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Imposta di registro

Consulenza Fiscale Imposta di Registro (ipotecaria e catastale) per atti di diniego ed atti di rettifica e liquidazione, richiedi un quesito o parere fiscale

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PRIMA CASA: La nuova tassazione ai fini dell’imposta di registro a decorrere dal 1 gennaio 2014 per gli acquisti della prima casa.

6 Gennaio 2014 Dott. Alessio Ferretti 64.018 letture

L’art. 1 della tariffa cit. , così come riformulato dall’art. 10, comma 1, d. Lgs. N. 23/2011, prevede al secondo periodo applicazione  dell’aliquota proporzionale del 2 per cento per “le case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.

PRIMA CASA:  La nuova tassazione ai fini dell’imposta di registro a decorrere dal 1 gennaio 2014 per gli acquisti della prima casa.

 

L’art. 1 della tariffa cit. , così come riformulato dall’art. 10, comma 1, d. Lgs. N. 23/2011, prevede al secondo periodo applicazione  dell’aliquota proporzionale del 2 per cento per “le case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.

Per  tali  acquisti, in  applicazione dei  commi 2  e  3  dell’art. 10  cit. ,  l’imposta di  registro proporzionale non può comunque essere inferiore a 1000 euro, le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 50 euro ciascuna, e non sono dovuti l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

è stata mantenuta in vigore, senza modifiche, la nota II-bis all’art. 1 cit. , e pertanto restano immutate le condizioni soggettive, oggetto delle dichiarazioni in atto di cui alle lettere a), b) e c) della suddetta nota, la disciplina delle pertinenze e quella della decadenza (oltre alla disposizione relativa all’anticipazione dell’agevolazione in caso di preliminari di cessioni soggette ad iva).

Va  precisato, con  riguardo alla  decadenza, che  la  rideterminazione dell’imposta dovuta “nella misura ordinaria”, in relazione alla quale parametrare anche la sanzione del 30 per cento (cfr. Il comma 4 della nota II-bis: “… sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sopratassa pari al 30 per cento delle stesse imposte”), è solo quella relativa all’imposta di registro, restando le imposte ipotecaria e catastale in ogni caso dovute nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

Resta poi ferma la previsione dell’art. 66, l. 21 novembre 2000 n. 342, ai sensi della quale il requisito della residenza nel Comune, di cui alla nota II-bis cit. , non è richiesto qualora l’acquirente faccia  parte  del  personale  delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di  polizia,  trattandosi  di  una disposizione che incide non sulla misura dell’imposta di registro dovuta per un atto di cui all’art. 1 della  tariffa cit. ,  ma  su  una  delle  condizioni soggettive per  l’accesso al  trattamento previsto dall’art. 1 stesso.

Deve ritenersi, inoltre, che resti applicabile la disciplina del credito di imposta, di cui all’art. 7 l. N. 448/1998, non configurando, questa, un’agevolazione che incide sulla misura dell’imposta di registro proporzionale dovuta per i trasferimenti a titolo oneroso della cd. Prima casa. Infatti, il credito consente di ridurre l’importo dell’imposta di registro da pagare se utilizzato a scomputo dell’imposta di registro dovuta per l’atto che dà origine al credito stesso ovvero per l’intero importo dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

L’art. 1 della tariffa cit. , nella sua nuova formulazione, introduce, però, dal 1° gennaio 2014, una diversa definizione dei requisiti oggettivi delle case di abitazione, per il cui acquisto a titolo oneroso è possibile usufruire – in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis – di un’aliquota ridotta dell’imposta di registro (2 per cento), definizione che appare ancorata solo alla categoria catastale.

Si esprime, infatti, la nuova previsione nel senso che l’aliquota del 2 per cento è dovuta, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis per “le case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.

Invece, l’art. 1 della tariffa nella versione vigente fino al 31 dicembre 2013 stabilisce, in presenza delle condizioni previste dalla nota II-bis per l’acquisto della cd. Prima casa, l’applicazione di un’aliquota ridotta ai trasferimenti aventi ad oggetto case di abitazione non di lusso, individuate secondo i criteri stabiliti dal decreto del ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969.

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