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giovedì 22 Maggio 2025

Polizza rischi catastrofali imprese: obblighi e scadenze 2025-26

Il 2025 segna un nuovo capitolo nella gestione del rischio per le imprese italiane. Con l’introduzione dell’obbligo di sottoscrizione di una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali, il legislatore mira a rafforzare la resilienza economica del sistema produttivo nazionale. L’obbligo, inizialmente previsto in un’unica scadenza, è stato recentemente oggetto di una proroga differenziata che distingue tra micro e piccole imprese da un lato, e medie imprese dall’altro.

Questa misura, contenuta nella Legge di Bilancio e in via di conversione definitiva, rappresenta una svolta epocale. Le imprese saranno chiamate a dotarsi di coperture assicurative contro eventi come terremoti, alluvioni e altri disastri naturali. Ma non mancano le novità: vari emendamenti al testo in fase di approvazione potrebbero modificarne i termini applicativi, ampliando o precisando obblighi, soglie e soggetti coinvolti.

Quali sono le nuove scadenze? Chi è obbligato a stipulare la polizza e da quando? Questo articolo esplora nel dettaglio il nuovo calendario 2025-2026, le implicazioni fiscali, le possibili modifiche normative e, soprattutto, come prepararsi per evitare sanzioni e cogliere opportunità di tutela e risparmio.

Obbligo di polizza rischi catastrofali

L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali per le imprese italiane è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), precisamente all’articolo 1, commi da 101 a 111. Si tratta di una misura innovativa nel contesto della gestione del rischio imprenditoriale, che mira a garantire una maggiore solidità del tessuto produttivo nazionale di fronte ad eventi naturali estremi come terremoti, alluvioni e frane.

La normativa si applica a tutte le imprese con sede legale in Italia e anche a quelle con sede all’estero ma con stabile organizzazione sul territorio nazionale, purché iscritte alla Camera di Commercio. Sono tuttavia previste alcune importanti esclusioni: non rientrano nell’obbligo le imprese agricole, già coperte dal Fondo mutualistico nazionale per le calamità naturali, e le imprese con immobili abusivi o privi delle autorizzazioni urbanistiche necessarie, oppure con abusi sorti successivamente alla costruzione.

La polizza dovrà coprire i beni materiali iscritti nell’attivo di bilancio, secondo quanto previsto dall’articolo 2424 del codice civile, ovvero:

  • Terreni e fabbricati (voce B-II-1),

  • Impianti e macchinari (voce B-II-2),

  • Attrezzature industriali e commerciali (voce B-II-3).

Si tratta quindi di un obbligo strutturale e trasversale che punta a rafforzare le tutele patrimoniali delle imprese contro i danni potenzialmente devastanti provocati dai cambiamenti climatici e dai fenomeni geologici sempre più frequenti.

Scadenze 2025-2026

Il decreto del 28 marzo 2025 ha introdotto una proroga differenziata dei termini per l’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali. Una decisione fortemente attesa dalle categorie produttive, in particolare dalle PMI, che necessitano di tempi tecnici più ampi per adeguarsi a una normativa così strutturata e rilevante sul piano patrimoniale.

Il nuovo calendario prevede tre scadenze diverse, in base alla dimensione dell’impresa:

  • Grandi imprese: restano soggette all’obbligo già a partire dal 1° gennaio 2025, ma viene introdotto un periodo di tolleranza di 90 giorni senza applicazione di sanzioni. In pratica, l’obbligo effettivo sarà pienamente operativo dal 1° aprile 2025.

  • Medie imprese: l’obbligo viene posticipato al 1° ottobre 2025, offrendo così sei mesi di tempo in più rispetto alla data iniziale.

  • Micro e piccole imprese: godono della proroga più estesa, con obbligo fissato al 1° gennaio 2026, per dare modo anche alle realtà più piccole e con meno risorse di organizzarsi.

È importante notare che la decorrenza dell’applicazione delle sanzioni e degli obblighi accessori previsti dal comma 102 della Legge di Bilancio (che disciplina la gestione e dimostrazione dell’avvenuta assicurazione) sarà allineata alla stessa data in cui nasce l’obbligo stesso per ciascuna categoria di impresa.

Questa struttura a scaglioni rappresenta una risposta concreta alle richieste di gradualità da parte del mondo imprenditoriale e delle associazioni di categoria. Tuttavia, ciò non esime le imprese da una pianificazione preventiva, soprattutto per evitare la congestione delle richieste assicurative nell’ultimo trimestre utile.

Polizza rischi catastrofali imprese 2025- Commercialista.it

Esclusioni e criticità

Sebbene l’obbligo della polizza contro i rischi catastrofali sia stato pensato per estendersi al più ampio ventaglio di imprese, la normativa prevede specifiche esclusioni, dettate dalla particolarità dell’attività svolta o dalla condizione giuridica dei beni oggetto di copertura. Capire chi è escluso è essenziale per evitare fraintendimenti e, soprattutto, per verificare eventuali situazioni di inadempienza mascherata.

1. Le imprese agricole

Sono esonerate tutte le imprese agricole come definite dall’articolo 2135 del Codice Civile. Queste, infatti, rientrano nella tutela prevista dal Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali legati a fenomeni meteoclimatici come alluvioni, gelo-brina e siccità. In altre parole, queste aziende sono già coperte da un meccanismo statale di solidarietà, e non necessitano della stipula di una polizza aggiuntiva privata.

2. Immobili con abusi edilizi

Un altro punto critico riguarda gli immobili di proprietà dell’impresa. Sono esclusi dall’obbligo quei beni che:

  • Presentano abusi edilizi,

  • Sono costruiti senza le autorizzazioni previste,

  • O presentano irregolarità edilizie sorte successivamente alla costruzione.

Questo aspetto introduce una riflessione importante: l’obbligo assicurativo si lega implicitamente alla regolarità urbanistica dell’immobile. È quindi indispensabile, prima di procedere con la stipula della polizza, effettuare una verifica tecnica e catastale dei beni da assicurare. In caso di irregolarità, il rischio è duplice: non solo si esce dal perimetro dell’obbligo legale, ma si perde anche il diritto a eventuali indennizzi assicurativi, generando gravi conseguenze patrimoniali in caso di evento dannoso.

Novità normative

Il decreto che ha stabilito le proroghe al calendario dell’obbligo assicurativo per le imprese è attualmente in fase di conversione in legge e, come spesso accade in questi casi, il testo è oggetto di discussione parlamentare, con la presentazione di diversi emendamenti che potrebbero modificarne in parte la portata. Queste proposte di modifica mirano a chiarire aspetti controversi o a introdurre ulteriori misure a tutela di alcune categorie produttive.

1. Estensione del termine per le grandi imprese

Uno degli emendamenti più discussi riguarda la possibilità di prorogare ulteriormente il termine anche per le grandi imprese, attualmente fissato al 1° gennaio 2025, con tolleranza di 90 giorni. Diverse associazioni industriali hanno chiesto un termine uniforme per tutti, per evitare discriminazioni operative tra imprese di dimensioni diverse.

2. Semplificazioni per le micro imprese

Un altro filone di intervento riguarda la semplificazione degli adempimenti burocratici per le micro imprese. Si valuta l’introduzione di una polizza standardizzata o collettiva, che possa essere sottoscritta tramite enti intermedi (come le Camere di Commercio o le associazioni di categoria), riducendo i costi e le complessità contrattuali.

3. Crediti d’imposta e incentivi

Tra le proposte più interessanti spicca quella di introdurre un credito d’imposta pari a una percentuale del premio assicurativo pagato, per incentivare l’adesione spontanea e premiare le imprese più virtuose. Tale misura, qualora approvata, avrebbe un impatto fiscale positivo e potrebbe rappresentare una leva decisiva per l’attuazione rapida della riforma.

Il quadro normativo è dunque ancora in evoluzione, e sarà fondamentale monitorare gli sviluppi parlamentari nelle prossime settimane. Le imprese devono prepararsi con largo anticipo, ma allo stesso tempo restare aggiornate su eventuali modifiche che potrebbero incidere direttamente sulle loro strategie di conformità e tutela.

Vantaggi fiscali

Al di là dell’obbligo normativo, la stipula della polizza contro i rischi catastrofali può rappresentare un’importante occasione di ottimizzazione fiscale e protezione patrimoniale per le imprese italiane. Infatti, una corretta gestione del rischio tramite strumenti assicurativi dedicati consente non solo di tutelare l’integrità dei beni aziendali, ma anche di beneficiare di agevolazioni fiscali dirette e indirette.

1. Deducibilità del premio assicurativo

Il premio versato per la polizza è, a tutti gli effetti, una spesa interamente deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi del TUIR (articolo 108). Questo significa che l’onere sostenuto per la copertura può ridurre la base imponibile dell’azienda, generando un risparmio fiscale immediato e documentabile.

2. Pianificazione finanziaria e continuità operativa

In caso di evento catastrofale, la presenza di una copertura assicurativa specifica permette all’impresa di garantire la continuità operativa, riducendo drasticamente i tempi e i costi di ripresa. Questo ha riflessi positivi anche in termini di rating creditizio, possibilità di accesso al credito e rapporti con i fornitori e partner commerciali.

3. Protezione del patrimonio aziendale

Una copertura assicurativa adeguata mette al riparo l’impresa da perdite che potrebbero compromettere la sopravvivenza stessa dell’attività. Eventi come alluvioni o terremoti non sono più solo ipotesi remote, ma realtà sempre più frequenti, anche in zone un tempo ritenute “non a rischio”. L’assicurazione diventa quindi uno strumento di gestione del rischio strutturale e non una semplice formalità.

4. Incentivi futuri

Come anticipato, sono in discussione emendamenti che potrebbero introdurre crediti d’imposta o incentivi per chi rispetta l’obbligo in anticipo o sottoscrive coperture più estese del minimo richiesto. Anche in assenza di tali incentivi, la valorizzazione assicurativa in sede di bilancio può rappresentare un asset aggiuntivo per l’impresa.

Polizza rischi catastrofali imprese 2025- Commercialista.it

Requisiti

Per soddisfare gli obblighi introdotti dalla Legge di Bilancio 2024 e rispettare le condizioni previste dal decreto di proroga del 28 marzo 2025, la polizza contro i rischi catastrofali deve avere requisiti specifici, sia in termini di copertura dei beni, sia di rischi assicurati.

Non tutte le polizze “multirischio” o generiche, infatti, sono automaticamente idonee.

1. Beni da assicurare

La polizza deve riguardare i beni materiali strumentali dell’impresa, come indicato dall’articolo 2424 del codice civile:

  • Terreni e fabbricati (B-II-1),

  • Impianti e macchinari (B-II-2),

  • Attrezzature industriali e commerciali (B-II-3).

Sono esclusi i beni non iscritti in bilancio, i beni in leasing (a meno che non vi sia specifica previsione contrattuale) e quelli non strumentali all’attività d’impresa.

2. Tipologie di eventi catastrofali coperti

La polizza deve coprire espressamente:

  • Terremoti,

  • Alluvioni,

  • Frane,

  • E, in alcuni casi, altri eventi naturali straordinari, se espressamente indicati nella normativa attuativa o nelle specifiche linee guida attese dal Ministero dell’Economia.

Ogni contratto deve contenere una clausola che espliciti il rispetto dell’obbligo previsto dalla Legge 213/2023, per garantire la conformità legale.

3. Massimali, franchigie e limiti temporali

Anche se la legge non stabilisce un massimale minimo obbligatorio, è altamente raccomandato che le imprese scelgano polizze con:

  • Massimali coerenti con il valore patrimoniale dei beni assicurati,

  • Franchigie compatibili con la sostenibilità aziendale,

  • Validità annuale con tacito rinnovo, per evitare periodi scoperti.

Inoltre, è buona prassi allegare al bilancio una dichiarazione dell’amministratore che attesti la sottoscrizione della polizza in conformità alla normativa vigente.

Sanzioni e responsabilità

Ignorare o posticipare l’adeguamento all’obbligo di stipula della polizza rischi catastrofali non è una scelta priva di conseguenze. Anche se la normativa, ad oggi, non prevede una sanzione amministrativa o pecuniaria diretta e automatica per la mancata sottoscrizione della polizza, le ripercussioni pratiche e legali possono essere molto rilevanti, sia sul piano fiscale che societario.

1. Responsabilità dell’amministratore

In primo luogo, in assenza della polizza obbligatoria, gli amministratori delle società possono essere chiamati a rispondere per omessa tutela del patrimonio aziendale. La mancata copertura assicurativa contro rischi notoriamente presenti nel territorio italiano (come terremoti o alluvioni) può configurarsi come violazione dei doveri gestori, con conseguente responsabilità civile verso soci, creditori e terzi.

2. Effetti sul bilancio e sul rating aziendale

Un’impresa non coperta può subire rilievi in fase di revisione legale del bilancio, soprattutto se l’omissione è evidente o reiterata. Gli auditor potrebbero esprimere osservazioni o richiami nelle note integrative, compromettendo l’affidabilità del bilancio. Inoltre, la mancata copertura può incidere negativamente sul merito creditizio dell’azienda, influendo su mutui, leasing e accesso al credito bancario.

3. Impossibilità di ottenere indennizzi pubblici

Un altro aspetto critico è legato all’eventuale esclusione dai ristori pubblici in caso di calamità naturali. In futuro, il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo potrebbe costituire causa ostativa per accedere a contributi statali o regionali, poiché si considera che l’impresa non abbia adottato le misure minime di prevenzione e auto-tutela.

4. Rischi patrimoniali diretti

In ultima analisi, la perdita totale o parziale dei beni aziendali non coperti può compromettere in modo grave e irreversibile la continuità aziendale, soprattutto per le PMI con scarsa capitalizzazione. In questo senso, l’obbligo non va letto come un onere, ma come una forma di garanzia per la sopravvivenza stessa dell’impresa.

Conclusione

L’obbligo di sottoscrivere una polizza contro i rischi catastrofali non è soltanto un adempimento normativo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, ma un passaggio strutturale verso una maggiore consapevolezza del rischio naturale in ambito economico. Le imprese italiane sono chiamate a rispondere in maniera concreta, con scadenze precise che si differenziano in base alla dimensione aziendale e con un quadro normativo in costante evoluzione.

La proroga del calendario per il biennio 2025-2026 offre alle imprese tempo utile per adeguarsi, ma non deve essere interpretata come una sospensione dell’obbligo.

Al contrario, questo periodo transitorio dovrebbe essere utilizzato per:

  • Verificare la regolarità urbanistica e catastale dei beni da assicurare;

  • Confrontare le offerte assicurative disponibili, valutando quelle che rispettano i requisiti tecnici richiesti;

  • Aggiornare la documentazione aziendale (bilancio, inventari, assicurazioni);

  • Monitorare l’iter parlamentare del decreto di conversione, per cogliere eventuali opportunità derivanti da modifiche o incentivi.

In prospettiva, è auspicabile che la normativa venga accompagnata da linee guida ufficiali, con criteri uniformi di valutazione del rischio, e da strumenti semplificati per le micro imprese. Resta comunque chiaro che la gestione preventiva del rischio naturale rappresenta una forma evoluta di governance aziendale, che tutela non solo i beni materiali, ma anche la continuità e la reputazione dell’impresa.

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