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Attività Sanitarie

PRESTAZIONI SANITARIE EFFETTUATE NELL’AMBITO DI STRUTTURE PRIVATE NON CONVENZIONATE: QUANDO SONO DA CONSIDERARE IVA ESENTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 10, PRIMO COMMA, N. 18 E N. 19, DPR N. 633/1972 commercialista esperto, commercialista...

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Prestazioni sanitarie effettuate nell’ambito di strutture private non convenzionate: quando sono da considerare iva esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 18 e n. 19, dpr n. 633/1972 commercialista esperto, commercialista specializzato.

Attività Sanitarie e Parasanitarie

IVA al 4%: solo per le prestazioni sociosanitarie dirette, esclusi i servizi di supporto

15 Novembre 2024 Valeria Ceccarelli 33.217 letture

Le prestazioni sociosanitarie possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta al 4%, mentre i servizi di supporto come lavanderia, trasporti e portineria non rientrano in tale agevolazione. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria dell’Emilia Romagna con la sentenza 763/14/2024.

Una società cooperativa aveva offerto servizi a diverse case di riposo, raggruppando sia attività sociosanitarie che servizi accessori, come la manutenzione e la lavanderia.

La cooperativa aveva applicato l’aliquota ridotta del 4% a tutti i servizi, sostenendo che le prestazioni fossero parte di un servizio integrato.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha contestato questa scelta, recuperando l’IVA ordinaria per i servizi di supporto, in quanto questi non potevano essere considerati prestazioni sociosanitarie. La Corte ha confermato che i servizi come lavanderia e portineria, non essendo forniti direttamente ai pazienti, ma agli enti gestori delle strutture, non possono essere soggetti all’aliquota ridotta. Inoltre, non esistendo un contratto di “global service” tra la cooperativa e le case di riposo, i servizi devono essere trattati separatamente.

In primo grado, la Commissione tributaria provinciale di Modena aveva accolto il ricorso della cooperativa, ma la Corte di secondo grado ha ribaltato la decisione. I giudici hanno chiarito che l’aliquota ridotta si applica solo quando il beneficiario diretto è il paziente e non quando le prestazioni vengono erogate a un ente gestore che aggrega vari servizi per offrire un pacchetto globale agli ospiti.

Questa sentenza sottolinea l’importanza di distinguere tra le prestazioni direttamente erogate agli utenti finali e quelle di supporto fornite agli enti gestori, ribadendo che solo le prime possono beneficiare dell’agevolazione fiscale.

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