Con la pubblicazione della Circolare n. 130 del 30 settembre 2025, l’INPS ha fornito un aggiornamento organico e dettagliato sulla disciplina relativa ai pignoramenti delle prestazioni previdenziali non pensionistiche, come NASpI, indennità di malattia, maternità, congedi parentali, trattamenti integrativi al reddito e assegni di solidarietà.
Sommario
La finalità del documento è duplice: da un lato garantire uniformità di applicazione tra le diverse strutture territoriali dell’Istituto; dall’altro offrire strumenti interpretativi chiari ai soggetti coinvolti nelle procedure esecutive, come datori di lavoro, consulenti del lavoro e creditori.
Il quadro normativo di riferimento è infatti articolato e stratificato, composto da norme del Codice di procedura civile, disposizioni speciali e numerose pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che hanno progressivamente ridefinito i limiti di pignorabilità delle prestazioni INPS.
La circolare interviene in questo contesto per chiarire quali prestazioni possono essere pignorate e in che misura, come calcolare correttamente le trattenute, le modalità operative da seguire in presenza di più creditori o di recuperi per indebiti e il trattamento fiscale delle somme assegnate.
In questo articolo analizziamo i punti principali della circolare, spiegando in modo sistematico le novità introdotte e fornendo una guida pratica per chi opera nel settore del contenzioso esecutivo e della gestione del personale.
Quadro normativo
Alla base del sistema dei pignoramenti troviamo l’art. 2740 del Codice Civile, che stabilisce un principio generale: il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, salvo diversa disposizione di legge. Tuttavia, quando si tratta di prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dall’INPS, la normativa prevede significative eccezioni e limitazioni, disciplinate in particolare dall’art. 545 del Codice di Procedura Civile.
La legge distingue chiaramente tra crediti assolutamente impignorabili, come i sussidi per maternità, malattia, funerali o assistenza e crediti parzialmente pignorabili, che includono stipendi, salari, indennità sostitutive della retribuzione e prestazioni previdenziali non pensionistiche (come la NASpI).
In questi casi, si applica la regola generale del limite di pignorabilità pari a un quinto dell’importo netto, salvo che il giudice disponga diversamente nei casi di crediti alimentari, dove la quota può essere più alta, fino alla metà del totale in caso di concorso tra più pignoramenti.
Un’eccezione importante è rappresentata dalla trattenuta diretta degli indebiti INPS, prevista dall’art. 69 della Legge 153/1969, che consente all’Istituto di recuperare direttamente le somme erogate indebitamente, senza passare per l’autorizzazione del giudice.
Attenzione, inoltre, alla NASpI in forma anticipata: se richiesta in unica soluzione come incentivo per l’autoimprenditorialità, questa somma non rientra nei limiti di impignorabilità e può essere aggredita integralmente dai creditori. Un dettaglio fondamentale per chi intende avviare un’attività autonoma sfruttando questo strumento.
Trattenute INPS 2025
Una delle parti più importanti della Circolare INPS n. 130/2025 riguarda le modalità operative per l’applicazione delle trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche. L’INPS chiarisce che, salvo eccezioni, le trattenute per pignoramento vanno calcolate sulla prestazione netta, ovvero dopo l’applicazione delle ritenute fiscali. Questo criterio rispetta il principio secondo cui il pignoramento deve avvenire su ciò che il beneficiario effettivamente incassa.
Tuttavia, fa eccezione il caso degli assegni periodici al coniuge in caso di separazione o divorzio: qui la base di calcolo è il lordo, poiché tali somme rappresentano oneri deducibili per il debitore e redditi assimilati per chi li riceve. Questa distinzione è importante, perché incide direttamente sull’importo trattenibile e sulle valutazioni da fare in sede di esecuzione.
Nel caso in cui più creditori agiscano sullo stesso trattamento INPS, l’Istituto deve rispettare rigorosamente l’ordine cronologico delle notifiche ricevute. Se le notifiche arrivano nello stesso giorno, la somma disponibile per il pignoramento va ripartita proporzionalmente tra i creditori, salvo che non vi sia un provvedimento del giudice che stabilisca una diversa modalità.
Infine, la circolare richiama anche le regole di verifica previste dall’art. 48-bis del DPR 602/1973: per importi superiori a 5.000 euro, l’INPS è tenuto a sospendere il pagamento e segnalare l’inadempienza all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Dal 2026, questa soglia sarà ridotta a 2.500 euro per stipendi e prestazioni assimilate. Per la NASpI anticipata in un’unica soluzione, invece, non si applica il limite e l’importo può essere trattenuto per intero, fino a copertura del debito.

Trattamento fiscale
Un aspetto meno noto ma fondamentale nelle procedure di pignoramento delle prestazioni INPS è il trattamento fiscale delle somme assegnate al creditore. La Circolare INPS n. 130/2025 chiarisce che, in qualità di sostituto d’imposta, l’Istituto è tenuto ad applicare una ritenuta IRPEF del 20% a titolo di acconto, quando le somme vengono versate a un creditore persona fisica soggetta a imposizione fiscale. Ciò significa che il creditore riceverà l’importo al netto della ritenuta fiscale, che sarà poi scomputata in sede di dichiarazione dei redditi.
Esistono però delle eccezioni importanti. Le somme pignorate destinate al mantenimento dei figli sono escluse dalla ritenuta, in quanto non costituiscono reddito imponibile. Diverso invece il caso degli assegni versati al coniuge: in questo caso, la ritenuta del 20% si applica, in quanto si tratta di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi del TUIR.
A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore una nuova disciplina organica contenuta nel D.lgs. 33/2025, il nuovo Testo Unico in materia di versamenti e riscossione. Questo intervento normativo ha l’obiettivo di uniformare il regime fiscale dei pignoramenti, estendendo l’applicazione della ritenuta del 20% anche ai pagamenti effettuati tramite ordinanza di assegnazione da parte del giudice. Una semplificazione importante, che mira a ridurre le incertezze operative e garantire un trattamento fiscale omogeneo su tutto il territorio nazionale.
Recupero di prestazioni indebite
Uno degli aspetti più delicati trattati dalla Circolare INPS n. 130/2025 riguarda le compensazioni e le trattenute effettuate direttamente dall’Istituto per il recupero di prestazioni indebite. In questo ambito, la disciplina ordinaria dei pignoramenti (art. 545 c.p.c.) non si applica, perché prevale la normativa speciale contenuta nell’art. 69 della Legge 153/1969.
Secondo questa norma, l’INPS è autorizzato a recuperare direttamente fino a un quinto dell’importo netto delle prestazioni non pensionistiche, anche senza intervento del giudice e senza le garanzie previste per le pensioni (come la salvaguardia del minimo vitale).
Questo potere si applica a una vasta gamma di trattamenti, tra cui:
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NASpI e DIS-COLL;
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ISCRO (l’indennità straordinaria per i lavoratori autonomi);
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indennità di malattia e maternità;
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congedi parentali;
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integrazioni salariali (CIG);
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assegni di solidarietà.
Restano invece esclusi da questa possibilità gli assegni per il nucleo familiare (ANF), sui quali è consentita una compensazione solo per indebiti della stessa natura. In altre parole, l’INPS può recuperare un ANF pagato indebitamente solo da futuri ANF, e non da altre prestazioni.
Questa impostazione rafforza la posizione creditoria dell’Istituto, che può agire in autonomia, applicando direttamente la trattenuta, e riduce al minimo i margini di contestazione da parte del beneficiario.
Prestazioni INPS non pensionistiche
La Circolare INPS n. 130/2025 elenca in maniera puntuale le prestazioni previdenziali non pensionistiche che possono essere soggette a pignoramento, precisando per ciascuna le modalità di applicazione delle trattenute. Queste prestazioni non godono della totale impignorabilità come alcune forme di assistenza sociale, ma sono sottoposte a limiti precisi, generalmente entro un quinto dell’importo netto percepito.
1. NASpI e DIS-COLL
Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL sono pignorabili nei limiti di un quinto, dopo le trattenute fiscali, come previsto dall’art. 545 c.p.c. Tuttavia, se si tratta di NASpI anticipata in un’unica soluzione per l’avvio di un’attività autonoma, l’importo è pignorabile per intero, non rientrando nel regime ordinario di tutela.
2. Indennità di malattia
Anche le indennità di malattia sono pignorabili entro un quinto, in quanto considerate trattamenti sostitutivi della retribuzione. Fanno eccezione i sussidi una tantum a carattere assistenziale, che restano impignorabili.
3. Maternità e congedi parentali
Le indennità di maternità, paternità e congedo parentale sono anch’esse pignorabili nei limiti di legge, seppur con una maggiore attenzione alla natura del trattamento (sostitutiva del reddito o assistenziale). Alcuni sussidi legati a maternità a rischio o assistenza al minore disabile possono ricadere nel regime di impignorabilità assoluta.
4. CIG e assegni di solidarietà
Trattandosi di sostegni al reddito in costanza di rapporto di lavoro, le integrazioni salariali sono pignorabili entro un quinto, esattamente come la retribuzione ordinaria.
Queste distinzioni sono essenziali per valutare il margine di aggredibilità delle somme da parte dei creditori e per gestire correttamente eventuali procedure esecutive.

L’impatto della giurisprudenza
Il quadro attuale dei limiti di pignorabilità delle prestazioni INPS non può essere compreso appieno senza considerare il ruolo fondamentale della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. La Circolare INPS n. 130/2025 recepisce infatti non solo le norme vigenti, ma anche gli orientamenti consolidati delle Corti italiane, che negli ultimi anni hanno contribuito a precisare i confini tra tutela del creditore e salvaguardia della dignità del debitore.
Una delle pronunce più rilevanti è la sentenza n. 85/2015 della Corte Costituzionale, che ha stabilito il principio secondo cui ogni procedura di pignoramento deve garantire al debitore la disponibilità di mezzi adeguati di sussistenza, imponendo limiti all’aggressione anche per crediti normalmente pignorabili. Da qui è derivata l’applicazione generalizzata del principio del “minimo vitale”, che impone un’attenzione particolare nei confronti delle prestazioni che sostituiscono il reddito da lavoro.
In ambito di legittimità, la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 1822/2020) ha confermato che anche le somme accreditate su conto corrente, derivanti da trattamenti previdenziali, godono di tutela parziale se sono chiaramente identificabili come provenienti da fonti impignorabili o limitatamente pignorabili. È dunque essenziale distinguere le somme a seconda della loro natura e destinazione.
Le sentenze hanno contribuito a spostare l’attenzione non solo sulla fonte del credito, ma anche sull’effettiva finalità sociale delle prestazioni: non tutte sono uguali, e il trattamento esecutivo deve rispettare questa differenza.
Esecuzioni presso terzi
Un punto di particolare attenzione affrontato dalla Circolare INPS n. 130/2025 riguarda la corretta gestione delle procedure esecutive presso terzi, che coinvolgono prestazioni previdenziali non pensionistiche. Quando un soggetto terzo – ad esempio il datore di lavoro o un ente erogatore – riceve un atto di pignoramento per somme che transitano tramite l’INPS (come NASpI, malattia o maternità), è essenziale rispettare precise regole operative.
In primo luogo, il datore di lavoro o il consulente del lavoro incaricato deve verificare la natura della prestazione oggetto del pignoramento: se si tratta di un trattamento assistenziale impignorabile (come un assegno per il nucleo familiare), il pignoramento non può essere eseguito. Se invece la somma è pignorabile entro i limiti di legge (ad esempio NASpI o CIG), occorre applicare la trattenuta prevista, generalmente pari a un quinto del netto.
Un errore frequente è considerare come pignorabile l’intero importo lordo o agire in assenza di autorizzazione giudiziale, soprattutto in presenza di crediti alimentari o di plurimi pignoramenti. La circolare chiarisce che l’INPS, come sostituto d’imposta e soggetto erogatore, è responsabile del rispetto dell’ordine cronologico delle notifiche e dell’eventuale ripartizione proporzionale delle somme quando più creditori agiscono contemporaneamente.
I consulenti del lavoro hanno dunque un ruolo cruciale nel garantire la corretta applicazione delle norme e nel supportare i datori di lavoro nella gestione operativa delle trattenute, anche attraverso il dialogo diretto con le sedi INPS competenti per territorio.
Conclusione
La Circolare INPS n. 130 del 30 settembre 2025 rappresenta un intervento tanto atteso quanto necessario, che mette finalmente ordine in una materia complessa come quella della pignorabilità delle prestazioni previdenziali non pensionistiche. Con un linguaggio tecnico ma accessibile, il documento fornisce indicazioni operative precise che permettono di superare incertezze interpretative e applicative che hanno generato, in passato, numerosi contenziosi.
Per lavoratori, consulenti del lavoro, datori di lavoro, operatori giudiziari e professionisti del settore legale, la circolare diventa uno strumento fondamentale per gestire in modo corretto le procedure di pignoramento e recupero crediti. Il chiarimento delle regole su limiti di trattenuta, trattamento fiscale, recupero di indebiti, ripartizione tra creditori e trattamento differenziato delle varie prestazioni consente una gestione più trasparente e uniforme su tutto il territorio nazionale.
In un contesto in cui è sempre più importante conciliare la tutela dei creditori con la salvaguardia dei diritti essenziali del debitore, il documento INPS offre finalmente una base normativa e operativa coerente, allineata anche ai più recenti orientamenti giurisprudenziali.
Un passo avanti concreto per garantire certezza del diritto e tutela del reddito nei procedimenti esecutivi che coinvolgono prestazioni come NASpI, maternità, malattia e altre forme di sostegno al reddito.

