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mercoledì 20 Settembre 2023
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Petizione per la tutela dei soggetti in condizioni di inesigibilità rispetto al debito esattoriale

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Tutte le normative che abbiamo vissuto in questi anni, sull’indebitamento, la tutela delle piccole imprese individuali e molte altre, erano tutte interessanti e con un alto potenziale aggiunto, ma non le vedevamo poi finanziate in modo adeguato dallo stato.

Questo perché per poter avere accesso a quel percorso, dovevi avere una copertura finanziaria dalla cassa deposito e prestiti, ma non c’era copertura finanziaria, perciò era un bluff.

Tanté che lo stesso direttore nazionale dell’Agenzia delle Entrate, Rufini, che è molto ingamba, più volte ha riconosciuto che il miliardo e due/tre di crediti vantati dall’AE attraverso l’esattoria, non sono esigibili per almeno sei o settecento milioni di euro.

Questo è il quadro.

A latere di questo, la legge di bilancio per il 2023, contiene una scintilla di diritto importantissima, perché il legislatore, per andare a disciplinare un rapporto critico tra ente di accertamento che vanta il credito (AE) ed ente di riscossione (l’esattoria, ex Equitalia e attualmente Agenzia delle Entrate e riscossione) ha normato, e poi è accaduto che nel disciplinare del rapporto tra questi due soggetti, sintetizzando: conferendo incarico alla ex Equitalia Agenzia delle Entrate – Riscossione, di verificare all’interno del parco crediti, quei crediti che fossero totalmente inesigibili e di proporli all’ente di accertamento (AE), per la cancellazione, indicando anche dei criteri di massima. Il credito di massima è che lì dove il debito fosse inferiore al cinque percento del patrimonio dell’indebitato, potesse verificare su sua discrezione alla cancellazione.

Poiché noi siamo però nel paese Italia, e c’è un Diritto sovrano a tutela del cittadino, a me non interessa nulla che si sono gestiti i loro comodi tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e Riscossione, puoi riconoscere che ho il diritto alla cancellazione del debito? Se si, allora, tu, Agenzia delle Entrate e Riscossione, fai il tuo lavoro e lo cancelli.

Ma non solo, all’interno di questo, devi verificare anche l’elemento della indisponibilità, perché siamo nel paese Italia, perché ci sono una moltitudine di famiglie che hanno dei debiti nei confronti di questo sistema, e non possono pagarli, perché per pagarli: il patrimonio è composto dagli immobili, ma io per comprare quell’immobile ho stipulato un contratto di mutuo; l’abitudine delle banche è quella di iscrivere ipoteca, e quindi se chiedi centomila euro, la banca di ipoteca ti chiede il doppio o il triplo. Se ho settantamila euro di debiti con l’esattoria, come faccio a vendere un immobile e pagarli? Non posso venderlo l’immobile, oggettivamente non sono nelle condizioni per poterlo fare! Perché chi compra un immobile con centomila euro di ipoteca?

Ma questa è anche una situazione non compromessa; mettetevi nei panni dei soggetti padri di famiglia, ex imprenditori, ecc, che sono falliti perché magari non hanno operato bene, o magari perché hanno subito a loro volta un mancato incasso dai loro clienti. Ma come fa la sinistra a parlare di elusori ed evasori? Ma io non posso avere il diritto di sbagliare? Non posso avere diritto di essere truffato? Oggi è un attimo sbagliare, è un attimo andare lunghi con l’INPS o con l’Agenzia delle Entrate, è un attimo verificare che non posso vendere l’immobile, non puoi riempirmi di cartelle esattoriali, le devi invece cancellare.

Perché posso avere il diritto che il debito che tu mi chiedi, dove: se vado lungo con la denuncia dei redditi ricevo più quindici percento di esenzione più gli interessi legali, se vado lungo con l’avviso bonario, più cartella esattoriale, più trenta percento su quindici percento di esenzione, più interessi. Totalone: se passano cinque, sei, sette anni dalla denuncia dei redditi e io non ho pagato, l’esenzione degli interessi sovrastano la quota capitale. 

A fronte di questo, noi che cosa facciamo? Chiediamo che quella scintilla di diritto nella legge di bilancio per il 2023, venga consolidata e ampliata all’interno della legge di bilancio per il 2024, perché il legislatore, a tutela di quei padri di famiglia, deve andare a disciplinare il concetto di patrimonio indisponibile, perché quando ho un’ipoteca che è pari a due o tre volte il valore dell’immobile e del mutuo concesso, e quando ho criticità per cui ti dimostro che non posso disporre quel patrimonio, sei tenuto, entro novanta giorni, a cancellare il debito.

Caso reale

Un padre di famiglia in Sardegna, si è tolto la vita perché non poteva pagare i debiti con questo sistema.

Questa normativa, deve tutelare padri e madri di famiglia, non deve tutelare l’Agenzia delle Entrate.

Firma anche tu la petizione per la tutela dei soggetti in condizioni di inesigibilità rispetto al debito esattoriale

Creatività Verde: Il Garden Designer, l’Architetto del Mondo Naturale

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Nel cuore di un mondo in costante evoluzione tecnologica, emergono figure professionali straordinarie, e tra queste spicca il Garden Designer, l’artefice dei nostri spazi verdi più belli e sorprendenti. Ma, attenzione, non si tratta di un giardiniere, bensì di un creativo genio del verde, una mente che danza tra la botanica, l’architettura e l’ingegneria, dando vita a autentiche opere d’arte naturali.

Il Garden Designer non è solamente un custode della natura, ma un architetto del verde che ha affinato le proprie abilità in una vasta gamma di discipline. La sua formazione è un connubio tra la maestria botanica, la scienza agraria e le conoscenze topografiche. Ma la sua vera magia si compie attraverso il disegno tecnico, l’utilizzo di sofisticati software di progettazione come AutoCAD, l’arte digitale di Photoshop e l’abilità di dar vita a concetti con Illustrator.

Immagina un professionista capace di trasformare ogni spazio esterno in un’opera d’arte vivente. Un alchimista dei colori, un coreografo della natura, un musicista delle piante. Il Garden Designer porta l’armonia tra uomo e natura a un nuovo livello, trasformando giardini, parchi e cortili in luoghi di ispirazione e bellezza senza tempo.

Così, la professione del Garden Designer si erge come una vera e propria sinfonia di competenze, un’esperienza multisensoriale che ci riavvicina alle meraviglie della natura, un’arte che ridefinisce il nostro rapporto con il verde, regalandoci spazi dove la bellezza e la funzionalità si fondono in un abbraccio perfetto.

La legge sui c.d. “imbullonati” (legge n. 208/2015): un’azienda in provincia di Roma se ne sta giovando da 2 anni

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Che cosa può essere escluso e incluso dalla stima della rendita catastale? 

Ad Ariccia, un’azienda, che opera nel settore dell’editoria, ha visto prima rigettare la proposta di rendita che teneva conto della nuova disposizione, per poi ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni dal giudice tributario (sentenza n. 12070/21 Commissione Tributaria provinciale di Roma, sezione 30). 

“A fine 2018 il cliente aveva deposito, con proprio tecnico, una proposta di variazione della rendita catastale ai sensi dell’art. 1, comma 21 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016)”. A parlarcene è l’avv. Stefano Rossi, legale dell’azienda ricorrente, che aggiunge: “la legge citata stabilisce che gli elementi stabilmente ancorati a terra, quali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, all’interno di immobili a categoria speciale (catastalmente D ed E), devono essere scorporati dalla stima dei calcoli della rendita. Tale scorporo delle componenti impiantistiche dalla superficie utile per il calcolo della rendita catastale comporta una sensibile riduzione della rendita catastale stessa”. Ed è infatti quanto riportato anche in sentenza.

Le variazioni in ambito catastale avvengono con deposito DOCFA, tramite tecnici iscritti agli albi professionali.  “Lo stesso tecnico che curò il deposito a fine 2018 ci ha fornito tutti gli elementi tecnici utili per portare avanti questo contenzioso nei confronti dell’Agenzia del territorio” dichiara sempre l’Avv. Stefano Rossi. 

Ripercorrendo i fatti dal 2018 ad oggi, l’azienda, insieme all’affittuario dell’Immobile, a fine 2019 si vedevano rigettare il DOCFA con la proposta di variazione del 2018. Immediatamente il tecnico depositò un ricorso in autotutela, anch’esso rigettato: l’Agenzia delle entrate non prendeva in considerazione la norma sugli imbullonati del 2015 nell’esame del DOCFA, e quindi ometteva di considerare la consistenza di tutte le componenti ancorate a terra necessarie al ciclo produttivo, da scomputare dalla rendita catastale come previsto dalla legge del 2015.

Rendita su cui – è bene ricordare – vengono calcolate proporzionalmente alcune imposte statali. A quel punto l’azienda si è trovata costretta a ricorrere presso il Giudice tributario ottenendo una significativa vittoria a fine 2021, alla quale però ora l’Agenzia delle Entrate si è opposta in appello: il prossimo 20 settembre, data dell’udienza, se ne saprà di più.

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Cartelle esattoriali prescritte

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Cartelle esattoriali prescritte

la rilevanza del sollecito di pagamento.

Premessa.

Preliminarmente, occorre osservare che per interrompere la prescrizione è necessario un atto con cui il creditore indichi precisamente il credito a cui fa riferimento, l’importo e la relativa causale (ossia, la fonte da cui proviene detto credito). Ciò al fine di consentire al debitore di individuare immediatamente l’origine del proprio obbligo e verificare la fondatezza della pretesa.

Che valore ha il sollecito di pagamento per una cartella

Che cosa accade quando a inviare la diffida è il fisco? Di recente la Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 25226/2023, ha risposto a una interessante domanda: che valore ha il sollecito di pagamento per una cartella in prescrizione? Può cioè interrompere tale termine di prescrizione e farlo decorrere nuovamente da capo?

La questione deve essere prudentemente analizzata tenendo preliminarmente conto di alcune questioni fondamentali: quando si prescrive una cartella esattoriale? Come opera la prescrizione e come farla valere? Dopodiché: come deve essere il sollecito di pagamento per interrompere la prescrizione di una cartella di pagamento?

Quando si prescrive una cartella esattoriale?

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, bisogna far riferimento ai termini previsti per le singole imposte o sanzioni. In particolare:

  • si prescrivono in 10 anni: le cartelle esattoriali per le imposte dovute allo Stato come Irpef, Iva, Ires, imposta di bollo, imposta di registro, canone Rai, contributi dovuti alle Camere di Commercio, imposta sulle donazioni o sulle successioni;
  • si prescrivono in 5 anni: le cartelle esattoriali per imposte dovute alle Regioni, Province e Comuni come l’Imu, la Tari, la Tosap; le multe stradali e tutte le sanzioni amministrative; i contributi previdenziali dovuti all’Inps e i contributi assistenziali dovuti all’Inail;
  • si prescrivono in 3 anni: i bolli auto arretrati.

Da quando decorre la prescrizione?

Il termine di prescrizione di una cartella esattoriale inizia a decorrere dal giorno successivo al suo ricevimento, ossia da quando il portalettere consegna il plico al contribuente. Se questi non è a casa, il termine decorre dal ritiro alle poste. Ma se l’atto non viene ritirato, il termine decorre dopo 10 giorni dall’invio della seconda raccomandata informativa. La prescrizione si forma in automatico, per il semplice decorso dei termini che abbiamo indicato sopra. Non è quindi necessario avviare alcuna attività ulteriore.

Come liberarsi di una cartella prescritta?

Una volta intervenuta la prescrizione, la cartella non deve essere più pagata. Tuttavia, il contribuente non può far “cancellare” la cartella precedentemente notificatagli in quanto i termini per far ricorso sono ormai decorsi. Egli quindi deve impugnare l’eventuale successivo atto che l’Esattore gli invierà deducendo, in quella sede, l’intervenuta prescrizione.

Sicché, se l’Agente per la riscossione dovesse notificare un sollecito di pagamento o un preavviso di ipoteca o di fermo, oppure dovesse avviare un pignoramento, il contribuente può proporre ricorso e ottenerne l’annullamento per intervenuta prescrizione. Così si libererà da ogni pretesa di pagamento nei suoi confronti.

Che cosa interrompe la prescrizione di una cartella esattoriale?

In generale, il sollecito di pagamento inviato tramite PEC o raccomandata a.r. può interrompere la prescrizione se contiene (come abbiamo detto ad inizio articolo) tutti gli estremi del credito fatto valere. Se però il creditore è l’Agente per la Riscossione Esattoriale (come Agenzia Entrate Riscossione), il sollecito di pagamento si chiama intimazione di pagamento. In sostanza, l’intimazione di pagamento è un atto che ripropone fedelmente il contenuto della cartella esattoriale e che rinnova l’invito a pagare avvertendo la parte che il pagamento di quanto dovuto entro 5 giorni consente di evitare conseguenze peggiori come il pignoramento.

Quando il sollecito non interrompe la prescrizione?

Secondo la Cassazione, non può un semplice sollecito di pagamento interrompere la prescrizione di una cartella esattoriale. È necessario che tale sollecito rivesta la forma della “intimazione di pagamento”. Questo perché solo gli atti tipici del procedimento per l’accertamento della violazione hanno la funzione di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione. Invece, le lettere raccomandate contenenti semplici solleciti di pagamento non interrompono la prescrizione.

La Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella esattoriale di pagamento con la quale l’amministrazione intimava il pagamento di oltre 26 mila euro a titolo di sanzione, per avere indebitamente percepito aiuti comunitari, notificata dopo oltre cinque anni dalla violazione.

Il principio di diritto.

In tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’articolo 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione ma ciò sempre se e dal momento in cui l’atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo, tale non potendo avere tale effetto le lettere raccomandate contenenti meri solleciti di pagamento.

La responsabilità del professionista

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La responsabilità del professionista.

Quando il professionista è responsabile?

Quando il professionista è responsabile?

Spesso l’utente comune, ai fini della risoluzione di particolari problemi che implicano determinate e specifiche competenze tecniche, necessita di rivolgersi ad un soggetto specificamente abilitato a risolvere determinate problematiche e che definiamo comunemente ‘professionista’.

Ma la domanda che ci si pone nel presente elaborato è la seguente: quando il professionista può dirsi responsabile? In quali specifiche ipotesi? Che cosa comporta questa responsabilità.

La responsabilità contrattuale del professionista.

Calandosi più nello specifico nel tema degli obblighi derivanti al professionista dall’esecuzione del contratto, la vastità della materia impone una trattazione per brevi cenni generali. 

Nel nostro ordinamento la responsabilità del professionista intellettuale è considerata come tipicamente a carattere  contrattuale: il professionista è tenuto nei confronti del proprio cliente all’esatto adempimento dell’obbligazione contrattualmente assunta, così come specificato dall’art. 2230 del Codice Civile.

Il professionista, più precisamente, è tenuto nei confronti del cliente all’esatto adempimento dell’obbligazione contrattualmente assunta, secondo i principi di diligenza e correttezza di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. secondo cui nelle obbligazioni “inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.

Che cosa si intende con l’espressione ‘diligenza qualificata’.

Con riferimento alla peculiarità dell’attività svolta dal professionista, l’art. 1176 c.c., dettato in tema di diligenza del debitore nell’adempimento delle obbligazioni, prevede al comma 2, una deroga al principio generale della “diligenza del buon padre di famiglia” di cui al comma 1, richiedendo al professionista una diligenza cosiddetta qualificata, in quanto da commisurarsi alla natura dell’attività esercitata.

La giurisprudenza, peraltro, ammette che l’obbligo di diligenza venga valutato diversamente a seconda delle varie professioni e, in ciascun ambito, in relazione alla complessità del caso concreto prospettato. Per determinare il contenuto dell’obbligazione assunta dal professionista, la giurisprudenza ha fatto riferimento tradizionalmente alla distinzione tra obbligazioni di mezzi (nelle quali il debitore mette a disposizione del creditore le proprie prestazioni senza essere vincolato al raggiungimento di un determinato risultato) e quelle di risultato(laddove, per contro, il debitore si obbliga al raggiungimento di un risultato, il cui mancato conseguimento determinerà l’inadempimento alla obbligazione assunta).

Le obbligazioni del ‘professionista’.

Secondo tale classificazione, le obbligazioni del professionista rientrerebbero nella categoria delle obbligazioni di mezzi, in quanto il debitore sarebbe tenuto a porre in essere la propria attività in vista di un obiettivo ma non a garantire che da ciò derivi il conseguimento dell’esito auspicato, seppur prefigurato come possibile al momento dell’assunzione dell’incarico.

La discriminante per la responsabilità è il mancato rispetto delle regole tecniche

Si è giunti ad attribuire importanza, ai fini della configurabilità di una responsabilità in capo al professionista, all’osservanza da parte dello stesso delle regole tecniche in uso nello svolgimento dell’attività commissionatagli dal cliente.

Fermo restando, quindi, il principio per cui il professionista non è obbligato al conseguimento del risultato, lo stesso sarà tenuto in ogni caso, nell’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del cliente, ad osservare tutte le regole tecniche che mirano al conseguimento dello stesso. Il mancato o inesatto risultato non potrà quindi determinare di per sé la responsabilità contrattuale del professionista, ma rileverà quale indicatore di una possibile condotta “negligente” (per omissione di comportamenti cui il professionista è tenuto in riferimento alla capacità media della categoria di appartenenza), o “imperita” (per violazione di regole tecniche che generalmente vengono seguite in un certo settore), o “imprudente” (per difetto di misure di cautela idonee a prevenire l’evento dannoso e temerarietà sperimentale del professionista), ovvero di un comportamento colposo dello professionista.

In caso di prestazione complessa, responsabilità limitata ai casi di colpa grave o dolo.

In tale contesto assume rilevanza l’art. 2236 c.c., in base al quale se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. Tale disposizione normativa – che è certamente norma di favore, assottigliando il campo di operatività della responsabilità professionale – assume una funzione residuale. In tema di responsabilità del professionista la regola generale resta quella della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. – commisurata alla natura dell’attività prestata -, la cui inosservanza determina la responsabilità del professionista anche per colpa lieve, e tuttavia in presenza di una prestazione di particolare difficoltà tecnica la responsabilità si attenua ai soli casi di dolo o colpa grave.

Conclusioni

È d’obbligo rilevare che non vi è alcuna intenzione di dare un contributo risolutivo e tecnicamente spendibile nelle sedi giudiziarie. Si tratta, infatti, di un mero accenno a questioni, come quella poc’anzi trattata, che si reputano, fra diverse e molteplici indagabili, ‘giuridicamente’ rilevanti.

Per tali ragioni, ci si rivolga al professionista per valutare la propria posizione debitoria e prospettare eventuali azioni o comportamenti da porre in essere a tutela della propria persona e della propria sfera giuridico-patrimoniale che potrebbe già essere gravemente compromessa.

Alla prossima!

Cagliari, 27 agosto 2023

Petizione per la tutela dei soggetti in condizioni di inesigibilità rispetto al debito esattoriale

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Premesso

– che in tempi realisticamente difficili di crisi economica, le famiglie dei soggetti che versano in condizioni di inesigibilità rispetto al debito esattoriale stanno vivendo seri momenti di disagio ed incertezza per il futuro;

– che il comma 253 della Legge di bilancio 2023 ha modificato i termini ed i casi (art. 1, comma 684 – bis, della Legge n. 190/2014) nei quali l’Agente della riscossione può comunicare all’Ente creditore l’inesigibilità del debito esattoriale affinché lo stesso proceda al suo annullamento;

– che l’Agente della Riscossione può comunicare, in qualsiasi momento, l’inesigibilità, dopo aver verificato che il debitore si trovi in almeno una delle seguenti ipotesi:

a) “assenza di beni del debitore, risultante alla data dell’accesso al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall’agente della riscossione” (art. 1, comma 253, lettera b);

b) “rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell’accesso di cui alla lettera b) e l’importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento” (art. 1, comma 253, lettera f);

– che Il discarico, ex art. 1 comma 253 della Legge di bilancio 2023, è, dunque, un diritto imprescindibile la cui ratio legis ed il cui fondamento presidiano, senz’altro, anche il diritto alla vita del contribuente, quale diritto fondamentale costituzionalmente garantito e tutelato.

– che la situazione in esame è gravemente compromessa in quanto il debito esattoriale è insostenibile per i contribuenti in quanto rientra nelle ipotesi di legge appena descritte;

– che i contribuenti versano in situazione di oggettiva difficoltà economica e sono impossibilitati a definire la propria posizione debitoria esattoriale;

– che i sottoscrittori versano in una situazione di oggettiva insolvibilità come emerge dalle insufficienti risorse patrimoniali e reddituali di cui gli stessi dispongono;

Tutto ciò premesso in fatto ed in diritto, sulla base dei recenti interventi normativi dettati nella materia che forma oggetto della presente petizione:

Chiediamo

che la S.V. Ecc.ma VOGLIA far sì che proceda alla presentazione di una proposta di disegno di legge ex art. 1 comma 253 l. 197/2022, che imponga ope legis all’Agente della Riscossione di comunicare l’inesigibilità delle somme all’Ente creditore di competenza al fine di ottenere, senza alcuna discrezionalità e di diritto, il definitivo discarico per inesigibilità di ciascun debito esattoriale.

Ai sensi della legge 675/96 (cosiddetta “legge sulla privacy”) e del Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679 i sottoscritti danno il loro consenso al trattamento dei dati sotto riportati.

Resta inteso che in qualsiasi momento potranno richiedere la variazione, l’integrazione ed anche l’eventuale cancellazione contattando il P.D.C. all’indirizzo petizioneonline@commercialista.it

Per firmare la petizione clicca qui

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente all’esame della presente petizione.

Le Società c.d. benefit: l’evoluzione delle forme societarie ed un nuovo impatto sulla realtà

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Linking and connecting conceptual human networks, Generative AI

Di che cosa si tratta?

È bene soffermarsi preliminarmente sugli aspetti definitori del fenomeno in questa sede indagato.

Le Società Benefit (SB), oggetto di studio del presente contributo, rappresentano un’evoluzione del concetto stesso di azienda: integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.

Il dettato normativo in materia di società benefit.

La disciplina delle società benefit in Italia è contenuta nella Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015). In dettaglio è il comma 376, dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 a stabilire che: “Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse” (art. 1 co. 376 legge n. 208/15).

Che cosa differenzia le società Benefit dalle società ‘tradizionali?

Le società tradizionali perseguono l’unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti, mentre le società c.d. benefit sono espressione di un paradigma più evoluto, innovativo e peculiare nel panorama societario: esse integrano nel proprio oggetto sociale, oltre al fine di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.

La principale peculiarità delle società benefit consiste nell’obbligo di bilanciamento degli interessi degli azionisti (al raggiungimento del profitto), con un interesse pubblico e sociale.

Le società benefit, perseguono, nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro anche una o più finalità di beneficio comune, che possono avere un impatto responsabile, sostenibile e trasparente sulle persone, sull’ambiente, sulla società.

Questo tipo di società, nasce negli Stati Uniti, ma ormai da qualche anno questa normativa è stata recepita anche dal nostro legislatore nazionale, ed è in vigore dal 2016. Ad oggi questa disciplina riguarda per lo più imprese di grandi dimensioni che vogliono affacciarsi anche al sociale, destinando parte dell’attività al soddisfacimento degli interessi della comunità che le ospita, attraverso il finanziamento di attività di interesse pubblico.

Quali sono gli obiettivi che persegue una società Benefit?

Una Società Benefit è uno strumento che il nostro ordinamento pone a disposizione al fine di creare una consistente presupposto per l’allineamento della missione nel lungo termine e la creazione di valore condiviso.

Essa consente di creare una maggiore flessibilità nel valutare i potenziali di vendita e mantenere la missione anche in caso di passaggi generazionali o quotazione in borsa. Non si tratta di Imprese Sociali o di una evoluzione del non profit, ma di una trasformazione positiva dei modelli dominanti di impresa a scopo di lucro, per renderli più adeguati e adatti alle sfide e alle opportunità nella continua evoluzione dei mercati del XXI secolo.

Il perseguimento del ‘fine comune’.

Le Società Benefit si propongono di perseguire, nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro anche una o più finalità di beneficio comune. Per ‘beneficio comune’ si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi (perseguibili anche riducendo gli effetti negativi) su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi. Le Società Benefit perseguono tali finalità di beneficio comune in modo responsabile, sostenibile e trasparente e la loro gestione richiede ai manager il bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’indefettibile interesse della collettività che mira a salvaguardare prioritariamente.

Conclusioni

È d’obbligo rilevare che non vi è alcuna intenzione di dare un contributo risolutivo e tecnicamente spendibile nelle sedi giudiziarie. Si tratta, infatti, di un mero accenno a questioni, come quella poc’anzi trattata, che si reputano, fra diverse e molteplici indagabili, ‘giuridicamente’ rilevanti.

Per tali ragioni, ci si rivolga al professionista per valutare la propria posizione debitoria e prospettare eventuali azioni o comportamenti da porre in essere a tutela della propria persona e della propria sfera giuridico-patrimoniale che potrebbe già essere gravemente compromessa.

Alla prossima!

Avv. PhD Roberto Pusceddu

Cagliari, 18 agosto 2023

La c.d. cancellazione del debito: presupposti e profili pratico-operativi

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Premessa

Il presente elaborato si propone umilmente di avvicinare la figura del ‘giurista’ alla comunità nel cercare di affrontare questioni di fatto e di diritto che interessano l’intera pluralità di individui nella quotidianità della vita.

Spesso, infatti, si delinea una marcata separazione tra lo specialista tecnico del diritto e coloro la cui vita è totalmente – o quasi – dominata dalla regola giuridica che comunemente e tecnicamente chiamiamo ‘norma’.
Si ritiene indispensabile colmare questo gap conoscitivo inevitabile e cercare di inserire la figura del ‘tecnico avvocato’ o, più in generale, ‘giurista’ nel quotidiano vivere anche e soprattutto cercando un confronto ed una dialettica costruttiva con chi non possiede un background giuridico ma necessità inevitabilmente di un supporto quotidiano nel gestire i rapporti intersoggettivi tra privati e con enti pubblici.

L’ordine delle questioni giuridiche trattate è volutamente e consapevolmente casuale senza
l’ambizione di una trattazione sistematica, soffermandoci su questioni giuridiche tra loro totalmente differenti e appartenenti ad una varietà di ambiti: dal diritto civile al diritto penale, passando attraverso il diritto costituzionale, il diritto amministrativo ed il diritto ambientale.

L’elaborato assume, quindi, una prospettiva trasversale, indagando e soffermandosi su questioni che attengono e sarebbero classificabili negli ambiti del diritto più distanti e distinti tra loro ma che trovano un minimo comune denominatore nel fatto che il giurista si trova e si troverà spesso ad affrontare casi e situazioni differenti e tra loro distanti nell’ambito ma non nell’approccio che sarà sempre e comunque improntato su due direzioni: una direzione squisitamente ‘teorica’ ed una direzione ‘indispensabilmente’ pratico-operativa.
La realtà di tutti i giorni è governata dalla norma ma è il ‘giurista’, genericamente inteso, che deve svolgere una specifica e vera e propria missione: portare la norma a conoscenza della pluralità di individui che fanno parte della comunità e far conoscere gli strumenti di tutela dei diritti di cui ciascun individuo è – talvolta inconsapevolmente – titolare e dei doveri che sullo stesso incombono.

Se è, infatti, vero che la condotta di ciascun individuo deve conformarsi alla ‘norma’ e alla regola che il nostro ordinamento giuridico impone, occorre che tale norma sia recepibile, comprensibile e, quindi, applicabile in concreto con una evidente necessità che abbia tre caratteri fondamentali ed essenziali: sia una norma valida, giusta ma, soprattutto, efficace.
Quando il diritto del singolo o della collettività viene leso – momento che definiamo patologico e che si contrappone al momento fisiologico, trattandosi di una sua talvolta inevitabile degenerazione – vi è la necessità che l’individuo conosca quali strumenti di tutela debbano essere azionati per ottenere un ristoro ovvero un risarcimento ovvero, più genericamente, una tutela dell’integrità della propria sfera giuridico-patrimoniale che è stata – o si assume essere stata – violata.

È, quindi, necessario utilizzare un linguaggio più accessibile alla pluralità di individui che, pur mantenendo il suo indispensabile tecnicismo, si faccia e si renda alla portata di chiunque. Questo è l’auspicio: il diritto viva nella realtà, viva tra gli uomini e da questi sia conosciuto perché la conoscenza della norma è presupposto indispensabile per poter agevolmente affrontare quotidianamente la vita nella sua problematicità e nelle questioni che di volta in volta ciascuno è chiamato inevitabilmente ad affrontare.

La c.d. cancellazione del debito

Nel merito, ci si soffermerà nel presente contributo su un tema che potenzialmente potrebbe riguardare una pluralità di soggetti che versino in situazioni di c.d. inesigibilità del complessivo debito esattoriale risultante dall’estratto di ruolo, ai sensi dell’art. 1 comma 253 della Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).
In particolare, il comma 253 della Legge di bilancio 2023 ha modificato i termini ed i casi (art. 1, comma 684 – bis, della Legge n. 190/2014) nei quali l’Agente della riscossione può comunicare all’Ente creditore l’inesigibilità del debito esattoriale affinché lo stesso proceda al suo annullamento.

L’inesigibilità del debito esattoriale

L’Agente della Riscossione può comunicare, in qualsiasi momento, l’inesigibilità, dopo aver
verificato che il debitore si trovi in almeno una delle seguenti ipotesi. Di che cosa si tratta quando si parla di ‘inesigibilità?

– assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al
sistema informativo del Ministero dell’ economia e delle finanze in
qualunque momento effettuato dall’ agente della riscossione; (art.
1, comma 253, lettera b);

– rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti
alla data dell’ accesso di cui alla lettera b) e l’ importo complessivo
del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento (art. 1, comma 253, lettera f).

Il discarico, ex art. 1 comma 253 della Legge di bilancio 2023, è, dunque, un diritto imprescindibile
la cui ratio legis ed il cui fondamento presidiano, senz’altro, anche il diritto alla vita del
contribuente, quale diritto fondamentale costituzionalmente garantito e tutelato.

Intervento pratico-operativo

Valutati opportunamente i presupposti di diritto, occorrerà prendere in esame case by case la concreta situazione in esame al fine di analizzare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla fattispecie poc’anzi esaminata.
Ci si domanderà se la situazione in esame sia o meno gravemente compromessa, in quanto il debito esattoriale è insostenibile per l’istante che rientra nelle ipotesi di legge appena descritte;
Si accerterà se il soggetto versi o meno in una oggettiva difficoltà economica caratterizzata dal fatto che i beni del contribuente sono gravati da ipoteche e da problematiche catastali che li rendono indisponibili a qualsiasi transazione, riducendone ulteriormente il valore economico.

Pertanto, si valuterà se la situazione patrimoniale in esame sia o meno equiparabile all’assenza di beni aggredibili;
Pertanto, il consulente tecnico chiamato a studiare la questione specifica sottopostagli, valuterà la situazione patrimoniale e reddituale e se la stessa consenta o meno una forma di pagamento all’Agente della riscossione e se fosse o meno sostenibile un’eventuale adesione alla rottamazione quater (Legge n. 197/2022).

Conclusioni

 

È d’obbligo rilevare che non vi è alcuna intenzione di dare un contributo risolutivo e tecnicamente spendibile nelle sedi giudiziarie. Si tratta, infatti, di un mero accenno a questioni, come quella poc’anzi trattata, che si reputano, fra diverse e molteplici indagabili, ‘giuridicamente’ rilevanti.

Per tali ragioni, ci si rivolga al professionista per valutare la propria posizione debitoria e
prospettare eventuali azioni o comportamenti da porre in essere a tutela della propria persona e della propria sfera giuridico-patrimoniale che potrebbe già essere gravemente compromessa.

Alla prossima!
Cagliari, 9 agosto 2023

Parco agrisolare fotovoltaico: il bando che prevede aiuti per 1 miliardo di euro

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Il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 21 aprile 2023 ha aperto la strada alla pubblicazione del Bando sulla misura PNRR a favore degli interventi per l’autosufficienza energetica del settore agricolo e agroalimentare. La misura sarà attuata dal Gestore Servizi Energetici (GSE).

Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti successivi che, oltre a quanto previsto nel presente decreto, individuano:

  1. le spese ammissibili;
  2. la forma e l’intensità delle agevolazioni;
  3. le modalità concrete per assicurare il rispetto del principio “non arrecare danno significativo”;
  4. i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
  5. i criteri di valutazione;
  6. le modalità per la concessione e l’erogazione degli aiuti.

Soggetti beneficiari

I soggetti che possono beneficiare dell’aiuto sono:

  1. imprenditori agricoli (in forma individuale o societaria);
  2. imprese agroindustriali che siano in possesso di codice ATECO di cui all’Avviso da emanarsi;
  3. le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 c.c. e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1 comma 2 del d. lgs. 228/2001;
  4. i soggetti di cui alle lettere precedenti costituiti in forma aggregata, come nel caso di associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER), ecc.

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA con un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.

Requisiti dei soggetti beneficiari

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i beneficiari devono:

  1. essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese;
  2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
  3. non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi ex art. 14 d. lgs. 81/2008;
  4. non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli, anche solo per negligenza, di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
  5. essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  6. non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  7. non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  8. non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
  9. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all’art. 2, punto 18 del Regolamento GBER e al paragrafo 33, punto 63, degli orientamenti.

Interventi ammessi al beneficio e caratteristiche degli impianti

Tali fondi sono destinati all’acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.
Gli impianti fotovoltaici dovranno avere potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp (1MW); inoltre, per gruppi di imprese è possibile realizzare pannelli fotovoltaici per investimenti di autoconsumo condiviso.

Inoltre, al fine di migliorare l’efficienza energetica delle strutture, è possibile eseguire i seguenti interventi di riqualificazione:

  1. rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti da parte di ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
  2. realizzazione dell’isolamento termico dei tetti. In questo caso è necessaria la relazione tecnica di un professionista abilitato, che dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto, in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
  3. realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria), mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria. In questo caso la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste, in ragione della destinazione produttiva del fabbricato.

Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio “non arrecare un danno significativo”, di cui all’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852.

I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco degli ammessi al contributo, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all’approvazione a cura del soggetto attuatore, d’intesa con il Ministero. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.

Eventuali variazioni progettuali potranno essere apportate, a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in sede di concessione del contributo e in ogni caso non superino l’importo del contributo concesso, nel rispetto delle tempistiche predefinite dal Piano.

Nel caso di interventi che non rispettino le suddette condizioni, il contributo assegnato verrà revocato integralmente e la parte già erogata dovrà essere restituita.

Requisito dell’autoconsumo

Per le singole aziende agricole, il decreto afferma che gli impianti sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva annua non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. Per quanto riguarda l’elettricità, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale

In caso di gruppi di imprese costituite in forma aggregata, il decreto afferma invece che gli impianti sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare al più il fabbisogno energetico di tutti i soggetti beneficiari; inoltre, le aziende agricole che costituiscono l’aggregato devono ricadere tutte nella medesima Tabella di cui all’allegato A del decreto.

Interventi non ammessi

Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi:

  • ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
  • alle attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  • alle attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • alle attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.

Questo in virtù del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente e delle finalità dell’investimento, che persegue l’obiettivo climatico-ambientale di contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione tramite la promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica.

Costi non ammessi

Non sono ammissibili i seguenti costi:

  1. servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
  2. acquisto di beni usati;
  3. acquisto di beni in leasing;
  4. acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
  5. acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
  6. lavori in economia;
  7. pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
  8. prestazioni gestionali;
  9. acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
  10. spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento (ex art. 2359 c.c.) o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
  11. pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

Procedura di richiesta del contributo e allegati da trasmettere

Il soggetto beneficiario potrà richiedere il contributo personalmente oppure tramite centri di assistenza agricola o professionisti abilitati; in ogni caso, la richiesta può essere effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, pena l’irricevibilità della domanda.

Alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  1. modulo informatizzato con anagrafica del soggetto beneficiario, descrizione catastale dei manufatti oggetto di intervento, descrizione di massima dell’intervento, richiesta di contributo e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
  2. relazione tecnica asseverata da parte del professionista abilitato, contenente:
    1. descrizione del sito e dei lavori oggetto dell’istanza di contributo;
    2. stima preliminare dei costi e dei lavori, distinti per tipologie di intervento;
  • cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si chiede l’agevolazione, dal momento della concessione del contributo sino alla conclusione dei lavori nel rispetto delle tempistiche previste dal PNRR;
  1. descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali utilizzati per ciascuno degli interventi per cui si chiede l’agevolazione;
  2. visura del catasto fabbricati;
  3. documentazione atta all’identificazione del fabbricato;
  • dossier fotografico ante operam per documentare lo stato dei luoghi e eventuali coperture in amianto alla data di presentazione della domanda;
  • ogni altra richiesta presente nella modulistica del soggetto attuatore.

Il provvedimento di concessione del contributo è emanato entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione della domanda.

L’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario, alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda. L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un’anticipazione fino al 30%, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria. L’erogazione del contributo, in unica soluzione a saldo, previo espletamento delle verifiche previste, avverrà entro il termine di novanta giorni dall’acquisizione della documentazione completa.

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