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Bonus ed incentivi

Esclusioni dall’art bonus per attività di formazione nelle fondazioni: chiarimenti normativi

15 Novembre 2024 Valeria Ceccarelli 33.140 letture

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le erogazioni liberali destinate a fondazioni che operano nel settore della formazione e dello spettacolo possono beneficiare dell’Art Bonus (introdotto dall’articolo 1, comma 1, del Dl n. 83/2014) solo se finalizzate a sostenere le attività artistiche e culturali specificamente indicate nella normativa.

Tuttavia, le somme destinate alla formazione, sebbene correlate all’ambito dello spettacolo, non soddisfano i requisiti richiesti per accedere a tali agevolazioni fiscali. Questo è quanto emerge dalla risposta n. 191/2024 dell’Agenzia delle Entrate, fornita dopo aver consultato il Ministero della Cultura.

Attività Spettacolistiche e Formazione: I Limiti dell’Art Bonus

Nel caso in esame, la fondazione coinvolta si occupa sia di spettacoli sia di attività formative legate al teatro e alla musica. Tuttavia, poiché non tutte queste attività rientrano tra quelle ammissibili al bonus fiscale, è necessario indicare chiaramente, nella causale dell’erogazione, a quale specifica attività è destinata la liberalità. La fondazione, infatti, opera come ente senza scopo di lucro e ha siglato una convenzione con un Comune per la promozione delle arti performative. Le sue attività spaziano dalla formazione in ambito musicale e teatrale fino all’organizzazione di spettacoli.

La fondazione intende ricevere liberalità da soggetti privati per sostenere queste attività. Sebbene essa sia già beneficiaria del Fus (Fondo unico per lo spettacolo), che finanzia attività concertistiche e teatrali, si pone il quesito se tutte le sue attività possano fruire del credito d’imposta previsto dall’Art Bonus. L’Agenzia delle Entrate ha risposto che solo le attività spettacolistiche rientranti nel Fus possono godere del beneficio fiscale.

L’Art Bonus: Chi Può Beneficiarne?

L’Art Bonus è un credito d’imposta pari al 65% delle donazioni in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e imprese. Queste donazioni devono essere destinate a:

  • Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • Sostegno agli istituti e ai luoghi della cultura pubblica, fondazioni liriche, teatri di tradizione, istituzioni concertistiche e teatrali, festival e centri di produzione teatrale e di danza;
  • Realizzazione o potenziamento di strutture pubbliche destinate allo spettacolo.

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali, il bonus è fruibile nei limiti del 15% del reddito imponibile, mentre per le imprese il limite è il 5 per mille dei ricavi annui.

Le Attività Ammesse e il Ruolo del Ministero della Cultura

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per stabilire quali attività siano ammissibili al bonus, occorre fare riferimento al decreto ministeriale del 27 luglio 2017, che definisce le categorie di interventi culturali sostenibili con l’Art Bonus. Questo include, tra le altre cose, il restauro di beni culturali pubblici e il sostegno a istituzioni concertistiche e teatrali.

Nel caso della fondazione in questione, il Ministero della Cultura ha rilevato che le attività di spettacolo e formazione, sebbene strettamente legate, non sono tutte ammissibili.

In particolare, le attività formative non rientrano tra quelle che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale, poiché non soddisfano i criteri stabiliti dalla normativa.

Conclusioni: Distinzione tra Spettacolo e Formazione

In base a quanto emerso dal parere del Ministero della Cultura e dalla successiva valutazione dell’Agenzia delle Entrate, solo le somme destinate a sostenere attività artistiche incluse nelle categorie previste dal decreto ministeriale possono accedere all’Art Bonus. Le attività formative, pur essendo legate al settore dello spettacolo, non integrano i requisiti necessari per beneficiare del credito d’imposta.

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