioramento della situazione economica del contribuente.
Il pagamento a rate sterilizza l’ipoteca
Equitalia non iscrive ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare il debito a rate.
La rata apre la strada alle gare d’appalto.
Il contribuente che ha ottenuto la rateizzazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare d’appalto.
Il mancato pagamento di una rata non implica la decadenza. Si decade dalla rateizzazione solo se non sono pagate due rate consecutive. Prima era prevista la decadenza con il mancato pagamento della prima rata o successivamente, di due rate, anche non consecutive.
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