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Imu e Tasi scadenze e novità 2016

Scadenze da monitore e sintesi delle novità introdotte con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, con n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70 , anche detta...

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Scadenze da monitore e sintesi delle novità introdotte con la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, pubblicata in gazzetta ufficiale, con n. 302 del 30/12/2015, s. O. N. 70 , anche detta legge di stabilità, in materia di tasi che di imu.

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IMU E TASI: NOVITA’ PER IL 2016 E TERMINI DI VERSAMENTO

26 Maggio 2016 Dott. Alessio Ferretti 58.240 letture

Scadenze da monitore e sintesi delle novità introdotte con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale,  con n. 302 del 30/12/2015, S. O. N. 70, anche detta Legge di Stabilità, in materia di TASI  che di IMU.

IMU E TASI: NOVITA’ PER IL 2016

Scadenze da monitore e sintesi delle novità introdotte con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale,  con n. 302 del 30/12/2015, S. O. N. 70[1], anche detta Legge di Stabilità, in materia di TASI  che di IMU.

Le principali scadenze per il versamento della TASI e dell’IMU sono:

Sintesi delle novità in vigore dal 01. 01. 2016:

TASI Abitazione principale: eliminata la TASI sull’abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l’inquilino l’immobile in locazione è abitazione principale. Resta in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

IMU su immobili concessi in comodato gratuito: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono eliminate, è stata introdotta una sola forma di comodato gratuito con abbattimetno del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c’è la condizione che l’immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

Nessun aumento di tributi regionali e locali: per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario.

IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

IMU Terreni agricoli – esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione – PD – l’esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) con iscrizione alla previdenza agricola ed i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 è stata eliminata assieme  all’esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.

Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica

TASI Immobili Merce – art. 1, comma 14, lettera c): definito un valore di riferimento per la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all’1 per mille con facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille.

TASI altre abitazioni in caso di locazione: «Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo».

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