Imposta di registro all’1% la mancata richiesta dell’agevolazione non compromette l’agevolazione.
Atto di Diniego alla Istanza di Rimborso Imposta di Registro
IMPOSTA DI REGISTRO ALL’1%: LA MANCATA RICHIESTA DELL’AGEVOLAZIONE NON COMPROMETTE IL DIRITTO AL BENEFICIO
I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecaria e catastali in misura fissa di €. 168 +€. 168 (Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 )…
Imposta di Registro all’1%: La Mancata richiesta dell’agevolazione non compromette il diritto al beneficio
I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecaria e catastali in misura fissa di €. 168 +€. 168 (Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 ), a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro 5 anni dal trasferimento. Sia per la Cassazione (sentenza 11 giugno 2010, n. 14117) che per L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 40 del 27. 06. 2013) la Mancata richiesta dell’agevolazione all’atto di acquisto non compromette l’agevolazione e relative istanze di rimborso presentate per ottenere la restituzione delle maggiori imposte assolte in sede di stipula di atti nei quali, pur sussistendo i presupposti di legge, non è stata invocata l’applicazione del beneficio previsto dalla citata disposizione, devono essere accolte.
Ricordiamo che con risoluzione del 2 ottobre 2006, n. 110/E, sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito applicativo del regime fiscale previsto per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati di cui all’art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’agevolazione non venga richiesta nell’atto di acquisto. Con la citata risoluzione è stato precisato che “è possibile procedere alla redazione di un atto integrativo, nella stessa forma dell’atto precedente, al fine di fruire delle agevolazioni. Tale soluzione … è in linea con la ratio della normativa di favore; infatti se ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, non si possono negare le agevolazioni, per il solo fatto della non contestualità della dichiarazione”. Questo è principio sacro a tutela del contribuente che deve e può essere applicato in ogni fattispecie di norma agevolativa.
Con il medesimo documento di prassi è stato inoltre chiarito che “l’atto integrativo successivamente redatto costituisce, pertanto, negozio collegato rispetto all’atto di trasferimento; la differenziazione tra l’atto di trasferimento e l’atto integrativo è da rinvenire unicamente sul piano documentale e su quello cronologico.