Interpello: si richiede conferma dell’aliquota iva agevolata al 10% applicabile agli oli e grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di nomenclatura combinata della tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, in quanto ‘prodotti energetici’. Quesito la società alfa spa si occupa della fornitura di oli e grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di nomenclatura combinata della tariffa doganale d’uso integrata da 1507 a 1518.
Dettaglio-Articolo
IVA: Aliquota ridotta per grassi ed olii di origine vegetale ed animale
Interpello: Si richiede conferma dell’Aliquota IVA agevolata al 10% applicabile agli oli e grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, in quanto ‘prodotti energetici’.
Lettura e Sintesi della RISOLUZIONE N. 17/E del 18 marzo 2013 emessa dalla Agenzia delle Entrate
Interpello: Si richiede conferma dell’Aliquota IVA agevolata al 10% applicabile agli oli e grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, in quanto ‘prodotti energetici’.
Quesito
La società ALFA SPA si occupa della fornitura di oli e grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata da 1507 a 1518, destinati ad essere utilizzati come combustibile per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, con potenza installata superiore a 1 (uno) KW.
Attualmente, la Società assoggetta ad IVA, con applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento, le cessioni di “olio di palma” (codice NC 1511), secondo le indicazioni fornite dalla risoluzione n. 217/E del 12. 8. 2009 dell’Agenzia delle Entrate, [mentre assoggetta ad IVA, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 21 per cento, i “grassi ed oli animali o vegetali” (codice NC 1518)], stante quanto previsto dal punto 104 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 che prevede l’aliquota IVA del 10 per cento per le sole cessioni di “oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1KW”.
Tutto ciò premesso, la società istante, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento, chiede di poter equiparare tutti i prodotti di cui ai codici di nomenclatura combinata da 1507 a 1518 agli oli combustibili indicati al n. 104 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633 del 1972.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante, mutuando quanto affermato dall’Agenzia delle Dogane nella nota 95159 del 17/7/2009 (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 217/E del 12/8/2009), con riferimento all’olio di palma, ritiene che analoghe considerazioni possano essere svolte anche per tutti gli altri prodotti di cui ai codici di NC da 1507 a 1518, espressamente richiamati dalla lettera a) dell’articolo 21 del D. Lgs. 504/1995, utilizzati come combustibile per la produzione di energia elettrica.
Al riguardo, la citata risoluzione ha infatti affermato che “l’olio di palma utilizzato come olio combustibile per generare energia elettrica in un impianto avente una potenza installata superiore ad 1 (uno) Kw sia equiparabile agli oli indicati al numero 104 della Parte III della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972, per cui alla cessione dello stesso, così come all’estrazione da un deposito IVA di cui al citato articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento”.
Tutto ciò premesso, la società istante ritiene che la fornitura di oli e grassi vegetali non modificati chimicamente (codici di NC da 1507 a 1515) e di grassi ed oli animali o vegetali specificatamente ricompresi dalle classi da NC 1516 a 1518, nei confronti dei propri clienti, che utilizzino tali prodotti come combustibili per generare energia elettrica in impianti aventi una potenza installata superiore ad 1 (uno) Kw (previa apposita dichiarazione in merito), vada fatturata applicando l’aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del disposto del numero 104 della Parte III della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972.
Ritiene inoltre di poter procedere, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, del DPR 633/1972, all’emissione di note di variazione dell’IVA versata con riferimento alle operazioni eventualmente effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.
Parere dell’Agenzia delle entrate