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Societa’ tra Professionisti

S.R.L. TRA PROFESSIONISTI: SOCIETÀ DI INGEGNERIA NON PUÒ EMETTERE FATTURA CON RITENUTA DI ACCONTO OGGETTO: ISTANZA DI INTERPELLO- LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 - SOCIETÀ TRA INGEGNERI: NATURA DEI REDDITI PRODOTTI...

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S. R. L. Tra professionisti: società di ingegneria non può emettere fattura con ritenuta di acconto oggetto: istanza di interpello- legge 11 febbraio 1994, n. 109 – società tra ingegneri: natura dei redditi prodotti agenzia delle entrate – risoluzione n. 56 del 04. 05. 2006 con istanza d’interpello è stato proposto il seguente: quesito il sig. Alfa, libero professionista, ha dichiarato di aver ricevuto una fattura da una società di ingegneria, costituita sotto forma di S.r.l.

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S.R.L. TRA PROFESSIONISTI: SOCIETÀ DI INGEGNERIA NON PUÒ EMETTERE FATTURA CON RITENUTA DI ACCONTO

14 Agosto 2013 Dott. Alessio Ferretti 87.393 letture

Quesito: Il sig. Alfa, libero professionista, ha dichiarato di aver ricevuto una fattura da una società di ingegneria, costituita sotto forma di S. R. L. , relativamente a prestazioni di servizio dallo stesso ricevute, con contestuale richiesta – da parte della predetta società – dell’applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600. L’istante chiede di conoscere il parere dell’Agenzia in ordine alla predetta richiesta di applicazione della ritenuta d’acconto?

S. R. L. Tra professionisti: Società di ingegneria non può emettere fattura con ritenuta di acconto

Oggetto: Istanza di interpello- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 – Società tra ingegneri: natura dei redditi prodotti

Agenzia delle Entrate – RISOLUZIONE N. 56 del 04. 05. 2006 Con istanza d’interpello è stato proposto il seguente:

Quesito
Il sig. Alfa, libero professionista, ha dichiarato di aver ricevuto una fattura da una società di ingegneria, costituita sotto forma di S. R. L. , relativamente a prestazioni di servizio dallo stesso ricevute, con contestuale richiesta – da parte della predetta società – dell’applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600. L’istante chiede di conoscere il parere dell’Agenzia in ordine alla predetta richiesta di applicazione della ritenuta d’acconto?

Soluzione prospettata

L’istante ritiene che “(. ) tale compenso (prestazioni di servizi), emesso da una SRL, non sia da assoggettare a ritenuta d’acconto per il semplice fatto che siamo nel campo del reddito d’impresa pur se trattasi di società d’ingegneria (cosiddette engineering) permesse a seguito dell’abrogazione dell’art. 2 L. 1815/39, dall’art. 24 L. 07. 08. 97 n. 266 (c. D. Legge Bersani) successivamente regolamentate dalle L. 109/94 e 415/98. ”

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Com’è noto l’appartenenza alla categoria del reddito d’impresa può dipendere sia dalle caratteristiche dell’attività svolta, sia dalla qualificazione formale del soggetto, come avviene per le società commerciali di persone e di capitali.

A tale ultimo riguardo, infatti, si rammenta che ai sensi degli artt. 6 e 81 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito complessivo, rispettivamente, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa ed è determinato secondo le disposizioni contenute nel medesimo testo unico.

Nella fattispecie prospettata, l’istante dichiara di aver ricevuto una fattura per prestazioni di servizio rese a suo favore da una società di ingegneria costituitasi come S. R. L. , contenente la richiesta di ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600 del 1973. Tale richiesta ad avviso del contribuente non ha fondamento, dal momento che si è nel campo del reddito d’impresa.

Nel concordare con la soluzione prospettata dall’istante, si osserva quanto segue.

L’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 6, lett. B) (così come modificata dall’art. 7, c. 1, lett. I) L. 166/2002 e, successivamente, dall’art. 24 della Legge Comunitaria 2004) stabilisce che per “società d’ingegneria” si intendono “le società di capitali di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del codice civile, (. ), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale”.

Pertanto, alla luce della citata lettera b), si è in presenza di una “società di ingegneria” se sussistono contemporaneamente due presupposti:

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