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Assegnazione di Immobili dalla Società al socio assegnatario: regime di tassazione

Assegnazione di Immobili dalla Società al socio assegnatario: regime di tassazione
l’assegnazione di beni immobili, operazione con cui la società se ne spoglia e trasferisce il diritto reale al socio assegnatario, se non pianificata, può rilevarsi assai onerosa in termini di imposte dirette (cfr articolo 47 DPR 917/1986).
Sommario
Se l’assegnazione di un bene in natura:
· ha come contropartita la distribuzione di utili, si produce un reddito imponibile in capo al socio assegnatario pari alla eccedenza rispetto al valore del bene assegnato, con relativo assorbimento di liquidità per versamento delle imposte;
· si realizza mediante rimborso di capitale, oppure restituzione di riserve di capitale, non si genererà di norma alcun reddito da tassare in capo al socio, in quanto la suddetta eccedenza potrà emergerà solo parzialmente e in misura ridotta.
Nel caso di distribuzione di utili e/o riserve di utili detto presupposto di reddito va calcolato sull’immobile oggetto di assegnazione, confrontando il suo valore attuale rispetto a quello fiscale che l’immobile ha in capo alla società.
Nel caso invece di distribuzione di capitale e/o riserve di capitale il reddito da tassare va calcolato prendendo come riferimento la quota, ovvero confrontando il valore attuale dell’immobile rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
L’assegnazione di beni può assumere una diversa rilevanza fiscale per il socio di società di persone rispetto al socio di società di capitali e a seconda della tipologia di operazione effettuata per dar corso alla assegnazione:
a) nelle società di persone si deve distinguere se l’assegnazione avvenga a fronte della distribuzione di utili o di capitale:
1. nel primo caso di distribuzione di utili, per i soci assegnatari non vi sarà ulteriore tassazione; il prelievo dell’8% (o del 10,5%) avrà carattere definitivo sia per la società che per il socio, perché gli utili risulteranno già tassati per trasparenza ex art. 5 tuir;
2. nel caso invece in cui l’assegnazione segua il rimborso di capitale o di riserve di capitale in capo al socio non si maturerà alcun reddito imponibile.
b) nelle società di capitali l’assegnazione può assumere rilevanza fiscale per il socio di società di capitali a seconda della tipologia di operazione posta in essere per dar corso all’operazione:
1. a fronte della distribuzione di utili, l’eccedenza potrebbe costituire un reddito di capitale per il socio (utile in natura o dividendo) qualora emergesse sottraendo al valore del bene (determinabile anche su base catastale) non solo il costo fiscale dell’immobile, ma anche l’importo assoggettato a imposta sostitutiva;
2. a fronte di rimborso del capitale o di riserve di capitale, in capo al socio non si maturerà alcun reddito imponibile se il costo fiscale della partecipazione, benché ridotto di un ammontare pari al valore (anche catastale) del bene assegnato, non si annulli, perché risulterà ancora maggiore del differenziale imponibile. In definitiva il costo fiscale darà ancora un saldo attivo nonostante sia stato ridotto nel suo ammontare.
N. B. Il socio non realizzerà una nuova ricchezza in quanto si vedrà restituire in natura meno di quanto (o esattamente quanto) aveva apportato/conferito in conto capitale.
Se invece all’esito del calcolo emergesse un differenziale imponibile (sottozero) si determinerà anche nel regime agevolato un reddito di capitale (dividendo imponibile) per il socio. L’eccedenza tassabile emergerà dalla differenza tra il valore normale del bene oggetto di assegnazione (che può essere sostituito dal valore catastale) (a cui andrà detratto il reddito assoggettato a imposta sostitutiva) e il costo fiscale della partecipazione. In tal caso il socio maturerà una nuova ricchezza tassabile in quanto si vedrà restituire in natura più di quanto aveva apportato/conferito in conto capitale.
A fronte della distribuzione di una pluralità di riserve di varia natura (di utili e di capitali) andrà effettuato un calcolo proporzionale per stabilire se l’eventuale eccedenza da tassare vada tassata come (utile) dividendo oppure come (capitale) un dividendo e/o una cessione di partecipazioni.
Rispetto al socio persona fisica non emergeranno differenze sia che si proceda con distribuzione di utili che mediante rimborso di capitale: l’eccedenza in entrambi i casi farà conseguire un reddito di capitali (dividendo).
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