Avete in mente di costituire una società tra professionisti? Ecco per voi la guida pratica per avviare con successo la vostra attività, orientarvi sul trattamento fiscale-contabile applicabile e fatturare correttamente!
La società tra professionisti (StP), disciplinata dalla Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011), dalla 27/2012 e dal DM 34/2013, costituisce una formula strutturata e più flessibile rispetto al classico prototipo dello studio associato, consentendo di aggregare sia soci iscritti a Organi professionali diversi, sia quelli non iscritti affatto (purché il loro contributo sia riservato esclusivamente a prestazioni tecniche o investimenti), sia quelli iscritti a professioni protette sia non protette, ed è possibile scegliere, quanto alla specifica forma giuridica tra società di persone, di capitali o cooperative (almeno tre soci).
In particolare, se si opta per la start up innovativa, l’esercizio esclusivo dell’attività professionale dei soci deve riguardare sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. E’possibile utilizzare questo modello anche per professioni che rientrano nel sistema ordinistico di quelle protette o sanitarie (medico chirurgo, veterinario, levatore, assistente sanitario visitatore o infermiere professionale, fisioterapista, massoterapista, psicologo) e di maestro di sci.
Attenzione: la StP relativa alla professione forense non può essere costituita da soci non avvocati e troveranno applicazione in tal caso le disposizioni contenute nel d. Lgs. N. 96/2001, in base al quale le società tra avvocati possono costituirsi solo come società regolate dalle norme sulle società in nome collettivo e con attività esclusiva di avvocato.
Step per avviare
1) Stipula dell’atto costitutivo della StP secondo le modalità previste dal libro V, titoli V e VI del codice civile per la forma societaria prescelta;
2) domanda di iscrizione al Registro Imprese nella Sezione Ordinaria per la società e Sezione Speciale STP;
3) domanda di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo di riferimento, verifiche e successiva delibera di accettazione, pubblicazione dati nella Sezione Speciale dell’Albo professionale;
4) annotazione dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Registri ed albi
In base all’articolo 7, D. M. 34/2013 per le StP sussiste l’obbligo di iscrizione nelle sezioni speciali istituite presso i Registri delle imprese (con una sezione separata per le società di avvocati) e dell’Albo/ Registro dell’Ordine/Collegio professionale al quale sono iscritti i soci professionisti. In caso di StP multidisciplinare è necessaria l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo o Registro dell’attività prevalente.
N. B. Se alla StP viene conferito un incarico professionale, la società deve garantire per iscritto che solo i soci competenti, secondo quanto stabilito dai propri ordini, debbano occuparsene, comunicandolo al cliente, il quale potrà anche scegliere personalmente i soci che dovranno seguire il suo incarico.
Attenzione: Per le StP multidisciplinari si consiglia di evitare di inserire nell’atto costitutivo un’attività professionale prevalente, ma iscrivere la StPa tutti gli albi di appartenenza dei soci per prevenire il verificarsi di anomalie con ripercussioni sulla responsabilità, sebbene in tal caso opererà l’assoggettamento a diversi regimi fiscali.
Trattamento fiscale-contabile StP
Alle società tra professionisti si applica lo stesso regime fiscale e previdenziale previsto per gli studi individuali e associazioni professionali:
a) per le Stp di capitali il reddito viene qualificato come autonomo ex articolo 53, D. P. R. 917/1986, con la differenza che queste società di capitali (ma anche di persone) sono assoggettate al pagamento IRAP;
b) i compensi delle StP vanno assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20%, con l’applicazione in fattura del 4% derivante dal contributo integrativo a carico del cliente da versare alla Cassa di previdenza;
N. B. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le società tra professionisti, producono reddito di impresa ex articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, se trattasi di società di persone non semplici, società di capitali e dagli enti commerciali. Ciò determina l’applicazione del principio di competenza (in luogo di quello di cassa) e il non assoggettamento alla ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del Dpr 600/73 dei compensi relativi alle prestazioni rese; il Decreto Legislativo di semplificazione fiscale invece prevede che alle società tra professionisti debba applicarsi il regime delle associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio associato di arti e professioni di cui all’art. 5 del TUIR.
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c) la tassazione degli utili è analoga a quella prevista per gli studi associati (il trattamento fiscale delle Stp è equiparabile a quello delle associazioni tra professionisti);
d) quanto all’assoggettabilità a fallimento delle StP, la stessa non risulta normata ma i CdL hanno ritenuto che, non trattandosi di impresa commerciale, la StP può accedere all’istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, regolamentata dalla L. 3/2012, a sua volta modificata dal D. L. 179/2012.
N. B. Risulta in tutti i casi obbligatoria la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale è obbligatoria.
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