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Indennità di Trasferta

Indennità di trasferta: Per dipendenti, amministratori ed assimilati Articoli 50 e 51, 1° comma del D.P.R. n. 917/1986 Nozione E' un'indennità giornaliera (o diaria) riconosciuta al lavoratore ed assimilati (amministratori, procuratori, et...

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Indennità di trasferta: per dipendenti, amministratori ed assimilati articoli 50 e 51, 1° comma del d. P. R. N. 917/1986 nozione e’ un’indennità giornaliera (o diaria) riconosciuta al lavoratore ed assimilati (amministratori, procuratori, et similia), in aggiunta o in alternativa al rimborso delle spese, in caso di temporaneo svolgimento dell’attività lavorativa in luogo diverso dalla sede contrattuale di lavoro.

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Indennità di trasferta: Per dipendenti, amministratori ed assimilati

9 Aprile 2016 Dott. Alessio Ferretti 85.998 letture

E’ un’indennità giornaliera (o diaria) riconosciuta al lavoratore ed assimilati (amministratori, procuratori, et similia), in aggiunta o in alternativa al rimborso delle.

Indennità di trasferta: Per dipendenti, amministratori ed assimilati

Articoli 50 e 51,  1° comma del D. P. R. N. 917/1986

 

Nozione

E’ un’indennità giornaliera (o diaria) riconosciuta al lavoratore ed assimilati[1] (amministratori, procuratori, et similia), in aggiunta o in alternativa al rimborso delle spese, in caso di temporaneo svolgimento dell’attività lavorativa in luogo diverso dalla sede contrattuale di lavoro.

L’indennità di trasferta, infatti, si differenzia dall’indennità di trasferimento, proprio per la temporaneità dello spostamento in altra sede lavorativa per cui viene corrisposta non solo per risarcire il disagio causato al lavoratore dallo spostamento della sede di lavoro, ma serve soprattutto a rimborsare le spese vive e concrete che lo stesso sosterrà durante gli spostamenti, spesso difficilmente documentabili (Bar, piccole spese in esercizi commerciali…) posti in essere per finalità aziendali, dal viaggio presso il potenziale cliente per una acquisizione e/o l’espletamento di un’attività per lo stesso, l’approvvigionamento da un fornitore ed oltra altra attività diretta a generare ricavi/utili in forza di una documentazione probatoria ed opponibile a terzi.

Importo della diaria

L’ammontare dell’indennità di trasferta, in sede civilistica è di norma disciplinato dalla contrattazione collettiva in misura fissa o in percentuale rispetto alla retribuzione giornaliera e viene va corrisposto per tutte le giornate in cui dura la missione e/o l’incarico (comprese festività, domeniche,  giornate di assenza per infortunio o malattia). Non è prevista alcuna indennità di trasferta, invece, nel caso in cui la retribuzione non sia erogata a causa di permessi non retribuiti o assenze ingiustificate.

Riflessi Fiscali e previdenziali

A norma dell’articolo 51[2], 1° comma del  D. P. R. N. 917/1986, l’indennità di trasferta percepita è esente da imposizione contributiva e fiscale, in altri termini non partecipa alla base imponibile Irpef, Inps ed Inail:

per trasferte in Italia e fuori dal comune di residenza, nei limiti di 46,48 euro giornaliere;

 per trasferte all’estero la quota di esenzione è elevata 77,47 euro.

N. B. ESENTE DALLA BASE IMPONIBILE SIGNIFICA CHE VIENE FINAZIARIAMENTE PERCEPITA MA NON FA CUMULO CON ALTRI REDDITI DEL PERCETTORE. PER L’AZIENDA CHE LA EROGA TRATTASI DI COSTO DEDUCIBILE AL 100%.

 

Limiti e casistiche

Qualora fosse riconosciuta contestualmente all’indennità di trasferta anche il rimborso delle spese di alloggio o di vitto, ovvero concessione di vitto e alloggio gratuito, la quota erogata a titolo di indennità di trasferta esente da imposizione contributive e fiscale:

per le trasferte in Italia e fuori dal comune di residenza, è pari a 30,99 euro, mentre vitto e alloggio sono completamente esenti;

per le trasferte all’estero la quota di esenzione è elevata 51,65 euro e vitto e alloggio sono completamente esenti.

Qualora fosse riconosciuta contestualmente all’indennità di trasferta anche il rimborso totale a piè di lista delle spese sostenute, compreso vitto e alloggio, la quota erogata a titolo di indennità di trasferta esente da contribuzione e tassazione:

ü per le trasferte in Italia e fuori dal comune di residenza,  è pari a 15,49 euro, piè di lista completamente esente;

ü per le trasferte all’estero la quota di esenzione è elevata 25,82 euro, piè di lista completamente esente.

Si sottolinea, inoltre, che per quanto riguarda i rimborsi a piè di lista, risultano esenti da imposizione solo se la trasferta è svolta al di fuori del comune di residenza.

 

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