Fisco e Contenzioso
Scissione societaria e profili fiscali: quando la cessione successiva delle partecipazioni richiede una verifica sull’abuso
La successione tra una scissione societaria e la cessione delle partecipazioni richiede una verifica dell’operazione nel suo insieme quando occorre valutarne i profili di abuso del diritto. L’articolo 10-bis della legge n. 212/2000 definisce abusive una o più operazioni, anche collegate, prive di sostanza economica che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. La norma non contiene però una disciplina fiscale specifica della scissione o della cessione delle partecipazioni: trattamento tributario, soggetti coinvolti e atti da compiere vanno esaminati separatamente nel caso concreto.
La domanda centrale non si risolve quindi guardando soltanto alla denominazione degli atti o alla loro sequenza temporale. Occorre capire se il riassetto produce effetti significativi diversi dal vantaggio fiscale, se il vantaggio ipotizzato contrasta con finalità o principi tributari e se esistono ragioni extrafiscali non marginali che spiegano il progetto.
In sintesi
- L’articolo 10-bis considera anche fatti, atti e contratti collegati tra loro.
- L’abuso del diritto richiede insieme mancanza di sostanza economica e realizzazione essenziale di vantaggi fiscali indebiti.
- Un vantaggio fiscale indebito è un beneficio in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
- Valide ragioni extrafiscali non marginali, anche organizzative o gestionali, escludono l’abuso nei termini previsti dalla legge.
- Resta ferma la libertà di scegliere tra regimi opzionali diversi e tra operazioni con diverso carico fiscale.
Scissione e cessione delle partecipazioni: la risposta alla domanda centrale
Per una scissione seguita dalla cessione delle partecipazioni, il punto rilevante ai fini dell’articolo 10-bis è la configurazione effettiva dell’insieme di operazioni. La disposizione riguarda infatti fatti, atti e contratti anche collegati; richiede di verificare se essi siano inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali e se i vantaggi realizzati siano indebiti.
La scissione e la successiva cessione devono pertanto essere descritte in modo distinto e poi ricondotte alla loro funzione complessiva. È utile separare ciò che il progetto intende realizzare sul piano organizzativo o gestionale dalle conseguenze fiscali da sottoporre alla disciplina applicabile. Questa distinzione evita di attribuire alla sola forma societaria un significato che il testo dell’articolo 10-bis non le assegna.
La sequenza degli atti e il disegno complessivo
La legge include espressamente nella verifica gli atti collegati. Nel caso concreto, la ricostruzione può quindi considerare la cronologia delle decisioni, le delibere, le bozze contrattuali, le trattative e gli accordi che permettono di comprendere il rapporto tra scissione e cessione programmata.
Non si tratta di aggiungere una motivazione generica al fascicolo. La valutazione professionale deve mettere in relazione l’obiettivo dichiarato, gli effetti attesi e il contenuto degli atti. Se il progetto cambia durante le trattative, occorre riesaminare la coerenza tra la nuova sequenza e le ragioni inizialmente rappresentate.
Sostanza economica: cosa richiede l’articolo 10-bis
Ai sensi dell’articolo 10-bis, sono prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. La norma individua inoltre, in particolare, due indici: la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell’uso degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.
Per una scissione con cessione successiva, la sostanza dell’operazione va quindi verificata attraverso la funzione concreta delle singole fasi e del loro insieme. La documentazione deve consentire di capire quale assetto si intende realizzare, quali effetti non fiscali sono attesi e perché gli atti adottati risultano coerenti con il progetto.
Vantaggi fiscali indebiti e libertà di scelta
Il secondo elemento della disciplina riguarda i vantaggi fiscali indebiti. La legge li definisce come benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. Questa è una verifica distinta da quella sulla sostanza economica e deve essere condotta in rapporto agli elementi fiscali effettivamente presenti nel caso.