Chi opera nel settore agricolo e, in particolare, nella produzione e commercializzazione di legname e prodotti affini, deve prestare particolare attenzione agli aggiornamenti normativi in materia di IVA. Il 16 settembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che stabilisce le nuove percentuali di compensazione IVA applicabili per l’anno 2024-2025 nel comparto legno, in conformità con il regime speciale per l’agricoltura previsto dall’art. 34 del DPR n. 633/1972.
Sommario
Questa misura ha un impatto rilevante sia per i produttori agricoli che per i soggetti passivi d’imposta che operano in questo ambito: l’adeguamento delle percentuali di compensazione incide direttamente sul margine fiscale e sul flusso di liquidità dell’impresa agricola. Ma cosa cambia davvero con il nuovo decreto? Quali sono le nuove aliquote di compensazione IVA per il legname grezzo, per il legno da ardere o per la legna in tondelli, ceppi, ramaglie e fascine?
E soprattutto: quali opportunità fiscali si aprono per le imprese che sanno gestire correttamente la normativa?
In questo articolo analizziamo nel dettaglio le novità introdotte per il 2024-2025, illustrando i prodotti interessati, le nuove percentuali, i riferimenti normativi e i vantaggi fiscali per il settore.
Il Decreto 6 agosto 2025
Il 16 settembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 215 il Decreto del Ministero dell’Agricoltura del 6 agosto 2025, che stabilisce le percentuali forfettarie di compensazione IVA applicabili per gli anni 2024 e 2025 alle cessioni di legno e legna da ardere effettuate dai produttori agricoli. Il provvedimento rientra nel quadro normativo delineato dall’articolo 34, comma 1, del DPR 633/1972, che regola il regime speciale IVA per l’agricoltura.
Secondo quanto previsto dalla norma, per le cessioni di prodotti agricoli inclusi nella Tabella A – parte I allegata al DPR 633/72, la detrazione dell’IVA a credito non avviene secondo il meccanismo ordinario previsto dall’art. 19, ma è sostituita da una compensazione forfettaria. In pratica, il produttore agricolo applica l’aliquota IVA ordinaria sulla vendita ma detrae un importo forfettario calcolato sulla base di una percentuale stabilita per decreto, che varia in base al gruppo merceologico.
Tale regime si applica in modo specifico anche alle cessioni verso altri soggetti che applicano il medesimo regime speciale (comma 2, lettera c) e ai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo, garantendo una semplificazione amministrativa e fiscale per gli operatori del settore. Il decreto 6 agosto conferma la validità di questo meccanismo anche per il biennio 2024-2025, andando a fissare con precisione le nuove percentuali applicabili per le diverse tipologie di legno e legna da ardere, di cui parleremo nei prossimi paragrafi.
IVA per il legno 6,4%
Il Decreto 6 agosto 2025, emanato dal Ministero dell’Agricoltura e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 settembre 2025, ha fissato le percentuali di compensazione IVA per due specifiche categorie di prodotti del settore legno. Una novità significativa, soprattutto considerando che nel 2023 non era stato adottato alcun decreto in materia. Il provvedimento nasce anche dall’esigenza di contenere il costo fiscale della misura, mantenendo un tetto massimo di spesa pari a 1 milione di euro annui derivante dall’innalzamento delle aliquote.
Nel dettaglio, per gli anni 2024 e 2025, le percentuali di compensazione IVA stabilite ai sensi dell’art. 34 del DPR 633/1972 sono le seguenti:
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Punto 43 della Tabella A, parte prima: riguarda la legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine e i cascami di legno compresa la segatura (voce doganale 44.01). La percentuale di compensazione è fissata al 6,4%.
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Punto 45 della Tabella A, parte prima: si riferisce al legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (voce doganale 44.04), anch’esso con una percentuale di compensazione pari al 6,4%.
Queste misure permettono ai produttori agricoli che rientrano nel regime speciale IVA di applicare la forfettizzazione delle detrazioni in modo più vantaggioso rispetto al passato, incentivando la filiera forestale e semplificando al tempo stesso la gestione dell’IVA. Va ricordato che l’applicazione di queste percentuali è riservata ai produttori agricoli in regime speciale, con obbligo di indicazione corretta in fattura.

Vantaggi fiscali
L’introduzione della percentuale di compensazione IVA al 6,4% rappresenta un’opportunità concreta per i produttori agricoli che operano nel comparto del legno. Questo meccanismo, previsto dal regime speciale IVA dell’art. 34 del DPR 633/72, consente infatti una semplificazione degli adempimenti fiscali e, allo stesso tempo, un recupero parziale dell’imposta assolta sugli acquisti attraverso un sistema forfettario.
A differenza del regime IVA ordinario, dove la detrazione dell’imposta avviene tramite il confronto tra IVA a credito e IVA a debito, il regime speciale consente ai produttori di non dover documentare ogni singolo acquisto, beneficiando invece di una compensazione fissa calcolata sul valore delle vendite. In questo caso, per ogni 100 euro di legno o legna venduta, il produttore agricolo può portare in detrazione 6,40 euro di IVA come importo forfettario, indipendentemente dall’IVA realmente sostenuta sugli acquisti.
Questo ha due implicazioni principali:
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Semplificazione amministrativa: il regime riduce gli oneri contabili e documentali, soprattutto per piccoli produttori o imprese a conduzione familiare.
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Vantaggio economico potenziale: se il produttore sostiene spese con un’IVA inferiore a quella compensata (cioè spende meno IVA rispetto a quanto riceve con la percentuale di compensazione), può ottenere un beneficio fiscale netto.
In un contesto di crescente attenzione alla gestione efficiente della fiscalità agricola, questa misura assume un valore strategico, anche perché può migliorare la liquidità aziendale e rafforzare la competitività sul mercato. Ovviamente, è fondamentale che il produttore rispetti i requisiti soggettivi e oggettivi per l’applicazione del regime speciale.
Requisiti soggettivi e condizioni
L’agevolazione prevista dal Decreto 6 agosto 2025 non è automatica e non riguarda tutti gli operatori del settore legno. È infatti riservata esclusivamente ai produttori agricoli che operano in regime speciale IVA, secondo quanto stabilito dall’art. 34 del DPR 633/1972.
Ma chi rientra effettivamente in questa categoria?
Il produttore agricolo in regime speciale è colui che esercita attività agricola secondo l’art. 2135 del Codice Civile, comprese:
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coltivazione del fondo;
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selvicoltura;
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allevamento di animali;
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attività connesse (come trasformazione e vendita di prodotti agricoli propri).
Nel caso del settore legno, si fa specifico riferimento alla silvicoltura e alla cessione di prodotti come legna da ardere, cascami di legno e legno semplicemente squadrato, previsti ai punti 43 e 45 della Tabella A, parte prima.
Per poter beneficiare della compensazione al 6,4%, il soggetto deve:
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Essere un produttore agricolo in regime speciale IVA (non in regime ordinario);
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Effettuare la cessione dei prodotti elencati nel decreto;
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Emettere fattura o documento commerciale in cui sia indicata l’IVA ordinaria applicabile (es. 10% o 22% a seconda del prodotto), ma con diritto alla detrazione forfettaria pari al 6,4%;
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Non superare i limiti dimensionali previsti per restare nel regime speciale, ossia il volume d’affari massimo annuo previsto dalla normativa.
È importante anche ricordare che il regime speciale non consente la detrazione dell’IVA sugli acquisti, se non tramite la percentuale di compensazione. Perciò, ogni scelta va ponderata in base al profilo di costi aziendali, alla struttura dell’impresa e al tipo di clientela (consumatori finali o soggetti IVA).
In definitiva, il regime speciale con compensazione al 6,4% è vantaggioso per i piccoli e medi produttori agricoli, ma richiede valutazioni accurate per evitare errori nella fatturazione e nella gestione IVA.
Compensazione IVA
Per chi opera nel regime speciale per l’agricoltura, l’applicazione delle percentuali di compensazione IVA non è solo una questione di aliquote, ma richiede una corretta gestione contabile e fiscale. Infatti, nonostante la semplificazione introdotta dalla forfettizzazione, la normativa prevede obblighi ben precisi, che se non rispettati possono comportare errori nella liquidazione IVA e nella dichiarazione annuale.
In primo luogo, è fondamentale che, in fattura o nel documento commerciale, venga applicata l’aliquota IVA prevista per il prodotto ceduto (ad esempio il 10% o 22%), indicando che l’operazione rientra nel regime speciale di cui all’art. 34 DPR 633/72. La percentuale di compensazione (6,4%) va poi considerata in sede di liquidazione come IVA detraibile in modo forfettario.
Il produttore agricolo in regime speciale non è obbligato a registrare gli acquisti IVA né a conservarne la detraibilità, in quanto la percentuale di compensazione rappresenta un meccanismo sostitutivo della detrazione. Tuttavia, è buona prassi mantenere una corretta contabilità dei ricavi, perché il calcolo della compensazione si basa sul volume imponibile delle cessioni.
Un altro aspetto importante è la gestione della dichiarazione IVA annuale: chi adotta il regime speciale è tenuto a compilare in modo specifico il quadro VO per comunicare l’opzione o la revoca del regime, e indicare correttamente nel quadro VE le operazioni attive e l’ammontare della compensazione spettante. Una gestione imprecisa può comportare errori nel saldo IVA e quindi rischi di contestazioni o rettifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, per chi effettua sia operazioni in regime speciale sia operazioni in regime ordinario (es. attività agricole connesse trasformate), è necessario tenere una contabilità separata o valutare la convenienza del regime ordinario, in particolare se si sostengono elevati costi con IVA detraibile.

Il settore legno in Italia
La decisione di fissare al 6,4% la percentuale di compensazione IVA per legna e legno non ha soltanto un impatto fiscale per i produttori agricoli: si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione della filiera forestale italiana, con implicazioni importanti anche sul piano economico, ambientale ed energetico. In Italia, infatti, il settore legno rappresenta una componente rilevante dell’agricoltura e delle attività collegate alla gestione sostenibile del patrimonio forestale, soprattutto nelle aree montane e rurali.
Secondo i dati del CREA e dell’ISTAT, l’Italia dispone di oltre 11 milioni di ettari di superfici forestali, pari a circa il 37% del territorio nazionale. Una risorsa preziosa, spesso sottoutilizzata, ma che può generare valore attraverso la produzione di:
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Legna da ardere, impiegata nel riscaldamento domestico e nei processi produttivi;
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Cascami di legno e segatura, utili per biomasse ed energia rinnovabile;
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Legno squadrato, destinato all’edilizia e all’industria del mobile.
In questo scenario, l’adeguamento della compensazione IVA rappresenta un incentivo alla regolarizzazione delle attività, contrastando l’economia sommersa e favorendo la tracciabilità dei prodotti. Inoltre, può contribuire a migliorare la redditività delle aziende agricole e forestali, soprattutto in zone interne dove il legno costituisce una delle poche risorse economiche disponibili.
Non meno importante è l’aspetto ambientale: favorire una gestione attiva e controllata dei boschi attraverso misure fiscali vantaggiose aiuta anche a ridurre il rischio di incendi, favorire la biodiversità e stimolare un uso energetico più sostenibile delle risorse locali. In questo senso, la compensazione IVA può diventare uno strumento di politica agricola e forestale integrata, e non solo un mero beneficio fiscale.
Conclusioni
L’entrata in vigore del Decreto 6 agosto 2025, con l’innalzamento al 6,4% delle percentuali di compensazione IVA per la legna da ardere, cascami e legno squadrato, rappresenta un passo concreto verso il sostegno fiscale e operativo delle imprese agricole e forestali italiane. Si tratta di una misura che, se gestita correttamente, può tradursi in vantaggi economici reali, soprattutto per i piccoli e medi produttori che operano in regime speciale IVA.
Per sfruttare al meglio questa opportunità, è importante che le aziende agricole:
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Verifichino di possedere i requisiti per il regime speciale IVA, previsti dall’art. 34 DPR 633/72;
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Applichino correttamente le aliquote IVA di vendita, distinguendo tra l’IVA ordinaria dovuta e la compensazione forfettaria spettante;
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Mantengano una contabilità ordinata e separata in caso di attività miste (regime speciale e regime ordinario);
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Inseriscano correttamente i dati in dichiarazione IVA, soprattutto nel quadro VO e VE;
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Valutino con un commercialista la convenienza di restare nel regime speciale o optare per il regime ordinario in base alla struttura dei costi e alla tipologia di clientela.
In definitiva, la compensazione IVA non è solo un adempimento, ma può diventare una leva strategica di gestione fiscale. In un momento in cui la sostenibilità economica e ambientale sono al centro del dibattito, strumenti come questo aiutano a rilanciare la filiera del legno, garantendo al tempo stesso semplificazione e legalità.

