Guide fiscali, adempimenti e consulenza su tracciabilità flussi finanziari per imprese, professionisti e contribuenti.

Tracciabilità Flussi finanziari

Tracciabilità Flussi finanziari guida ed istruzioni d'uso, per pagamenti ed emissione di fattura,

18articoli in archivio
1.143.939letture complessive

Tracciabilità Flussi finanziari guida ed istruzioni d’uso, per pagamenti ed emissione di fattura, commercialista esperto con software in cloud con bilancio in tempo reale.

Dettaglio-Articolo

MEF: Disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

12 Febbraio 2012 Dott. Alessio Ferretti 156.380 letture

L’articolo 49 del decreto legislativo 231/2007, e successive modifiche e integrazioni sino a giungere all’art. 12 del decreto legge 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, vieta “il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1. 000 euro”.

Premessa e quadro normativo generale

L’articolo 2, comma 4bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2011, le sanzioni, di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze (d’ora in poi MEF).

L’articolo 49 del decreto legislativo 231/2007, e successive modifiche e integrazioni sino a giungere all’art. 12 del decreto legge 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, vieta “il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1. 000 euro”.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S. P. A. Pertanto, i prelievi/versamenti di contante sopra soglia sul proprio conto corrente, o libretto postale nominativo, o effettuati anche con carta di credito, non costituiscono automaticamente violazione dell’art. 49 citato (v. Circolare MEF del 4/11/2011).

L’importo di 1. 000 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento. Pertanto, è vietato anche suddividere “artificiosamente” (*) un unico importo di 1. 000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica. Il limite dei 1. 000 euro costituisce soglia per infrazione, sanzionabile a partire dal 1° febbraio 2012. Dal 1° settembre 2011 era entrato in vigore un nuovo limite di 2. 500 euro, che sostituiva il precedente limite di 5. 000 euro, effettivo dal 16 giugno 2010; fino a quest’ultima data il limite era pari o superiore a 12. 500 euro.

In presenza del nuovo quadro normativo appena delineato, si ritiene opportuno richiamare alcune preesistenti disposizioni (contenute nell’art. 49) da ritenersi ancora valide :

1)  Il limite di 1. 000 euro si applica al singolo assegno bancario e/o postale. Pertanto, assegni diversi, utilizzati per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento;

2)  Gli assegni bancari e postali, per importi pari o superiori a 1. 000 euro, devono contenere l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

3)  Gli assegni emessi all’ordine del traente (c. D. Assegni “a me medesimo”) non possono essere girati da terzi, indipendentemente dall’importo indicato nel titolo. L’unico utilizzo possibile è la “girata” per l’incasso al medesimo nome del traente/beneficiario.

4)  Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

5)  Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1. 000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

6)  Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1. 000 euro. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1. 000 euro, sono estinti dal portatore ovvero, entro il 31 marzo 2012, il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo.

7)  Le banche e Poste Italiane S. P. A. Sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.

Leggi l'articolo completo

Ultimi aggiornamenti

Tracciabilità Flussi finanziari, ordinati per ultimo aggiornamento.

Archivio categoria

Tracciabilità Flussi finanziari

Tracciabilità dei flussi finanziari: guida completa e aggiornata

17 Maggio 2024 Valeria Ceccarelli 42.586 letture

La tracciabilità dei flussi finanziari è un tema di crescente importanza nel panorama economico attuale. Essa consiste nella possibilità di monitorare il movimento di denaro attraverso il sistema finanziario, al... continua