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lunedì 15 Aprile 2024

Sconti fiscali per le società che finanziano la ricerca

 

Le società e i privati possono compiere elargizioni spontanee a favore di enti no profit che svolgono attività di particolare rilevanza sociale. La legge premia gli autori delle liberalità con una serie di sconti fiscali.

Verifichiamo la normativa applicabile con riferimento ai soggetti Ires.

 

Cos’è

La legge premia gli autori delle liberalità  riconoscendo nello specifico, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, la deduzione e la detrazione.

La misura generale è la deduzione dal reddito sia per le persone fisiche (soggetti Irpef) che per le società (soggetti Ires). Le sole persone fisiche hanno però la facoltà di optare per la detrazione.

Erogazioni liberali a favore di ONLUS, ODV e APS

Il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), benché non abbia avuto ancora piena attuazione nelle sue disposizioni generali, è già efficace dal 1° gennaio 2018 per quanto riguarda le disposizioni dell’art. 83 relative alle deduzioni e detrazioni fiscali delle erogazioni liberali.

Ai sensi dell’articolo 83, c 2, D Lgs 117/17 le erogazioni liberali a favore di enti non commerciali (“ETS”) con qualifica di ONLUS, ODV o APS iscritti al Registro unico nazione del terzo settore (RUNTS) sono deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Una volta che la Riforma del terzo settore sarà a regime, la misura sarà applicabile a tutti gli enti non commerciali iscritti al RUNTS ed a talune condizioni anche alle cooperative sociali e imprese sociali non costituite in forma di società.

La deducibilità prevista dalla norma non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge.

Le erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica

Le erogazioni liberali a favore di enti del terzo settore (enti iscritti nell’omonimo registro) che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di “ricerca scientifica di particolare interesse sociale” (articolo 5 lett. H del CTS) godono del medesimo trattamento fiscale sopra descritto, contenuto nell’articolo 83 CTS così come le erogazioni a favore di altri enti del terzo settore.

Va segnalato, per completezza, che una serie di norme previgenti si affiancano alla nuova normativa illustrata. Si tratta pur sempre di disposizioni riguardanti nello specifico la deducibilità delle donazioni a favore di enti di ricerca scientifica e che resteranno in vigore anche dopo l’entrata in funzione del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Per i soggetti Ires resta in vigore l’articolo 1, comma 353, L 266/05, DPCM 8 luglio 2019.

Quindi in alternativa alla deducibilità del 10% delle donazioni compiute ai sensi dell’articolo 83, c 2, D Lgs 117/17 in favore degli ETS, invece per le sole donazioni erogate dalle società ai fini della ricerca scientifica nei confronti di associazioni e fondazioni riconosciute, enti pubblici di ricerca, con oggetto statutario lo svolgimento o promozione della ricerca scientifica, elencate in apposito DPCM periodicamente aggiornato, si applica la deducibilità totale dell’importo erogato, senza vincoli assoluti o in percentuale.

Come dedurre le donazioni a favore della ricerca.

I contributi devono essere versati in modo tracciabile attraverso il sistema bancario o postale, anche utilizzando il pagamento online con carta di credito. La dicitura “erogazione liberale” va indicata con chiarezza.

Ai fini della deducibilità, infatti, deve allegarsi alla propria dichiarazione dei redditi il documento idoneo attestante il versamento effettuato (es. Contabile bancaria, estratto conto, vaglia postale).  

Non è quindi ammessa deducibilità per i contributi versati in contanti e come quote associative.

Inoltre, dal 2021, in applicazione delle vigenti disposizioni in ambito tributario (Decreto del 30/01/2018 – Min. Economia e Finanze), l’associazione beneficiaria è tenuta a trasmettere il codice fiscale del donante e l’importo dell’erogazione liberale direttamente all’Agenzia delle Entrate per la registrazione del dato nella dichiarazione precompilata.

Perciò è necessario che la società erogante la liberalità indichi anche il proprio codice fiscale nella causale del bollettino postale, del bonifico bancario o nel form di donazione online predisposto dalla associazione ricevente.

 

Agevolazioni fiscali per le donazioni a supporto dell’Emergenza Coronavirus

Da ultimo, si segnala che per le donazioni effettuate nel 2020 con causale di “donazione a favore dei progetti di contenimento e gestione dell’Emergenza Covid-19” godono dei seguenti benefici fiscali (articolo 66, Dl. 18/2020):

• per le persone fisiche è prevista la detrazione al 30% dell’erogazione liberale fino a donazioni di 30mila euro;

• per le aziende e altri soggetti titolari di reddito d’impresa è prevista la deduzione senza limiti ai fini IRES  e ai fini IRAP.

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