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martedì 3 Marzo 2026
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Rottamazione Quinquies 2026: Regole ufficiali AdER, scadenze e vantaggi fiscali

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A businessman in a suit protecting wooden blocks from falling in a domino effect - problem solving concept

Rottamazione Quinquies: una nuova chance per i contribuenti italiani di mettersi in regola con il Fisco risparmiando su interessi e sanzioni. Con la Legge di Bilancio 2026, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha finalmente pubblicato le regole definitive.

In questo articolo analizziamo in dettaglio cosa cambia, chi può aderire, come funziona il nuovo calendario dei pagamenti e quali sono i veri vantaggi fiscali per cittadini e imprese.

Introduzione

La Rottamazione Quinquies rappresenta la quinta edizione delle definizioni agevolate delle cartelle esattoriali, introdotta con la Legge di Bilancio 2026, con l’obiettivo di agevolare la riscossione e allo stesso tempo offrire ai contribuenti uno strumento concreto per sanare la propria posizione debitoria nei confronti del Fisco. Il provvedimento rientra nel più ampio piano del Governo di favorire la compliance fiscale e alleggerire il carico amministrativo e finanziario di milioni di cittadini e imprese, alle prese con cartelle esattoriali accumulate nel corso degli anni.

In particolare, la nuova sanatoria consente il pagamento dell’importo residuo del debito senza sanzioni e interessi di mora, ma solo con le somme capitali e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Sono inoltre escluse dall’agevolazione le spese per le procedure esecutive e di notifica già sostenute.

Con la pubblicazione ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER), sono state chiarite le modalità di adesione, i benefici previsti e il nuovo calendario delle rate, che rappresenta una novità significativa rispetto alle edizioni precedenti della rottamazione.

Rottamazione Quinquies

La Rottamazione Quinquies è la nuova misura di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione introdotta dalla Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, ovvero la Legge di Bilancio 2026, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025. La legge, dal titolo “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, ha confermato la possibilità per i contribuenti di accedere a una nuova forma di sanatoria dei debiti iscritti a ruolo.

Nello specifico, la Rottamazione-Quinquies prevede che i contribuenti possano estinguere il proprio debito senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio, limitandosi al pagamento del solo capitale e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Un’opportunità rilevante, che segue le orme delle precedenti edizioni della rottamazione, ma con alcune differenze strategiche, anche alla luce delle difficoltà economiche ancora presenti per molte famiglie e imprese italiane.

Il nuovo intervento si inserisce in un contesto più ampio di politiche fiscali orientate alla compliance collaborativa, offrendo uno strumento che consente di mettersi in regola con il Fisco in modo sostenibile e con benefici concreti, evitando contenziosi e procedure esecutive. Il tutto attraverso una procedura semplificata e calendarizzata, ora finalmente definita nelle regole pubblicate da AdER.

Chi può aderire e quali debiti rientrano

La Rottamazione Quinquies, prevista dalla Legge di Bilancio 2026, si applica ai carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Nello specifico, la misura interessa i debiti derivanti da omessi versamenti di imposte emerse dalle dichiarazioni annuali e da controlli automatizzati e formali, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e degli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633/1972 (IVA). Sono inclusi anche i contributi previdenziali dovuti all’INPS, con l’esclusione di quelli derivanti da accertamento.

Importante novità: possono aderire anche coloro che sono decaduti da precedenti rottamazioni, purché i carichi rientrino nei limiti temporali e oggettivi previsti dalla nuova misura. Tuttavia, non possono beneficiare della Rottamazione Quinquies i debiti già inclusi in un piano di Rottamazione Quater regolarmente in corso, per i quali entro il 30 settembre 2025 siano state versate tutte le rate dovute fino a tale data.

I vantaggi sono chiari: i debiti possono essere estinti senza pagare sanzioni, interessi di mora, aggio e altre somme accessorie, versando solo il capitale dovuto e le spese di notifica e delle eventuali procedure esecutive.

Quanto alle modalità di pagamento, il contribuente può scegliere tra:

  • unica soluzione entro il 31 luglio 2026;

  • oppure un piano rateale fino a 54 rate bimestrali, con un primo blocco di 3 rate nel 2026 (luglio, settembre e novembre) e le restanti dal 2027 al 2035, con interessi del 3% annuo applicati a partire dal 1° agosto 2026. Le scadenze sono fisse e bimestrali (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre).

L’Agente della Riscossione renderà disponibili nella propria area riservata online i carichi definibili, per consentire al contribuente di verificare subito quali debiti possono rientrare nella sanatoria.

Come e quando presentare la domanda 

Per beneficiare della Rottamazione Quinquies, i contribuenti interessati dovranno presentare domanda entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in modalità telematica.

Le istruzioni operative verranno definite da Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente entro 20 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, come previsto dal testo normativo.

La procedura di adesione sarà accessibile tramite l’area riservata del portale AdER, nella quale ogni contribuente potrà consultare i carichi definibili, ottenere il modulo di richiesta precompilato e scegliere la modalità di pagamento preferita. Le opzioni previste sono due:

  1. Pagamento in unica soluzione, da effettuare entro il 31 luglio 2026.

  2. Pagamento rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, distribuite in 9 anni, secondo il seguente calendario:

    • Prime tre rate: 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026.

    • Dalla quarta alla cinquantunesima rata: il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno dal 2027 al 2034.

    • Ultime tre rate (52ª–54ª): 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035.

Nel caso di scelta del pagamento dilazionato, si applicano interessi al 3% annuo, a partire dal 1° agosto 2026, calcolati sulle somme residue. Da notare che, rispetto ai piani di rateazione ordinari, non si applicano le regole previste dall’articolo 19 del DPR n. 602/1973, rendendo il piano più flessibile e conveniente.

L’adesione tempestiva sarà fondamentale per accedere ai benefici previsti dalla sanatoria e pianificare correttamente il carico fiscale nel tempo.

Sospensione delle misure esecutive

Uno degli aspetti più rilevanti della Rottamazione Quinquies riguarda gli effetti sospensivi che si attivano immediatamente dopo la presentazione della domanda di adesione. Si tratta di una tutela concreta e immediata per il contribuente, che consente di evitare l’adozione o il proseguimento di misure esecutive da parte dell’agente della riscossione, in attesa della definizione agevolata.

In particolare, la legge prevede che, relativamente ai carichi inclusi nella rottamazione:

  • vengano sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

  • siano sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali dilazioni già in corso alla data di presentazione della domanda, fino alla scadenza della prima rata (o unica soluzione) della definizione;

  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, fatta eccezione per quelli già iscritti alla data della domanda;

  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non si possono proseguire quelle già iniziate, salvo che il primo incanto si sia già concluso con esito positivo.

Altro aspetto chiave: il debitore non viene considerato inadempiente ai fini dell’applicazione degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973, che disciplinano i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e i blocchi dei crediti in presenza di ruoli esecutivi.

Inoltre, per tutta la durata della sospensione, il contribuente potrà comunque ottenere il DURC regolare (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell’articolo 54 del DL n. 50/2017. Questo è un vantaggio significativo per le imprese, che potranno continuare a lavorare con la Pubblica Amministrazione o partecipare a bandi senza interruzioni.

Vantaggi fiscali

La Rottamazione Quinquies rappresenta una grande opportunità di risparmio fiscale e di riorganizzazione delle proprie pendenze con il Fisco. Il beneficio più evidente è l’abbattimento dei costi accessori del debito: interessi di mora, sanzioni, somme aggiuntive e aggio vengono integralmente cancellati, riducendo anche del 30-50% il valore complessivo della cartella.

Ma non si tratta solo di risparmiare: per imprese e professionisti, la definizione agevolata consente di riqualificare la propria posizione fiscale, rendendosi nuovamente “affidabili” agli occhi della Pubblica Amministrazione e del sistema bancario. Ottenere un DURC regolare, ad esempio, permette di partecipare a gare pubbliche, ottenere appalti, o semplicemente continuare l’attività in settori dove la regolarità contributiva è imprescindibile.

Un altro vantaggio strategico riguarda la pianificazione dei flussi di cassa: la possibilità di dilazionare il pagamento in 54 rate bimestrali fino al 2035 consente di spalmare il debito su un arco temporale lungo, con rate sostenibili, e con un interesse agevolato del 3% annuo, ben più basso rispetto ai normali piani di rateazione fiscali.

Infine, aderire alla rottamazione può significare evitare contenziosi, pignoramenti o blocchi bancari, che spesso impattano negativamente su reputazione e operatività. In sintesi, è uno strumento concreto per ripartire e per pianificare meglio il proprio futuro economico e fiscale, soprattutto in vista del triennio 2026–2028.

Decadenza e perdita dei benefici fiscali

Nonostante i numerosi vantaggi offerti dalla Rottamazione Quinquies, è fondamentale sottolineare che il mantenimento dei benefici è condizionato al rispetto rigoroso delle scadenze di pagamento. Infatti, la normativa prevede che l’adesione risulti inefficace e che il contribuente decada dalla definizione agevolata in determinati casi di inadempimento.

Nello specifico:

  • Nel caso in cui il contribuente opti per il pagamento in unica soluzione (con scadenza al 31 luglio 2026) e non effettui il versamento nei termini o lo effettui in misura insufficiente, la rottamazione verrà annullata e i pagamenti eventualmente già effettuati saranno considerati acconti sul debito residuo, che tornerà a essere esigibile nella sua interezza, comprensivo di sanzioni, interessi e aggio.

  • Se invece si sceglie il pagamento rateale, la decadenza si verifica nel caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, oppure in caso di mancato pagamento dell’ultima rata del piano.

Una volta decaduti, tutti i benefici della rottamazione vengono persi, e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà riprendere le attività di riscossione coattiva, comprese le procedure esecutive, ipoteche, fermi e pignoramenti, senza ulteriori preavvisi. In tal senso, è essenziale valutare con attenzione la sostenibilità finanziaria del piano scelto e rispettare scrupolosamente le scadenze, evitando così di compromettere l’efficacia dell’intera definizione agevolata.

Quando conviene aderire alla Rottamazione

La Rottamazione Quinquies non è una sanatoria per tutti, ma può rappresentare una soluzione ottimale per specifiche categorie di contribuenti. Innanzitutto, è particolarmente vantaggiosa per coloro che hanno debiti datati, affidati all’Agenzia della Riscossione tra il 2000 e il 2023, e che presentano importi elevati di sanzioni e interessi, ma un capitale ancora gestibile. In questi casi, il risparmio economico può superare anche il 40-50% del debito totale.

Conviene soprattutto a:

  • Imprese e professionisti con pendenze che impediscono l’accesso al DURC regolare, necessario per partecipare a bandi, gare d’appalto o ottenere finanziamenti.

  • Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni, che ora hanno la possibilità di riaccedere alla definizione agevolata, a patto che i carichi siano ammissibili secondo le nuove regole.

  • Privati che vogliono evitare il rischio di ipoteche, fermi o pignoramenti, e che desiderano sanare la propria posizione in modo agevolato.

Tuttavia, non conviene aderire alla Rottamazione Quinquies se non si ha la certezza di poter sostenere il piano di pagamento, anche rateale. La decadenza comporterebbe il ritorno all’importo pieno, con tutti gli oneri accessori e la ripresa delle azioni esecutive. Per questo, è consigliabile fare un’analisi accurata della propria capacità finanziaria, magari con il supporto di un consulente fiscale.

Aderire alla rottamazione, quindi, può essere una mossa strategica, ma solo se ben pianificata. È un’opportunità reale per ripulire il passato fiscale e ricostruire il futuro economico, ma richiede serietà, impegno e visione a lungo termine.

Conclusione

La Rottamazione Quinquies, introdotta con la Legge di Bilancio 2026, rappresenta un’occasione concreta per cittadini, imprese e professionisti di rientrare nella legalità fiscale con condizioni più favorevoli rispetto al passato. La possibilità di eliminare sanzioni, interessi di mora e aggio, unita a un piano di pagamento fino a 9 anni, rende questa definizione agevolata più accessibile anche per chi ha subito difficoltà economiche negli ultimi anni.

Tuttavia, si tratta di un’opportunità che va valutata con attenzione: non è una cancellazione automatica del debito, ma un impegno preciso a rispettare scadenze e importi pattuiti. La decadenza dalla rottamazione, infatti, comporta la perdita di tutti i benefici fiscali e la riattivazione delle azioni di riscossione coattiva. Proprio per questo è fondamentale agire con consapevolezza, pianificare il piano di rientro in base alle proprie reali capacità finanziarie, e non aspettare l’ultimo momento per presentare la domanda.

Affidarsi a un commercialista esperto o a uno studio professionale specializzato in fiscalità può fare la differenza: una valutazione preliminare dei carichi e un’analisi della convenienza sono essenziali per capire se aderire alla Rottamazione Quinquies è davvero la scelta giusta.

Con le regole ormai ufficiali e un calendario già definito, il tempo per agire è adesso. Il Fisco offre una via per ricominciare: sta al contribuente decidere se e come cogliere questa opportunità.

La deducibilità degli interessi per ritardato pagamento delle imposte

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Judge and documents on office desk Legislation

Molte imprese e professionisti, almeno una volta, si sono trovati a dover posticipare il pagamento di imposte e tributi per motivi di liquidità, gestione aziendale o semplice dimenticanza. Tuttavia, il ritardato pagamento non comporta soltanto sanzioni o interessi passivi da versare all’Erario: apre anche a una questione importante e spesso trascurata, ovvero la deducibilità fiscale di questi interessi.

È possibile dedurre fiscalmente gli interessi di mora derivanti da imposte pagate in ritardo? In quali casi? E come si comporta la normativa italiana su questo tema, anche alla luce dei più recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e delle pronunce giurisprudenziali?

Questo articolo analizza nel dettaglio quando gli interessi da ritardato pagamento delle imposte possono essere dedotti dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, distinguendo tra le diverse tipologie di imposte, la natura delle sanzioni, e il trattamento fiscale previsto dal TUIR.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

La questione della deducibilità degli interessi passivi derivanti dal ritardato pagamento delle imposte è stata oggetto di recente attenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate, che nella risposta all’interpello n. 172/E del 2024 ha confermato un orientamento favorevole al contribuente. Il caso riguardava una società che, a seguito di un accertamento sul transfer pricing per gli anni 2014-2018, aveva sottoscritto un atto di adesione con il Fisco, versando le maggiori imposte accertate, le relative sanzioni e gli interessi di mora.

Tali interessi erano stati contabilizzati nel conto economico 2022, alla voce “interessi passivi e oneri assimilati”, con l’intento di portarli in deduzione dal reddito d’impresa. La società, richiamando l’art. 83 del TUIR, ha sostenuto che gli interessi rientrano tra i costi inerenti all’attività economica, in assenza di specifiche preclusioni normative. Infatti, l’art. 99, comma 1 del TUIR, pur vietando la deducibilità delle imposte sul reddito, non estende il divieto agli interessi ad esse correlati.

L’Agenzia ha accolto questa interpretazione, chiarendo che gli interessi di mora hanno una natura autonoma rispetto all’imposta da cui originano: non derivano da un obbligo tributario, ma da un inadempimento, e pertanto non possono essere considerati indeducibili per via accessoria. Inoltre, viene richiamata anche la relazione illustrativa all’art. 63 (ora art. 96) del TUIR, secondo cui rientrano a pieno titolo tra gli interessi passivi deducibili anche quelli dovuti ai sensi del D.P.R. 602/1973.

Interpello 541/E/2022 e giurisprudenza

La posizione dell’Agenzia delle Entrate in merito alla deducibilità degli interessi passivi per il ritardato pagamento delle imposte non è nuova. Già con la risposta a interpello n. 541/E/2022, il Fisco aveva chiarito che tali interessi sono, a tutti gli effetti, deducibili dal reddito d’impresa. In quel caso, una società chiedeva chiarimenti sulla deducibilità di interessi e IVA indetraibile a seguito di una conciliazione con l’Ufficio. L’Agenzia ha ribadito che la deducibilità degli interessi passivi deve essere valutata unicamente sulla base delle regole previste dal TUIR, a prescindere dalla natura del debito da cui originano.

Fondamentale anche il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12990/2007, che ha sottolineato come gli interessi passivi derivanti da accertamenti fiscali non si distinguano da quelli generati da altre obbligazioni per ritardo. Per la Suprema Corte, questi interessi hanno una funzione compensativa: servono cioè a riequilibrare il danno economico per lo Stato, che incassa le imposte oltre il termine previsto. E proprio per questa natura compensativa e non tributaria, devono essere considerati deducibili, secondo le ordinarie regole di deducibilità applicabili agli oneri finanziari.

Un dettaglio importante: sebbene gli interessi siano collegati alla disponibilità temporanea di liquidità da parte dell’impresa (che ha potuto contare su somme non versate nei termini), non si tratta di interessi di natura finanziaria, e quindi non rientrano tra quelli soggetti a particolari limitazioni legate a operazioni di finanziamento. Ne consegue che possono essere integralmente dedotti nel periodo d’imposta in cui vengono iscritti a bilancio, ovvero quando l’atto di accertamento o adesione viene formalmente definito.

La risoluzione n. 178/E/2001

Un’ulteriore conferma della deducibilità degli interessi passivi legati a ritardati pagamenti di natura tributaria arriva dalla risoluzione n. 178/E/2001 dell’Agenzia delle Entrate. In quel caso, l’intervento riguardava la possibilità di dedurre gli interessi pagati a seguito della dilazione concessa per il pagamento delle sanzioni inflitte dalla Commissione europea. Nonostante il tema sembri marginale rispetto all’ambito fiscale classico, la posizione dell’Amministrazione Finanziaria è risultata perfettamente coerente con quanto espresso in successivi interpelli.

L’Agenzia sottolinea infatti come gli interessi passivi corrisposti a fronte di un finanziamento, indipendentemente dalla sua destinazione specifica, rappresentino un costo generale d’impresa. In un contesto di impresa, dove il denaro è fungibile, non è quasi mai possibile stabilire con precisione a quale utilizzo sia stato destinato un prestito o una disponibilità finanziaria. Questo principio, applicato al caso fiscale, implica che gli interessi passivi devono essere considerati deducibili, anche quando sono “accessori” a costi di altra natura (come imposte o sanzioni).

Tale interpretazione trova fondamento normativo anche nell’attuale art. 96 del TUIR, che ha sostituito il previgente art. 63, ma ha mantenuto immutato il principio di fondo: gli interessi passivi sono deducibili in quanto tali, senza considerare l’origine dell’obbligazione a cui si riferiscono.

La stessa risoluzione richiama la relazione ministeriale illustrativa del TUIR, nella quale si afferma che rientrano tra gli interessi passivi anche quelli corrisposti per la rateazione delle imposte iscritte a ruolo, dato che la loro natura di onere finanziario è fuori discussione, anche se tecnicamente accessori all’imposta stessa.

Interessi passivi e IRAP

Diversamente da quanto accade per la determinazione del reddito ai fini IRES, il trattamento degli interessi passivi in ambito IRAP è soggetto a regole più stringenti e selettive. A chiarire la posizione dell’Agenzia delle Entrate è la risoluzione n. 228/E/2007, un documento di prassi fondamentale per comprendere se e quando sia possibile dedurre interessi moratori legati a ritardati pagamenti di imposte nell’ambito della base imponibile IRAP.

Nel caso analizzato dalla risoluzione, si trattava di interessi moratori versati da un’impresa per il pagamento tardivo di obbligazioni doganali. L’Amministrazione Finanziaria ha escluso la possibilità di dedurre tali interessi dal valore della produzione netta, argomentando che si tratta di oneri finanziari contabilizzati in voci del Conto Economico non rilevanti ai fini IRAP, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997.

In sostanza, poiché per le imprese commerciali e industriali la base imponibile IRAP si fonda sulle risultanze del conto economico secondo le classificazioni del codice civile, solo alcune componenti rilevano ai fini della deduzione. Gli interessi passivi rientrano tra le componenti escluse, a meno che non si tratti di soggetti per i quali si applicano regole differenti (come le banche o le assicurazioni).

Pertanto, anche se fiscalmente deducibili ai fini IRES, gli interessi per ritardato pagamento delle imposte non sono deducibili ai fini IRAP per la generalità delle imprese industriali e commerciali. Una distinzione importante da considerare quando si effettuano le scritture contabili e le dichiarazioni fiscali.

L’orientamento altalenante della giurisprudenza

Nonostante l’orientamento favorevole dell’Agenzia delle Entrate in tema di deducibilità degli interessi per ritardato pagamento delle imposte, la giurisprudenza di legittimità si è mostrata meno univoca, generando incertezze interpretative tra i contribuenti. Una posizione restrittiva è stata recentemente espressa nella ordinanza della Corte di Cassazione n. 28740/2022, che ha negato la deducibilità degli interessi moratori corrisposti da una società per il mancato pagamento di tributi.

Secondo la Suprema Corte, gli interessi moratori rappresentano un onere risarcitorio e accessorio all’imposta, e in quanto tali dovrebbero seguire lo stesso regime fiscale del tributo da cui originano. Dato che le imposte sul reddito non sono deducibili dal reddito d’impresa (ai sensi dell’art. 99 del TUIR), nemmeno gli interessi che ne derivano possono esserlo, a meno che non siano collegati ad operazioni finanziarie effettivamente inerenti all’attività produttiva dell’impresa.

I giudici di legittimità hanno inoltre richiamato l’art. 109 del TUIR, che subordina la deducibilità dei componenti negativi del reddito al principio di inerenza, salvo per gli interessi passivi che rientrano sotto il regime specifico dell’art. 96. Tuttavia, la Corte ha affermato che gli interessi moratori versati per tributi non rientrano nella tipologia di interessi finanziari deducibili, perché non derivano da operazioni produttive, ma da violazioni di obblighi fiscali.

Questa posizione, sebbene giustificata da un’interpretazione formalistica, è stata oggetto di critiche da parte della dottrina, tra cui Assonime, che nella Circolare n. 18/2012 ha osservato come sia improprio assimilare gli interessi moratori a sanzioni tributarie. A differenza delle sanzioni, infatti, gli interessi non puniscono una condotta illecita, ma rappresentano un meccanismo di compensazione economica per il danno subito dal creditore (in questo caso lo Stato) a causa del ritardato pagamento.

Deducibilità 

La coesistenza di due orientamenti, quello favorevole dell’Amministrazione Finanziaria e quello restrittivo della giurisprudenza, crea un evidente conflitto interpretativo che alimenta l’incertezza tra i contribuenti. Da un lato, l’Agenzia delle Entrate adotta una linea coerente e costante, fondata sull’autonomia giuridica e contabile degli interessi passivi rispetto ai tributi, legittimandone la deduzione nei limiti previsti dall’art. 96 del TUIR.

Dall’altro, la Cassazione, specie nelle più recenti pronunce, lega rigidamente la sorte fiscale degli interessi a quella dell’imposta principale, giungendo spesso a escluderne la deducibilità.

Questa contrapposizione solleva interrogativi concreti: come deve comportarsi l’impresa in sede di bilancio e dichiarazione dei redditi? È più prudente seguire l’interpretazione dell’Agenzia o attenersi al più restrittivo orientamento giurisprudenziale? In mancanza di un intervento normativo chiarificatore o di una pronuncia a sezioni unite della Corte, il rischio è quello di trovarsi esposti a contestazioni in sede di accertamento, anche qualora si sia agito in conformità a circolari e interpelli dell’Agenzia.

Sul piano tecnico, è importante sottolineare che la posizione dell’Agenzia poggia su una solida lettura sistematica del TUIR, valorizzando l’autonomia funzionale degli interessi rispetto ai tributi, la loro natura di costo d’impresa e la ratio dell’art. 96, che non introduce distinzioni in base alla causa dell’obbligazione. La giurisprudenza, invece, tende a interpretare restrittivamente il concetto di inerenza, talvolta sovrapponendolo anche agli interessi passivi, in contrasto con il principio secondo cui questi ultimi sono deducibili nei limiti quantitativi, ma senza limiti qualitativi.

Questa situazione di incertezza normativa rende cruciale una corretta documentazione delle motivazioni contabili e fiscali adottate, nonché l’eventuale presentazione di un interpello preventivo nei casi più complessi o rilevanti.

Conclusioni

La questione della deducibilità degli interessi moratori versati per il ritardato pagamento delle imposte si conferma complessa e ancora oggi oggetto di letture differenti. Se da un lato l’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito la possibilità di portare in deduzione tali oneri, trattandoli come interessi passivi ordinari rientranti nel perimetro dell’art. 96 del TUIR, la giurisprudenza di legittimità, in particolare la Cassazione, mostra un atteggiamento più restrittivo, spesso fondato sulla presunta accessorietà e natura risarcitoria di tali interessi.

In questo contesto, è fondamentale che imprese e professionisti valutino attentamente la strategia fiscale da adottare: mentre una deduzione conforme alla prassi amministrativa può portare a un risparmio fiscale concreto, va comunque considerato il rischio potenziale di contestazione in sede di accertamento, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale più rigido.

Dal punto di vista operativo, si consiglia:

  • di documentare con attenzione la natura degli interessi passivi iscritti a bilancio, specificando la loro funzione compensativa e non sanzionatoria;

  • di verificare il rispetto dei limiti previsti dall’art. 96 del TUIR;

  • di considerare l’opportunità di interpelli preventivi, soprattutto in presenza di importi significativi o contenziosi pregressi;

  • di distinguere con precisione il trattamento IRES (che consente la deduzione) da quello IRAP (che nella maggior parte dei casi la esclude).

In definitiva, la deduzione degli interessi per ritardato pagamento delle imposte può rappresentare un’opportunità fiscale concreta e legittima, purché affrontata con metodo, prudenza e una solida consulenza tributaria.

Ritenuta universale all’1%: che cosa cambierà dal 2029 e come evitarla legalmente

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Nella bozza della Legge di Bilancio 2026 ha iniziato a circolare un emendamento che sta già facendo molto discutere: l’introduzione della cosiddetta “ritenuta universale” all’1% sui pagamenti tra imprese, anche in ambito B2B. Un provvedimento che, se approvato, introdurrebbe una nuova forma di ritenuta d’acconto obbligatoria su tutte le transazioni soggette a fattura elettronica tra partite IVA.

L’obiettivo dichiarato del Governo è contrastare l’evasione fiscale in modo più capillare, attraverso un sistema automatico che permetta all’Agenzia delle Entrate di trattenere in tempo reale una percentuale su ogni pagamento tra soggetti IVA. Ma dietro questa misura si nasconde il rischio concreto di peggiorare la liquidità delle imprese, in particolare quelle medio-piccole, che si troverebbero ad anticipare imposte su incassi ancora non consolidati o di entità marginale.

Il provvedimento ha sollevato immediate critiche da parte delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, che ne evidenziano l’impatto negativo su flussi di cassa, semplificazione e correttezza del sistema fiscale. Ma soprattutto, sta sorgendo una domanda cruciale tra imprenditori e professionisti: esistono strumenti legali per evitarla o mitigarla?

In questo articolo analizziamo nel dettaglio cos’è la ritenuta universale all’1%, a chi si applica, quali sono i rischi reali per le imprese e quali possibili strategie di difesa fiscale è possibile adottare.

Come funziona la ritenuta universale all’1%

La proposta della ritenuta universale dell’1% inserita tra gli emendamenti alla Legge di Bilancio 2026 rappresenta, nei fatti, una richiesta di anticipo fiscale alle imprese e ai professionisti. Secondo quanto dichiarato dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo, durante un webinar del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, la misura andrebbe intesa come “una sorta di scambio” rispetto a un altro intervento discusso in manovra: il blocco totale delle compensazioni tra crediti e debiti fiscali e contributivi.

La norma è ancora in bozza, ma prevede che dal 1° gennaio 2029 venga applicata una ritenuta d’acconto dell’1% su tutte le fatture emesse tra soggetti IVA, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi in ambito B2B. In pratica, il soggetto committente (cioè chi paga) tratterrà l’1% sull’imponibile, al netto dell’IVA, e sarà obbligato a versarlo direttamente all’Erario.

Importante precisare che questa ritenuta:

  • Non si applicherà alle partite IVA in regime forfettario;

  • Saranno esonerati anche i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale o al regime di adempimento collaborativo;

  • Sarà limitata alle operazioni tra soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.

Secondo la relazione tecnica all’emendamento, l’obiettivo è duplice: ridurre l’assessment gap (cioè l’evasione da omessa dichiarazione) e contenere il collection gap (mancato versamento dell’imposta già dichiarata). Si punta così a un prelievo anticipato e diffuso, automatizzato tramite fattura elettronica, per migliorare la compliance fiscale.

Criticità e rischi della ritenuta universale

Se da un lato l’introduzione della ritenuta universale dell’1% mira a migliorare l’efficacia della riscossione fiscale, dall’altro lato comporta diversi problemi concreti per le imprese, specie le PMI e i professionisti in contabilità semplificata. Il primo e più evidente è l’impatto diretto sulla liquidità aziendale: ogni pagamento ricevuto sarà decurtato dell’1% (al netto dell’IVA), creando un’anticipazione forzata d’imposta che, in molti casi, potrebbe generare crediti fiscali difficilmente recuperabili in tempi brevi.

A differenza delle attuali ritenute d’acconto previste ad esempio per i lavoratori autonomi (che si applicano su compensi professionali e sono regolate dall’art. 25 del DPR 600/73), la ritenuta universale sarebbe automatizzata e trasversale, coinvolgendo qualsiasi transazione B2B. Inoltre, non si tratterebbe di una ritenuta “su richiesta” o limitata a specifiche prestazioni: la misura agirebbe sistematicamente su tutte le fatture.

Un ulteriore aspetto critico riguarda la gestione amministrativa.

Il committente dovrebbe:

  • Verificare se il fornitore è esonerato (forfettario, in concordato preventivo, ecc.);

  • Calcolare la ritenuta sull’imponibile;

  • Trattenerla e versarla all’Erario entro i termini previsti;

  • Rilasciare la certificazione al fornitore e tenerne traccia ai fini del modello 770.

Tutto ciò aggrava gli adempimenti per le imprese, che già operano in un contesto burocratico complesso. Inoltre, genera un’asimmetria fiscale: chi emette la fattura incassa meno (pur avendo dichiarato un imponibile pieno), mentre chi la paga assume l’onere della trattenuta e del versamento.

Come evitare la ritenuta universale

La ritenuta universale all’1%, se entrerà effettivamente in vigore dal 2029, non sarà applicata in modo indiscriminato. La bozza della norma prevede importanti esenzioni, che possono essere sfruttate da imprese e professionisti per tutelare la propria liquidità e semplificare la gestione fiscale. Le due vie principali per evitarla sono:

1. Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Si tratta di un istituto introdotto con la Riforma Fiscale, destinato soprattutto a lavoratori autonomi e imprese minori. Chi aderisce al CPB accetta un reddito d’imposta predefinito (concordato con l’Agenzia delle Entrate) per due anni, indipendentemente dall’andamento reale. In cambio, ottiene semplificazioni e vantaggi fiscali, tra cui – secondo l’emendamento – l’esonero dalla ritenuta universale.

Questo strumento può diventare strategico per le partite IVA ordinarie che operano in modo trasparente e vogliono evitare prelievi forzosi sui flussi di cassa.

2. Adempimento Collaborativo

Un regime riservato a imprese con ricavi superiori a 1 miliardo di euro (soglia che sarà abbassata progressivamente fino a 100 milioni), basato su un dialogo costante con il Fisco e su un sistema di tax compliance avanzato. Anche in questo caso, l’adesione garantisce l’esonero dalla ritenuta universale.

Altri soggetti esonerati

  • Regime forfettario: esclusione totale prevista;

  • Operazioni fuori campo IVA o non soggette a fatturazione elettronica, su cui si attendono chiarimenti ufficiali.

In sostanza, aderire a uno di questi regimi non solo migliora il rapporto con il Fisco, ma permette di non subire un prelievo anticipato potenzialmente penalizzante. Tuttavia, la scelta va valutata attentamente insieme al proprio consulente, in base al volume d’affari, alla redditività e alla struttura fiscale dell’impresa.

Professionisti e PMI a rischio squilibrio

L’introduzione della ritenuta universale all’1% sui pagamenti tra soggetti IVA rischia di avere un impatto sproporzionato proprio su quella fascia di contribuenti che rappresenta l’ossatura economica del Paese: i piccoli professionisti, gli artigiani e le PMI. Parliamo di soggetti che, pur operando in contabilità ordinaria o semplificata, non rientrano nel forfettario e nemmeno nei regimi “premianti” come il concordato preventivo biennale.

Per questi operatori, la ritenuta all’1% rappresenterebbe un prelievo obbligatorio a monte, su flussi di cassa spesso già sotto pressione. A differenza delle grandi imprese, che possono contare su strumenti avanzati di pianificazione fiscale, le PMI non dispongono sempre delle risorse per ottimizzare la propria posizione fiscale e gestire con precisione i crediti IRPEF o IRES derivanti dalle ritenute subite.

Inoltre, si rischia una doppia penalizzazione:

  • A livello finanziario, per via della riduzione immediata degli incassi;

  • A livello operativo, per l’aumento degli adempimenti amministrativi sia in fase di emissione che di ricezione delle fatture.

Un altro problema concreto riguarda la distorsione competitiva. Le imprese aderenti ai regimi esonerati (come il CPB o l’adempimento collaborativo) potrebbero offrire prezzi più competitivi, grazie al fatto di non subire la trattenuta, mentre le altre si vedrebbero costrette ad aumentare i margini per compensare la perdita di liquidità.

Infine, va considerato che una misura di questo tipo, pensata per contrastare l’evasione, potrebbe invece penalizzare proprio i contribuenti più corretti, lasciando invariata la posizione di chi già opera fuori dai circuiti ufficiali.

La logica fiscale della ritenuta universale

L’obiettivo dichiarato dell’introduzione della ritenuta universale all’1% è duplice: contrastare l’evasione fiscale e aumentare l’efficienza della riscossione, agendo preventivamente sull’incasso dell’imposta, prima ancora che venga dichiarata o versata. Una logica che rientra in una più ampia strategia dell’Agenzia delle Entrate per ridurre i margini di elusione e migliorare la tax compliance.

Nel nostro ordinamento non è la prima volta che si ricorre a meccanismi di prelievo anticipato.

Esempi significativi sono:

Reverse charge

Usato in ambito IVA, prevede che l’imposta venga autoliquidata dal destinatario della fattura, anziché dal fornitore. Serve a contrastare l’evasione nell’ambito delle operazioni “a catena”, come nel settore edile o tecnologico. Anche qui, il principio è quello di spostare il momento dell’obbligo fiscale più vicino al pagamento effettivo, evitando che l’imposta venga incassata e poi non versata.

Split payment

Adottato per operazioni con la PA e grandi società pubbliche, lo split payment impone che l’IVA venga trattenuta dall’ente pubblico committente e versata direttamente all’Erario, anziché al fornitore. Anche in questo caso, il fornitore riceve un pagamento decurtato dell’IVA, che però non gestisce più direttamente.

In entrambi i casi, come nella ritenuta universale, l’intento è tagliare fuori l’anello debole della catena fiscale, cioè il rischio che il soggetto passivo incassi ma non versi.

La differenza sostanziale con la ritenuta universale è che questa non riguarda l’IVA, ma l’imposta diretta, e quindi ha effetti diretti sulla base imponibile IRPEF o IRES. Inoltre, mentre split payment e reverse charge si applicano a specifici settori o soggetti, la ritenuta universale avrebbe un ambito molto più ampio e trasversale, interessando potenzialmente milioni di operazioni B2B ogni anno.

Le reazioni di commercialisti e associazioni

L’emendamento sulla ritenuta universale all’1% non ha tardato a sollevare forti critiche da parte del mondo professionale e imprenditoriale. In particolare, i commercialisti e le principali associazioni di categoria hanno espresso preoccupazione per l’impatto negativo che questa misura potrebbe avere sull’economia reale e sulla gestione fiscale quotidiana delle imprese.

Durante il webinar organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC)– dove è intervenuto anche il viceministro Maurizio Leo – sono emerse diverse perplessità:

  • La ritenuta anticipata penalizza le imprese in regola, anziché colpire quelle irregolari;

  • Si introduce un ulteriore adempimento burocratico, che complica anziché semplificare;

  • Il meccanismo genera inefficienze nei flussi di cassa, riducendo la liquidità disponibile.

Secondo i rappresentanti dei professionisti, si tratterebbe di una misura che scarica sulle imprese – e non sull’amministrazione finanziaria – il peso del contrasto all’evasione, aumentando la complessità di una macchina fiscale già difficile da gestire.

Anche Confartigianato, CNA e Confcommercio hanno preso posizione, chiedendo al Governo di valutare misure alternative, più equilibrate e meno penalizzanti per chi già opera nella legalità. In particolare, si teme che il provvedimento possa disincentivare l’emersione e favorire pratiche elusive, come lo spostamento verso i regimi forfettari (esenti dalla ritenuta), alterando la concorrenza nel mercato.

La speranza delle categorie è che, nella stesura definitiva della Legge di Bilancio 2026, l’emendamento venga modificato o eliminato, o quanto meno accompagnato da correttivi strutturali che ne mitigano l’impatto.

Conclusione

La proposta di ritenuta universale all’1% inserita nella Legge di Bilancio 2026 rappresenta una svolta significativa nel rapporto tra Fisco e imprese. Dietro la finalità dichiarata di contrastare l’evasione si cela però il rischio concreto di introdurre un meccanismo fiscale penalizzante per i soggetti più virtuosi e regolari, soprattutto nel mondo delle PMI, dei professionisti e degli artigiani.

È evidente che il Governo sta puntando verso un sistema di tassazione sempre più anticipata, automatica e controllata, sfruttando le potenzialità della fatturazione elettronica e dei flussi digitali. Tuttavia, ogni intervento normativo deve tener conto delle dinamiche reali dell’economia, della liquidità delle imprese e della necessità di semplificare, non complicare, gli adempimenti fiscali.

In attesa della versione definitiva della norma, il consiglio per imprese e professionisti è di iniziare già ora un confronto strategico con il proprio commercialista, valutando:

  • L’adesione a regimi agevolati come il Concordato Preventivo Biennale;

  • L’impatto effettivo della misura sul proprio cash flow;

  • La gestione corretta dei crediti d’imposta, per non restare esposti finanziariamente.

Solo una pianificazione fiscale proattiva e consapevole potrà trasformare questo possibile svantaggio in un’occasione di ottimizzazione e trasparenza. Restare aggiornati, analizzare i rischi e scegliere il regime fiscale più adatto sono oggi più che mai strumenti essenziali per restare competitivi.

Valore in dogana e forfetizzazione: guida alla semplificazione autorizzata per importazioni extra-UE

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Nel complesso mondo delle operazioni doganali, il calcolo del valore in dogana rappresenta uno degli elementi più delicati e tecnici. Questo valore è infatti essenziale per determinare correttamente i dazi e le imposte da versare all’importazione. Tuttavia, in molti casi, non è semplice calcolare con precisione tutti i costi accessori al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale. Parliamo, ad esempio, di spese di nolo, assicurazione, royalty, provvigioni o altri oneri accessori che spesso non sono ancora noti al momento dello sdoganamento.

In questi casi, la normativa prevede una via semplificata: la forfetizzazione degli importi non quantificabili, una modalità che consente di assegnare a questi costi un valore medio o stimato, previo rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). L’obiettivo? Facilitare la determinazione del valore doganale, riducendo gli oneri burocratici per le imprese, assicurando al tempo stesso il rispetto delle norme e una maggiore prevedibilità fiscale.

L’articolo che segue approfondisce come funziona questa semplificazione, quali sono i riferimenti normativi, chi può beneficiarne, e quali vantaggi fiscali e operativi comporta per le aziende. Un’opportunità concreta di risparmio di tempo, costi e risorse, perfettamente in linea con le esigenze del commercio internazionale moderno.

Cos’è il valore in dogana

Quando un’impresa importa merci da Paesi extra-UE, uno degli obblighi fondamentali è quello di dichiarare il valore in dogana all’atto dell’immissione in libera pratica. Questo valore rappresenta la base su cui vengono calcolati i dazi doganali, l’IVA all’importazione e altri eventuali tributi. Il metodo principale per determinarlo è il cosiddetto valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci, comprensivo di determinati costi aggiuntivi o riduzioni, come previsto dall’art. 70 del Regolamento UE 952/2013 (CDU).

Il Codice Doganale dell’Unione prevede un elenco dettagliato di elementi da includere nel valore doganale (art. 71 CDU), come ad esempio le spese di trasporto fino al primo punto di ingresso nell’UE, l’assicurazione, i costi di movimentazione o le royalties, se legate alla vendita. Al contrario, l’art. 72 CDU elenca gli elementi da escludere, come i costi sostenuti dopo l’ingresso nel territorio doganale dell’Unione.

La vera complessità nasce quando uno o più elementi da aggiungere o sottrarre non sono quantificabili con precisione al momento della dichiarazione. Pensiamo, ad esempio, a royalty, provvigioni o aggiustamenti di prezzo legati ai trasferimenti infragruppo, che possono variare nel tempo o essere determinati solo dopo la consegna. In questi casi, la determinazione puntuale del valore è difficile e rischia di generare errori, ritardi, o addirittura rettifiche postume, con conseguenze anche sanzionatorie.

Per ovviare a queste difficoltà, la normativa doganale offre due strumenti: la dichiarazione semplificata o incompleta(art. 166 CDU), che permette di presentare una dichiarazione parziale e integrarla successivamente, e la forfetizzazione del valore, che consente invece di utilizzare una stima predeterminata per alcuni costi non quantificabili. Ed è proprio su questa seconda opzione che ci concentreremo nei prossimi paragrafi.

Forfetizzazione del valore in dogana

In alternativa al ricorso alla dichiarazione semplificata, gli operatori economici possono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) un’autorizzazione specifica per applicare la forfetizzazione del valore in dogana. Si tratta di una misura semplificativa prevista dall’art. 73 del Codice Doganale dell’Unione (CDU), utile nei casi in cui determinati importi da includere o escludere dal valore di transazione non siano quantificabili al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale.

Con questa autorizzazione, l’importatore può calcolare royalty, provvigioni, costi accessori o altri oneri sulla base di criteri forfetari preventivamente concordati con la dogana, evitando di dover presentare ogni volta una dichiarazione incompleta ai sensi dell’art. 166 del CDU, con il rischio di sostenere costi amministrativi sproporzionati.

Le condizioni per accedere a questa semplificazione sono precise, come stabilito dall’art. 71 del Regolamento Delegato (UE) 2446/2015:

  1. Non quantificabilità dei costi alla data della dichiarazione: per esempio, royalties calcolate in base al volume di vendite futuro o costi variabili soggetti ad aggiornamento continuo.

  2. Sproporzione dei costi legati alla dichiarazione semplificata: ad esempio quando la raccolta ripetitiva di documentazione o l’aggiornamento continuo dei valori diventa eccessivamente oneroso.

  3. Scostamento non significativo tra valore reale e forfetario: il valore determinato con criteri forfetari non deve discostarsi in modo rilevante da quello che sarebbe stato determinato puntualmente.

Inoltre, come per l’ottenimento dello status di Operatore Economico Autorizzato (AEO), l’operatore deve dimostrare una adeguata affidabilità doganale e fiscale, l’adozione di un sistema contabile trasparente, un’organizzazione amministrativa strutturata e l’esistenza di un sistema di controllo interno volto a prevenire irregolarità.

Grazie a questo strumento, le aziende possono pianificare con maggiore certezza i costi legati all’importazione, ridurre il carico amministrativo, e soprattutto evitare rettifiche o sanzioni postume, migliorando così la propria compliance doganale e l’efficienza nei processi logistici.

Le novità della Circolare 30/D/2025

Con la Circolare n. 30/D del 24 novembre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato, a decorrere dal 1° dicembre 2025, le disposizioni operative per l’ottenimento dell’autorizzazione alla semplificazione della determinazione degli importi costituenti il valore in dogana, nota anche come Customs Value Authorization (CVA). Queste modifiche si sono rese necessarie per adeguare le procedure ai nuovi standard del sistema europeo CDMS (Customs Decisions Management System) e del Trader Portal, nonché agli orientamenti dell’Unione Europea (documento Taxud/A6/2024/1621936).

L’ambito di applicazione della forfetizzazione è limitato al regime di immissione in libera pratica e può essere utilizzato esclusivamente se il valore è calcolato secondo il metodo del valore di transazione (art. 70 del CDU). Inoltre, è ammessa solo la rappresentanza diretta: le operazioni tramite rappresentanza indiretta sono escluse da questa semplificazione.

Una delle novità più rilevanti riguarda le modalità di presentazione dell’istanza: non è più ammesso l’invio in formato cartaceo (come previsto dalla precedente Circolare 5/D/2017). La richiesta va ora inoltrata obbligatoriamente per via telematica tramite il Trader Portal del sistema CDS.

L’istanza deve contenere:

  • Dati identificativi dell’operatore economico (incluso il responsabile delle questioni doganali);

  • L’ambito geografico di validità dell’autorizzazione;

  • Le merci interessate;

  • Una relazione dettagliata contenente il metodo di calcolo proposto per la determinazione forfetaria e dati storici oggettivi (almeno un’annualità) a supporto.

I criteri forfetari devono essere fondati su documentazione contrattuale, come contratti di vendita, servizi logistici, polizze assicurative o accordi di licenza, che dimostrino in modo verificabile la congruità del metodo proposto.

Il processo autorizzativo segue una tempistica definita:

  • Entro 30 giorni dall’invio della domanda viene notificata l’accettazione;

  • Seguono 60 giorni per i controlli da parte dell’Ufficio doganale competente;

  • L’istruttoria si chiude entro ulteriori 30 giorni a cura dell’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane (totale: 120 giorni).

Per i soggetti in possesso dello status AEO, il termine massimo per il rilascio dell’autorizzazione è di 90 giorni.

Un ulteriore aspetto innovativo è che l’autorizzazione non ha più scadenza, ma è soggetta a un monitoraggio annualeda parte delle Dogane, per verificarne l’adeguatezza e il corretto utilizzo. L’autorizzazione potrà essere revocata o modificata in caso emergano elementi nuovi che incidano sulla sua validità, come previsto dagli artt. 23, 48 e 188 del CDU.

Vantaggi concreti

L’introduzione (e la recente semplificazione procedurale) dell’autorizzazione alla forfetizzazione del valore in dogana rappresenta una vera opportunità strategica per gli operatori economici coinvolti nel commercio internazionale. L’utilizzo di questa procedura non è solo una questione di conformità normativa, ma anche un mezzo efficace per ottimizzare la gestione dei flussi doganali e ridurre i rischi fiscali legati a rettifiche postume o contestazioni da parte delle autorità.

Uno dei principali vantaggi operativi è la certezza nei costi di importazione. In molti settori, come moda, automotive, farmaceutico o elettronico, alcune voci di costo (come royalty, spese logistiche, assicurazioni o costi di licenza) sono variabili o non ancora definite al momento dello sdoganamento. Grazie alla forfetizzazione, questi costi possono essere stimati con criteri chiari e approvati, evitando il rischio di dover rettificare la dichiarazione doganale in seguito, con tutte le possibili conseguenze in termini di sanzioni, interessi o ritardi nei rimborsi IVA.

Un altro vantaggio è la significativa riduzione del carico amministrativo: senza la forfetizzazione, l’impresa sarebbe costretta ad adottare sistematicamente la dichiarazione incompleta, raccogliere continuamente documentazione e aggiornare il valore in dogana per ogni singola spedizione. Questo comporterebbe costi interni rilevanti e potenziali errori nella gestione delle pratiche.

Dal punto di vista della compliance doganale, l’uso della CVA contribuisce a rafforzare la credibilità dell’operatore verso le autorità e, in prospettiva, facilita anche il percorso per ottenere lo status di AEO (Operatore Economico Autorizzato). Inoltre, per gli AEO già certificati, i tempi per l’approvazione dell’autorizzazione si riducono, portando benefici ancora maggiori in termini di rapidità e pianificazione.

Infine, in termini di vantaggi competitivi, le imprese che utilizzano questo strumento possono standardizzare le procedure doganali, migliorare l’efficienza della supply chain e ottenere una migliore gestione finanziaria, grazie alla previsione dei costi legati ai dazi e all’IVA all’importazione.

Esempi pratici 

Per comprendere a fondo la portata strategica della forfetizzazione del valore in dogana, è utile analizzare alcuni scenari concreti. Questi esempi aiutano a capire quando e perché conviene ricorrere a questa procedura rispetto alla dichiarazione semplificata tradizionale.

Settore Moda

Un’azienda italiana importa capi d’abbigliamento da fornitori asiatici. I contratti prevedono il pagamento di royalty proporzionali alle vendite effettuate sul mercato europeo, ma il dato è disponibile solo mesi dopo lo sdoganamento. In assenza di forfetizzazione, l’azienda dovrebbe rettificare ogni dichiarazione doganale, oppure presentare dichiarazioni incomplete. Con la CVA, la royalty può essere calcolata con una percentuale forfetaria media (ad esempio, il 3% del valore della merce), basata su dati storici certificati. In questo modo, la gestione doganale è immediata e conforme.

Settore Automotive

Un produttore europeo importa componenti da società consociate con una politica di transfer pricing variabile. Gli aggiustamenti di fine anno (true-up o true-down) possono modificare il valore effettivo delle transazioni. La forfetizzazione consente di stimare ex ante gli aggiustamenti attesi, evitando rettifiche e facilitando la conformità con le linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento.

Settore Farmaceutico

Un’impresa importa principi attivi soggetti a trasporto controllato, con costi logistici che variano fortemente (trasporto refrigerato, assicurazioni extra). Alla data della dichiarazione doganale, i costi definitivi non sono ancora noti. In questo caso, l’autorizzazione alla forfetizzazione permette di determinare un valore medio stimato delle spese di trasporto, sulla base di contratti ricorrenti e dati di almeno un anno, semplificando le operazioni doganali.

Operazioni ricorrenti e a basso margine

Anche aziende che gestiscono flussi ripetitivi di merci a basso valore unitario possono trarre grande beneficio dalla CVA. In questi casi, i costi amministrativi per ogni dichiarazione sono sproporzionati rispetto al valore delle merci. La forfetizzazione consente di ottimizzare i processi senza compromettere la correttezza della base imponibile doganale.

In tutti questi esempi, il comune denominatore è la difficoltà oggettiva di determinare alcuni costi alla data di sdoganamento. La forfetizzazione, se ben strutturata, permette conformità, semplificazione e ottimizzazione fiscale.

Rischi, limiti e controlli

Sebbene la forfetizzazione del valore in dogana rappresenti un vantaggio operativo e fiscale notevole, non va dimenticato che si tratta di una semplificazione sotto autorizzazione, che comporta anche responsabilità importanti per l’importatore. In primo luogo, l’autorizzazione CVA non è uno strumento “automatico”: essa è valida solo per le merci, i valori e le modalità specificatamente indicati nell’autorizzazione stessa. Qualsiasi estensione arbitraria o uso improprio può portare a sanzioni, revoca dell’autorizzazione e controlli approfonditi da parte dell’Agenzia delle Dogane.

Uno dei requisiti fondamentali, sancito dall’art. 23 del CDU, è che il titolare della CVA sia in grado di monitorare e aggiornare continuamente i dati utilizzati per la forfetizzazione. Qualora emergano elementi nuovi (ad esempio un cambio nei contratti, nella struttura dei costi o nelle modalità di pagamento), l’operatore ha l’obbligo di informare senza indugio l’Ufficio Origine e Valore. La mancata comunicazione può essere interpretata come un tentativo di elusione o falsa dichiarazione.

Inoltre, nonostante la validità senza limiti temporali dell’autorizzazione, la dogana ha facoltà di effettuare:

  • Controlli in tempo reale, al momento della dichiarazione (art. 188 CDU);

  • Controlli a posteriori, anche anni dopo l’importazione (art. 48 CDU);

  • Monitoraggi annuali obbligatori per valutare la validità e l’aggiornamento dei criteri di forfetizzazione.

Un ulteriore aspetto critico è che non è ammessa la rappresentanza indiretta per le dichiarazioni doganali in cui si applica la forfetizzazione: solo l’operatore economico (o un rappresentante diretto da lui delegato) può presentare la dichiarazione. Questo limita l’utilizzo della semplificazione ad aziende con una struttura interna solida, in grado di gestire direttamente le pratiche doganali o di coordinare efficacemente i propri spedizionieri.

Infine, la discrepanza significativa tra il valore forfetizzato e quello reale (qualora emergesse da un controllo) potrebbe far scattare rettifiche retroattive, richieste di pagamento dazi e IVA, oltre a sanzioni per errata dichiarazione. È quindi fondamentale che il metodo utilizzato sia documentabile, razionale e basato su dati oggettivi.

Conclusione

In un contesto economico sempre più interconnesso e regolamentato, la semplificazione del valore in dogana tramite forfetizzazione rappresenta uno strumento fondamentale per le imprese che vogliono operare in modo efficiente, conforme e con maggiore prevedibilità nei costi di importazione. Grazie all’autorizzazione CVA, è possibile gestire con chiarezza e sicurezza elementi complessi, come royalty, costi logistici e aggiustamenti da transfer pricing, che spesso non sono noti al momento dello sdoganamento.

Le recenti novità introdotte dalla circolare ADM 30/D del 2025 rafforzano ulteriormente l’efficacia di questa misura, digitalizzando la procedura e semplificando la presentazione dell’istanza. Tuttavia, il corretto utilizzo dell’autorizzazione richiede preparazione tecnica, trasparenza documentale e un monitoraggio continuo, per evitare errori o contestazioni.

Per le imprese strutturate, l’adozione di questo strumento può tradursi in vantaggi competitivi concreti, riduzione dei rischi fiscali, semplificazione dei processi interni e un miglior rapporto con le autorità doganali.

Chi gestisce importazioni complesse non può più ignorare le potenzialità offerte dalla forfetizzazione: oggi più che mai, essere proattivi e preparati significa poter trasformare un obbligo normativo in una leva strategica.

Decreto Mit 2025: obbligo di aggiornamento PSSR entro il 2026 per il personale marittimo

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Il 2025 segna un importante punto di svolta per le imprese del settore marittimo italiano: è entrato in vigore il Decreto MIT 2025, pubblicato con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza a bordo delle navi attraverso l’aggiornamento obbligatorio della formazione PSSR (Personal Safety and Social Responsibilities). Si tratta di un intervento normativo atteso da tempo, che coinvolge direttamente armatori, operatori del trasporto marittimo, lavoratori imbarcati, enti di formazione e consulenti del lavoro. La novità principale è l’introduzione dell’obbligo di refresh periodici della certificazione PSSR, da completare entro il 2026, pena l’impossibilità per il personale marittimo di continuare ad operare a bordo.

Queste modifiche derivano dalla necessità di adeguarsi agli standard internazionali fissati dalla Convenzione STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping), recepiti dal nostro ordinamento tramite questo nuovo decreto firmato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Ma quali sono gli obblighi concreti per le imprese? Come si devono organizzare i consulenti del lavoro per garantire la piena compliance? E quali sono le sanzioniper chi non si adegua entro i termini stabiliti?

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio il contenuto del decreto, i suoi allegati tecnici, gli impatti operativi per le imprese marittime e le azioni da intraprendere per evitare criticità, anche dal punto di vista fiscale e gestionale.

Formazione PSSR

Uno degli aspetti più critici del Decreto MIT 2025 riguarda il cosiddetto “refresh PSSR”, ovvero l’obbligo di aggiornamento della formazione relativa alla sicurezza personale e responsabilità sociali a bordo. Il decreto stabilisce che entro il 31 dicembre 2026, tutti i marittimi che detengono un attestato non conforme ai nuovi standard (ovvero privo di riferimento alla Risoluzione MSC.560(108) dell’IMO) dovranno necessariamente completare un percorso formativo integrativo e ottenere il nuovo certificato, al termine di una verifica ufficiale delle competenze.

Il provvedimento coinvolge tutti coloro che:

  • possiedono attestati “vecchi” che non citano esplicitamente l’adeguamento alla risoluzione MSC.560(108);

  • hanno unicamente l’indicazione PSSR sul libretto di navigazione o sul relativo Allegato 1, senza un attestato dedicato.

Dal punto di vista pratico e operativo, le imprese marittime devono ora agire con urgenza per evitare ripercussioni: un certificato non aggiornato, infatti, può comportare il blocco dell’operatività a bordo e problematiche durante i controlli ispettivi.

Per i consulenti del lavoro e gli uffici HR si pone anche un tema di compliance documentale: sarà fondamentale gestire digitalmente gli attestati, monitorare le scadenze, predisporre procedure di onboarding aggiornate e calendarizzare le sessioni di refresh nei tempi previsti.

Il rischio? Ritardi, sanzioni o l’impossibilità di impiegare personale imbarcato, con conseguenze economiche e gestionali rilevanti.

Formazione più rigorosa

Il Decreto MIT 2025 non si limita ad aggiornare i requisiti per i lavoratori marittimi, ma interviene in profondità anche sulla struttura della formazione stessa, introducendo obblighi stringenti per i centri di addestramento. Il cuore dell’intervento è duplice: da un lato vengono aggiornati i contenuti del corso PSSR e introdotto il nuovo allegato A-bis, dedicato specificamente al corso di aggiornamento; dall’altro, si modifica in modo sostanziale la modalità di verifica finale delle competenze.

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione di un esame teorico obbligatorio al termine del refresh. La prova consiste in 10 domande a scelta multipla, da completare in massimo 30 minuti. Il test si considera superato con almeno 6 risposte corrette su 10 e deve svolgersi davanti a una commissione composta dal direttore o vicedirettore del centro e da un istruttore accreditato PSSR.

Non si tratta più, quindi, di una semplice frequenza passiva: l’aggiornamento richiede una preparazione vera e propria, con impatti concreti su turnazioni, rotazioni del personale e disponibilità a bordo. Inoltre, la banca dati delle domande ufficiali è stata estesa a 240 quesiti, divisi per area tematica, messi a disposizione dal Comando generale.

Altro aspetto strategico: tutti i centri di addestramento devono presentare entro il 31 dicembre 2025 una dichiarazione di adeguamento alle nuove regole. In mancanza di tale dichiarazione, il centro sarà considerato non idoneo e potrà perdere l’autorizzazione a svolgere corsi PSSR.

Impatti operativi

L’applicazione del Decreto MIT 2025 comporta per le imprese del settore marittimo un significativo sforzo di riorganizzazione interna, che va oltre il semplice aggiornamento formativo. Il rischio principale è quello di inidoneità operativa del personale, con conseguente blocco delle attività a bordo, contenziosi sindacali e mancato rispetto delle normative sulla sicurezza. Per evitare queste criticità, ogni azienda dovrà attivare un piano strutturato di compliance formativa e documentale, in stretta collaborazione con i consulenti del lavoro.

Tra le azioni prioritarie da mettere in campo:

  • Verifica degli attestati PSSR attualmente in possesso del personale, con evidenza della conformità alla Risoluzione MSC.560(108);

  • Creazione o aggiornamento dell’archivio digitale delle certificazioni, accessibile da HR e compliance officer;

  • Monitoraggio e pianificazione dei refresh, con l’inserimento nel gestionale aziendale delle scadenze e delle date d’esame;

  • Integrazione di procedure specifiche per il personale neo-assunto o arruolato, al fine di garantire l’avvio tempestivo del percorso formativo.

Per i consulenti del lavoro, il decreto rappresenta un’occasione per offrire servizi ad alto valore aggiunto: dalla gestione dei flussi documentali alla consulenza sulle scadenze, fino all’affiancamento nella scelta dei centri di addestramento conformi. Inoltre, potrebbe essere utile prevedere un audit interno per valutare il grado di adeguamento dell’azienda e minimizzare i rischi di non conformità.

Ottimizzazione HR

Sebbene il Decreto MIT 2025 imponga obblighi stringenti, le imprese marittime più organizzate possono trasformare l’adempimento normativo in un’occasione per ottimizzare la gestione delle risorse umane e ottenere anche vantaggi fiscali indiretti. La chiave sta nell’integrare i nuovi obblighi formativi all’interno di una strategia più ampia di pianificazione del capitale umano, gestione delle presenze a bordo e utilizzo efficiente dei fondi destinati alla formazione.

Un primo elemento da considerare è la programmazione intelligente dei refresh PSSR, che può ridurre al minimo l’impatto su rotazioni e turnazioni. Pianificare i corsi nei periodi di minor carico operativo consente di evitare costi aggiuntivi per sostituzioni o fermi tecnici. Inoltre, per le aziende più strutturate, è possibile centralizzare la formazione presso centri partner o attivare convenzioni con enti accreditati, abbattendo i costi e migliorando la qualità.

Dal punto di vista fiscale, i costi sostenuti per la formazione obbligatoria del personale, se documentati correttamente, possono rientrare tra le spese deducibili ai fini IRES e IRAP. In aggiunta, in molti casi è possibile accedere a finanziamenti a fondo perduto o a voucher formativi tramite fondi interprofessionali (come Fondimpresa o Fonditalia), specie se si organizza la formazione in modalità aggregata o interaziendale.

Infine, questo obbligo può diventare un elemento distintivo in ottica ESG e certificazione qualità: dimostrare l’adozione proattiva delle nuove regole è un segnale positivo per stakeholder, clienti e autorità marittime.

Centri di formazione PSSR

Il Decreto MIT 2025, oltre a ridefinire il contenuto della formazione, impone ai centri di addestramento marittimo di procedere a un adeguamento strutturale e procedurale entro il 31 dicembre 2025. La scadenza non è simbolica: la mancata trasmissione della dichiarazione di conformità comporta la decadenza automatica dell’autorizzazione, con esclusione dall’elenco degli enti abilitati all’erogazione dei corsi PSSR.

Gli investimenti richiesti ai centri non sono banali. Oltre all’aggiornamento dei materiali didattici secondo l’Allegato A-bis e alle modifiche necessarie per includere la fase d’esame con commissione, sarà necessario:

  • predisporre aule conformi per lo svolgimento degli esami teorici;

  • formare e accreditare nuovi istruttori PSSR, aggiornati sulle linee guida IMO;

  • garantire tracciabilità e sicurezza dei test, con sistemi digitali per la gestione delle domande della banca dati (240 quiz);

  • aggiornare la documentazione interna per conformarsi agli standard richiesti dal Comando Generale.

Tuttavia, queste stesse sfide possono tradursi in opportunità di sviluppo. Il potenziale aumento della domanda di corsi, sia per aggiornamento che per nuove assunzioni, potrebbe aprire un nuovo ciclo di espansione del mercato della formazione marittima.

I centri più tempestivi nell’adeguarsi saranno i primi a beneficiare di questo scenario, offrendo pacchetti formativi completi alle imprese in cerca di soluzioni affidabili, veloci e certificate.

Cosa prevede il Decreto MIT 2025

Uno degli aspetti più rilevanti del Decreto MIT 2025 riguarda il regime sanzionatorio e ispettivo. L’obbligo di aggiornamento del certificato PSSR entro il 31 dicembre 2026 non è solo una scadenza burocratica, ma rappresenta un requisito sostanziale per l’idoneità al lavoro a bordo. In assenza del certificato aggiornato, infatti, il marittimo non potrà essere imbarcato legalmente, e l’azienda che dovesse impiegarlo incorrerebbe in sanzioni amministrative e in problemi con l’autorità marittima durante le ispezioni.

Nel dettaglio, le ispezioni potranno verificare:

  • la presenza del certificato aggiornato in conformità con la risoluzione MSC.560(108);

  • la corretta archiviazione digitale o cartacea degli attestati in azienda;

  • la data di completamento del corso di aggiornamento e il superamento del relativo esame;

  • per i centri di addestramento, il rispetto delle procedure previste dall’Allegato A-bis, inclusa la composizione della commissione d’esame.

I controlli potranno essere condotti sia in sede portuale sia durante verifiche periodiche da parte degli organi preposti.

In caso di non conformità, si rischiano:

  • blocchi immediati dell’attività di bordo;

  • sanzioni pecuniarie per la società armatrice;

  • segnalazioni al Comando Generale e all’Ispettorato del Lavoro;

  • in caso di reiterazione, limitazioni all’autorizzazione all’imbarco per il personale coinvolto.

Per questo motivo, le imprese devono agire in modo preventivo, formando una task force interna o esterna per gestire la compliance, evitando l’effetto sorpresa e minimizzando i rischi di interruzione delle operazioni.

Conclusione

Il Decreto MIT 2025 segna un vero cambio di passo nella gestione della formazione per il personale marittimo, con l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza e professionalità nel settore. L’introduzione del refresh obbligatorio del PSSR e l’inasprimento delle regole per centri di formazione, imprese e lavoratori richiedono una risposta immediata e strutturata da parte di tutti gli attori coinvolti.

Per le imprese marittime, la sfida è duplice: da un lato assicurare la continuità operativa, evitando fermi e sanzioni, dall’altro trasformare questo adempimento in una leva strategica per migliorare la gestione delle risorse umane, pianificare meglio i budget e accedere a possibili vantaggi fiscali. I consulenti del lavoro sono oggi più che mai chiamati a un ruolo proattivo, diventando veri e propri partner strategici nella gestione del cambiamento normativo.

Anche per i centri di formazione accreditati si apre una nuova fase: chi saprà adeguarsi per tempo e garantire qualità, trasparenza e rapidità diventerà un punto di riferimento in un mercato in espansione, spinto da obblighi normativi ma anche da una crescente domanda di competenze certificate.

Con il 2026 ormai imminente, restano pochi giorni per mettersi in regola: le imprese del settore marittimo devono completare con urgenza le attività di aggiornamento, organizzazione interna e formazione del personale.

Agire ora è l’unico modo per evitare blocchi operativi e sanzioni nel nuovo anno.

Tasso di Interesse Legale 2026: scende all’1,60% dal 1° gennaio – Impatti su fisco, ravvedimenti e contratti

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Close-up hand stamping of businessman for signing approval on documents , business concept

A partire dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale passerà ufficialmente dal 2% all’1,60%. La notizia è stata confermata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha pubblicato il relativo Decreto del 29 novembre 2025, come previsto dall’art. 1284 del Codice Civile. Questo aggiornamento rappresenta un cambiamento significativo per tutti coloro che si trovano a dover calcolare interessi legali su debiti, crediti e sanzioni tributarie. Il nuovo tasso, infatti, avrà effetti diretti su una vasta gamma di situazioni fiscali: dai ravvedimenti operosi, ai calcoli di interessi per ritardati pagamenti, fino alle controversie tributarie.

La riduzione all’1,60% arriva in un contesto macroeconomico di rallentamento dell’inflazione e politica monetaria meno aggressiva. Questo tasso viene aggiornato annualmente tenendo conto del costo del denaro e dell’andamento economico generale. Per cittadini e imprese, è quindi fondamentale comprendere come questo valore influenzi gli adempimenti fiscali e come può rappresentare un vantaggio in caso di inadempienze.

In questo articolo vedremo a chi conviene il nuovo tasso, come utilizzarlo correttamente nel 2026, e quali strategie fiscali adottare per ottimizzare la gestione dei debiti e delle sanzioni in modo del tutto legale.

Come viene determinato il tasso 

Il tasso di interesse legale, come stabilito dall’art. 1284 del Codice Civile, viene aggiornato ogni anno attraverso un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). In particolare, la norma prevede che il tasso sia determinato sulla base di due indicatori macroeconomici fondamentali: il rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato con durata non superiore a dodici mesi e il tasso di inflazione registrato nell’anno precedente. Questo meccanismo garantisce l’allineamento del tasso legale con l’andamento dell’economia reale e dei mercati finanziari.

Per l’anno 2026, la riduzione del tasso dal 2% all’1,60% è stata stabilita con il Decreto MEF del 10 dicembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025. Una variazione che non è solo formale, ma che ha impatti diretti su numerose applicazioni fiscali, tra cui una delle più comuni: il ravvedimento operoso. In questo caso, infatti, il calcolo degli interessi dovuti per sanare in ritardo imposte o tributi prevede l’applicazione del tasso legale pro tempore vigente, e quindi può essere necessario applicare tassi diversi a seconda del periodo in cui si colloca il ritardo.

Analizzando gli anni precedenti si nota come il tasso legale abbia subito oscillazioni significative: dal 5% nel 2023, massimo degli ultimi 10 anni, al 0,01% nel 2021, minimo storico.

Ecco un rapido riepilogo:

  • 2026 → 1,60%

  • 2025 → 2,00%

  • 2024 → 2,50%

  • 2023 → 5,00%

  • 2022 → 1,25%

  • 2021 → 0,01%

  • 2020 → 0,05%

  • 2019 → 0,80%

  • 2018 → 0,30%

  • 2017 → 0,10%

  • 2016 → 0,20%

  • 2015 → 0,50%

  • 2014 → 1,00%

  • 2012-2013 → 2,50%

Questa continua variabilità rende necessario per aziende e professionisti monitorare annualmente le modifiche, al fine di applicare correttamente gli interessi nei rapporti contrattuali e nei conteggi fiscali.

Ravvedimento operoso

Uno degli ambiti in cui il nuovo tasso di interesse legale all’1,60% avrà un impatto concreto è il ravvedimento operoso, ovvero il meccanismo che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente omessi o ritardati versamenti fiscali, beneficiando di sanzioni ridotte e interessi calcolati in misura legale. Dal 1° gennaio 2026, infatti, gli interessi da corrispondere allo Stato saranno leggermente inferiori rispetto al 2025, quando il tasso era fissato al 2%.

Facciamo un esempio pratico: supponiamo che un contribuente abbia dimenticato di versare l’IVA per un importo di 5.000 euro a luglio 2025 e intenda ravvedersi nel febbraio 2026. In questo caso, il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato tenendo conto del tasso legale del 2% fino al 31 dicembre 2025, e dell’1,60% dal 1° gennaio 2026 in poi. Gli interessi legali, infatti, si calcolano giornalmente, e devono tenere conto del tasso in vigore nei vari periodi. Questo significa che, pur trattandosi di una riduzione lieve, il nuovo tasso può contribuire a contenere il costo complessivo dell’operazione di regolarizzazione.

Il ravvedimento operoso, in generale, rimane una strategia fondamentale di risparmio fiscale, soprattutto se si agisce tempestivamente. Il tasso più basso rende ancora più conveniente sanare le proprie posizioni nel 2026, evitando sanzioni ben più gravi in caso di accertamenti.

Se devi regolarizzare delle imposte non versate nel 2025, valuta se conviene aspettare gennaio 2026 per usufruire del nuovo tasso, compatibilmente con i termini previsti.

Contratti, debiti tra privati e cause legali

Il tasso di interesse legale non incide solo sull’ambito fiscale, ma ha anche un ruolo cruciale in campo civilistico, specialmente nei contratti tra privati, nei rapporti tra aziende e clienti, e nelle controversie giudiziarie. Infatti, in assenza di una diversa pattuizione tra le parti, gli interessi dovuti in caso di ritardi nei pagamenti, adempimenti parzialio inadempimenti vengono calcolati proprio in base al saggio di interesse legale vigente.

Dal 1° gennaio 2026, dunque, i creditori potranno applicare l’1,60% annuo per il calcolo degli interessi dovuti su somme non pagate nei termini. Questo ha un duplice effetto: se da un lato riduce l’onere per i debitori, dall’altro diminuisce la remunerazione per i creditori, specialmente nei rapporti continuativi o in caso di lunghe cause legali per il recupero del credito. La differenza può apparire minima, ma su importi elevati e su lunghi periodi può avere un peso significativo.

Va inoltre ricordato che il tasso legale viene applicato anche nei risarcimenti da sentenze civili o tributarie quando il giudice non stabilisce espressamente un diverso tasso. Questo significa che nel 2026, in caso di condanne al pagamento di somme con interessi, il conteggio partirà dalla nuova aliquota dell’1,60%, salvo diverso accordo o previsione contrattuale.

In sintesi, anche in ambito non fiscale è fondamentale conoscere il tasso legale aggiornato, poiché può influire sull’equilibrio dei contratti, sul costo del denaro non restituito e sul valore di una sentenza risarcitoria.

Tasso legale, tasso di mora e tasso BCE

Quando si parla di interessi, è importante non fare confusione tra tasso di interesse legale, tasso di mora sulle cartelle di pagamento e tasso BCE. Si tratta infatti di tre parametri differenti, che hanno scopi diversi e vengono applicati in situazioni distinte, spesso regolamentate da normative specifiche.

  • Il tasso di interesse legale (dal 1° gennaio 2026 pari all’1,60%) viene utilizzato, come abbiamo visto, per calcolare interessi nei contratti civili, nei ravvedimenti operosi e nei risarcimenti giudiziari, quando non è diversamente stabilito.

  • Il tasso di mora applicato alle cartelle esattoriali (ex art. 30 DPR 602/1973) è invece ben più elevato, e viene fissato periodicamente da Agenzia delle Entrate-Riscossione. Attualmente, per esempio, è pari al 5,00% annuo dal 1° gennaio 2023. Questo significa che, in caso di ritardato pagamento di una cartella, il contribuente subirà un onere molto più alto rispetto a quello previsto dal tasso legale.

  • Il tasso ufficiale di riferimento della BCE (Banca Centrale Europea), invece, è lo strumento attraverso cui si regola la politica monetaria europea e influenza il costo del credito. Nel 2023-2024 ha raggiunto livelli superiori al 4%, con successive riduzioni attese nel 2025-2026. Anche questo tasso viene spesso utilizzato in ambito contrattuale, soprattutto nei finanziamenti o nelle clausole di interessi moratori.

Conoscere queste differenze è fondamentale per imprese, professionisti e contribuenti, sia per evitare errori nei calcoli, sia per valutare correttamente il peso degli interessi dovuti nei vari ambiti.

Un errore frequente è considerare il tasso legale anche per il calcolo degli interessi da cartella esattoriale, quando invece va applicato il tasso di mora.

Come usare il tasso legale per risparmiare

Il nuovo tasso di interesse legale all’1,60% può sembrare un dato tecnico, ma in realtà può diventare un’opportunità concreta di risparmio fiscale, se utilizzato in modo strategico e consapevole. In particolare, chi ha posizioni aperte con il fisco o deve sanare errori e omissioni può sfruttare il ravvedimento operoso nel 2026 con un costo inferiore rispetto agli anni precedenti.

Ad esempio, se un contribuente ha dimenticato di versare un’imposta nel 2025 ma non ha ancora ricevuto alcun avviso, potrà regolarizzarsi nel 2026, beneficiando del nuovo tasso legale più basso. Gli interessi si calcoleranno in parte al 2% (fino al 31 dicembre 2025) e in parte all’1,60% (dal 1° gennaio 2026), riducendo così il costo complessivo dell’operazione. Questo approccio è perfettamente legittimo e previsto dalla normativa vigente.

Ma non solo: anche nei contratti tra soci, familiari o collaboratori, dove spesso non viene pattuito un tasso di interesse esplicito, si applica quello legale. Sapere che dal 2026 questo sarà ridotto può aiutare a calcolare meglio la convenienza di prestiti infragruppo, finanziamenti soci o dilazioni nei pagamenti.

Infine, chi gestisce patrimoni o svolge attività professionale dovrebbe sempre aggiornare i modelli di calcolo, le clausole contrattuali e i software di gestione tenendo conto del nuovo tasso legale, per evitare errori nei conteggi e per intercettare eventuali vantaggi fiscali.

Conclusione pratica: conoscere il tasso legale e il suo andamento nel tempo non è solo un’informazione tecnica, ma uno strumento di pianificazione fiscale che, se ben usato, consente di ottimizzare la propria posizione tributaria in modo pienamente conforme alla legge.

Tasso legale e pianificazione fiscale

La conoscenza del tasso di interesse legale, e delle sue variazioni annuali, non è solo utile per il calcolo degli interessi passivi o per i ravvedimenti. Diventa un vero e proprio strumento di pianificazione fiscale e finanziaria, in particolare per imprese e studi professionali che operano in un contesto ad alta frequenza di adempimenti e flussi di cassa.

Ad esempio, sapere in anticipo che dal 1° gennaio 2026 il tasso legale scenderà all’1,60% può influenzare alcune scelte operative:

  • Posticipare un ravvedimento operoso (compatibilmente con i termini) per beneficiare di interessi più bassi;

  • Regolare finanziamenti infragruppo con interessi legali aggiornati per evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate;

  • Rinegoziare clausole contrattuali che prevedono il riferimento al tasso legale (es. in caso di inadempienze);

  • Programmare accordi di saldo e stralcio o transazioni fiscali tenendo conto del minor costo degli interessi nel 2026.

Per i professionisti che assistono aziende e privati, aggiornare tempestivamente le proprie procedure è cruciale: dai modelli di ravvedimento, ai software di calcolo degli interessi, fino ai moduli contrattuali precompilati. Anche nei contenziosi o nella gestione del credito, applicare correttamente il tasso può fare la differenza in fase di accertamento o recupero.

In conclusione, il tasso legale non è un parametro “accessorio”, ma uno strumento tecnico a supporto della compliance, della pianificazione e del risparmio fiscale. Una corretta gestione permette non solo di evitare errori, ma anche di ottimizzare il carico fiscale in modo lecito e strategico.

Conclusione

Il passaggio del tasso di interesse legale dal 2% all’1,60% a partire dal 1° gennaio 2026 può sembrare un semplice aggiustamento numerico, ma porta con sé effetti concreti e trasversali in ambito fiscale, civile e contrattuale. Dalla riduzione degli interessi nei ravvedimenti operosi, al ricalcolo degli interessi su crediti e debiti tra privati, fino alla valutazione delle clausole in ambito giudiziario, il nuovo saggio influenzerà numerose operazioni quotidiane per imprese, professionisti e cittadini.

Per sfruttare al meglio questo aggiornamento è importante:

  • conoscere la disciplina normativa di riferimento (art. 1284 c.c. e decreto MEF);

  • distinguere il tasso legale da altri tassi (di mora, BCE, contrattuali);

  • aggiornare software, calcoli e modelli di gestione fiscale;

  • valutare se posticipare un ravvedimento al 2026 possa risultare più conveniente;

  • utilizzare il tasso come leva per ottimizzare accordi e strategie patrimoniali.

In un sistema tributario complesso come quello italiano, anche una variazione di pochi decimali può tradursi in vantaggi economici significativi. Conoscere e applicare correttamente il nuovo tasso legale è una buona pratica di educazione finanziaria e fiscale, e uno strumento utile per risparmiare in modo legale e consapevole.

Bonus assunzioni 2025 in scadenza e novità 2026: guida agli incentivi per risparmiare sul costo del lavoro

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Il 2025 si avvicina alla chiusura e con esso anche molte agevolazioni fiscali e contributive pensate per favorire l’occupazione, soprattutto per giovani, donne e lavoratori svantaggiati. In particolare, il Bonus assunzioni 2025 previsto dal DL Coesione rappresenta un’importante opportunità per le imprese italiane, ma è soggetto a una scadenza ben precisa: 31 dicembre 2025. Allo stesso tempo, lo sguardo è già rivolto al futuro, perché nella bozza della Legge di Bilancio 2026 il Governo ha annunciato un nuovo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2026.

Questo articolo guida il lettore attraverso tutte le novità in arrivo e le opportunità ancora disponibili nel 2025, evidenziando le differenze tra i diversi bonus, i requisiti richiesti, le zone agevolate come le ZES (Zone Economiche Speciali), e le modalità pratiche per beneficiare di questi strumenti.

Con un’attenzione particolare agli aspetti fiscali, ai vantaggi economici e agli scenari occupazionali futuri, vedremo come le imprese possono pianificare in modo strategico le assunzioni per ottenere risparmi significativi sul costo del lavoro, rispettando le normative vigenti.

Incentivi assunzioni 2025

Nonostante gli incentivi previsti dal DL Coesione 2024 rappresentino un’opportunità concreta per abbattere il costo del lavoro, le misure si sono scontrate con ritardi attuativi e vincoli burocratici, che ne hanno limitato l’efficacia, soprattutto nelle Zone Economiche Speciali (ZES). In particolare, gli importi maggiorati degli sgravi contributivi, fino a 650 euro mensili nelle ZES rispetto ai 500 euro nel resto d’Italia, sono subordinati all’autorizzazione della Commissione europea, ottenuta solo il 31 gennaio 2025. Questo ha generato incertezza tra i datori di lavoro, soprattutto quelli che avevano avviato assunzioni nella finestra precedente confidando nella decorrenza stabilita dal DL, e non dal primo decreto interministeriale.

Le criticità non finiscono qui. Per quanto riguarda il bonus giovani under 35, il beneficio è riconosciuto solo per assunzioni a tempo indeterminato o stabilizzazioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, ma con una decorrenza posticipata al 31 gennaio 2025 per le ZES. Questo restringe di fatto il periodo utile per fruire dell’incentivo e genera confusione normativa e operativa.

Situazione analoga per il bonus donne, articolato su tre categorie, con accesso differenziato a seconda della residenza e dello stato occupazionale. Particolarmente penalizzate risultano le donne disoccupate da almeno 6 mesi residenti nelle ZES, per cui lo sgravio decorre solo dopo l’autorizzazione UE, escludendo retroattivamente chi ha assunto prima di tale data.

Infine, si segnala la rigidità della procedura INPS: nei casi con incentivo maggiorato, la domanda deve essere presentata prima dell’assunzione, pena l’inammissibilità. In assenza di istruzioni chiare, molti datori di lavoro rischiano di perdere il beneficio. Inoltre, per le donne impiegate in settori svantaggiati, la durata dell’agevolazione è stata limitata a 12 mesi, nonostante la norma originaria ne prevedesse 24.

Chiarimenti ufficiali dalle circolari INPS

A fronte delle numerose incertezze operative e normative legate ai bonus assunzioni 2025, è stato fondamentale l’intervento dell’INPS, che ha fornito le istruzioni attuative con una serie di circolari pubblicate tra maggio e giugno 2025, specificando modalità, requisiti e limiti per fruire degli sgravi contributivi previsti dal DL Coesione.

In particolare, la circolare INPS n. 90 del 12 maggio 2025, dedicata al Bonus Giovani, ha chiarito che l’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 che non abbiano mai avuto un contratto stabile. La stessa circolare specifica che il beneficio si applica anche in caso di stabilizzazione di contratti a termine, purché effettuata entro il 31 dicembre 2025. Ulteriori chiarimenti e aggiornamenti sono stati forniti con la circolare INPS n. 104 del 18 giugno 2025, che ha corretto alcune interpretazioni restrittive sulla decorrenza nelle ZES e sulle modalità di presentazione delle domande.

Per quanto riguarda invece il Bonus Donne, la circolare INPS n. 91 del 12 maggio 2025 ha confermato le tre categorie di lavoratrici agevolabili, chiarendo che lo sgravio può arrivare fino a 650 euro mensili nelle ZES, ma solo per assunzioni effettuate dopo l’autorizzazione della Commissione europea (31 gennaio 2025). La circolare ha anche precisato che per fruire degli incentivi maggiorati, le aziende devono presentare la domanda prima dell’assunzione, e che non è prevista applicazione retroattiva per i contratti avviati prima della data di decorrenza riconosciuta.

Queste istruzioni rappresentano un punto di riferimento essenziale per imprese e consulenti del lavoro, ma restano alcune zone d’ombra, specialmente sul piano procedurale, che potrebbero essere chiarite solo con ulteriori messaggi INPS o FAQ ministeriali.

Cosa prevede la bozza della Legge di Bilancio

Con uno sguardo rivolto al futuro, la bozza della Legge di Bilancio 2026 attualmente all’esame del Parlamento introduce un nuovo incentivo all’occupazione stabile. L’articolo 37 del testo prevede infatti il riconoscimento di un esonero parziale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2026. Si tratta di una misura destinata a supportare la creazione di posti di lavoro a tempo indeterminato, con lo scopo di consolidare la ripresa occupazionale nel post-pandemia e contrastare la precarietà.

Nel dettaglio, il nuovo bonus si applicherà sia:

  • alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato (escluse le figure dirigenziali);

  • sia alle trasformazioni di contratti a termine in contratti stabili, purché avvengano nel 2026.

La durata massima dello sgravio sarà di 24 mesi, ma i dettagli sull’entità dell’esonero, le categorie beneficiarie, i limiti individuali e le condizioni di accesso saranno definiti da un apposito decreto ministeriale attuativo. Il Governo auspica che l’emanazione del decreto avvenga con maggiore rapidità rispetto a quanto accaduto per il DL Coesione 2024, proprio per evitare ritardi e incertezze che hanno penalizzato i bonus 2025.

Sul piano finanziario, la misura prevede un limite di spesa ben definito:

  • 154 milioni di euro per il 2026,

  • 400 milioni per il 2027,

  • 271 milioni per il 2028.

Questo lascia intendere una programmazione triennale e una volontà politica di rendere strutturale, almeno in parte, il sostegno all’occupazione stabile, specialmente per le categorie più vulnerabili.

Come pianificare le assunzioni 

Con l’introduzione del nuovo Bonus Assunzioni 2026, le imprese si trovano di fronte a un bivio strategico: sfruttare fino in fondo gli incentivi 2025 in scadenza a dicembre, oppure posticipare parte delle assunzioni all’anno successivo per accedere al nuovo esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio? La risposta dipende da diversi fattori, ma un’analisi comparativa può aiutare a fare chiarezza.

Il Bonus Assunzioni 2025, come stabilito dal DL Coesione, offre sgravi importanti – fino a 650 euro mensili nelle ZES – ma presenta diverse criticità: vincoli stringenti sulle tempistiche di domanda, autorizzazioni europee tardive, e procedure INPS complesse. Tuttavia, è già pienamente operativo (al netto di alcune difficoltà applicative), e offre anche incentivi alle stabilizzazioni, elemento utile in caso di rapporti a termine in scadenza.

Dall’altra parte, il Bonus 2026 appare più snello nel disegno normativo: niente limiti territoriali, nessuna suddivisione per categorie specifiche, e possibilità di incentivo anche per trasformazioni da tempo determinato a indeterminato. Resta però l’incognita: fino all’emanazione del decreto attuativo, non conosciamo l’importo effettivo dell’esonero né eventuali condizioni particolari. Inoltre, la disponibilità delle risorse è limitata e soggetta a monitoraggio, con il rischio di esaurimento dei fondi.

Per le aziende, la scelta migliore è valutare attentamente i tempi e le modalità delle assunzioni previste, considerando il calendario delle scadenze, le condizioni dei candidati (età, genere, stato occupazionale) e il territorio in cui si opera. In alcuni casi sarà vantaggioso anticipare le assunzioni al 2025 per non perdere incentivi già attivi; in altri, potrà essere più utile attendere il 2026 per evitare le rigidità attuali e accedere a una misura potenzialmente più semplice da gestire.

Consigli pratici 

Per le imprese interessate a ridurre il costo del lavoro in modo legale ed efficace, la pianificazione è fondamentale. I bonus assunzioni 2025 e le novità 2026 offrono opportunità interessanti, ma occorre muoversi con precisione e consapevolezza. Ecco alcune strategie operative utili:

1. Verifica immediata dei requisiti dei candidati

Analizza il profilo dei potenziali assunti: età, sesso, residenza e status occupazionale. Per il 2025, ad esempio, l’età inferiore ai 35 anni o la disoccupazione prolungata sono criteri chiave. Verifica anche se l’azienda ha sede in una ZES, dove gli incentivi sono più alti.

2. Controllo puntuale delle tempistiche

Assunzioni nelle ZES? Ricorda: l’incentivo decorre solo dal 31 gennaio 2025, quindi eventuali contratti attivati prima non sono agevolabili. Non perdere la scadenza del 31 dicembre 2025 per attivare le assunzioni ammesse agli sgravi attuali.

3. Presentazione tempestiva delle domande INPS

In caso di incentivo maggiorato, la domanda deve essere presentata prima dell’assunzione. Prepara la documentazione con anticipo ed evita ritardi: l’INPS potrebbe respingere richieste tardive o incomplete.

4. Valutazione della trasformazione dei contratti a termine

Se hai lavoratori a tempo determinato, valuta la trasformazione a tempo indeterminato entro il 2025 per usufruire degli sgravi esistenti. In alternativa, considera una pianificazione nel 2026, se il decreto attuativo del nuovo bonus sarà favorevole.

5. Monitoraggio costante delle novità normative

Tieni sotto controllo circolari INPS, decreti attuativi e aggiornamenti ministeriali. Piccoli cambiamenti procedurali possono fare la differenza tra ottenere l’incentivo o perderlo.

6. Supporto da parte del consulente del lavoro o del commercialista

Affidarsi a un professionista è essenziale. Le normative sono complesse e in continua evoluzione: una verifica preventiva della documentazione e delle condizioni aziendali può evitare errori e sanzioni.

ZES e assunzioni agevolate

Le Zone Economiche Speciali (ZES) continuano a rappresentare un elemento chiave nella strategia del Governo per incentivare l’occupazione e rilanciare lo sviluppo economico nelle aree svantaggiate, in particolare nel Sud Italia. Proprio in queste zone, gli incentivi alle assunzioni previsti dal DL Coesione 2024 sono stati rafforzati con importi maggiorati fino a 650 euro mensili per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato.

Tuttavia, come già evidenziato, i vantaggi offerti nelle ZES sono subordinati a requisiti specifici e soggetti a vincoli procedurali stringenti. Innanzitutto, il periodo utile per accedere agli sgravi è stato ridotto rispetto al resto del territorio nazionale, a causa della necessaria autorizzazione della Commissione europea, arrivata solo il 31 gennaio 2025. Di conseguenza, le assunzioni effettuate prima di questa data non possono beneficiare degli incentivi, nemmeno retroattivamente.

Inoltre, la maggiore entità dell’agevolazione comporta un obbligo procedurale aggiuntivo: la presentazione della domanda all’INPS deve avvenire prima della stipula del contratto, pena l’esclusione dal beneficio. Un errore nella tempistica può quindi costare caro, annullando il vantaggio economico previsto.

Per le imprese con sede nelle ZES, è quindi fondamentale agire con attenzione:

  • Verificare l’effettiva localizzazione dell’unità produttiva in una zona agevolata;

  • Raccogliere la documentazione necessaria in anticipo;

  • Pianificare assunzioni e trasformazioni contrattuali nel rispetto delle tempistiche ufficiali;

  • Coordinarsi strettamente con il proprio consulente del lavoro per non perdere le agevolazioni disponibili.

Queste zone, se correttamente sfruttate, possono offrire un vantaggio competitivo notevole in termini di riduzione del costo del lavoro, ma richiedono precisione e tempestività nella gestione.

Sgravi contributivi e impatto sul bilancio aziendale

Gli incentivi alle assunzioni come quelli previsti per il 2025 e quelli in arrivo per il 2026, non rappresentano soltanto un’opportunità di risparmio immediato sul costo del lavoro, ma producono effetti positivi concreti anche sul bilancio aziendale. Capire come questi sgravi agiscono a livello contabile e fiscale è essenziale per una corretta pianificazione economico-finanziaria.

Dal punto di vista operativo, lo sgravio contributivo riduce direttamente la quota di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Si tratta quindi di un risparmio in termini di costi fissi, che può incidere in modo significativo, soprattutto se applicato su più lavoratori e per periodi prolungati (fino a 24 mesi).

Questa riduzione:

  • migliora il margine operativo lordo (EBITDA), aumentando la redditività aziendale;

  • può rendere più competitivo il costo del lavoro, incentivando nuove assunzioni senza gravare eccessivamente sulla struttura dei costi;

  • non è considerata un aiuto in denaro, ma una riduzione di oneri, quindi non rientra tra le voci tassabili ai fini IRES o IRAP.

Attenzione però: per le aziende che adottano il criterio di competenza economica, lo sgravio contributivo va correttamente rilevato tra le sopravvenienze attive o riduzioni di costi del personale nei bilanci d’esercizio, evitando errori contabili che potrebbero generare rilievi in sede di controllo fiscale.

Infine, nel caso in cui l’incentivo venga revocato (es. per non rispetto dei requisiti o irregolarità nella domanda), l’azienda deve restituire i contributi maggiorati di sanzioni e interessi, con potenziali ripercussioni sul bilancio e sulla reputazione fiscale.

In sintesi, sfruttare gli sgravi non è solo una questione di risparmio contributivo, ma anche un’operazione di ottimizzazione economica che può portare benefici significativi, se gestita correttamente a livello amministrativo e contabile.

Bonus assunzioni

La richiesta di incentivi alle assunzioni può portare a importanti benefici economici, ma solo se gestita correttamente. In caso contrario, le aziende rischiano la perdita totale del beneficio, sanzioni e, in alcuni casi, l’obbligo di restituire quanto già fruito. Ecco gli errori più frequenti riscontrati nella prassi operativa e come evitarli.

1. Assunzione prima della presentazione della domanda

È l’errore più grave, soprattutto per i bonus con importi maggiorati (come quelli delle ZES). In questi casi, la domanda all’INPS deve essere presentata prima della firma del contratto. Saltare questo passaggio equivale a perdere l’incentivo.

2. Assunzioni fuori dai limiti temporali

Molte aziende non tengono conto delle date esatte di decorrenza, soprattutto per le ZES, dove l’incentivo decorre solo dal 31 gennaio 2025. Assunzioni effettuate anche pochi giorni prima non sono agevolabili, nemmeno con interpretazioni favorevoli.

3. Documentazione incompleta o errata

Un’anagrafica incompleta del dipendente, l’assenza della certificazione dello stato di disoccupazione o errori nel codice fiscale possono portare al rigetto della domanda o al blocco della procedura. È fondamentale controllare ogni dettaglio prima dell’invio.

4. Errori nella scelta della categoria agevolata

Sbagliare nella classificazione (es. confondere una donna disoccupata da 6 mesi con una da 24) può portare a richieste per importi non spettanti e quindi a revoche con sanzioni. Serve una verifica attenta dei requisiti.

5. Mancato rispetto dei requisiti aziendali

Gli sgravi contributivi sono concessi solo se l’azienda rispetta determinate condizioni, come il DURC regolare, il rispetto dei contratti collettivi e il divieto di licenziamenti nei mesi successivi all’assunzione agevolata. Ogni irregolarità può invalidare il beneficio.

Per evitare queste criticità è consigliabile creare una checklist interna per ogni assunzione agevolata e coinvolgere tempestivamente il consulente del lavoro o il commercialista, che può verificare i requisiti e seguire l’intero iter procedurale in modo corretto.

Conclusione

Il 2025 e il 2026 si configurano come anni decisivi per le politiche attive del lavoro in Italia, con strumenti fiscali e contributivi pensati per incentivare l’assunzione di giovani, donne e lavoratori svantaggiati. Tuttavia, come abbiamo visto, non basta conoscere l’esistenza dei bonus: è fondamentale comprendere come, quando e per chi applicarli, evitando errori formali e cogliendo ogni finestra utile.

Le aziende che sapranno pianificare in anticipo le proprie assunzioni, monitorare le istruzioni INPS e muoversi con il supporto di consulenti esperti, potranno ottenere risparmi significativi e consolidare il proprio capitale umano. Non solo: con il nuovo bonus previsto per il 2026, si aprono scenari favorevoli anche per le trasformazioni contrattuali, in un’ottica di stabilizzazione del personale e di sostenibilità aziendale.

Ora è il momento di agire: verifica la tua situazione aziendale, analizza i profili da assumere, programmi le assunzioni entro le scadenze previste e preparati a sfruttare anche le nuove misure del 2026 con consapevolezza e strategia.

In un contesto economico dove ogni margine di risparmio è cruciale, gli incentivi alle assunzioni possono fare la differenza. A condizione, però, di saperli usare bene.

TFR 2025: coefficienti aggiornati, regole di calcolo, tassazione e anticipazioni

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Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rappresenta per milioni di lavoratori italiani una sorta di “salvadanaio differito”, una somma accantonata anno dopo anno che sarà liquidata alla fine del rapporto di lavoro o anticipata in determinati casi. Ma dietro questa voce c’è molto di più: regole precise, aggiornamenti mensili con coefficienti ISTAT, una tassazione dedicata e possibilità di gestione personalizzate, anche in chiave di ottimizzazione fiscale.

A novembre 2025 il coefficiente di rivalutazione del TFR è stato aggiornato, come ogni mese, dall’ISTAT. Conoscere questo valore è fondamentale non solo per i datori di lavoro che devono calcolare correttamente gli accantonamenti, ma anche per i lavoratori che vogliono monitorare l’evoluzione del proprio montante TFR.

In questo articolo analizzeremo tutti i coefficienti dal 2017 a novembre 2025, come funziona la rivalutazione annuale, le regole di tassazione del TFR, quando e come è possibile richiederne un’anticipazione e come usare il TFR in modo vantaggioso e consapevole.

Cos’è il TFR e quando spetta

Il TFR, Trattamento di Fine Rapporto, è una somma spettante al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa (dimissioni, licenziamento, pensionamento). La sua disciplina attuale deriva dalla Legge 25 maggio 1982 n. 297, che ha modificato in modo sostanziale l’art. 2120 del Codice Civile. Prima di questa riforma, il TFR era conosciuto come “indennità di anzianità”.

La legge ha introdotto numerose novità:

  • La possibilità di anticipazione di una parte del TFR in corso di rapporto (in presenza di determinati requisiti);

  • L’istituzione del Fondo di Garanzia INPS per tutelare i lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro;

  • Nuove disposizioni pensionistiche, inclusa la possibilità di destinare il TFR a forme di previdenza complementare (fondi pensione).

Il TFR è accantonato ogni mese dal datore di lavoro sulla base di una quota della retribuzione annua del dipendente, e viene liquidato in un’unica soluzione al termine del rapporto. Il diritto alla sua riscossione si prescrive in 5 anni.

Ha una natura mista: retributiva e previdenziale. Non è soltanto una retribuzione differita, ma uno strumento pensato anche per offrire un sostegno economico temporaneo, soprattutto in attesa di una nuova occupazione o del pensionamento.

È bene ricordare che, tra il 2015 e il 2018, la Legge di Stabilità aveva introdotto la possibilità di ricevere il TFR direttamente in busta paga come Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.), ma questa misura è cessata il 1° luglio 2018.

Calcolo del TFR

Il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) segue una logica precisa, definita all’art. 2120 del Codice Civile. In linea generale, salvo diversa previsione nei contratti collettivi, ogni anno di lavoro genera un accantonamento pari a una quota della retribuzione annua, divisa per 13,5. La retribuzione da considerare include tutte le somme corrisposte in modo continuativo, esclusi i rimborsi spese e le componenti occasionali.

Importante: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1581 del 19 gennaio 2022, ha chiarito che l’indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR.

Una volta accantonato, il TFR deve essere rivalutato annualmente tramite un meccanismo composto da:

  • 1,5% fisso annuo;

  • 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, rispetto a dicembre dell’anno precedente.

Questa rivalutazione si applica:

  • Sull’intero importo accantonato fino alla data dell’eventuale anticipazione;

  • Solo sulla parte rimanente dopo l’anticipazione, per il resto dell’anno.

Le somme versate ai fondi di previdenza complementare non sono soggette a rivalutazione. Al contrario, la quota di TFR mantenuta in azienda da lavoratori che non aderiscono alla previdenza complementare, deve essere rivalutata regolarmente.

Esempio di calcolo TFR e tassazione 2025

  1. Si calcola la rivalutazione delle quote accantonate fino a dicembre 2024, utilizzando il coefficiente ISTAT aggiornato.

  2. Sul risultato si applica l’imposta sostitutiva del 17%, come previsto dalla Legge 190/2014 (in vigore dal 2015).

  3. Si aggiunge il TFR maturato nell’anno in corso.

  4. Si sottrae il contributo obbligatorio al Fondo Pensioni INPS (L. 297/1982).

L’imposta sostitutiva si versa:

  • Entro il 16 dicembre di ogni anno, con acconto del 90% sulla rivalutazione (codice tributo 1712 – modello F24);

  • Entro il 16 febbraio dell’anno successivo, per il saldo (codice tributo 1713).

Se il rapporto di lavoro cessa durante l’anno, il saldo dell’imposta va versato comunque entro il 16 febbraiosuccessivo.

Nota: l’imposta non si applica se il TFR è interamente destinato a un fondo pensione. In tal caso, il lavoratore non detiene TFR in azienda, quindi non sussiste base imponibile per la rivalutazione.

Anticipazione del TFR

Il TFR, oltre ad essere una somma erogabile alla fine del rapporto, può essere anticipato in costanza di lavoro, ma solo al verificarsi di specifiche condizioni. Secondo l’art. 2120 del Codice Civile, il lavoratore con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere un’anticipazione fino al 70% dell’importo maturato, purché la richiesta sia adeguatamente motivata.

Le motivazioni ammesse dalla legge per l’anticipazione del TFR sono:

  1. Spese sanitarie straordinarie per terapie o interventi chirurgici, riconosciuti da strutture pubbliche competenti;

  2. Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, da documentare con atto notarile;

  3. Spese sostenute durante il congedo parentale, previste dalla normativa vigente;

  4. Costi per la formazione professionale del lavoratore stesso.

Questa anticipazione può essere richiesta una sola volta durante l’intero rapporto lavorativo e, una volta concessa, viene definitivamente detratta dal TFR finale. Tuttavia, contratti collettivi o accordi individuali possono prevedere condizioni più favorevoli (come l’assenza del limite dell’8° anno o l’aumento della percentuale anticipabile).

Tutela in caso di insolvenza aziendale: Se il datore di lavoro è in procedura concorsuale, oppure se l’esecuzione forzata sui suoi beni si è rivelata infruttuosa, il lavoratore (inclusi i soci lavoratori di cooperative) può rivolgersi al Fondo di Garanzia TFR dell’INPS per ottenere il pagamento delle somme spettanti.

In caso di morte del lavoratore, come previsto dall’art. 2122 c.c., il TFR maturato diventa una indennità mortis causa e viene corrisposto:

  • Al coniuge e ai figli;

  • Ai parenti fino al terzo grado e agli affini entro il secondo grado, ma solo se convivevano a carico del lavoratore deceduto.

Si tratta di una forma di tutela familiare che riconosce il diritto degli eredi (anche non legittimi, se conviventi e a carico) a ricevere quanto maturato, indipendentemente dalla presenza di un testamento o dalla successione legittima.

Coefficienti di rivalutazione TFR 2017-2018

Per calcolare correttamente la quota rivalutata del TFR, è necessario conoscere i coefficienti mensili di rivalutazione, pubblicati dall’ISTAT e aggiornati mensilmente. Questi valori servono per aggiornare, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, le quote accantonate fino al 31 dicembre dell’anno precedente, tenendo conto dell’inflazione rilevata.

Il coefficiente va applicato sull’ammontare TFR accantonato e viene utilizzato solo al momento della cessazione del rapporto, per determinare il montante rivalutato su cui calcolare l’imposta sostitutiva e la somma finale spettante.

Coefficienti di rivalutazione TFR – Anno 2017

Coefficienti di rivalutazione TFR – Anno 2018

Questi dati sono fondamentali per chi elabora il TFR, poiché un coefficiente errato può generare differenze rilevanti nel calcolo finale, sia per il lavoratore che per l’azienda. Nei prossimi paragrafi vedremo i coefficienti aggiornati anno per anno fino al novembre 2025, con focus sul valore più recente pubblicato dall’ISTAT.

Coefficienti di rivalutazione TFR 2019 e 2020

Nel calcolo del TFR, uno degli elementi più delicati e soggetti a verifica è la rivalutazione annuale dell’importo accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente.

Tale rivalutazione è calcolata combinando:

  • 1,5% di tasso fisso annuo (previsto dalla legge),

  • 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, rispetto a dicembre dell’anno precedente.

L’ISTAT pubblica mensilmente i coefficienti, validi in caso di cessazione del rapporto nel periodo specificato. Di seguito i dati completi per gli anni 2019 e 2020, fondamentali per datori di lavoro, consulenti del lavoro e lavoratori che vogliono monitorare l’esattezza degli importi ricevuti.

Coefficienti rivalutazione TFR – Anno 2019

Coefficienti rivalutazione TFR – Anno 2020

Analisi dei dati

Nel 2019 si nota una crescente inflazione tra agosto e dicembre, che ha portato il coefficiente di dicembre quasi a 1,80. Al contrario, il 2020 mostra una situazione inflattiva molto contenuta, con molti mesi in cui il coefficiente corrisponde solo alla quota fissa dell’1,5%, segnale di una stagnazione dei prezzi al consumo, complice anche la crisi da Covid-19.

Nel prossimo paragrafo continueremo con i coefficienti 2021 e 2022, evidenziando il ritorno all’inflazione e i suoi effetti sulla rivalutazione del TFR.

Coefficienti di rivalutazione TFR 2021-2025

Negli ultimi anni, la rivalutazione del TFR ha rispecchiato in modo diretto l’andamento inflazionistico. Dopo un 2020 di stagnazione, il biennio 2021–2022 ha segnato una forte impennata dell’indice ISTAT, portando a coefficienti ben oltre la media storica. Ecco i dati completi e ufficiali da applicare sull’importo accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente, in caso di cessazione del rapporto nel mese indicato.

Rivalutazione TFR – Anno 2021

Rivalutazione TFR – Anno 2022

Rivalutazione TFR – Anno 2023

Rivalutazione TFR – Anno 2024

Rivalutazione TFR – Anno 2025 (fino a novembre)

Nota tecnica: i coefficienti, pur espressi con decimali, influiscono significativamente sull’importo netto del TFR, specialmente per rapporti di lunga durata. Nei prossimi paragrafi concluderemo con un riepilogo finale delle regole fiscali e suggerimenti su come usare il TFR in chiave strategica e fiscale.

Regime fiscale del TFR

Il trattamento fiscale del TFR è regolato da una serie di norme che lo distinguono dalle normali voci di retribuzione. Il TFR infatti non è tassato mensilmente in busta paga, ma alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo criteri specifici che variano a seconda della sua destinazione.

1. Tassazione separata alla liquidazione

Quando il TFR viene liquidato alla fine del rapporto, è soggetto a tassazione separata (ex art. 17, comma 1, lett. a, del TUIR). Questo significa che:

  • Non concorre al reddito complessivo dell’anno;

  • Viene tassato con aliquote medie storiche calcolate in base agli scaglioni IRPEF relativi agli anni in cui è stato maturato;

  • È il sostituto d’imposta (il datore di lavoro o l’INPS, in caso di fondo di garanzia) a calcolare e trattenere l’imposta dovuta.

La tassazione separata è più favorevole rispetto all’aliquota marginale IRPEF, soprattutto se negli anni precedenti il lavoratore ha avuto redditi più bassi.

2. Imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione

La rivalutazione annua del TFR è oggetto di tassazione separata tramite imposta sostitutiva, attualmente fissata al 17% (art. 1, comma 622, L. 190/2014). L’imposta va versata in due momenti:

  • Acconto del 90% entro il 16 dicembre di ogni anno (codice tributo 1712 – Mod. F24);

  • Saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo (codice tributo 1713).

Se il rapporto si conclude prima di dicembre, l’imposta va comunque versata entro il 16 febbraio dell’anno seguente.

Attenzione: questa imposta non si applica alle somme di TFR versate a forme pensionistiche complementari, perché in quel caso il TFR viene direttamente conferito al fondo e perde la sua componente rivalutabile.

3. Anticipazione e tassazione

In caso di anticipazione del TFR, si applica comunque la tassazione separata sul valore erogato, calcolata tenendo conto della quota maturata fino a quel momento. La parte rimanente sarà tassata nuovamente al momento della liquidazione finale.

Come utilizzare il TFR 

Il TFR non è solo una liquidazione da riscuotere alla fine del rapporto di lavoro: può diventare uno strumento di pianificazione finanziaria e previdenziale molto efficace. Conoscere le diverse possibilità di utilizzo consente di ottimizzare la fiscalità personale, pianificare la pensione integrativa e persino migliorare la gestione della liquidità.

1. Destinazione del TFR alla previdenza complementare

Una delle scelte più strategiche è la destinazione del TFR a un fondo pensione. In questo caso, i vantaggi sono molteplici:

  • Il TFR non rimane in azienda ma viene versato a un fondo di previdenza complementare;

  • La rivalutazione avviene in base al rendimento del fondo e non all’indice ISTAT;

  • I vantaggi fiscali sono significativi: il capitale accumulato viene tassato con un’aliquota agevolata tra il 9% e il 15%, a seconda della durata dell’adesione;

  • È possibile dedurre i contributi versati fino a 5.164,57 euro all’anno, riducendo l’IRPEF.

La scelta è obbligatoria per i lavoratori assunti dal 2007 in aziende con più di 50 dipendenti, ma facoltativa per tutti gli altri, inclusi i dipendenti di PMI e microimprese.

2. Mantenere il TFR in azienda

Chi decide di non conferire il TFR a un fondo pensione, lo lascia accantonato presso il datore di lavoro, dove viene rivalutato secondo la formula legale (1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT). Questa scelta comporta:

  • Una rivalutazione più stabile e prevedibile;

  • Una minore esposizione ai mercati finanziari, utile per chi ha un profilo di rischio conservativo;

  • Tuttavia, un carico fiscale potenzialmente più alto al momento della liquidazione, soprattutto in caso di redditi crescenti.

3. Richiesta del TFR in busta paga (Qu.I.R.)

Dal 2015 al 2018 era possibile optare per la Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.), ovvero ricevere mensilmente il TFR maturato come aumento in busta paga, soggetto però a tassazione ordinaria IRPEF. Questa opzione:

  • Aumentava immediatamente il reddito disponibile;

  • Ma azzerava la funzione previdenziale del TFR e comportava un impatto fiscale penalizzante.

Al momento, questa opzione non è più attiva, ma è importante conoscerla per chi ha esercitato tale scelta in passato, poiché influisce sul montante residuo.

Conclusione

La scelta del destino del TFR non è neutra: può incidere profondamente sul carico fiscale futuro, sulla pensione integrativa e sulla gestione del risparmio. Per questo motivo è consigliabile valutare attentamente con un consulente del lavoro o un commercialista la strada più adatta al proprio profilo finanziario e lavorativo.

Considerazioni finali 

Il TFR, troppo spesso percepito solo come un importo da riscuotere al termine del rapporto di lavoro, rappresenta in realtà uno strumento economico, previdenziale e fiscale di grande importanza. Comprenderne il funzionamento, conoscere le regole di calcolo, i coefficienti di rivalutazione aggiornati e le modalità di tassazione, consente sia ai dipendenti che ai datori di lavoro di gestire il trattamento di fine rapporto in modo più consapevole e vantaggioso.

Grazie all’analisi dei dati ISTAT dal 2017 a novembre 2025, abbiamo visto come l’inflazione e le dinamiche macroeconomiche abbiano inciso in modo significativo sulla rivalutazione annuale del TFR, generando impatti concreti sull’importo finale.

Abbiamo approfondito:

  • I criteri normativi (art. 2120 c.c.) e le sentenze di riferimento;

  • Il meccanismo di calcolo e la composizione del coefficiente di rivalutazione;

  • Le modalità di anticipo e i casi di indennità in caso di morte del lavoratore;

  • Il regime fiscale ordinario e agevolato (es. fondo pensione);

  • Le strategie per usare il TFR in modo intelligente, tra liquidazione, previdenza complementare e pianificazione personale.

In un contesto economico sempre più complesso, una corretta gestione del TFR può rappresentare una forma di risparmio differito, una copertura in caso di emergenze familiari e un tassello essenziale per la pensione futura.

Per questo motivo, è utile rivolgersi a un commercialista o consulente del lavoro esperto per valutare la scelta migliore in base al proprio contratto, alla propria anzianità e agli obiettivi personali.

Legge Semplificazioni 2025: tutte le novità su immigrazione, lavoro e cassa integrazione

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La nuova Legge Semplificazioni 2025 è una delle riforme più attese nel panorama legislativo italiano, e porta con sé importanti novità che riguardano direttamente il mondo del lavoro e le normative sull’immigrazione. L’obiettivo dichiarato è duplice: ridurre la burocrazia che grava su imprese e cittadini e rendere più efficiente il sistema di gestione dei flussi migratori, in un contesto economico sempre più globalizzato e interconnesso.

Nel cuore della riforma troviamo interventi su permessi di soggiorno, quote d’ingresso per lavoratori stranieri, tempistiche per i nulla osta, e semplificazioni procedurali per le aziende. Queste modifiche vanno nella direzione di un sistema più snello, veloce e accessibile, con vantaggi concreti sia per le imprese che hanno bisogno di manodopera, sia per i lavoratori stranieri che desiderano inserirsi regolarmente nel mercato italiano.

Con l’aumento della domanda di lavoratori in settori come agricoltura, edilizia, turismo e assistenza familiare, la nuova normativa si pone l’ambizioso obiettivo di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato, garantendo allo stesso tempo il rispetto dei diritti umani e la legalità. Inoltre, le nuove misure puntano a ridurre il lavoro nero e le situazioni di irregolarità, semplificando l’accesso a procedure legali e tracciabili.

Questo articolo analizza nel dettaglio le principali novità contenute nella Legge Semplificazioni 2025, soffermandosi su cosa cambia per cittadini, aziende e lavoratori stranieri, e fornendo una guida chiara per orientarsi in questo nuovo scenario normativo.

Le novità principali della Legge n. 182/2025

La Legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 18 dicembre 2025, segna un importante punto di svolta nell’ambito delle politiche del lavoro e dell’immigrazione. Denominata “Legge Semplificazioni 2025”, il provvedimento mira a snellire e rendere più efficienti alcune procedure amministrative complesse che, negli anni, hanno rallentato sia l’inserimento dei lavoratori stranieri nel mercato del lavoro italiano, sia la gestione di strumenti fondamentali come la cassa integrazione.

Tre sono gli assi principali su cui interviene la legge:

  1. Immigrazione: vengono semplificate le pratiche relative alla gestione dell’alloggio dei lavoratori stranieri e ai termini procedurali per il rilascio dei nulla osta. Questo intervento si traduce in una maggiore velocità nell’assunzione di lavoratori extra UE, rispondendo così a una crescente domanda di manodopera, soprattutto stagionale.

  2. Cassa integrazione: viene introdotto l’obbligo per il lavoratore in cassa integrazione di comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’eventuale svolgimento di un secondo impiego. Una misura volta a contrastare abusi e sovrapposizioni indebite di redditi, promuovendo trasparenza e correttezza nei rapporti di lavoro.

  3. Lavoro occasionale in agricoltura: la normativa introduce semplificazioni anche per il lavoro agricolo occasionale, un settore storicamente legato a procedure complesse e rallentamenti burocratici. La semplificazione mira a favorire l’emersione del lavoro irregolare e ad aumentare la flessibilità operativa delle aziende agricole.

Con questi interventi, il legislatore intende creare un contesto più dinamico, in cui sia più semplice assumere regolarmente e tutelare i diritti di tutte le parti coinvolte.

Immigrazione e lavoro subordinato

Uno degli interventi più concreti e immediati della Legge Semplificazioni 2025 riguarda l’immigrazione, in particolare le procedure legate all’ingresso per lavoro subordinato e alla gestione dell’alloggio dei lavoratori stranieri. L’articolo 4 della Legge n. 182/2025 introduce semplificazioni e modifiche operative fondamentali, con l’obiettivo di accelerare le pratiche e ridurre la burocrazia per imprese e consulenti.

La prima novità riguarda i criteri per l’idoneità alloggiativa: non si farà più riferimento ai requisiti dell’edilizia residenziale pubblica, ma ai parametri igienico-sanitari previsti dal D.M. Sanità 5 luglio 1975, già ampiamente utilizzati da Comuni e ASL per valutare l’abitabilità. Un cambiamento che punta alla semplificazione delle valutazioni tecniche, purché i documenti presentati siano coerenti con tali requisiti.

Importanti novità anche per gli alloggi forniti dai datori di lavoro: se il lavoratore risiede in dormitori stabili di cantiere, è ora sufficiente un’autocertificazione del datore di lavoro, a patto che la struttura rispetti quanto previsto dall’Allegato XIII del D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel caso di alloggi presso strutture ricettive (hotel, B&B), è sufficiente l’indicazione della struttura ospitante. Tuttavia, il datore deve garantire una conferma scritta della disponibilità e inserire nei contratti di assunzione una clausola specifica sulle condizioni e durata dell’alloggio. La legge sottolinea che la struttura ricettiva risponde in caso di violazioni, rafforzando quindi il principio di responsabilità condivisa.

Infine, una svolta significativa riguarda i tempi per il rilascio del nulla osta al lavoro: per gli stranieri che partecipano a programmi di formazione nei Paesi d’origine, il termine massimo viene fissato a 30 giorni, garantendo maggiore rapidità e programmazione.

Un altro punto tecnico importante è contenuto nell’art. 20, che chiarisce il concetto di “attività sul piano nazionale” previsto dal Testo Unico Immigrazione: vi rientrano anche le strutture territoriali delle amministrazioni centrali. Questo consente un decentramento operativo, particolarmente utile per imprese che gestiscono pratiche in più province, riducendo i tempi e gli ostacoli nella comunicazione istituzionale.

Carta Blu UE e lavoratori altamente qualificati

Un’altra modifica di rilievo nella Legge Semplificazioni 2025 riguarda i lavoratori altamente qualificati, una categoria sempre più centrale nelle politiche migratorie e occupazionali dell’Unione Europea. Con l’art. 21, il legislatore interviene sull’art. 27-quater, comma 6 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. 286/1998), riducendo sensibilmente il tempo massimo per il rilascio del nulla osta: il termine viene infatti abbattuto da 90 a 30 giorni.

Questa novità è particolarmente significativa per coloro che accedono al mercato del lavoro italiano attraverso i canali high-skilled, come la Carta Blu UE, destinata ai professionisti con elevata qualificazione. Il taglio dei tempi rappresenta un vantaggio competitivo per il sistema Italia, rendendo il Paese più attrattivo per talenti internazionali in ambito tecnologico, ingegneristico, medico e scientifico.

Dal punto di vista operativo, diventa però fondamentale gestire con precisione la documentazione da presentare: contratti di lavoro, attestazione del titolo di studio, copertura sanitaria, eventuale prova di alloggio, devono essere predisposti prima dell’avvio della pratica, per non rischiare di compromettere i tempi accelerati previsti dalla nuova norma.

In un contesto internazionale dove i Paesi competono per attrarre profili ad alta specializzazione, questa misura mira a rendere il processo più rapido, efficace e prevedibile, a vantaggio delle aziende italiane che vogliono restare al passo con l’innovazione e la trasformazione digitale. Allo stesso tempo, si riduce il rischio che i candidati scelgano destinazioni alternative a causa della lentezza delle pratiche.

Cassa integrazione

Un altro punto rilevante introdotto dalla Legge Semplificazioni 2025 riguarda la gestione della Cassa Integrazione Guadagni (CIG), con un’importante novità sul piano della trasparenza nei rapporti di lavoro. L’art. 22 della legge inserisce il comma 2-bis all’art. 8 del D.Lgs. 148/2015, introducendo l’obbligo per il lavoratore in cassa integrazionedi comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’eventuale avvio di un’altra attività lavorativa.

La norma prevede che tale comunicazione debba essere effettuata “immediatamente”, nel momento in cui il lavoratore ha già provveduto a effettuare la comunicazione all’INPS, come richiesto dalla normativa vigente. Si tratta quindi di un doppio binario comunicativo: verso l’ente previdenziale e verso il datore di lavoro che ha richiesto l’intervento della CIG.

L’obiettivo è duplice: da un lato, prevenire abusi e garantire che la Cassa Integrazione non venga utilizzata impropriamente da chi svolge un secondo lavoro incompatibile o non dichiarato; dall’altro, rafforzare la trasparenza e la collaborazione tra lavoratore e impresa.

Dal punto di vista operativo, questa disposizione implica che le aziende devono dotarsi di procedure interne chiare per la gestione di tali comunicazioni, e che i lavoratori devono essere adeguatamente informati sul nuovo obbligo. Particolarmente importante sarà la tracciabilità della comunicazione (e-mail PEC, firma su documento, ecc.), che potrebbe rivelarsi determinante in caso di contenzioso o ispezioni.

Per consulenti del lavoro e HR, diventa strategico predisporre moduli standardizzati e informativa interna, così da evitare disallineamenti o omissioni che potrebbero portare a sanzioni o alla perdita del diritto alla prestazione.

Lavoro occasionale in agricoltura

Con l’art. 23 della Legge 182/2025, il legislatore interviene sull’art. 1, comma 343, della Legge 197/2022, prorogando di un anno, fino al 31 dicembre 2025, l’applicazione del regime semplificato per il lavoro occasionale in agricoltura. Si tratta di una misura che conferma l’interesse strategico per il settore primario e la volontà di incentivare forme di lavoro flessibile ma tracciato, dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.

Ricordiamo che il LOAgri consente alle aziende agricole di stipulare contratti a tempo determinato per attività stagionali, entro un limite massimo di 45 giornate annue per ciascun lavoratore. La disciplina si applica solo a specifiche categorie di soggetti “svantaggiati” o in situazioni particolari: disoccupati, percettori di sostegni al reddito, studenti under 25, pensionati, detenuti e semiliberi. Fanno eccezione i pensionati, ma per gli altri è necessario che non abbiano avuto rapporti di lavoro agricolo ordinari nei tre anni precedenti.

Tra gli obblighi previsti rientrano:

  • Autocertificazione del lavoratore prima dell’inizio dell’attività;

  • Comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego;

  • Compenso tracciabile, definito secondo i contratti collettivi del settore, fiscalmente esente.

L’obiettivo è offrire flessibilità operativa alle imprese agricole, mantenendo però trasparenza e legalità. Qualsiasi irregolarità, superamento dei limiti giornalieri, mancanza di requisiti, omissione delle comunicazioni, può comportare sanzioni amministrative e perfino la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, con impatti economici rilevanti per le aziende coinvolte.

Con questa proroga, il Governo conferma il proprio sostegno alla semplificazione normativa in agricoltura, facilitando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale in un settore chiave per l’economia nazionale.

Imprese e consulenti

Le modifiche introdotte dalla Legge 182/2025 non sono solo di carattere normativo, ma hanno implicazioni operative immediate per aziende, consulenti del lavoro e professionisti che si occupano di pratiche di immigrazione e gestione del personale. Per sfruttare appieno i vantaggi delle nuove tempistiche e semplificazioni, è essenziale adeguare i processi interni e i flussi documentali.

Nel caso, ad esempio, della riduzione dei tempi per il nulla osta da 90 a 30 giorni per i lavoratori altamente qualificati, è fondamentale disporre di checklist documentali aggiornate.

Tra i documenti che devono essere predisposti anticipatamente rientrano:

  • Contratti di lavoro con tutti i dati richiesti;

  • Titoli di studio tradotti e legalizzati;

  • Prova dell’alloggio (conforme al D.M. Sanità 5 luglio 1975);

  • Polizze assicurative, ove richieste.

Similmente, per la nuova disciplina sull’idoneità alloggiativa, i consulenti dovranno aggiornare i moduli e le comunicazioni al cliente, facendo riferimento non più ai requisiti dell’edilizia pubblica ma ai criteri igienico-sanitariprevisti dalla normativa sanitaria.

Per quanto riguarda la cassa integrazione, l’introduzione dell’obbligo di comunicazione del secondo lavoro richiede una revisione della modulistica aziendale e l’implementazione di procedure chiare per raccogliere e conservare le comunicazioni del dipendente, meglio se tracciabili tramite PEC o sistemi di gestione HR certificati.

Nel settore agricolo, infine, la proroga della disciplina LOAgri rende necessario mantenere monitorati i limiti delle 45 giornate, le categorie ammesse e i requisiti ex-ante, con strumenti di controllo automatizzati o piattaforme gestionali aggiornate.

In sintesi, la legge semplifica, ma non elimina la responsabilità organizzativa: chi lavora nella compliance dovrà cogliere l’occasione per digitalizzare e ottimizzare i processi, riducendo gli errori e velocizzando le pratiche.

Semplificazioni 2025

Le novità introdotte dalla Legge Semplificazioni 2025, se da un lato rappresentano un’importante opportunità per snellire procedure e rendere più efficiente la gestione del personale, dall’altro comportano nuove responsabilità e rischi operativi per le imprese che non si adeguano tempestivamente.

Tra le opportunità principali, spiccano:

  • La riduzione dei tempi di ottenimento del nulla osta per lavoratori stranieri (da 90 a 30 giorni), che consente una pianificazione più rapida degli ingressi e delle assunzioni;

  • L’utilizzo semplificato di strutture ricettive e dormitori aziendali per l’alloggio dei lavoratori immigrati, con minori oneri burocratici;

  • La proroga del lavoro occasionale agricolo (LOAgri), che offre una maggiore flessibilità stagionale alle imprese del comparto.

Tuttavia, i rischi non sono trascurabili. La legge, pur semplificando, non allenta i controlli: in caso di errori, omissioni o abusi (es. mancata comunicazione del secondo lavoro durante la cassa integrazione o documentazione alloggiativa non conforme), l’impresa può incorrere in:

  • Sanzioni amministrative o fiscali;

  • Annullamento delle pratiche di nulla osta o assunzione;

  • Trasformazione automatica del rapporto in contratto a tempo indeterminato in caso di irregolarità nei rapporti agricoli;

  • Contenziosi con i lavoratori o con gli enti ispettivi.

Inoltre, il decentramento operativo delle pratiche migratorie previsto dall’art. 20 (inclusione delle strutture territoriali tra quelle competenti) apre scenari diversi da provincia a provincia: la gestione sarà meno centralizzata, ma anche più disomogenea, richiedendo ai consulenti un aggiornamento costante sul comportamento dei singoli uffici locali.

Per questo, il vero vantaggio competitivo sarà di chi saprà organizzare in modo proattivo la compliance aziendale, facendo formazione interna, aggiornando la documentazione e, dove possibile, digitalizzando i flussi di lavoro.

Conclusioni

La Legge Semplificazioni 2025, con l’entrata in vigore della Legge n. 182/2025, rappresenta un passaggio decisivo verso una gestione più moderna, rapida e funzionale dei rapporti di lavoro, soprattutto nell’ambito immigrazione, agricoltura e ammortizzatori sociali. Il legislatore ha puntato su tempi certi, meno burocrazia e maggiore tracciabilità, offrendo a imprese, consulenti e lavoratori strumenti più agili per muoversi in un contesto economico sempre più complesso e dinamico.

Ma come spesso accade nelle riforme che mirano alla semplificazione, il successo dipende dall’effettiva capacità degli operatori di adattarsi rapidamente alle nuove regole. Le aziende devono investire in formazione, digitalizzazione dei processi e aggiornamento normativo continuo, evitando l’errore di leggere la semplificazione come un “liberi tutti” privo di controlli.

In questo nuovo scenario, i professionisti del lavoro e della consulenza fiscale assumono un ruolo ancora più centrale: quello di ponte tra la norma e l’attuazione concreta, per garantire che le opportunità previste dalla legge si traducano in vantaggi reali per i clienti, senza esporsi a rischi sanzionatori o contestazioni.

Per cogliere appieno il potenziale di queste riforme, è fondamentale prepararsi in anticipo, aggiornare la modulistica, rivedere i processi interni, e adottare una gestione strategica e consapevole di tutti gli adempimenti. Solo così la semplificazione potrà davvero diventare valore.

Franchigia IVA transfrontaliera 2025: come funziona il regime EX per le piccole imprese italiane in UE

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Dal 1° gennaio 2025 è entrato ufficialmente in vigore una delle novità fiscali più attese per le microimprese europee: la franchigia IVA transfrontaliera, un regime pensato per semplificare la vita alle piccole imprese che operano oltre confine nell’Unione Europea. La misura, prevista dalla Direttiva (UE) 2020/285, rappresenta una vera svolta nel panorama fiscale comunitario, introducendo per la prima volta la possibilità di beneficiare dell’esenzione IVA anche in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento, entro limiti ben precisi.

L’Agenzia delle Entrate italiana ha recentemente pubblicato una serie di chiarimenti ufficiali con la circolare n. 32/E del 27 dicembre 2023, che spiegano come applicare concretamente il nuovo regime “cross-border” e quali siano gli adempimenti necessari per accedervi. Tra soglie da rispettare, comunicazioni preventive e identificazione con il nuovo suffisso “EX”, la normativa europea apre opportunità interessanti ma impone anche una rigorosa osservanza di regole per evitare errori e sanzioni.

In questo articolo ti guideremo passo dopo passo alla scoperta della franchigia IVA transfrontaliera, illustrando chi può beneficiarne, quali sono le soglie da rispettare (85.000 euro in Italia e 100.000 euro negli altri Paesi UE), come funziona il meccanismo di comunicazione preventiva, e quali sono gli adempimenti trimestrali richiesti. Un approfondimento completo, utile per risparmiare legalmente sulle tasse e sfruttare al meglio il nuovo regime europeo.

Come funziona la franchigia 

Il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA rappresenta un’evoluzione del regime nazionale di esenzione già previsto per le piccole imprese, estendendolo a livello europeo. La sua logica di base è semplice ma rigorosa: le imprese che rientrano nei requisiti possono non addebitare l’IVA sulle operazioni effettuate in altri Stati membri, a patto che non superino determinate soglie di fatturato e che rispettino le condizioni previste dalla normativa.

Cosa succede alle operazioni attive e passive?

  • Operazioni attive: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in un altro Stato UE, dove si applica la franchigia, non sono assoggettate a IVA. L’impresa, quindi, emette fattura senza applicare l’imposta, godendo di un vantaggio in termini di semplificazione e competitività.

  • Operazioni passive: l’impresa non ha diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti correlati alle operazioni esenti. Tuttavia, per alcune tipologie di acquisti (come quelli intracomunitari o soggetti a reverse charge), restano gli obblighi IVA ordinari, compresa l’eventuale identificazione IVA nello Stato membro interessato.

Attenzione: non si può “spezzare” il regime

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile adottare contemporaneamente il regime di franchigia e quello ordinario nello stesso Stato UE: la scelta deve essere univoca per ciascun Paese. Tuttavia, l’impresa può scegliere liberamente in quali Stati membri avvalersi della franchigia e in quali mantenere il regime ordinario. Questa flessibilità permette una pianificazione strategica e fiscale su misura.

Soglie e requisiti 

Per beneficiare della franchigia IVA transfrontaliera, le imprese devono rispettare due soglie fondamentali, una a livello europeo complessivo e una specifica per ciascun Stato membro in cui si intende applicare l’esenzione.

Le due soglie da rispettare:

  1. Soglia UE: non bisogna superare i 100.000 euro annui di volume d’affari generato complessivamente nell’intera Unione europea, calcolato al netto dell’IVA.

  2. Soglia nazionale: ogni Stato può fissare un proprio limite interno (fino a un massimo di 85.000 euro). In Italia il limite è fissato proprio a 85.000 euro, in linea con la soglia prevista dal regime forfettario.

Chi può aderire?

Il regime è riservato esclusivamente a soggetti stabiliti nell’UE. Le imprese extra-UE, anche se operano tramite stabili organizzazioni nel territorio comunitario, non possono accedere alla franchigia. La definizione di “stabilimento” fa riferimento ai criteri armonizzati previsti dalla normativa IVA europea.

Come si calcola il volume d’affari?

La circolare dell’Agenzia delle Entrate sottolinea l’importanza del corretto calcolo del volume d’affari per ciascuno Stato membro. Nel conteggio concorrono:

  • Cessioni e servizi imponibili realizzati nell’UE;

  • Esportazioni e cessioni intracomunitarie;

  • Operazioni imputabili territorialmente a ogni singolo Stato.

Esclusi dal calcolo: cessioni di beni strumentali (materiali o immateriali) e alcune operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, salvo che siano accessorie a operazioni imponibili.

Anche le vendite a distanza sono da considerare con attenzione: se non superano i 10.000 euro e non vi è opzione per l’imposizione nello Stato di destinazione, rientrano nel volume d’affari italiano; altrimenti, vanno attribuite al Paese di destinazione.

Come accedere alla franchigia estera

Le imprese italiane che desiderano beneficiare del regime di franchigia IVA in altri Stati membri dell’UE devono seguire una procedura formale ben definita, disciplinata dalla Circolare 32/E dell’Agenzia delle Entrate. Il processo, strutturato ma digitalizzato, ha lo scopo di garantire un controllo efficace sulle soglie e sull’effettiva idoneità del contribuente.

Comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate

Il primo passo è l’invio di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, in cui si dichiara l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Paesi UE. L’Agenzia, ricevuta la richiesta:

  • ha 15 giorni lavorativi per trasmettere la comunicazione agli Stati di esenzione richiesti;

  • entro 35 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, in caso di esito positivo, assegna un identificativo IVA con suffisso “EX”. Questo suffisso viene aggiunto alla partita IVA italiana per contrassegnare l’adesione al regime transfrontaliero.

Requisiti da rispettare

Per ottenere l’“EX”, l’impresa deve dimostrare:

  • il rispetto della soglia UE dei 100.000 euro, sia nell’anno precedente sia in quello in corso (fino alla data della richiesta);

  • la conformità alle soglie e condizioni del Paese di esenzione.

Un elemento interessante chiarito dalla circolare è che possono accedere al regime anche i soggetti in regime ordinario, quindi non solo i forfettari. Ciò include società, enti e persone fisiche che soddisfano le condizioni, purché lo Stato estero consenta questa estensione.

Comunicazioni trimestrali obbligatorie

Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo regime IVA transfrontaliero per piccole imprese è l’obbligo di inviare una comunicazione trimestrale all’Agenzia delle Entrate, anche nel caso in cui non siano state effettuate operazionidurante il periodo di riferimento.

Chi è obbligato?

Tutti i soggetti stabiliti in Italia e ammessi al regime “EX” devono trasmettere una comunicazione riepilogativa che includa:

  • il valore delle operazioni effettuate in Italia;

  • il valore delle operazioni effettuate in ciascun altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che vi si applichi il regime di franchigia o il regime ordinario.

Quando si presenta?

La comunicazione va inviata telematicamente, tramite l’apposito modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento:

Importante: la scadenza non slitta se cade di sabato o in un giorno festivo.

Sanzioni in caso di omissione o errori

La mancata trasmissione o l’invio con dati errati/incompleti è punita secondo l’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 471/1997. Le sanzioni vanno da 250 a 2.000 euro. La Circolare anticipa che, dal 2026, queste disposizioni saranno trasfuse nel Testo Unico delle Sanzioni.

Anche una comunicazione “a zero”, se omessa, può comportare sanzioni: si consiglia quindi massima attenzione all’adempimento, che rappresenta uno degli obblighi chiave del nuovo regime.

Risparmio fiscale e semplificazioni operative

Il nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliera, se ben applicato, offre una serie di vantaggi strategici per le piccole imprese italiane che operano o desiderano espandersi in altri Paesi dell’Unione Europea. Oltre alla logica armonizzata, la misura risponde concretamente alle esigenze di semplificazione, competitività e contenimento dei costi.

1. Nessuna IVA da addebitare

Il vantaggio più evidente è la possibilità di non addebitare l’IVA sulle fatture emesse nei Paesi UE dove si è ottenuto il riconoscimento del regime EX. Questo comporta un prezzo finale più competitivo, specialmente in mercati dove l’IVA è elevata, e rappresenta un punto di forza importante per microimprese e professionisti.

2. Maggiore flessibilità nei mercati esteri

Grazie alla possibilità di scegliere in quali Stati UE applicare la franchigia, le imprese italiane possono adattare la loro strategia fiscale in base alle condizioni di mercato. Ad esempio, si può decidere di utilizzare il regime in Francia e Germania ma restare nel regime ordinario in Austria, in base alle soglie o alla tipologia di clientela.

3. Semplificazione contabile

L’assenza di IVA nelle operazioni attive comporta una semplificazione degli adempimenti contabili, riducendo le registrazioni IVA e le relative liquidazioni nei Paesi esteri. Pur restando alcuni obblighi, il carico amministrativo si alleggerisce notevolmente.

4. Un’opportunità anche per chi è in regime ordinario

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sono esclusi i soggetti in regime ordinario: anche chi è fuori dal forfettario può richiedere la franchigia in altri Paesi, aumentando così la platea dei beneficiari e le possibilità di ottimizzazione fiscale legale.

Le criticità del regime

Nonostante i vantaggi evidenti, il regime di franchigia IVA transfrontaliera presenta alcune criticità operative e fiscaliche non vanno sottovalutate. Una gestione disattenta può infatti portare a sanzioni, perdita del regime agevolato e obblighi retroattivi di regolarizzazione.

1. Superamento della soglia UE: rischio automatico di esclusione

Il principale punto di attenzione è il monitoraggio del volume d’affari complessivo UE. Il superamento della soglia dei 100.000 euro annui, anche solo per pochi euro, fa decadere l’intero regime, con conseguente necessità di regolarizzare l’IVA non addebitata nei vari Stati membri in cui si operava in esenzione.

Il rischio è amplificato dal fatto che la soglia deve essere rispettata sia nell’anno precedente che nell’anno in corso fino alla data della comunicazione.

2. Obblighi IVA “residui” anche in franchigia

Anche se le operazioni attive sono esenti, il regime non elimina tutti gli obblighi IVA. Ad esempio, restano in vigore gli adempimenti per:

  • acquisti intracomunitari;

  • reverse charge;

  • registrazioni specifiche nel Paese estero, se previste.

In alcuni casi, può essere comunque necessaria un’identificazione IVA nello Stato membro interessato, rendendo quindi meno “snella” l’operatività.

3. Sanzioni per comunicazioni errate o omesse

Come visto, l’omessa comunicazione trimestrale, anche a “zero”, comporta sanzioni amministrative fino a 2.000 euro. È quindi essenziale impostare un controllo interno efficace e, dove possibile, affidarsi a un consulente fiscale esperto in IVA UE.

Esempio pratico

Vediamo un esempio concreto di impresa italiana che ha utilizzato il regime di franchigia IVA transfrontaliera nel 2025 e sta ora valutando come proseguire nel 2026.

Profilo dell’impresa

  • Sede: Firenze

  • Settore: servizi di traduzione e consulenza linguistica

  • Regime fiscale: ordinario semplificato

  • Fatturato 2024:

    • Italia: 72.000 €

    • Germania: 22.000 €

    • Belgio: 5.000 €

    • Totale UE: 99.000 €

Adesione al regime EX

All’inizio del 2025, l’impresa ha inviato la comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per applicare la franchigia IVA in Germania. I requisiti erano rispettati:

  • Soglia UE 2024 inferiore a 100.000 €

  • Soglia nazionale tedesca rispettata (entro il limite locale)

  • Attività conforme ai criteri del regime

L’Agenzia delle Entrate ha accettato la richiesta e attribuito alla partita IVA dell’impresa il suffisso “EX”, valido per la Germania. L’impresa ha così fatturato nel 2025 ai clienti tedeschi senza IVA, godendo di un vantaggio competitivo.

Adempimenti 2025

Durante l’anno, l’impresa ha:

  • Monitorato il volume d’affari UE, che si prevede chiuderà intorno ai 98.000 €

  • Inviato le comunicazioni trimestrali nei termini previsti

  • Mantenuto il regime EX attivo per tutta la durata del 2025

Prospettiva per il 2026

A dicembre 2025, l’impresa sta valutando se rinnovare l’applicazione del regime EX anche per il 2026, mantenendo la franchigia in Germania e forse estendendola al Belgio. Condizione necessaria: non superare i 100.000 € UE nel 2025. Il monitoraggio di fine anno sarà quindi decisivo.

Conclusione

Con il primo anno di applicazione del regime di franchigia IVA transfrontaliera ormai concluso, è il momento ideale per le piccole imprese italiane di fare un bilancio dei vantaggi e delle criticità riscontrati e pianificare con maggiore consapevolezza il 2026.

Il regime EX, pensato per favorire la competitività e semplificare gli adempimenti fiscali delle microimprese attive in ambito UE, si è rivelato uno strumento utile, ma non privo di complessità gestionali. Le aziende che hanno saputo monitorare con precisione il proprio volume d’affari UE e rispettare puntualmente gli obblighi trimestrali, hanno potuto beneficiare dell’esenzione IVA nei Paesi esteri, rafforzando la propria presenza nei mercati internazionali.

Chi invece ha incontrato difficoltà nella gestione dei dati, nella corretta imputazione delle operazioni o ha trascurato la comunicazione preventiva, potrebbe trovarsi ora nella necessità di regolarizzare la propria posizione.

Il consiglio, per il 2026, è quello di valutare l’adesione al regime EX come parte di una strategia fiscale integrata, scegliendo con attenzione i Paesi in cui applicare la franchigia e affiancandosi a un professionista esperto in IVA comunitaria. In questo modo, è possibile massimizzare i benefici fiscali e al tempo stesso evitare sanzioni, mantenendo sempre la piena conformità alle normative europee in continuo aggiornamento.

Il regime EX non è solo una semplificazione, ma una leva strategica per chi vuole crescere oltre i confini, in modo fiscalmente efficiente e legalmente solido.

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