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Navi da salvataggio

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NAVI ADIBITE AD OPERAZIONI DI SALVATAGGIO O DI ASSISTENZA IN MARE NON IMPONIBILITÀ IVA

9 Dicembre 2012 Dott. Alessio Ferretti 206.378 letture

Istanza di interpello: Regime di non imponibilità IVA applicabile alle navi adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare –  art. 8-bis del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con la richiesta di interpello specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 8-bis del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente…

Navi adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare non imponibilità IVA

Istanza di interpello: Regime di non imponibilità IVA applicabile alle navi adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare –  art. 8-bis del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633

Con la richiesta di interpello specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 8-bis del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente:

QUESITO

Il  Corpo  forestale  dello  Stato  dispone  di  alcune  motovedette,  in  via  di iscrizione al Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, e di altri mezzi minori, iscritti in un proprio registro, per il pattugliamento degli ecosistemi marini e delle acque interne. Il personale nautico è formato presso la Scuola della Marina Militare.

Si osserva che il Corpo Forestale dello Stato impiega le proprie unità nautiche in tutti i compiti di istituto, come le attività di pubblico soccorso e gli interventi di protezione  civile.   L’art.   1  della  Legge  n.   36  del  2004  specifica  che  il  Corpo Forestale dello Stato è una struttura operativa nazionale di protezione civile. La stessa Legge, all’art. 2, ribadisce la competenza in materia di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, il Corpo Forestale dello Stato intrattiene rapporti di collaborazione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, formalizzati da un protocollo d’intesa. Con riferimento al Piano Nazionale per la ricerca e il salvataggio in mare, approvato in data 25 novembre 1996, tale collaborazione ha portato alla definizione di un nuovo documento di programmazione di missioni congiunte, con equipaggi misti formati da personale sia del Corpo Forestale dello Stato che del Corpo delle Capitanerie di Porto. Ciò anche per ottimizzare le risorse umane ed economiche nell’espletamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare.

Tutto ciò premesso, l’istante chiede se, in seguito alla riformulazione dell’art. 8-bis del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, da parte dalla Legge 15 Dicembre 2011, n. 217 (Legge Comunitaria per il 2010), sia venuta meno la possibilità di godere del regime di non imponibilità in relazione alle spese inerenti i propri mezzi navali, compresa la fornitura di carburanti e lubrificanti.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE

Il Corpo Forestale dello Stato ritiene che i mezzi nautici che impiega nei propri compiti istituzionali ricadano nell’ambito di applicazione del primo comma, lett. A), dell’art. 8-bis del D. P. R. N. 633 del 1972, in quanto adibiti ad “operazioni di salvataggio o di assistenza in mare”.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’articolo  8  della  legge  15  dicembre  2011,  n.   217  (di  seguito  Legge Comunitaria 2010), rubricato “Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2010/24/UE, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonché disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto,  adeguando la normativa interna a quella comunitaria nonché ai principi interpretativi della Corte di giustizia.

In  particolare,  il  comma  2,  lettera  e),  n.   4,  del  citato  articolo  8,  con riferimento al regime di non imponibilità delle operazioni nel settore aeronavale, ha modificato l’articolo 8-bis del DPR n. 633 del 1972, che nella novellata versione dispone testualmente: “Sono assimilate alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’articolo 8:

a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;

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