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mercoledì 27 Marzo 2024

PROROGA DEI VERSAMENTI AL 16 SETTEMBRE

L’Articolo 131 della bozza del “decreto rilancio” prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 del Decreto “Cura Italia” e dall’articolo 18 del Decreto “liquidità”.

L’Articolo 131 della bozza del “decreto rilancio” prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 del Decreto “Cura Italia” e dall’articolo 18 del Decreto “liquidità”.

L’Articolo 131 della bozza del “decreto rilancio” prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 del Decreto “Cura Italia” e dall’articolo 18 del Decreto “liquidità”.

L’Articolo 131 della bozza del “decreto rilancio” prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 del Decreto “Cura Italia” e dall’articolo 18 del Decreto “liquidità”.

Dal momento in cui il decreto rilancio non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, possiamo illustrarvi ciò che è descritto nella bozza, rimanendo speranzosi che venga presto pubblicato dato l’avvicinarsi delle scadenze.

L’articolo 131 si compone di tre commi: il primo dispone che i versamenti sospesi a norma dell’articolo 18, commi da 1 a 6, D. L. 23/2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il prossimo 16 settembre 2020, in un’unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo senza alcun rimborso di eventuali importi già pagati.

Al fine di potersi avvalere della proroga è necessario eseguire il “test del fatturato”, verificando che per i mesi di marzo ed aprile 2020 il decremento del fatturato e dei corrispettivi sia almeno pari al 33% (o al 50% per le imprese ed i lavoratori autonomi con ricavi o compensi superiori ai 50milioni nel 2019).

Il secondo comma proroga al 16 settembre il termine del versamento, in autoliquidazione, delle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis D. P. R. 600/1973 per le quali i soggetti interessati (lavoratori autonomi e agenti) hanno richiesto la non applicazione nel periodo tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020. In origine il termine di versamento era stato stabilito al 30 giugno 2020, mentre la norma in esame lo differisce al 16 settembre.

Anche con riferimento a tale proroga non cambiano i presupposti per avvalersi della sospensione, infatti i ricavi e i compensi non devono essere superiori ad euro 400. 000 nel periodo d’imposta 2019 e deve presentarsi assenza di compensi per lavoro dipendente e assimilato nel mese precedente.

Il terzo comma, infine, si riferisce ai soggetti di cui agli articoli 61 e 62, ossia rispettivamente alle imprese operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza e alle imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019.

Anche per tali soggetti non muta l’ambito oggettivo del differimento (ritenute, Iva e contributi) scadenti nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile per i soggetti di cui all’articolo 61 D. L. 18/2020 (ed Iva del mese di marzo), mentre per le “piccole” imprese di cui all’articolo 62 il differimento riguarda il periodo temporale compreso tra l’8 ed il 31 marzo 2020.

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