Piattaforme elevatrici aliquota iva applicabile in caso di cessione, se una società che produce e commercializza piattaforme elevatrici, vale a dire particolari “mezzi di sollevamento che per le loro caratteristiche tecniche di costruzione consentono di superare i dislivelli rispetto al piano stradale quale è il trattamento fiscale applicabile, ai fini iva, alle relative operazioni di cessione.
Dettaglio-Articolo
PIATTAFORME ELEVATRICI ALIQUOTA IVA APPLICABILE IN CASO DI CESSIONE
Una società che produce e commercializza piattaforme elevatrici, vale a dire particolari “mezzi di sollevamento che per le loro caratteristiche tecniche di costruzione consentono di superare i dislivelli rispetto al piano stradale chiede chiarimenti in ordine al trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle relative operazioni di cessione.
OGGETTO: Interpello – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Cessioni di piattaforme elevatrici – Aliquota IVA applicabile
Quesito
ALFA S. R. L. [di seguito, in breve, la Società istante] produce e commercializza, tra l’altro, piattaforme elevatrici, vale a dire particolari “mezzi di sollevamento che per le loro caratteristiche tecniche di costruzione consentono di superare i dislivelli rispetto al piano stradale”. In particolare, i predetti impianti sono realizzati nel rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13.
Ciò posto, l’interpellante chiede chiarimenti in ordine al trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle relative operazioni di cessione.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
La Società istante ritiene di poter applicare alle piattaforme elevatrici oggetto di cessione l’aliquota IVA del 4 per cento, prevista dal punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”. Viene precisato, al riguardo, che l’articolo 24 della Direttiva 2006/42/CE [c. D. Direttiva Macchine] assimila, per caratteristiche tecniche [i. E. Velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/s], le piattaforme elevatrici ai servoscala, annoverando entrambe le tipologie di beni tra gli “apparecchi di sollevamento diversi dagli ascensori”, inquadrabili, questi ultimi, come “mezzi di sollevamento ad uso generale”. L’interpellante ritiene, altresì, che tale aliquota ridotta possa applicarsi “in qualunque fase della commercializzazione dei beni in questione, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente finale non sia il soggetto disabile”.
Parere della Direzione della Agenzia delle Entrate
Il punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, prevede, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento per “poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v. D. 87. 11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”.
Così come formulata, la norma intende agevolare i trasferimenti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquota ridotta alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto portatore di handicap.