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Fisco e Tributi

Holding immobiliare: conferimento o scissione? Le verifiche sull’abuso del diritto

11 Agosto 2026 Redazione Commercialista.it 317 letture

Quando un progetto di holding immobiliare comprende un conferimento, una scissione o più atti collegati, la domanda non è soltanto quale sequenza predisporre. Occorre prima chiarire quale risultato organizzativo o gestionale si intenda perseguire e verificare se l’operazione, considerata nel suo insieme, presenti elementi coerenti con tale risultato.

L’art. 10-bis della legge n. 212/2000 non stabilisce quale scelta sia preferibile tra holding, conferimento e scissione e non descrive gli effetti tributari o societari delle singole opzioni. La fonte fornita disciplina invece l’abuso del diritto: individua gli elementi che possono rendere abusiva una o più operazioni e riconosce rilevanza alle valide ragioni extrafiscali non marginali. Perciò il confronto tra le alternative richiede una valutazione professionale separata degli atti, della struttura iniziale, della struttura attesa e delle regole applicabili al caso concreto.

In sintesi

  • L’abuso del diritto richiede operazioni prive di sostanza economica che realizzino essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, pur nel rispetto formale delle norme fiscali.
  • La verifica può riguardare fatti, atti e contratti collegati: un conferimento o una scissione non vanno quindi isolati dalla sequenza progettata.
  • La legge considera rilevanti le ragioni extrafiscali non marginali, comprese quelle organizzative o gestionali, rivolte a un miglioramento strutturale o funzionale dell’attività.
  • La libertà di scegliere tra regimi opzionali o operazioni con diverso carico fiscale resta ferma nei termini previsti dalla norma.
  • La fonte non offre una graduatoria tra holding, conferimento e scissione: la scelta va ricondotta al problema concreto e documentata prima degli atti.

Il perimetro dell’abuso del diritto nel riassetto

L’art. 10-bis qualifica come abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur rispettando formalmente le norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. La norma prevede che tali operazioni non siano opponibili all’Amministrazione finanziaria, che disconosce i vantaggi determinando i tributi in base alle norme e ai principi elusi, tenendo conto di quanto versato dal contribuente per effetto delle operazioni.

Per sostanza economica, la disposizione considera fatti, atti e contratti, anche collegati, idonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Fra gli indici di mancanza di sostanza economica indica la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e l’utilizzo di strumenti giuridici non conforme a normali logiche di mercato.

Questo è il punto pratico da applicare a un riassetto che coinvolga una holding immobiliare. Non basta osservare un singolo atto né attribuire alla parola “holding”, “conferimento” o “scissione” un significato risolutivo. È opportuno ricostruire il progetto complessivo: il problema iniziale, i soggetti interessati, i passaggi previsti, l’assetto finale e il rapporto tra ciascun passaggio e la finalità dichiarata.

La norma definisce vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. Tuttavia, essa lascia ferma la libertà del contribuente di scegliere tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni che comportano un diverso carico fiscale. La presenza di alternative non sostituisce quindi l’analisi dell’insieme degli atti e delle ragioni che ne sostengono la scelta.

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Holding, conferimento e scissione: il confronto utile prima della decisione

Nel perimetro della fonte disponibile, holding, conferimento e scissione possono essere esaminati come possibili componenti di un progetto di riassetto, senza attribuire loro effetti specifici non documentati. La domanda professionale cambia a seconda della soluzione prospettata, ma il criterio di lettura resta unitario: capire quale esigenza concreta risolve ciascun passaggio e se la sequenza risulta coerente con l’assetto progettato.

Se il progetto prevede una holding

La verifica parte dalla funzione che la holding dovrebbe svolgere nell’organizzazione finale. La motivazione può essere ricondotta, ad esempio, a un’esigenza organizzativa o gestionale soltanto se tale esigenza è concreta, non marginale e riconoscibile nella struttura prevista. È utile descrivere chi è coinvolto nelle decisioni, quali rapporti devono essere coordinati e quale miglioramento strutturale o funzionale viene perseguito. Questi elementi non determinano da soli un esito fiscale: sono dati da confrontare con il progetto nel suo insieme.

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