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Come funziona il conferimento di azienda, quando va fatto e quanto si paga di imposte indirette. Iva o imposta di registro?

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Il conferimento d’azienda o di un suo ramo costituisce un’operazione di gestione straordinaria implicante una radicale riorganizzazione dell’attività produttiva dell’azienda ma non va confusa con la cessione di azienda. Con questa guida esaminiamo cos’è e quando si fa con un focus sulle imposte indirette applicabili. Iva o imposta di registro e in quale misura?

Il conferimento d’azienda o di un suo ramo (caratterizzato da destinazione funzionale e autonomia organizzativa) costituisce un’operazione di gestione straordinaria implicante una radicale riorganizzazione dell’attività produttiva dell’azienda. Si realizza mediante il trasferimento di un’azienda, da un soggetto economico conferente ad un diverso ente conferitario ma non va confusa con la cessione di azienda.

Disciplina civilistica

Si sottolinea che il codice civile regola espressamente soltanto il conferimento di beni e non già il conferimento dell’azienda. Pertanto la disciplina del conferimento d’azienda si ricava dall’analisi combinata di quanto il codice civile prevede in tema di conferimenti societari di cui agli articoli 2342, 2343, 2440, 2464, 2465 c. C. , ed in tema di trasferimento dell’azienda di cui agli articoli 2112, 2556-2560 c. C.

Potrebbe ritenersi che il conferimento dal punto di vista giuridico- negoziale costituisce un elemento essenziale del contratto di società ex art 2247 cc. , attuando il trasferimento del “bene azienda” da un’organizzazione originaria (società conferente) alla struttura di destinazione (società conferitaria).

La differenza principale rispetto all’operazione di cessione è che il corrispettivo ottenuto dall’originario titolare della ceduta non è costituito da denaro ma da una partecipazione (azioni o quote) al capitale della conferitaria (società nuova o già operante).

NB si sottolinea che siamo in presenza di azienda anche nel caso in cui l’attività di impresa non sia iniziata ovvero sia cessata perché l’azienda sussiste fino a quando il complesso organizzato dei beni non venga disaggregato e quindi perda la propria attitudine ad essere utilizzato per l’esercizio dell’attività produttiva.

I soggetti dell’operazione di conferimento d’ azienda o di ramo di essa

I soggetti che intervengono nell’operazione di conferimento sono:

a) il conferente: persona fisica non imprenditore, imprenditore individuale società di carattere commerciale ed agricolo, ente commerciale e non commerciale che apporta l’azienda ottenendone in cambio partecipazioni;

b) il conferitario: società ovvero ente sia commerciale che non commerciale, che riceve l’azienda, aumentando di conseguenza proprio capitale e potrà essere:

di nuova costituzione (“conferimento per scorporo”);

preesistente (“conferimento per apporto” o “per concentrazione”): in tal caso la conferitaria dovrà deliberare un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (art. 2441 c. C. , co. 4).

Quando si sceglie il conferimento di azienda :

per realizzare la concentrazione di imprese per reggere il peso della concorrenza (è il caso attuale del settore automobilistico a livello mondiale);

per ottimizzare il riassetto organizzativo-produttivo delle imprese di grandi dimensioni;

per la ristrutturazione finanziaria dell’impresa al fine di ottimizzare il flusso del credito bancario;

per la liquidazione di settori dell’impresa strutturalmente in perdita.

Imposizione indiretta: quanto e cosa si paga , Iva o registro?

IVA: il conferimento è, ai sensi dell’art. 2 co. 3 DPR 633/72, operazione esclusa da IVA quindi non devono essere ottemperati gli obblighi di fatturazione previsti dall’articolo 21 citato decreto, sempre a condizione che il complesso aziendale trasferito sia autonomo e atto a produrre reddito” (Circolare n. 57/E/2008 Agenzia delle Entrate).

Imposta di registro: l’atto di conferimento va registrato in termine fisso entro 20 giorni dalla stipula, ovvero dall’iscrizione nel registro imprese dello stesso, ed è soggetto all’imposta in misura fissa di € 200;

Imposte ipotecarie e catastali applicabili se nel conferimento sono ricompresi beni immobili: in misura fissa di € 200 cadauna.

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Modello EAS: Quando, da chi e come deve essere inviato per dormire sereni

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Modello EAS: Quando, da chi e come deve essere inviato per dormire sereni

In tutta Italia, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate attraverso avvisi di accertamento, disconoscono in modo retroattivo agli enti, non profit rei di aver omesso la presentazione del modello EAS, le agevolazioni previste dall’articolo 148 del D. P. R. N. 917 del 1986, comma da 1 a 9, dall’articolo 4 del D. P. R. 633/1972 e dalla Legge n. 398 del 1991, con richiamo nella sfera commerciale e tassazione piena della totalità delle entrate dell’ente.

Pertanto, a buon intenditor poche parole. Gli enti non commerciali di tipo associativo:

1)  Associazioni di Promozione Sociale APS);

2)  Organismi Di Volontariato (ODV);

3)  Associazioni Sportivo Dilettantistiche (ASD);

4)  Società Sportivo Dilettantistiche (SSD);

devono inviare il modello EAS telematicamente all’Amministrazione finanziaria entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno in relazione alle modifiche intervenute nel periodo d’imposta precedente.

Soprattutto per quanti sono obbligati alla compilazione del modello EAS nella sua versione integrale, particolare attenzione dovrà quindi essere posta a quelle modifiche che entro il prossimo 31 marzo dovranno essere intercettate con la ripresentazione di un nuovo modello, pena la decadenza dalle sopra richiamate agevolazioni.

Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano infatti che lo stesso “deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)”.

In proposito occorre rilevare che vi sono modifiche ritenute “fisiologiche” per le quali non si è tenuti alla ripresentazione del modello EAS e modifiche che, al contrario, necessitano di essere comunicate all’Amministrazione finanziaria. A tal riguardo le istruzioni affermano che:

“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.

Con la risoluzione 125/E/2010, l’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS, posto che gli stessi vengono comunicati con altre modalità.

Vediamo quindi, richiamando le situazioni menzionate dalle istruzioni alla compilazione del modello, quali sono le situazioni per le quali è richiesta o meno la sua ripresentazione telematica.

Attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale e utilizzo di messaggi pubblicitari (punti 20 e 21)

Con riferimento alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello EAS occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi. Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”.

Nella tabella che segue si propongono le differenti soluzioni che possono verificarsi in concreto con riferimento alla compilazione del punto 20 (analoghe considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati da indicare al punto 21).

Caso Obbligo di ripresentazione del modello
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di euro 10. 000 a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo di modifica in euro 30. 000 NO
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione anche solo per euro 1. 000
Associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” e nell’esercizio successivo percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale”

 

Organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi (punto 33)

Anche per le informazioni da evidenziare nel punto 33 occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello EAS solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro. Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall’ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.   Si vedano anche per questa ipotesi alcune soluzioni operative.

Caso Obbligo di ripresentazione del modello
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni dalla quale sono stati ricavati fondi per euro 20. 000,00 e nell’esercizio successivo nella medesima manifestazioni di uguale durata ha ricavato fondi per euro 30. 000 NO
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni dalla quale sono stati ricavati fondi per euro 10. 000,00 e nell’esercizio successivo organizza due manifestazione della durata di due giorni ciascuna introitando fondi per euro 15. 000 NO
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell’esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo

Entrate e dimensioni dell’ente di tipo associativo (punti 23 e 24)

Le informazioni richieste ai punti 23) e 24) del modello, per la loro natura quantitativa, hanno evidentemente la caratteristica di variare da un anno all’altro. Appare quindi quanto mai opportuna l’affermazione contenuta nelle istruzioni alla compilazione del modello EAS per la quale le variazioni intervenute nei predetti punti non assumono rilevanza ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello. Va peraltro osservato come l’ipotesi di “esonero” dall’obbligo di comunicare la modifica relativa al punto 24), e cioè il “numero degli associati dell’ente” abbia risolto all’origine una questione legata al momento di individuazione del dato da inserire nel modello, che in altro modo sarebbe stata di difficile soluzione. Le istruzioni alla compilazione del predetto rigo, infatti, richiedono di indicare il numero degli associati dell’ente “con riferimento alla data di presentazione del modello” quando, invece, in quasi tutti gli altri punti, si richiede di indicare il dato “con riferimento all’ultimo esercizio chiuso”. Tale discrasia è stata risolta dall’Agenzia delle Entrate che con la circolare 45/E/2009 ha ricondotto il momento di individuazione del dato “all’ultimo esercizio chiuso” anche con riferimento al numero degli associati.

Erogazioni liberali e contributi pubblici (punti 30 e 31)

Infine, le istruzioni citano le informazioni contenute nei punti 30) e 31) del modello EAS. Per queste nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all’altro ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello EAS.

In considerazione della precisa elencazione fornita dalle istruzioni alla compilazione del modello, e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle modificazioni “anagrafiche” dei dati relativi all’ente e ai suoi rappresentanti, è quindi da ritenere che le variazioni intervenute in un qualunque altro dei 38 punti che compongono il modello EAS (ad eccezione dei due punti che rappresentano delle “dichiarazioni” del contribuente e cioè i punti 1 e 38) richiedono la ripresentazione dello stesso per mantenere il diritto – fatto salvo il rispetto delle altre condizioni richieste dal legislatore fiscale (vedi rispetto delle clausole statutarie) – di applicare le agevolazioni previste dall’articolo 148 del Tuir e dall’articolo 4 del D. P. R. 633/1972 e dalla Legge n. 398 del 1991.

Com’è tassata la cessione di ramo d’azienda e come funzionano gli obblighi Iva della “parte” venduta ? Le istruzioni “in pillole” per cedente e cessionario.

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Con questa guida pratica illustriamo in pillole il trattamento fiscale che si applica alle ipotesi di cessione di ramo di azienda quindi quali imposte vanno pagate, con un focus di taglio operativo dedicato alle modalità di assolvimento degli obblighi Iva facenti capo al ramo ceduto, con le relative istruzioni.

Quando viene venduto un ramo dell’azienda, il conseguente trattamento fiscale è analogo a quello previsto per la cessione di azienda.

In sintesi:

la cessione a titolo oneroso del ramo genera una plusvalenza tassabile ai fini IRPEF ed IRES. La plusvalenza da trasferimento di azienda, pur rientrando nella categoria dei redditi d’impresa ( eccetto l’ipotesi di passaggio da persona fisica non imprenditore) , non e’ invece soggetta ad IRAP;

trattasi di un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, a prescindere dal soggetto che cede l’azienda (imprenditore individuale, societa’) in quanto tale operazione non rileva come cessione di beni (art. 2, c. 3, lett. B, D. P. R. N. 633/1972);

in base al principio dell’alternativita’ Iva/imposta di registro, e’ dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale con un’aliquota del 3% (eccetto per i beni immobili) applicata sul valore corrente dell’azienda o il valore venale in comune commercio;

L’acquirente subentra negli obblighi IVA relativi all’azienda dalla data in cui ha effetto la cessione.

Istruzioni adempimento obblighi Iva per cedente e cessionario

La prassi ministeriale (ris. 14. 7. 1993, n. 523166; circ. 15. 5. 1997, n. 137/E; circ. 9. 6. 1998, n. 144/E; ris. 29. 7. 1998, n. 93/E; ) e le istruzioni relative alla dichiarazione annuale hanno elaborato le seguenti regole:

A) se l’operazione riguarda un ramo d’azienda non gestito con contabilità separata o comunque che non comporta la cessione del credito o del debito Iva:

il cedente ( venditore del ramo) dovrà presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale relative alle operazioni Iva effettuate fino alla data in cui ha avuto effetto la cessione;

il cessionario (acquirente del ramo) includerà nella propria comunicazione e nella propria dichiarazione le operazioni Iva successive;

B) se l’operazione riguarda un’azienda o un ramo d’azienda gestito con contabilità separata e comporta la cessione del credito o del debito Iva:

il cessionario dovrà includere nella propria liquidazione periodica anche le operazioni Iva relative all’azienda ceduta effettuate nel mese o trimestre in cui è avvenuta la cessione. Inoltre dovrà dichiarare, oltre alle proprie, le operazioni Iva relative all’azienda ceduta effettuate dal cedente fino all’ultima liquidazione periodica anteriore alla cessione in un’apposita comunicazione dati annuali e in un modulo aggiuntivo della dichiarazione annuale;

Il plafond Iva relativo agli acquisti in sospensione d’imposta per le esportazioni si trasferisce all’acquirente di un’azienda o di un ramo d’azienda (anche non gestito con contabilità separata) a condizione che siano stati ceduti pro-soluto anche tutti i debiti e crediti relativi all’attività ceduta (ris. 15. 1. 1996, n. 16/E);

Nel caso in cui l’azienda ceduta sia l’unica posseduta da una persona fisica, il cedente dovrà autofatturare gli eventuali beni non ceduti con l’azienda (art. 2, c. 2, n. 5, D. P. R. N. 633/1972) e presentare entro 30 giorni la dichiarazione di cessazione dell’attività (art. 35, D. P. R. N. 633/1972).

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Cessione di ramo d’ azienda: che fine fanno i dipendenti e chi deve pagare il TFR ?

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Con questa guida pratica esaminiamo come funziona la cessione del ramo di azienda, in che modo vengono trasferiti i rapporti di lavoro dei dipendenti , di quale tutela giuridica gli stessi godono, chi risponde del pagamento del TFR e con quali criteri lo stesso è ripartito tra il nuovo datore di lavoro e il vecchio.  

Quando si ha cessione di ramo d’ azienda e come funziona?

La cessione di ramo di azienda si verifica quando, al posto di cedere l’ impresa nel suo complesso, forma oggetto di trasferimento solo una parte di essa e cioè un suo ramo connotato ex art 2112 cc da un’autonomia funzionale al momento del trasferimento, che le consenta di collocarsi sul mercato come un indipendente centro di profitto, implicando il mutamento del titolare dell’attività (datore di lavoro).

Tale fattispecie si configura anche nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro.

Attenzione Per aversi cessione di ramo d’azienda non è sufficiente che i beni ceduti abbiano fatto parte di un’azienda, ma è necessario che essi costituiscano un complesso idoneo all’esercizio di un’attività produttiva, anche se diversa da quella del cedente.

Come vengono tutelati i lavoratori?

Posto l’assoggettamento di tale fattispecie alla medesima disciplina giuridica prevista per la cessione dell’azienda, il lavoratore viene tutelato attraverso i seguenti principi:

il trasferimento d’azienda non costituisce motivo di licenziamento quindi il rapporto di lavoro non si estingue, ma continua con il nuovo titolare dell’azienda;

il lavoratore conserva la posizione previdenziale e tutti i diritti connessi al rapporto di lavoro che vantava nei confronti di quest’ultimo (anzianità, diritti relativi alla qualifica, alle mansioni svolte e ai livelli retributivi) ma non le semplici “aspettative”;

il lavoratore può chiedere al nuovo datore di lavoro (obbligato in solido con il vecchio) il pagamento dei crediti da lavoro che aveva maturato al momento del trasferimento;

nel caso di stipulazione di un contratto di outsourcing (appalto con azienda ceduta) il lavoratore dipendente del ramo ceduto può agire in giudizio direttamente nei confronti dell’azienda di origine per obbligarla al pagamento dei debiti che questa ha contratto con il ramo trasferito;

il nuovo titolare deve continuare ad applicare il contratto collettivo nazionale, in vigore al momento del trasferimento, fino alla sua scadenza;

il cessionario è obbligato a continuare ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti nei contratti collettivi di qualunque livello applicati dal cedente fino alla loro naturale scadenza con l’unica eccezione dell’applicazione di contratti collettivi di pari livello (art. 2112, comma 3, c. C. ) i quali potranno essere “peggiorativi”, ma non pregiudicare diritti già acquisiti dai lavoratori in forza del contratto originariamente applicato dal cedente;

nel caso in cui vi sia stato un mutamento notevole nelle condizioni di lavoro, il lavoratore potrà rassegnare entro tre mesi dal trasferimento le dimissioni per giusta causa, senza quindi comunicare il preavviso , con il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e di disoccupazione (laddove ne ricorrano i presupposti)

Nelle imprese sopra i quindici dipendenti il trasferimento di ramo deve essere preceduto da una apposita procedura di informazione e consultazione sindacale (art. 47 l. 428/1990).

Attenzione: La prosecuzione del rapporto di lavoro tra dipendente del ramo ceduto e cedente avviene automaticamente in seguito al trasferimento del ramo d’azienda. Non è dunque necessario a tal fine che i lavoratori interessati manifestino il proprio consenso, non trovando applicazione a tal fine, la disciplina generale della cessione del contratto (art. 1406 c. C. )

Chi deve pagare il TFR (trattamento di fine rapporto)?

Secondo giurisprudenza della Cassazione granitica sul punto, gli obblighi relativi al TFR nei confronti del dipendente del ramo ceduto, si ripartiscono con i seguenti criteri:

il datore di lavoro cessionario (l’acquirente) è solidalmente obbligato con il cedente (venditore) quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione e resta l’unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione;

il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale;

In sintesi nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per cessione di ramo aziendale, il dipendente dovrà rivolgersi al nuovo datore di lavoro (sul quale grava in prima battuta la responsabilità del pagamento dell’intero accantonamento ai fini TFR) il quale potrà a sua volta rivalersi sul cedente per le quote accantonate fino al momento della sua cessazione dalla titolarità dell’azienda ceduta.

NB Ne consegue che, come statuito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 164 dell’8 gennaio 2016, il lavoratore sarà legittimato a proporre eventualmente istanza di fallimento del datore di lavoro che abbia ceduto il ramo (o l’intera azienda) , essendo creditore del medesimo per le quote di TFR sopra specificate.

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Tassazione delle plusvalenze da cessione di azienda con quadro sintetico dei vari casi (da persona fisica non imprenditore, da soggetto in regime di impresa e da società)

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Il trasferimento d’azienda mediante cessione determina in capo al cedente il conseguimento di un provento straordinario qualificato come plusvalenza, ex art. 86 DPR 917/86 (TUIR) il cui trattamento fiscale si differenzia in funzione di diversi regimi di tassazione (ordinario, differito o separato) applicabili. Ecco una guida che li analizza in breve, tracciando un quadro sintetico dei vari casi (cessione da persona fisica non imprenditore, cessione da soggetto in regime di impresa e cessione da società).   

Il trasferimento d’azienda mediante cessione determina in capo al cedente il conseguimento di un provento straordinario qualificato come plusvalenza, ex art. 86 DPR 917/86 (TUIR).

NB Il valore della plusvalenza è dato dalla differenza tra il prezzo di cessione stabilito e il valore contabile dei beni ceduti. Se il costo di acquisizione è superiore al valore dei beni, la differenza deve essere iscritta dall’acquirente nell’avviamento.

Trattamento fiscale della plusvalenza da cessione di azienda

Il trattamento fiscale dell’eventuale plusvalenza emergente si differenzia in funzione di diversi regimi di tassazione (ordinario, differito o separato) applicabili :

a seconda che il cedente sia un imprenditore individuale o una società;

in base al periodo di possesso dell’azienda ceduta.

A) In regime ordinario la plusvalenza è tassata interamente nell’esercizio di realizzazione della stessa;

B) Con il regime differito o rateizzato su opzione del cedente, la plusvalenza viene frazionata in quote costanti con una rateazione massima di 5 anni, se l’azienda o il ramo ceduto sono stati detenuti per almeno tre anni prima della cessione.

C) L’imprenditore individuale, in deroga al regime di tassazione ordinario ovvero alla rateizzazione, può assoggettare a tassazione separata ex art articolo 17, comma 1 lettera g del Tuir, le plusvalenze, compreso il valore d’avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute dall’imprenditore individuale da più di cinque anni. Secondo tale regime, l’imposta non è calcolata direttamente dal contribuente in autotassazione, ma liquidata a conguaglio dall’Agenzia delle Entrate che comunica al contribuente il versamento da effettuare mediante apposita cartella esattoriale.

Istruzioni per la tassazione separata

Il cedente che opta per tale regime opzionale dovrà provvedere alla apposita compilazione del quadro RM di Unico;

occorre, comunque, versare in sede di modello Unico, un acconto pari al 20% dell’ammontare imponibile.

Attenzione : la tassazione separata non necessariamente risulta più conveniente rispetto a quella ordinaria, ragion per cui è necessario effettuare una valutazione specifica in relazione al singolo caso.

NB Tale opzione non è esercitabile dalle società, in capo alle quali l’unica possibilità alternativa al regime ordinario è quella di “spalmare” la plusvalenza in cinque periodi d’imposta compreso quello in cui avviene la cessione.

La plusvalenza non è imponibile ai fini IRAP.

Quadro sintetico della qualificazione reddituale e tassazione delle plusvalenze da cessione di azienda

A) Cessione di azienda da persona fisica non in regime d’impresa: plusvalenze tassate come redditi diversi ai sensi art. 67 Tuir :

B) Cessione da persona fisica in regime d’impresa di aziende :

possedute da meno di tre anni: plusvalenze tassate come reddito d’impresa con regime ordinario ;

possedute da almeno 3 anni : plusvalenze tassate come redditi d’impresa – tassazione rateizzata ;

possedute da più di 5 anni : plusvalenze tassate come reddito d’impresa – tassazione separata o rateizzata.

C) Cessione operata da società (di persone e di capitali) di aziende :

possedute da meno di tre anni : plusvalenze tassate come redditi d’impresa in regime ordinario;

possedute da almeno 3 anni : plusvalenze tassate come reddito d’impresa – tassazione rateizzata.

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Quali imposte indirette vanno pagate in caso di cessione di azienda e quando per la Cassazione si realizza tale operazione ?

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Con questa guida esaminiamo gli effetti giuridici della cessione di azienda e risolviamo i vostri dubbi sull’Iva /Imposta di registro applicabili chiarendo anche, secondo i criteri della Cassazione, quando un’ operazione di compravendita è realmente qualificabile, con le relative conseguenze fiscali, come cessione di azienda.

La cessione di azienda ex art 2558 codice civile, è quel contratto che ha per oggetto la compravendita dell’azienda o del ramo di azienda da un imprenditore o società, a terzi, contro un corrispettivo in denaro.

Effetti giuridici

l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti aziendali (ad es. I contratti con i fornitori) stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale, salvo deroga per comune volontà delle parti (art. 2558 del codice civile);

la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (art. 2559 del codice civile);

il cedente non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti anche l’acquirente dell’azienda a condizione che gli stessi risultino dai libri contabili obbligatori (art. 2560 del codice civile);

il cedente dell’azienda può cedere all’acquirente il contratto di locazione dell’immobile dove si esercita l’azienda, anche senza il consenso del locatore, “purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento” (art. 36 della Legge 27 luglio 1978 n. 392);

il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento ( 2112 cc)

Imposta sul valore aggiunto (Iva) D. P. R. 26/10/1972 N° 633

La cessione d’azienda non è considerata cessione di beni e pertanto è operazione esclusa dall’ambito di applicazione dell’imposta (art. 2, comma 3, lettera b) DPR 633/72).

Questa regola vale anche nel caso in cui nell’atto di vendita (unico) il prezzo sia frazionato analiticamente fra i diversi beni costituenti l’azienda.

Sono invece soggette ad Iva, in quanto autoconsumo, le assegnazioni fatte al proprietario o ai soci dei beni non trasferiti con la cessione d’azienda (art. 2, n. 5, DPR 633/72).

Imposta di registro (D. P. R. 26/04/1986 n° 131)

Stante il principio di alternatività IVA/registro sancito dall’articolo 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, l’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (per difetto del presupposto oggettivo) comporta che la cessione dell’azienda o di un suo ramo debba essere assoggettata all’imposta di registro. La cessione d’azienda è sempre soggetta all’imposta proporzionale di registro (art. 3, lett. B), anche se stipulata tramite contratto verbale.

NB La base imponibile è uguale al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, ivi compreso il valore dell’avviamento, al netto delle passività cedute (art. 51 comma 4). L’art. 23 del T. U. , al comma 4, precisa che le passività si imputano ai diversi beni, mobili e immobili, in proporzione del loro rispettivo valore, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote.

In sintesi

In caso di cessione di azienda non è dovuto il pagamento dell’Iva , ai sensi dell’art. 2, III comma, lettera b), del D. P. R. 26/10/1972 n. 633;

Tale operazione è pertanto soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale con aliquote applicabili differenziate a seconda della natura dei beni, alla quale si sommano l’imposta ipotecaria e catastale.

Se la cessione non ha ad oggetto l’intera azienda ma singoli beni, si applica l’IVA.

Cessione di azienda o di singoli beni

La Corte di Cassazione nella Sentenza n. 9575 dell’11 Maggio 2016 ribadisce che deve intendersi come cessione di azienda solo il trasferimento di un’entità economica organizzata in maniera stabile la quale conservi la sua identità e consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo.

Attenzione: in genere, la cessione dell’azienda implica un carico fiscale maggiore per l’imprenditore rispetto alla cessione dei singoli beni che la compongono (che invece genera fiscalmente valore aggiunto tassabile) ; l’IVA, infatti, è neutrale, in quanto detraibile, mentre l’imposta di registro applicabile nella prima ipotesi, rappresenta un onere aggiuntivo, calcolato tenendo conto anche della componente avviamento, altrimenti non incidente.

Quanto alla riqualificazione di una serie di atti nell’unica operazione di cessione di azienda, la Cassazione, con la sentenza n. 1405 del 2013, ha stabilito che solo la cessione di singoli beni, inidonei di per sé ad integrare la potenzialità produttiva propria dell’impresa, deve essere assoggettata ad IVA”

Per pianificare serenamente le vostre operazioni di cessione d’azienda e valutare correttamente il regime fiscale più conveniente nel caso specifico,

contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52.!

Cessione di più quote sociali con un unico atto: quali e quante imposte di registro si pagano? L’esempio pratico

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Se con un unico atto di cessione vengono vendute quote sociali plurime a soggetti differenti, quali e quante imposte di registro sono dovute?

Quale imposta di registro va pagata in caso di cessione di quote sociali?

Gli atti di compravendita di azioni o quote di partecipazione in società sono:

soggetti a registrazione in termine fisso, con assolvimento dell’imposta in misura fissa di 200,00 euro, se redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata (art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86);

soggetti a registrazione in caso d’uso, sempre con imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro, se redatti nella forma della scrittura privata non autenticata (art. 2 della Tariffa, Parte II, allegata al DPR 131/86).

Quesito

Se con un unico atto di cessione vengono vendute quote sociali plurime a soggetti differenti, quante imposte di registro sono dovute?

Risposta

Con la risoluzione del 2. 4. 2015 n. 35/E, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’atto contenente più cessioni di quote sociali è soggetto a molteplici imposte di registro in misura fissa, tante quante sono le cessioni realizzate.

In tal caso occorre infatti applicare l’art. 21 del DPR 131/86 che, in relazione alla tassazione degli atti contenenti più disposizioni, dispone la tassazione “unica” solo ove le disposizioni contenute nell’atto siano legate da un vincolo di derivazione necessaria.

Tale vincolo, secondo le pronunce della Corte di Cassazione richiamate dall’Agenzia, non sussiste ove le cessioni di quote siano “riunite” in un solo atto solo in virtù della volontà delle parti, come avviene, ad esempio, nei seguenti casi:

atto contenente la cessione di più quote sociali da parte di più cedenti a più cessionari;

atto contenente la cessione di più quote sociali da parte di più cedenti ad un unico cessionario;

atto contenente la cessione di una quota sociale da parte di un unico titolare a più cessionari.

Soluzione

In caso di cessione di più quote sociali in un unico atto ed in particolare anche nell’ipotesi in esame, in cui i cessionari beneficiari sono più di uno (primo punto dell’elenco sopra illustrato), ogni cessione sconterà l’imposta di registro in misura fissa cioè, in altri termini, tale imposta andrà pagata tante volte quante sono le cessioni, come espressamente confermato dall’Agenzia delle Entrate.

Per gestire in modo efficace ed efficiente la tua pratica di cessione di quote Srl e quindi per ottenere in tempi rapidi e con costi accessibili :

la redazione dell’atto di trasferimento delle quote;

la registrazione dello stesso presso l’Agenzia delle Entrate;

il deposito dell’atto registrato presso il Registro delle Imprese compentente;

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Chi esce dalla società deve dichiarare i redditi della partecipazione ceduta ? Il caso pratico

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Tizio, socio al 50% di una società di persone vende, a marzo 2017, la propria quota di partecipazione al valore nominale (cioè al prezzo coincidente con quello del capitale sociale iniziale impiegato), quindi non incassa alcuna plusvalenza. Poniamo il caso che lo stesso non abbia altri redditi da dichiarare. Tizio dovrà o no presentare il modello unico 2018 E se invece avesse venduto con intento speculativo?

Il caso

Tizio, socio al 50% di una società di persone vende a marzo 2017 la propria quota di partecipazione al valore nominale (cioè al prezzo coincidente con quello del capitale sociale iniziale impiegato), quindi non incassa alcuna plusvalenza. Poniamo il caso che lo stesso non abbia altri redditi da dichiarare.

Quesiti

Tizio dovrà presentare il modello unico 2018 o può ritenersi esonerato?

E se invece avesse venduto con intento speculativo a prezzo maggiorato con un realizzo positivo?

Principio applicabile: L’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi opera nei confronti del contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore a 10,33 euro.

Risposte

Tizio, non avendo generato alcun plusvalore imponibile e non avendo prodotto nel periodo d’imposta di riferimento, alcun reddito tassabile da comunicare al Fisco, potrà non presentare la dichiarazione dei redditi;

Nell’ipotesi in cui avesse invece conseguito una plusvalenza, la stessa rileverebbe come reddito d’impresa tassabile, in caso di società commerciale con il principio di competenza, e sussisterebbe l’obbligo di dichiararla, indicandola nel quadro RT del modello Unico persone fisiche.

Affidateci la vostra pratica di cessione di quote sociali, assicuriamo una gestione efficace, efficiente,  tempi rapidi e  costi accessibili !

Per ricevere un preventivo e per fissare un primo colloquio, oppure per richiedere un parere o una consulenza legale-tributaria,

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La cessione di quote di Srl più semplice e conveniente? Quella dal commercialista! Guida alla procedura ed ai documenti per attivarla.

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Non tutti sanno che con la L. 133/2008 per vendere e acquistare le quote di una Srl non è più obbligatorio rivolgersi al notaio ma è possibile affidare la stessa pratica, prima di competenza solo del primo, ad un professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, con un notevole risparmio e tempi ridotti! Ecco una guida alla procedura e ai documenti necessari per attivarla.

La cessione quote, disciplinata dagli artt. 2469-2470 del codice civile, oltre che da decreti e circolari, in sintesi:

è governata dal principio generale della libera trasferibilità sia inter vivos che mortis causa quindi la stessa è valida ed efficace tra le parti per effetto del semplice consenso, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo che può limitarla;

è produttiva di effetti nei confronti della società a decorrere dal deposito del relativo atto nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale;

è stata eliminata con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2. La pubblicità interna con l’iscrizione nel libro dei soci;

nel caso di conflitto tra più acquirenti cioè quando la quota abbia formato oggetto di trasferimento a più soggetti, prevale l’iscrizione nel registro delle imprese effettuata per prima sempre che sussista la buona fede.

Cessione di quote senza notaio

Non tutti sanno che con la L. 133/2008 per vendere e acquistare le quote di una Srl non è più obbligatorio rivolgersi al notaio ma è possibile affidare la stessa pratica, prima di competenza solo del primo, ad un professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, con un notevole risparmio e tempi ridotti!

Pratica semplificata e costi più bassi

Trattasi di un’ottima opportunità per tutti coloro che finora hanno rinviato l’operazione perché consente di evitare di sobbarcarsi i maggiori oneri notarili correlati alla procedura e alla stipula dell’atto pubblico. Questa novità ha finora condotto ad un incremento visibile dei trasferimenti di quote societarie attraverso un abbattimento delle tariffe professionali.

Pratica

La procedura per la cessione di quote sociali detenute presso una Srl eseguita dal Dottore Commercialista è alternativa a quella tradizionale presso il Notaio, ai sensi dell’art. 36, co. 1 bis, Legge 133/2008, e richiede il possesso della firma digitale delle parti contraenti.

Accertamenti preliminari :

identità e capacità di agire delle parti nonché, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, i relativi poteri di rappresentanza;

regime patrimoniale coniugale del cedente;

diritto di proprietà in capo al cedente ;

assenza di eventuali diritti di terzi o di vincoli di Statuto che rendano l’atto inefficace o inopponibile; in particolare, è necessario controllare l’esistenza o meno di clausole di prelazione o gradimento e, se esistono, occorre reperire i documenti che attestino il nulla osta degli aventi diritto;

non contrarietà dell’atto al buon costume e all’ordine pubblico.

Documenti da produrre

copia del documento identità e codice fiscale delle parti;

copia dello statuto aggiornato e di (eventuali) patti parasociali;

visura aggiornata della società;

dichiarazione del regime patrimoniale coniugale delle Parti (in caso di comunione legale, documento e codice fiscale del coniuge);

eventuale dichiarazione di rinuncia alla prelazione da parte degli altri soci che non intervengono nella cessione delle quote.

Firma digitale

In base all’ art. 36, comma 1-bis, del D. L. 112/2008, per perfezionare la pratica occorre in primis la firma digitale (smart card o token usb) di tutti i soggetti coinvolti quindi sia del cedente (chi vende) che del cessionario (chi acquista).

Attenzione ai termini : Una volta convertito l’atto in pdf/A-1a e firmato digitalmente da tutti i soggetti coinvolti, si procede con la marcatura temporale (estensione. Pdf. M7m), per apporre data certa all’atto, dalla quale decorre:

il termine di 20 giorni per effettuare la registrazione in Entratel;

di 30 giorni per effettuare la pratica di Comunicazione Unica.

Per gestire in modo efficace ed efficiente la tua pratica di cessione di quote Srl e quindi per ottenere in tempi rapidi e a costi accessibili :

la redazione dell’atto di trasferimento delle quote;

la registrazione dello stesso presso l’Agenzia delle Entrate;

il deposito dell’atto registrato presso il Registro delle Imprese compentente;

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Scissione di società: focus sulla neutralità fiscale e “istruzioni per l’uso”

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L’operazione di scissione, disciplinata dagli articoli 2506 e seguenti del codice civile ed introdotta con il recepimento della VI direttiva comunitaria, è un’operazione giuridico – economica diametralmente opposta rispetto a quella di fusione rispondente in primis ad esigenze di ristrutturazione, riorganizzazione e risanamento e aziendale. Illustriamo una guida pratica in pillole sul funzionamento dell’operazione di scissione e sugli effetti che produce , dedicando un focus specifico alla neutralità fiscale con le relative istruzioni operative (con rinvio alla divulgazione sulla fusione per i punti comuni).

L’operazione di scissione, disciplinata dagli articoli 2506 e seguenti del codice civile ed introdotta con il recepimento della VI direttiva comunitaria, è un’operazione giuridico – economica diametralmente opposta rispetto a quella di fusione. Essa consiste in pratica nella ripartizione del patrimonio di un ente e attribuzione totale (scissione in senso stretto) o parziale (incorporazione) dello stesso a società preesistenti o di nuova costituzione: è caratterizzata in primis da obbiettivi di ristrutturazione, riorganizzazione e risanamento aziendale.

NB La scissione parziale si distingue:

dalla cessione d’azienda, in quanto i soci della società scissa ricevono azioni, al posto di denaro;

dal conferimento in quanto le azioni o quote vengono assegnate ai soci e non alla società.

I soggetti che intervengono nella scissione sono:

la società scissa, che trasferisce tutto o in parte il proprio patrimonio;

le società beneficiarie del trasferimento di patrimonio;

i soci della società scissa destinatari delle nuove azioni o quote emesse dalla società beneficiaria.

Lo scioglimento della società scissa può essere attuato senza liquidazione, ovvero continuando la propria attività.

La partecipazione all’operazione di scissione (come per la fusione) non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.

IMPOSTE DIRETTE E IRAP

Neutralità fiscale della scissione (art. 173 T. U. I. R. )

La scissione non genera nè realizzo né distribuzione di plusvalenze e di minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze ed al valore di avviamento, a condizione che gli elementi attivi e passivi trasferiti mantengano gli stessi valori fiscali che avevano presso la società scissa.

NB Alle scissioni di società soggette ad IRES in favore di società non soggette a tale imposta, e viceversa, si applicano, per quanto riguarda le riserve preesistenti, le regole previste per le trasformazioni.

L’ operazione di scissione fa emergere generalmente delle differenze contabili, iscritte nei bilanci delle società beneficiarie, che possono essere positive (avanzo da scissione) o negative (disavanzo da scissione).

In particolare occorre distinguere tra:

differenze da annullamento sono quelle che scaturiscono dall’annullamento di azioni o quote, se la società beneficiaria, già esistente prima della scissione, deteneva una partecipazione nella società scissa;

differenze da con cambio sono i dislivelli derivanti dal numero di azioni o quote delle società beneficiarie assegnate ai soci della società scissa a fronte del trasferimento patrimoniale attuato.

Il disavanzo e l’avanzo, sia da annullamento che da concambio sono poste fiscalmente neutrali cioè non costituiscono reddito imponibile delle società beneficiarie.

Deroga alla neutralità fiscale : nel caso in cui siano dovuti conguagli di prezzo da parte di alcuni soci, perché le somme e il valore nominale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utili per la parte eccedente il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle partecipazioni annullate.

Principio della piena libertà per gli amministratori di scegliere con quali voci del netto della scissa alimentare il netto della beneficiaria (in relazione alle parti ideali del netto della scissa attribuite alle beneficiarie)

Unica eccezione: riserve in sospensione di imposta che devono essere integralmente ricostruite nel patrimonio della beneficiaria.

Trasferimento delle posizioni soggettive

I diritti ed obblighi della società scissa in capo alle società beneficiarie, ai sensi del comma 4 dell’articolo 173 DPR 917/86 sono così attribuiti:

– in caso di scissione totale : alle società beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio netto loro trasferito;

– in caso di scissione parziale : alla società scissa e alle beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio netto rispettivamente rimasto o trasferito.

Attenzione: le società scisse che si estinguono devono provvedere agli obblighi di versamento fino alla data di efficacia della scissione. Successivamente si intendono trasferiti, a tutti gli effetti, alle società beneficiarie (art. 4 DL 50/97).

Riporto delle perdite fiscali (art. 173 c. 10)

Le limitazioni previste in tema di fusioni si applicano anche alle perdite fiscali delle società partecipanti alla scissione, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante. NB Occorre procedere alla verifica delle “condizioni di vitalità” delle società e del patrimonio netto (quale limite quantitativo al riporto delle perdite) sia in capo alla scissa che alla beneficiaria.

Rinvio alla divulgazione sulla fusione in punto di:

riporto delle perdite fiscali;

decorrenza degli effetti dell’operazione;

eventuale retrodatazione.

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta di registro : in misura fissa, pari attualmente a euro 168;

Imposte ipotecarie e catastali : fisse di euro 168;

IVA: la scissione, ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto, è esclusa dal campo di applicazione del tributo quindi non genera materia imponibile (art. 2, comma 3, lettera f) del DPR n. 633/72) e le società beneficiarie subentrano dalla data di effetto della scissione (ultima iscrizione nel Registro delle imprese, oppure la data diversa legittimamente stabilita) in tutti gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, (es. Obbligo di versamento dell’Iva, obblighi di fatturazione non ancora eseguita,…).

Normativa antielusiva di cui all’articolo 37 bis del DPR n. 600/1973

le operazioni di scissione non proporzionale sono considerata generalmente elusive ;

le operazioni proporzionali sono generalmente considerate dall’Amministrazione Finanziaria come non elusive a condizione che:

1) i soci delle società beneficiarie non alienino le partecipazioni ricevute a seguito della scissione;

2) i soci delle scissa non trasferiscano il controllo nella scissa successivamente alla operazione di scissione.

NB Il riconoscimento dell’operazione come elusiva determina la decadenza dal principio di neutralità fiscale

Limite alla neutralità fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 150/E del 10 giugno 2009, ha precisato che la scissione è un’operazione fiscalmente neutrale a condizione che sia la società scissa sia quella beneficiaria svolgano un’attività d’impresa. Di conseguenza, la scissione di una società commerciale a favore di una semplice implica, dal punto di vista fiscale, una estromissione dei “beni d’impresa”, con conseguente emersione di plusvalenze imponibili. Questo perché il regime di neutralità fiscale e la correlata “continuità dei valori fiscalmente riconosciuti”, presuppone l’appartenenza al “regime d’impresa” di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione. Tale requisito difetta per la società semplice, i cui redditi vanno determinati con le regole previste dal Tuir per le persone fisiche.

Per pianificare in modo efficiente ed efficace le vostre operazioni di scissione, fusione, acquisizione e conferimento di azienda, affidandovi serenamente alla nostra due dilicence fiscale, oppure per ricevere una consulenza o un parere legale -tributario,

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