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Legge di Stabilita 2015

Legge di stabilità 2015, sintesi delle novità introdotte.

Marchio collettivo geografico (MCG) agroalimentare: flessibilità, redditività e risparmio lecito di imposta. Istruzioni per l’uso.

Avv. Giorgia Ardia - Data di Pubblicazione: 21/01/2017 - 39235 visualizzazioni.
Marchio collettivo geografico (MCG) agroalimentare: flessibilità, redditività e risparmio lecito di imposta. Istruzioni per l'uso.

Siete un’impresa che opera nel settore agroalimentare e desiderate costruire un Business di successo con il marchio collettivo geografico (MCG) collocandovi in modo innovativo sulle vette più alte del mercato e realizzando al contempo un elevatissimo risparmio fiscale?  Scoprite subito come fare con la nostra guida pratica!

Il Boom del marchio collettivo nell’agroalimentare

Per il settore agroalimentare è l’era del “Boom” del marchio collettivo (disciplinato dal combinato disposto degli articoli 2570 codice civile e 11 CPI (Codice della Proprietà Industriale) e dal regolamento 2424/2015), un brand di qualità che presenta mille marce in più rispetto al classico marchio aziendale,garantendo origine, natura e qualità dei prodotti che lo “indossano”.

Marchio collettivo significa in altre parole incrementare la garanzia dei consumatori e creare per le imprese che se ne avvalgono un prezioso valore aggiunto che si converte in profitti elevatissimi, prestigio a livello di immagine imprenditoriale e potente redditività sul mercato. Inoltre, investendo nella innovazione e ricerca, consente di godere degli straordinari bonus fiscali del Patent Box.

Per misurare il risparmio fiscale ottenibile con questa opzione fiscale agevolativa, leggete subito la divulgazione dedicata a come si calcola il Patent Box!

Il prestigio e la redditività del marchio collettivo geografico (MCG) per le vostre imprese: un’opportunità unica

In particolare, la necessità delle aziende in questo settore di rendere “esclusivi” e competitivi i propri prodotti, ha determinato un ricorso massiccio al marchio collettivo geografico (MCG) attraverso il quale si garantisce che più prodotti, appartenenti a produttori differenti, ma comunque accomunati dall’origine territoriale, possiedano delle specifiche e omogenee proprietà organolettiche, in virtù dell’area geografica di provenienza. Questa è una possibilità che, in deroga al Codice della Proprietà Industriale, è concessa al marchio collettivo; infatti, solo questo e non il classico marchio d’impresa, potrebbe consistere in un segno contenente l’indicazione geografica. Lo conferma l’articolo 13 del Codice della Proprietà Industriale che prevede il divieto all’utilizzo del solo toponimo là dove sia meramente descrittivo della provenienza geografica del prodotto o servizio.

Per scoprire tutti i vantaggi ottenibili grazie al marchio collettivo, leggete la guida dedicata a perchè il marchio collettivo è vincente sul mercato.

Elasticità e flessibilità di utilizzo del marchio collettivo geografico rispetto alle denominazioni di origine e medesimo livello di tutela

Da sottolineare quanto sia elastica la spendibilità di questo marchio, dato che la richiesta può provenire da qualunque persona fisica o giuridica, soggetto privato o pubblico, di diritto nazionale o internazionale (associazioni, cooperative o consorzi), quindi non esiste il limite che esso sia di proprietà necessariamente di un imprenditore. Questo perché l’utilizzo del brand è concesso in uso o licenza dal titolare alle imprese produttrici e/o commercianti. (dissociazione permanente tra titolarità e utilizzo nel funzionamento dei marchi collettivi).

Per quanto riguarda i profili di tutela, il D. Lgs. N°131/2010 modificando l’articolo 30 C. P. I., ha attribuito alle denominazioni d’origine e alle indicazioni geografiche un livello di protezione in linea con quello previsto dai Regolamenti comunitari su DOP e IGP. In particolare, la norma citata stabilisce che le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche ricevano tutela anche nelle ipotesi di sfruttamento indebito della loro reputazione. (casi in cui un terzo trae vantaggio dalla reputazione della zona tipica al fine di vendere i propri prodotti più facilmente).

La differenza tra il MC/MCG, da un lato, e la denominazione di origine (DOP) e l’indicazione geografica (IGP), dall’altro, è che mentre qualsiasi soggetto può registrare il MC/MCG, l’istanza di registrazione delle denominazioni può essere presentata soltanto dalle associazioni dei produttori e/o trasformatori e solo in casi eccezionali e a condizioni ben precise da persone fisiche o giuridiche e nel rispetto del disciplinare della denominazione.

Quindi questo rappresenta una eccezionale occasione per tutti i soggetti che desiderano fare business con il marchio collettivo geografico, nel quale il controllo opera a livello privatistico e non pubblicistico, superando le ristrettezze legate ai limiti formali di accesso relative alle affini tipologie di marchi che designano l’origine geografica dei prodotti.

Disciplinare di produzione e vantaggi dei controlli

La domanda di registrazione del MCG, è corredata dal cd. Disciplinare di produzione, contenente il nome del prodotto, la zona di produzione, le caratteristiche del prodotto e le tecniche di produzione. Il rispetto di tale disciplinare costituisce, nel regolamento d’uso, che immancabilmente deve essere allegato alla stessa domanda, una imprescindibile condizione di accesso degli operatori interessati.

è inoltre preferibile che i controlli, indicati nel regolamento, siano effettuati non direttamente dal titolare del marchio, bensì, per ragioni di trasparenza, da un organismo terzo e indipendente che occorre strutturare giuridicamente con molta attenzione.

Utilizzare un MCG equivale quindi a diventare protagonisti nel settore alimentare distinguendosi per unicità e qualità, grazie in primis al costante monitoraggio in termini di controlli sugli standard previsti.

Inoltre questo Brand, creando uno strategico elemento comune nella reputazione delle imprese, aumenta la valorizzazione nei rapporti tra le stesse, perché genera una segmentazione tra prodotti del marchio collettivo e gli altri, aumentandone la competizione interna.

Centralità delle attività di research e innovation e bonus fiscali per gli investimenti

E’ quindi molto importante in questo ambito investire in ricerca e innovazione per ottimizzare i processi di produzione, selezionare le materie prime migliori e implementare gli standard qualitativi dei prodotti ed è qui che corre in aiuto il Patent Box assicurando elevatissimi sgravi fiscali anche alle imprese del settore.

Quindi marchio collettivo geografico equivale a proficui profitti (distinguendosi qualitativamente dai classici marchi) e bonus fiscali previsti dall’opzione agevolativa Patent Box L. 190/2014 legge di Stabilità) come modificata dall’Investment Compact del 2015.

Se operate nel settore agroalimentare e desiderate creare un brand vincente, registrare un marchio collettivo e attivare gli insostituibili bonus fiscali del Patent Box,

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Vi aspettiamo per assistervi con la massima professionalità, cortesia ed efficienza!

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