Auto aziendali novità fiscali 2013 guida fiscale e sintesi della riforma introdotta dal governo monti sulla deducibilità dei costi, sul fringe benefit, utile prospetto di riepilogo sulle novità fiscali introdotte dal governo monti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 in materia di auto aziendali. L’auto aziendale: 1) se utilizzata da un socio (né dipendente, né amministratore): a. Per il socio costituisce fringe benefit aci quale reddito diverso ex art. 67 h-ter; b.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Auto aziendali: gli optional a carico del dipendente non riducono il fringe benefit
Le auto aziendali rappresentano da sempre uno strumento strategico per le imprese, sia in termini di efficienza operativa che di attrattiva nei confronti dei dipendenti. Tuttavia, quando un veicolo viene concesso in uso promiscuo, cioè per uso sia aziendale che personale, entra in gioco un aspetto fiscale delicato: il fringe benefit. Questo valore, che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, è spesso oggetto di interpretazioni e strategie per ottimizzarne l’impatto fiscale.
Una delle pratiche sempre più comuni è quella di far sostenere direttamente al dipendente i costi relativi ad alcuni optional, come impianti stereo più avanzati, sedili in pelle, sistemi di assistenza alla guida o verniciature speciali. L’obiettivo? Ridurre il valore del fringe benefit, nella convinzione che se l’optional non grava sull’azienda, allora non debba nemmeno concorrere al valore fiscale dell’auto.
Ma l’Agenzia delle Entrate ha recentemente messo un punto fermo su questa prassi, con la Risposta a interpello n. 233 del 3 settembre 2025. Secondo l’Amministrazione finanziaria, il valore convenzionale del fringe benefit, determinato secondo le tabelle ACI, non può essere ridotto in funzione del fatto che alcuni optional siano stati acquistati a carico del dipendente.
Vediamo allora cosa comporta questa presa di posizione per le aziende e per i lavoratori, quali sono i riferimenti normativi coinvolti, e soprattutto, quali strategie restano legittime per ottimizzare il trattamento fiscale delle auto aziendali.
La posizione dell’azienda
Nel caso analizzato nella Risposta a interpello n. 233 del 3 settembre 2025, una società ha sollevato un quesito cruciale sul tema del calcolo del fringe benefit legato all’uso promiscuo dell’auto aziendale. Nello specifico, l’azienda riteneva che gli optional acquistati a carico del dipendente, attraverso trattenute in busta paga, dovessero ridurre il valore imponibile del fringe benefit attribuito al lavoratore.
Secondo l’interpretazione dell’istante, infatti, la normativa vigente – in particolare l’articolo 51, comma 4, del TUIR – non richiede un collegamento diretto tra l’importo trattenuto e l’utilizzo personale del veicolo. Al contrario, ammetterebbe in modo più ampio la possibilità di dedurre qualsiasi somma versata in relazione al mezzo aziendale. A supporto di tale tesi, la società richiamava anche le circolari n. 326 del 1997 e n. 1/E del 2007, che stabiliscono come il valore del fringe benefit sia determinato in modo forfetario, indipendentemente dai costi reali o dalla percorrenza effettuata.
Un altro punto centrale dell’argomentazione era legato alle tabelle ACI, che rappresentano il parametro di riferimento per determinare il valore del fringe benefit. La società sottolineava che tali tabelle si basano sul prezzo di listino del veicolo ma non includono gli optional, i quali, se pagati dal dipendente, non dovrebbero quindi concorrere al calcolo del valore imponibile.
Da questa lettura, la conclusione sembrava logica: se il dipendente sostiene un costo diretto per accessori non inclusi nel listino base, allora tale importo dovrebbe comportare una riduzione del valore fiscale del benefit.
La risposta dell’ADE
La posizione dell’Agenzia delle Entrate, espressa in modo chiaro e definitivo nella Risposta a interpello n. 233/2025, è diametralmente opposta a quella sostenuta dalla società. L’Amministrazione finanziaria ha infatti rigettato l’ipotesi di poter ridurre il valore del fringe benefit sulla base degli optional acquistati dal dipendente, anche se il relativo costo è sostenuto tramite trattenute in busta paga.
Il chiarimento parte da un richiamo al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, sancito dall’articolo 51, comma 1, del TUIR: ogni beneficio, somma o valore percepito in connessione con il rapporto di lavoro, anche se sotto forma non monetaria, è da considerarsi reddito imponibile. L’unica eccezione ammessa è quella prevista dal comma 4, lettera a), che consente un criterio forfetario di determinazione del valore dell’auto concessa in uso promiscuo, sulla base delle tabelle ACI.
Tuttavia, questa deroga riguarda solo le somme eventualmente versate dal dipendente per l’uso personale del veicolo, non anche i costi relativi a optional aggiuntivi. L’Agenzia sottolinea che questi accessori non sono considerati nel valore convenzionale ACI e rappresentano beni ulteriori, di natura accessoria, non funzionali alla fruizione del veicolo in quanto tale.