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Due per mille Irpef alle Associazioni che promuovono cultura ed hanno cinque anni di vita

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Una delle novità più rilevanti, della Legge  n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) al comma 985 ha disposto per l’anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d’imposta (anno 2015) che ciascun contribuente possa destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Due per mille Irpef alle Associazioni che promuovono cultura ed hanno cinque anni di vita

Importante strumento di raccolta fondi

Una delle novità più rilevanti, della Legge  n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) al comma 985 ha disposto per l’anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d’imposta (anno 2015) che ciascun contribuente possa destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Dalle ore 18 dello scorso 23 marzo è possibile presentare la richiesta di iscrizione all’elenco dei soggetti che possono ricevere il “2 per mille alla cultura”, novità introdotta dall’articolo 1, comma 985, della Legge di stabilità 2016.

Chi sono i soggetti che possono fare domanda?

I soggetti che possono presentare domanda di iscrizione all’elenco sono esclusivamente: le associazioni, sia riconosciute che non riconosciute, le quali: 

·        abbiano nel proprio Statuto la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali;

·        risultino esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda.

Le associazioni che avessero i requisiti sopra menzionati possono presentare domanda di iscrizione, e quelle ammesse saranno poi iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La procedura di iscrizione

La domanda di iscrizione al due per mille deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell’associazione richiedente, in forma telematica tramite il Portale Procedimenti del sito del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo.
E’ richiesta una registrazione al portale ed in seguito occorre compilare la domanda di iscrizione allegando i documenti richiesti: al fine di comprendere i diversi e articolati passaggi che la procedura comporta, si consiglia di seguire e consultare il tutorial messo a disposizione sul sito del Ministero.

N. B. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematica, e le istanze presentate in qualunque altra modalità non saranno considerate ammissibili.
 
Termine di presentazione della domanda

L’istanza di iscrizione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 14:00  dell’11 aprile 2016.

 

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Lavoratore Italiano in Austria non iscritto all’Aire: assoggettamento fiscale

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Un contribuente Italiano da alcuni anni vive e lavora come insegnante a Vienna, dove si è trasferito con la famiglia, non essendo iscritto all’ Aire dove dovrà pagare le tasse? Dove e come dovrà presentare la denuncia dei redditi?

Lavoratore Italiano in Austria non iscritto all’Aire: assoggettamento fiscale

Per non  incorrere in errori amministrativi come ad esempio evasione e/o elusione fiscale quando il reddito viene prodotto in uno Stato,(nel Ns caso Austria) diverso da quello di appartenenza (nel Ns caso Italia) bisogna far riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni, vediamo nello specifico un esempio.

Un contribuente Italiano dal 1° gennaio 2013 vive e lavora come insegnante a Vienna, dove si è trasferito con la famiglia, non essendo iscritto all’ Aire dove dovrà pagare le tasse?

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Tuir[1], sono considerati residenti in Italia, e quindi tenuti a pagare le imposte nel nostro Paese sulla base dei redditi ovunque prodotti “Worlwide Principle”, “. Le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi  della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.

Se ne desume che da un punto di vista formale il contribuente potrebbe avere residenza in Italia essendo iscritto alla anagrafe della popolazione residente (devono sempre essere individuati: la residenza fiscale, la dimora abituale ed il centro vitale dei propri interessi). Di fatto, prevalenza della sostanza sulla forma, ha lavorato per la maggior parte del anno in Austria (residenza fiscale) ed ha svolto il lavoro in loco (centro vitale dei propri interessi), trasferendo la propria famiglia (dimora abituale).

Pertanto, occorre in tal caso interpretare, con l’aiuto della normativa fiscali in vigore nei due Stati Membri e soprattutto, applicando l’articolo 4 della “Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Austria”[2], a fronte della quale, la residenza fiscale del soggetto viene individuata in Austria.    

 

 

 

[1]– “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.

[2] Testo: in vigore dal 05/11/1985 con effetto dal 01/01/1976

1. Ai fini della presente Convenzione, una persona e’ residente di uno degli Stati contraenti:  a) per quanto riguarda l’Australia e salvo quanto stabilito al paragrafo 2) se essa e’ residente dell’Australia ai fini dell’imposta australiana; e  b) per quanto riguarda l’Italia, se essa e’ residente dell’Italia ai fini dell’imposta italiana.   2. Relativamente ai redditi di fonte italiana una persona assoggettata ad imposizione in Australia per i redditi di fonte australiana non e’ considerata residente dell’Australia salvo il caso in cui il reddito di fonte italiana sia assoggettato all’imposta australiana o, se tale reddito e’ esente dall’imposta australiana, sia esente solo perché’ assoggettato all’imposta italiana.   3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e’ considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e’ determinata secondo le regole seguenti:  a) detta persona e considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente;  b) se detta persona ha un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non ha una abitazione permanente in alcuno di essi, essa e’ considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;  c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e’ considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu’ strette.   4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1. Una persona diversa da una persona fisica e’ considerata residente in entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e’ residente soltanto dello stato contraente.

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

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Associazioni Sportive e Culturali: Locazioni Agevolate a canone concordato o concessioni

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La Legge di Stabilità ha previsto l’estensione alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche della possibilità di ottenere in concessione ovvero in locazione a canone concordato per finalità di interesse pubblico immobili dello Stato di cui all’articolo 9, D. P. R. N. 296/2005 (come ad esempio: edifici scolastici o immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere), purché rispettino le seguenti condizioni…

Associazioni Sportive e Culturali: Locazioni Agevolate a canone concordato o concessioni

La Legge di Stabilità ha previsto l’estensione alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche della possibilità di ottenere in concessione ovvero in locazione a canone concordato per finalità di interesse pubblico immobili dello Stato di cui all’art. 9, D. P. R. N. 296/2005 (come ad esempio: edifici scolastici o immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere), purché rispettino le seguenti condizioni:

siano costituite senza fini di lucro;

siano affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva;

 svolgano attività sportiva dilettantistica.

La Legge 28. 12. 2015 n. 208, comma 60,  “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016), in vigore dal 01. 01. 2016, ha previsto l’estensione alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche della possibilità di ottenere in concessione ovvero in locazione a canone concordato per finalità di interesse pubblico immobili dello Stato di cui all’art. 9, D. P. R. N. 296/2005 “Regolamento concernente i criteri e le modalita’ di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”.   Ai sensi dell’articolo 9, comma 1 di tale decreto, possono essere oggetto di concessione ovvero di locazione, rispettivamente a titolo gratuito ovvero a canone agevolato e a fronte dell’assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale, taluni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti dall’Agenzia del demanio e destinati ad uso diverso da quello abitativo, nonché’ gli edifici scolastici e gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere. La ratio del legislatore consta nel valorizzare gli immobili pubblici attraverso il coinvolgimento diretto dei privati e quindi, da un lato, la “messa a reddito” del patrimonio, dietro l’onerosità della concessione o della locazione seppur ad un canone concordato, e dall’altro, l’offerta di servizi di interesse sociale da parte di soggetti che operano nel settore non profit e che quindi non perseguono finalità “lucrative”. Tale valorizzazione degli immobili può essere perseguita anche attraverso programmi di riqualificazione e riconversione (D. L. 351/2001), mediante interventi di recupero, restauro, ristrutturazione, cambio nella destinazione d’uso e ulteriori agevolazioni nella concessione o locazione, come ad esempio il diritto di prelazione per l’acquisto del bene (l. 228/2012) al prezzo di mercato al termine della concessione o locazione.

Dalla analisi del novellato comma 1 dell’articolo 11 del D. P. R. 296/2005 emerge che non sono annoverati tra i soggetti beneficiari delle locazioni a canone agevolato le associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Discipline Sportive Associate.

 Dottor Alessio Ferretti  

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Spese veterinarie: detraibilità nella dichiarazione dei redditi

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Nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti persone fisiche, possono detrarre dall’Irpef solo il 19% delle spese veterinarie sostenute fino all’importo di € 387,34 e limitatamente alla somma che eccede i € 129,11, per gli animali detenuti legalmente a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (quindi, cani, gatti, volatili in gabbia e cavalli da corsa).  

Spese veterinarie: detraibilità nella dichiarazione dei redditi

Nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti persone fisiche, possono detrarre dall’Irpef solo il 19% delle spese veterinarie sostenute fino all’importo di € 387,34 e limitatamente alla somma che eccede i € 129,11, per gli animali detenuti legalmente a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (quindi, cani, gatti, volatili in gabbia e cavalli da corsa).

In pratica, una misura ridicola ed inadeguata alle spese che una famiglia sostiene annualmente per i propri amici a 4zampe.  La richiamata detrazione può consentire al massimo un risparmio d’imposta di € 49,06, cioè il 19% di € 258,23 (importo massimo al netto della franchigia di € 129,11). Il legislatore, distratto, dovrebbe tenere in considerazione l’evoluzione dei consumi e delle necessità delle famiglie, oggi è cambiato il rapporto e la cultura stessa del modo di vivere con gli animali domestici, sono membri della famiglia a tutti gli effetti presenti nel 70% dei nuclei familiari italiani. Infine, il “beneficio fiscale” non spetta per gli animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, per gli animali allevati o detenuti nell’esercizio di attività agricole o commerciali, per quelli utilizzati per attività illecite o detenuti in casa illegalmente.

CONSIDERAZIONE: Stolto da parte del legislatore non considerare che, invece,  togliere la franchigia di € 129,11, aumentare il limite di spesa massima ad € 2. 000,00 consentendo una detrazione piena e non limitata al 19% troverebbe il consenso di molti, agevolerebbe l’emersione del sommerso, niente più nero, e consentirebbe l’aumento dei consumi.

 

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

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MEDIAZIONE TRIBUTARIA: FAC SIMILE ISTANZA DI MEDIAZIONE

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Per i contenziosi  tributari  “minori”, ossia quelle liti di importo inferiore ad €. 20. 000, dal 1° aprile 2012 il contribuente non può presentare ricorso diretto alla commissione tributaria provinciale (ex primo grado) ma deve attenersi a quanto stabilito per il nuovo istituto della mediazione… 

Focus

Per i contenziosi  tributari  “minori”, ossia quelle liti di importo inferiore ad €. 20. 000, dal 1° aprile 2012 il contribuente non può presentare ricorso diretto alla commissione tributaria provinciale (ex primo grado) ma deve attenersi a quanto stabilito per il nuovo istituto della mediazione tributaria dall’articolo 39 comma nono della Legge 98/2011 con la previsione/introduzione  del nuovo articolo 17 – bis del D. Lgs 564/1992,  Il quale prevede a seguito della notifica dell’atto da parte dell’amministrazione finanziaria della presentazione di una istanza di reclamo – mediazione.   

WELCOME%20WOMEN%203_bis. JpgSe la mediazione ha esito positivo il contribuente ottiene una sensibile riduzione dell’accertato.

Questo in estrema sintesi è il  focus sulla nuova mediazione tributaria, per gli Studi professionali ed i  singoli contribuenti offriamo il servizio di assistenza tributaria diretto a produrre fac simile di istanza di mediazione e memorie difensive pronte da compilare, firmare e spedire.

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APS ASD SSD: Immobile strumentale come non pagare l’IVA sulla locazione

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Le associazioni cultura o sportivo dilettantistiche che pagano il fitto per il canone di locazione, da agosto del 2012 hanno diritto, modificando il contratto, di godere dell’esenzione IVA, risparmiando liquidità, ai sensi dell’articolo 10, comma primo, numero 8 del DPR n. 633 del 1972.

   Chiamaci al numero 800. 19. 27. 52 per modificare il tuo contratto di locazione e non pagare IVA sui canoni mensili    
         

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La ASD o SSD paga il  Fitto di Azienda e/o l’Affitto per l’immobile strumentale?

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Dal mese di agosto del 2012, le locazioni sono esenti IVA di diritto anche se il proprietario è una società di costruzioni. L’articolo 10, comma primo, numero 8 del DPR n. 633 del 1972 disciplina l’esenzione IVA di diritto.  

Inviaci a a. Ferretti@networkfiscale. Com i seguenti documenti:

ok%20(1). Png Copia di una fattura tipo per il contratto di Fitto Azienda ed una per il contratto di locazione immobile strumentale

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ok%20(1). Png Copia del Contratto di Locazione Locale Commerciale

 

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REFERENTE DOTT. ALESSIO FERRETTI
   
   

La nostra tariffa per la verifica della documentazione e modifiche contrattuali è pari ad  € 290,00 oltre IVA 

   

ONLUS: REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE ONLUS

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L’art. 3, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel dettare  i principi e i criteri direttivi in materia di disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ha delimitato l’ambito dei soggetti inquadrabili in tale categoria soggettiva, individuando esattamente  gli enti ai quali non è concesso assumere la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

 ONLUS: REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE  DELLE ONLUS

1. 1 Tipologie di enti

L’art. 3, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel dettare  i principi e i criteri direttivi in materia di disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ha delimitato l’ambito dei soggetti inquadrabili in tale categoria soggettiva, individuando esattamente  gli enti ai quali non è concesso assumere la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

In particolare la citata disposizione alla lett. A) esclude dall’ambito dei soggetti qualificabili  come  ONLUS “gli  enti  pubblici  e le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria”.

In attuazione  dei criteri impartiti dalla legge delega n. 662 del 1996, il decreto legislativo n. 460 del 1997, all’art. 10, comma 1, individua positivamente  i soggetti  che possono assumere la qualifica di ONLUS, stabilendo  che, ricorrendone  i presupposti, “Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni,  i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica”.

Il comma  10 del medesimo art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 dispone che “Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative,  gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218,  i partiti e i movimenti  politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di la- voro e di categoria”.

Dall’esame delle disposizioni menzionate risulta in sostanza che possono assumere la qualifica  di ONLUS solo gli enti privati, mentre sono espressamente  esclusi dal regime tributario  delle organizzazioni  non lucrative  di utilità sociale  gli  enti pubblici. Nell’ambito degli enti di diritto privato la norma elenca espressamente i soggetti  in ogni caso esclusi dalla categoria delle ONLUS, mentre lascia ampia facoltà di scelta nella individuazione della forma giuridica da assumere  ai fini della inquadrabilità fra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Si può in sintesi tracciare  il seguente quadro riassuntivo.

Soggetti ammessi

I soggetti che possono assumere la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale sono i seguenti:

– associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute;

– comitati;

– fondazioni;

– società cooperative;

– altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.

La norma non fa riferimento ai consorzi di cooperative che, pertanto, non possono assumere la qualifica di ONLUS.

Soggetti esclusi

I soggetti esclusi dal particolare regime fiscale delle ONLUS, sono  i seguenti:

– enti pubblici;

– società commerciali, diverse da quelle cooperative;

– enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218;

– partiti e movimenti politici;

– organizzazioni sindacali;

– associazioni di datori di lavoro;

– associazioni di categoria.

 

Enti non residenti

I requisiti necessari per la qualificazione di un soggetto nell’ambito delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, indicati nel comma 1 art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, non consentono di ricomprendere in tale tipologia soggettiva gli enti non residenti, ciò anche in assenza di un’espressa esclusione normativa in tal senso. Infatti, le disposizioni contenute  nella Sez. II del decreto legislativo n. 460 del 1997, in forza del richiamo che le stesse fanno ad istituti propri del diritto interno (es. Atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata,  contratti collettivi nazionali di lavoro) ed a leggi nazionali (es. Per il limite del compenso  massimo dei componenti  gli organi amministrativi e di controllo viene fatto riferimento al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente  del collegio sindacale delle società per azioni), non possono  che riferirsi esclusivamente ad enti residenti.

Peraltro, per gli enti non residenti non sarebbe  di fatto esperibile il controllo sulla sussistenza dei requisiti dell’articolo 10 del decreto legislativo in esame (es. Esclusività dell’attività nei settori art. 10, comma 1, lett. A).

 Dottor Alessio Ferretti

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Cartella Esattoriale: prescrizione della notifica per cartelle inerenti le imposte sui redditi

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 Il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali inerenti le imposte sui redditi, per inteso IVA, IRES, IRAP, ed  IRPEF,  è disciplinato dall’articolo 25 del DPR numero 602/1973, il quale  prevede che la cartella di pagamento  deve essere notificata dall’ente di riscossione (Equitalia, Soget, Gerit, etc. ), a pena di decadenza, entro il…

 

Cartella Esattoriale: prescrizione della notifica per cartelle inerenti le imposte sui redditi

Il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali inerenti le imposte sui redditi, per inteso IVA, IRES, IRAP, ed  IRPEF,  è disciplinato dall’articolo 25 del DPR numero 602/1973, il quale  prevede che la cartella di pagamento  deve essere notificata dall’ente di riscossione (Equitalia, Soget, Gerit, etc. ), a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

·        del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del DPR n. 600/1973 e/o dall’articolo 54 bis del DPR n. 633/1972, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 ai sensi del DPR n. 917/1986;

·        del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36 ter del DPR n. 600/1973;

·        del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

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Assegnazioni immobili delle società ai soci persone fisiche guida 1.0

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La legge di stabilità 2016, Articolo 1, commi 115-120, “assegnazioni/cessioni di beni ai soci e trasformazione in società semplice” reintrodotto nel nostro ordinamento, un regime fiscale agevolato, in merito alle imposte dirette ed indirette, per consentire alle società commerciali di procedere, entro il 30 settembre 2016, alla assegnazione o alla cessione, ai propri soci, di beni immobili  e di beni mobili registrati (oggetto di altra nostra divulgazione), nonché alle sole società immobiliari di gestione di trasformarsi in società semplici.  

 Assegnazioni immobili delle società ai soci persone fisiche guida 1. 0

 

La legge di stabilità 2016, Articolo 1, commi 115-120, “assegnazioni/cessioni di beni ai soci e trasformazione in società semplice” reintrodotto nel nostro ordinamento, un regime fiscale agevolato, in merito alle imposte dirette ed indirette, per consentire alle società commerciali di procedere, entro il 30 settembre 2016, alla assegnazione o alla cessione, ai propri soci, di beni immobili  e di beni mobili registrati (oggetto di altra nostra divulgazione), nonché alle sole società immobiliari di gestione di trasformarsi in società semplici.

 

Il legislatore ha indicato una serie di condizioni specifiche   che   devono   sussistere,   tutte   congiuntamente   e   necessariamente,   per   ritenere agevolabili le operazioni in argomento. La ricorrenza di uno o solo di alcuni di essi dunque non consentirà di ritenere usufruibile l’agevolazione.

 

Presupposto Soggettivo Assegnazione di Immobili della società ai soci

Possono usufruire, entro il termine del 30 settembre 2016, dell’assegnazione agevolata di beni immobili, tutte le società commerciali sia di persone che di capitali ed i rispettivi soci persone fisiche.

 

è prevista una limitazione solo con riferimento alla trasformazione in società semplice, riservata unicamente a quelle società che abbiano per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili.

 

Dall’elenco,  tassativamente  indicato  dal  comma  115  dell’Articolo  1  legge  di  stabilità  2016, risultano dunque escluse le società cooperative.

I soci persone fisiche che in qualità di assegnatari o cessionari, potranno beneficiare della agevolazione fiscale non sono assoggettati a particolari limitazioni di natura soggettiva, nel senso che possono beneficiarne sia soggetti persone fisiche, non imprenditori né esercenti arti o professioni, che soci persone fisiche imprenditori, esercenti arti o professioni, società di persone , società di capitali nonché le cooperative che siano socie di tali società.

 

Presupposto oggettivo Assegnazione di Immobili della società ai soci

Il regime speciale agevolato può trovare applicazione con riferimento  alle società commerciali che siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali parziari su beni immobili e che intendano assegnarli o venderli ai propri soci, e  alle sole immobiliari di gestione, proprietarie o titolari di diritti reali parziari di godimento su beni immobili che intendano trasformarsi in società semplici.

 

I beni immobili che possono formare oggetto di assegnazione e di cessione ai soci sono solo “i beni diversi da quelli indicati nell’Articolo 43 comma 2 primo periodo del DPR n. 917/1986”, diversi cioè da quelli utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività.   Per tale ragione tra gli immobili esclusi dalla agevolazione, oltre gli immobili strumentali per destinazione, rientrano anche gli immobili patrimonio, ai sensi dell’Articolo 90 del DPR n. 917/1986, e quelli strumentali per natura  che  siano  utilizzati  esclusivamente  per  l’esercizio  dell’impresa  da  parte dell’imprenditore o della società che ne sia proprietaria.

 

Gli immobili strumentali per natura e gli immobili patrimonio che invece non siano utilizzati direttamente per l’esercizio della attività, come quelli concessi in locazione o comodato o comunque non utilizzati direttamente, possono formare oggetto di assegnazione o di cessione agevolata ai soci.

In altri termini possono essere oggetto di assegnazione e/o cessione agevolata:

·        i beni merce (sia abitativi che strumentali);

·        i terreni agricoli o i terreni edificabili;

·        i  fabbricati  strumentali  per  natura  (categorie  catastali  B,C,D,E  e  A10)  purché  locati  o concessi in comodato a terzi, oppure non utilizzati direttamente;

·        i beni patrimonio ex Articolo 90 del DPR n. 917/1986  (abitazioni /terreni sia agricoli che edificabili locati a terzi ovvero non utilizzati per l’attività).

N. B.  I beni agevolati non dovevano essere necessariamente posseduti dalla società alla data del 30 settembre 2015 come invece previsto per la qualifica di socio e per la estromissione dei beni dal regime di impresa, seppur con riferimento a una data diversa.

 

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ASD E APS: No alla responsabilità solidale tributaria delle precedenti gestioni

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La Cassazione con sentenza del 6 settembre 2013 n. 20485 ha sancito una linea di demarcazione importante a tutele di coloro che sono “subentrati” nella gestione in associazioni ed enti non profit ed in data successiva alla loro nomina hanno subito notifica di avviso di accertamento e/o atti similari per annualità pregresse facenti capo a soggetti diversi da loro stessi… 

ASD  E APS: No alla responsabilità solidale tributaria delle precedenti gestioni

La Cassazione con sentenza del 6 settembre 2013 n. 20485 ha sancito una linea di demarcazione importante a tutele di coloro che sono “subentrati” nella gestione in associazioni ed enti non profit ed in data successiva alla loro nomina hanno subito notifica di avviso di accertamento e/o atti similari per annualità pregresse facenti capo a soggetti diversi da loro stessi…

Secondo la Corte di Cassazione la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto della associazione non riconosciuta (la quasi totalità delle Associazioni di Promozione Sociale ed Associazione Sportivo Dilettantistiche) non è collegata alla mera titolarità  della rappresentanza dell’ente stesso bensì alla attività negoziale realmente svolta per suo conto.

Questo principio  va a tutelare centinaia di casi in Italia di imprenditori ed appassionati che per non perdere il diritto di gareggiare in un determinata categoria sono subentrati  nell’organo amministrativo di associazioni che gestiscono attività sportive (tennis, calcio a 11, calcio a 5, basket, pallavolo, etc. ) precostituite da altri soggetti. In questo caso il subentrante si è visto recapitare cartelle ed atti dalla amministrazione finanziaria a proprio nome in solido con “la vecchia gestione”.

Se sei in questa situazione e devi gestire la fase di contraddittorio e/o di contenzioso 

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