21.7 C
Rome
domenica 15 Marzo 2026
Home Blog Page 134

Tax credit: novità nel Decreto sostegni bis

0
tax credit

Novità tax credit: tra gli ambiti di intervento del decreto-legge sostegni bis (dl. 73/2021) finalizzati ad arginare l’impatto economico delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid 19, rientrano anche le misure relative ai crediti di imposta.

 

Il recente provvedimento modifica alcuni tax credit già previsti e introduce nuove tipologie.

Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Il bonus affitti per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, è stato introdotto dall’articolo 28 del decreto rilancio (dl. 34/2020).

Il decreto sostegni bis, all’articolo 4, ha rinnovato il tax credit affitti e la possibilità di fruirne per l’importo pari al 60% dei canoni di locazione relativi i mesi da gennaio a maggio 2021.

Sono stati infatti modificati i requisiti di accesso.

Il limite di ricavi o compensi richiesto per il periodo precedente di imposta, al fine dell’accesso al tax credit, viene innalzato da 5 milioni a 15 milioni di euro.

Inoltre, la diminuzione del 50% del fatturato o dei corrispettivi, richiesta rispetto al singolo mese (2020) in relazione allo stesso mese dell’anno precedente (2019), è sostituita dal calo del fatturato pari almeno al 30% registrato nel confronto tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi di due periodi: 01/4/2020 e 31/03/2021; 01/04/2019 e 31/03/2020.

Quindi per la verifica del calo del fatturato non si mette più a paragone l’ammontare medio mensile del 2020 con il 2019, ma si fa riferimento ad un periodo più ampio.

Il bonus affitto 2021 spetta dunque a coloro che, confrontando l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei periodi 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 hanno registrato un calo del fatturato pari ad almeno il 30 per cento e nel 2019 non hanno superato il limite di ricavi o compensi di 15 milioni di euro.

Il credito di imposta spetta anche ai soggetti privi dei requisiti appena descritti, purchè abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

 

Il bonus affitti

Il bonus affitti è stato confermato anche per le imprese del settore turismo con proroga sino al 31 luglio.

Per tali imprese però restano invariati i requisiti di accesso: le imprese del turismo potranno continuare a beneficiare del bonus, senza alcun limite sul volume di ricavi e compensi, nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione (o del 50% dei canoni d’affitto d’azienda) a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

 

Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi non 4. 0

L’articolo 1 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) prevede un credito d’imposta per le aziende che acquistano beni strumentali nuovi e semplici.

Il credito per i beni strumentali nuovi 4. 0, oggetto di precedente focus, è previsto per le sole imprese che investono per la trasformazione tecnologica dell’azienda.

Il credito per i beni strumentali semplici (non 4. 0) è riconosciuto ad aziende, ma anche a professionisti e titolari di partita IVA, nella misura del 10% per gli acquisti effettuati entro il 31/12/2021, o entro il 30/06/2022 in caso di acconto del 20% versato entro il 2021. Per l’anno seguente l’aliquota scende al 6%.

Questo credito d’imposta va fruito in 3 anni, ma già la legge di bilancio 2021 ha previsto che le aziende con fatturato inferiore a 5 milioni possono fruirlo in un’unica quota già nel 2021.

La novità introdotta con il decreto Sostegni bis (articolo 20) consente, invece, anche alle aziende con un volume di ricavi o compensi pari o superiore a 5 milioni di euro di fruire del credito d’imposta in un’unica soluzione.

è quindi ammesso l’utilizzo immediato in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta spettante ad imprese e professionisti, con ricavi o compensi di ammontare superiore a 5 milioni di euro, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli strumentali 4. 0, nell’intervallo temporale compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

 

I nuovi crediti di imposta

L’articolo 32 del nuovo decreto ha introdotto il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Le imprese, professionisti, gli enti non commerciali ma anche gli enti del terzo settore e le strutture ricettive extra alberghiere possono fruirne nella misura del 30% per le spese di sanificazione degli ambienti lavorativi sostenute nei mesi di giugno-agosto 2021 e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori e degli utenti (incluse le spese per la somministrazione di tamponi). Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60. 000 euro per ciascun beneficiario.

Sono previsti infine ulteriori crediti di imposta per imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini (articolo 31) e per le imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano accordi di filiera per la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa nei piccoli comuni (articolo 67).

Decreto sostegni bis

0

Il Consiglio dei ministri, in data 20 maggio 2021, ha approvato il decreto-legge sostegni bis (dl. N. 73/2021) che contiene misure connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19 e delle quali usufruiranno le imprese e i professionisti.
Ma non solo.

I nuovi aiuti investono più settori. Ecco una sintesi delle misure che andremo successivamente ad approfondire con focus dedicati.

Aiuti alle imprese: il nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto.

Tra le misure di maggiore interesse rientrano i nuovi contributi a fondo perduto per dare sostegno alle partite iva. è infatti stanziato un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto pari a 15 miliardi che amplia la categoria dei beneficiari. L’erogazione dei contributi è prevista per i titolari di partita iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

Misure fiscali a sostegno dell’economia.

Ecco le nuove misure previste a supporto delle imprese per abbattere i costi fissi:

–      il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto di immobili ad uso non abitativo da gennaio a maggio 2021. Per imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator la misura è estesa fino a luglio 2021;

–      l’esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia;

–      proroga fino a luglio 2021 del contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici;

–      viene accresciuta con uno stanziamento di 1,6 miliardi la dotazione del Fondo per l’internazionalizzazione delle imprese;

–      viene integrato con 100 milioni di euro il Fondo per gli operatori del turismo invernale;

–      viene potenziato con 120 milioni di euro il Fondo per sostenere le attività connesse con eventi e matrimoni e i parchi tematici;

–      viene istituito un Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse con una dotazione di 100 milioni di euro;

–      viene rinviata a gennaio 2022 l’entrata in vigore della cosiddetta plastic tax.

Nuova proroga per la sospensione delle attività di riscossione.

Viene differita per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, la sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione, in precedenza fissata al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del Decreto sostegni (dl. N. 41/2021).

La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del decreto legge n. 18/2020 (cd. Decreto cura Italia), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Accesso al credito e liquidità delle imprese.

Il decreto sostegni bis  prevede lo stanziamento di 9 miliardi di euro in misure che hanno come obiettivo l’incremento della liquidità delle imprese e le possibilità di accesso al credito.

A tal fine sono prorogati interventi già in vigore e introdotti nuovi incentivi:

– è prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti;

– sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le PMI e da Garanzia Italia di Sace;

– è previsto un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, con la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021;

– è estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione nel solo 2021 il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nello stesso anno nei cosiddetti beni ex superammortamento;

– viene introdotta un’agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in start-up e pmi innovative;

– con uno stanziamento di 1,6 miliardi, viene accresciuto a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d’imposta compensabili o rimborsabili, per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi.

Aiuti ai giovani per l’acquisto della prima casa.

Si amplia la platea dei giovani destinatari delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa (esenzione dell’imposta sostitutiva su bollo e ipoteche), con un ISEE fino a 40. 000 euro.

Si dispone il potenziamento del Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la prima casa) e del Fondo di Garanzia prima casa, portando la percentuale di copertura della garanzia dal 50% all’80%.

Ulteriori misure.

Il governo ha infine approvato con il nuovo decreto lo stanziamento di ulteriori fondi per tutelare i lavoratori, persone e famiglie in difficoltà economica.

In particolare, per il lavoro il blocco dei licenziamenti è prorogato al 28 agosto, solo per chi già beneficia della cassa Covid entro il mese di giugno.  

Nuova indennità una tantum per i lavoratori agricoli e anche per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport che avevano già beneficiato della stessa misura prevista con il decreto sostegni.  

Inoltre, il decreto sostegni bis introduce interventi per rafforzare il sistema sanitario e promuovere lo sviluppo degli enti territoriali. Sono infine stanziate nuove risorse per potenziare le strutture scolastiche e lo sviluppo della ricerca di base.

Decreto sostegni bis

0

Il decreto sostegni bis (dl. 73/2021) prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

Le tre tipologie di contributi

L’articolo 1 del decreto sostegni bis prevede tre tipi di aiuti, per supportare un numero più ampio di soggetti danneggiati dalla pandemia da Covid 19:

1.      replica del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto sostegni uno (dl. 41/2021);

2.      nuovo contributo basato sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;

3.      nuovo contributo con finalità perequativa che si concentra sui risultati economici anziché sul fatturato.

Replica del contributo a fondo perduto (Decreto sostegni uno) per le partite iva con determinate classi di ricavi.

I professionisti e partite iva che hanno già ricevuto il contributo di marzo percepiranno l’ulteriore contributo in automatico, senza alcuna ulteriore istanza e l’importo ricevuto sarà identico a quello già erogato.

I professionisti e partite iva che non hanno ancora usufruito dell’aiuto, dovranno presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle entrate entro il 28 maggio 2021.

Il contributo a fondo perduto presuppone il calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020.

Spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto nel Decreto sostegni uno.

è corrisposto dall’Agenzia delle entrate a condizione che, alla data di entrata in vigore del decreto, i destinatari abbiano la partita Iva attiva, non abbiano già restituito il precedente contributo, o quest’ultimo non risulti indebitamente percepito.

 

In caso di accoglimento dell’istanza, l’aiuto è erogato a scelta tra:

–      accredito diretto sul conto corrente bancario o postale;

–      sotto forma di credito d’imposta, se il richiedente ha effettuato tale scelta per il precedente contributo.

Il nuovo contributo basato sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto sostegni uno è possibile accedere anche al nuovo bonus.

Il contributo, per i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, presuppone:

–      ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto;

–      un calo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, a soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto ed enti pubblici.

L’ammontare viene poi determinato applicando delle percentuali, decrescenti in funzione del reddito, alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Le percentuali applicate sono identiche alle precedenti (dal 60% al 20%). Sono più elevate se il contribuente ha non ha ancora ottenuto il precedente contributo.

Infatti, è possibile presentare istanza di accesso al nuovo aiuto anche in quest’ultimo caso.

Per tutti i soggetti, l’istanza per il riconoscimento del contributo deve essere presentata via telematica alla Agenzia delle entrate, secondo le modalità che saranno definite con provvedimento direttoriale dell’Agenzia. Il termine, a pena di decadenza, è di 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.

Se dall’istanza per il riconoscimento di questo contributo emerge un contributo inferiore rispetto a quello già ottenuto di cui al decreto sostegni uno, l’Agenzia non darà seguito all’istanza. Viceversa, se il nuovo bonus spettante è superiore, si ha diritto a percepire la differenza.

L’importo di questo contributo non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta.

Il contribuente può usare il contributo sotto forma di credito d’imposta, in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

 

Nuovo contributo a fondo perduto per partite iva con peggioramento del risultato economico

Il decreto sostegni bis non tralascia gli operatori economici più colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid.

Ai titolari di partita iva che producono reddito agrario ed alle partite iva esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a condizione che abbiano subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (in misura pari o superiore alla percentuale ancora da definire con decreto del Ministro dell’economia).

L’importo del contributo non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta.

Anche in questo caso, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

I soggetti interessati presentano istanza telematica all’Agenzia delle entrate, anche tramite intermediario, entro 30 giorni dall’avvio della procedura telematica di presentazione.

L’istanza va trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020, è presentata entro il 10/09/2021.

La società semplice come strumento di gestione e tutela del proprio patrimonio

0
Come funziona una società semplice, società semplice vantaggi, società semplice immobiliare, società semplice e protezione del patrimonio

La società semplice, organizzazione elementare per l’esercizio di attività non commerciale, è uno strumento particolarmente snello e attraente di pianificazione patrimoniale per le famiglie imprenditoriali che vogliano gestire e organizzare i propri beni mobili e immobili.  Quali sono i vantaggi derivanti dalla sua costituzione?

 

Cos’è

La società semplice è una forma elementare di società per lo svolgimento di attività agricole, professioni intellettuali in forma societaria, attività sportive dilettantistiche, gestione proprietà mobiliari e immobiliari.

Per la sua costituzione non è prevista una forma predeterminata. Solo in caso di apporto di beni immobili o di diritti reali immobiliari, l’articolo 2251 c. C. Prevede l’atto costitutivo scritto.

 

I vantaggi della società semplice

Tra i vantaggi prevalgono i limitati obblighi di natura formale:

–  assenza di organi sociali obbligatori poiché ogni socio è amministratore in via disgiunta dagli altri e non ha adempimenti da compiere, a parte quelli fiscali (dichiarazione dei redditi tramite modello Unico, percepiti secondo la proporzione stabilita nello statuto);

–  contabilità agevolata e semplificata perché la società non ha l’obbligo di redigere e depositare il bilancio di esercizio e di tenuta delle scritture contabili.

Inoltre, la società semplice, non potendo svolgere attività commerciale, non è un soggetto fallibile.

Ulteriore vantaggio è la rilevante autonomia statutaria che consente ai soci di regolare la struttura organizzativa ed i propri rapporti.

Si pensi, alle clausole di pianificazione successoria che, nelle società in ambito familiare, circoscrivono il godimento del patrimonio in favore dei soci familiari, con esclusione espressa dei non consanguinei o alle clausole che regolano la modalità di liquidazione della quota sociale in capo all’erede.

Ammesse anche le clausole che introducono soci d’opera (commercialisti e avvocati) per attività di consulenza verso la società nel caso di figli ritenuti non idonei ad una gestione autonoma della ricchezza familiare. Quando verrà a mancare il genitore/imprenditore, il figlio potrà compiere date operazioni solo dietro consenso del socio d’opera.

 

L’inattaccabilità del patrimonio conferito

La società semplice è oggi una scelta di crescente attrattiva. è opportuno chiedersi: è davvero una “cassaforte” che rende certa e duratura l’inattaccabilità del patrimonio alle aggressioni dei terzi?

Conferire i beni in società semplice, non determina un livello di intangibilità del patrimonio totale (riscontrabile in altri strumenti quali il trust o le polizze).

Questo non esclude che attraverso la costituzione di una società semplice si possa conseguire un’apprezzabile tutela attraverso una serie di accorgimenti. Per questo motivo occorre essere consapevoli delle norme giuridiche che regolano il tipo di società.

Le società semplici sono società di persone la cui struttura privilegia la componente personalistica dei partecipanti. La modifica del contratto sociale è perciò subordinata al consenso di tutti i soci (articolo 2252 c. C. )

Su questo presupposto normativo la giurisprudenza ha costruito la conseguenza per cui, una volta costituita la società semplice, i creditori particolari non possono agire per l’esecuzione forzata del patrimonio conferito dai soci perché, così facendo, il creditore si sostituirebbe al socio, contro la volontà degli altri soci.

L’esecuzione forzata non è ammessa per legge a fronte del carattere personalistico della società semplice.

Ecco spiegata la nascita del concetto di “cassaforte”, carattere spesso attribuito a priori alla società semplice.

Una serie di valutazioni giuridiche ci impongono di rivedere il concetto di “cassaforte” almeno nella valenza più attenuata di “contenitore” del patrimonio conferito.

Bisogna essere consapevoli di un dato normativo immodificabile al quale una società semplice non può sfuggire. La società semplice resiste all’espropriazione del creditore particolare del socio solo in costanza del rapporto societario.

Infatti, finché dura la società il creditore particolare può limitarsi a far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere solo atti conservativi sulla quota spettante al socio nella fase di liquidazione. Inoltre, se gli altri beni del debitore non sono sufficienti a soddisfare il creditore particolare, questi può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore (articolo 2270 c. C. ).

In sostanza la società semplice tutela in modo apprezzabile, ma non totalitario, i beni conferiti nella società.

 

Esiste un accorgimento per beneficiare di questa tutela e rafforzarla il più possibile?

Si.

Bisogna assicurarsi di prevedere nell’atto costitutivo la non trasferibilità della quota di partecipazione del socio. Solo così facendo tra gli atti (conservativi) che, in costanza del rapporto societario, il creditore particolare del socio può compiere sulla quota a lui spettante, ai sensi dell’articolo 2270 c. C. , non rientrerà il pignoramento che, come detto, comporterebbe una modifica coattiva del rapporto sociale, non ammessa dal carattere personalistico della società semplice.

Certo, la libera trasferibilità delle quote potrebbe rivelarsi una scelta che attribuisce maggiore autonomia nella gestione e circolazione del proprio patrimonio, ma al contempo determina l’applicazione delle regole ordinarie. Le quote potranno essere espropriate anche nelle ipotesi in cui sia stato previsto il diritto di prelazione in favore degli altri soci.

Si può, in conclusione, affermare che l’impermeabilità dei beni alle vicende finanziarie e fiscali dei soci conferenti non è illimitata e duratura. Ma non si può neppure escludere che sussista, almeno parzialmente, e che si possa rafforzare a patto di ponderare la scelta di talune clausole in sede di costituzione.

 

Società semplice e altri strumenti per tutelare il patrimonio

Per una maggiore tutela del patrimonio, una fondazione estera o una società di scopo sono strumenti utilizzabili in aggiunta alla società di persone, se in possesso dei requisiti.

è bene ricordarsi che dare alla propria attività la forma giuridica di società semplice presenta i suoi numerosi vantaggi ma anche le sue complessità proprio nel rapporto tra i creditori e i soci.

Se stai valutando di costituire una società semplice, siamo a disposizione per una attenta valutazione del tuo caso.

Sconti fiscali per le società che finanziano la ricerca

0

 

Le società e i privati possono compiere elargizioni spontanee a favore di enti no profit che svolgono attività di particolare rilevanza sociale. La legge premia gli autori delle liberalità con una serie di sconti fiscali.

Verifichiamo la normativa applicabile con riferimento ai soggetti Ires.

 

Cos’è

La legge premia gli autori delle liberalità  riconoscendo nello specifico, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, la deduzione e la detrazione.

La misura generale è la deduzione dal reddito sia per le persone fisiche (soggetti Irpef) che per le società (soggetti Ires). Le sole persone fisiche hanno però la facoltà di optare per la detrazione.

Erogazioni liberali a favore di ONLUS, ODV e APS

Il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), benché non abbia avuto ancora piena attuazione nelle sue disposizioni generali, è già efficace dal 1° gennaio 2018 per quanto riguarda le disposizioni dell’art. 83 relative alle deduzioni e detrazioni fiscali delle erogazioni liberali.

Ai sensi dell’articolo 83, c 2, D Lgs 117/17 le erogazioni liberali a favore di enti non commerciali (“ETS”) con qualifica di ONLUS, ODV o APS iscritti al Registro unico nazione del terzo settore (RUNTS) sono deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Una volta che la Riforma del terzo settore sarà a regime, la misura sarà applicabile a tutti gli enti non commerciali iscritti al RUNTS ed a talune condizioni anche alle cooperative sociali e imprese sociali non costituite in forma di società.

La deducibilità prevista dalla norma non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge.

Le erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica

Le erogazioni liberali a favore di enti del terzo settore (enti iscritti nell’omonimo registro) che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di “ricerca scientifica di particolare interesse sociale” (articolo 5 lett. H del CTS) godono del medesimo trattamento fiscale sopra descritto, contenuto nell’articolo 83 CTS così come le erogazioni a favore di altri enti del terzo settore.

Va segnalato, per completezza, che una serie di norme previgenti si affiancano alla nuova normativa illustrata. Si tratta pur sempre di disposizioni riguardanti nello specifico la deducibilità delle donazioni a favore di enti di ricerca scientifica e che resteranno in vigore anche dopo l’entrata in funzione del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Per i soggetti Ires resta in vigore l’articolo 1, comma 353, L 266/05, DPCM 8 luglio 2019.

Quindi in alternativa alla deducibilità del 10% delle donazioni compiute ai sensi dell’articolo 83, c 2, D Lgs 117/17 in favore degli ETS, invece per le sole donazioni erogate dalle società ai fini della ricerca scientifica nei confronti di associazioni e fondazioni riconosciute, enti pubblici di ricerca, con oggetto statutario lo svolgimento o promozione della ricerca scientifica, elencate in apposito DPCM periodicamente aggiornato, si applica la deducibilità totale dell’importo erogato, senza vincoli assoluti o in percentuale.

Come dedurre le donazioni a favore della ricerca.

I contributi devono essere versati in modo tracciabile attraverso il sistema bancario o postale, anche utilizzando il pagamento online con carta di credito. La dicitura “erogazione liberale” va indicata con chiarezza.

Ai fini della deducibilità, infatti, deve allegarsi alla propria dichiarazione dei redditi il documento idoneo attestante il versamento effettuato (es. Contabile bancaria, estratto conto, vaglia postale).  

Non è quindi ammessa deducibilità per i contributi versati in contanti e come quote associative.

Inoltre, dal 2021, in applicazione delle vigenti disposizioni in ambito tributario (Decreto del 30/01/2018 – Min. Economia e Finanze), l’associazione beneficiaria è tenuta a trasmettere il codice fiscale del donante e l’importo dell’erogazione liberale direttamente all’Agenzia delle Entrate per la registrazione del dato nella dichiarazione precompilata.

Perciò è necessario che la società erogante la liberalità indichi anche il proprio codice fiscale nella causale del bollettino postale, del bonifico bancario o nel form di donazione online predisposto dalla associazione ricevente.

 

Agevolazioni fiscali per le donazioni a supporto dell’Emergenza Coronavirus

Da ultimo, si segnala che per le donazioni effettuate nel 2020 con causale di “donazione a favore dei progetti di contenimento e gestione dell’Emergenza Covid-19” godono dei seguenti benefici fiscali (articolo 66, Dl. 18/2020):

• per le persone fisiche è prevista la detrazione al 30% dell’erogazione liberale fino a donazioni di 30mila euro;

• per le aziende e altri soggetti titolari di reddito d’impresa è prevista la deduzione senza limiti ai fini IRES  e ai fini IRAP.

Tax credit affitti per le aziende 2021

0

La difficoltà economica per i numerosi lockdown e le misure restrittive per il contenimento della emergenza da Covid-19 ha portato all’introduzione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.  La misura è stata introdotta dal decreto rilancio (dl. 34/2020) e alleggerisce i costi fissi dei contribuenti in difficoltà. Da ultimo l’Agenzia delle entrate conferma la possibilità di cessione del bonus anche per chi paga i canoni 2020 in ritardo.

 

Cos’è.

Il bonus affitti è stato introdotto dall’articolo 28 del decreto rilancio (dl. 34/2020) e va a sommarsi al quadro delle agevolazioni previste per sostenere le imprese in difficoltà per l’emergenza epidemiologica da Covid 19.

A chi spetta.

Possono accedere:

– i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (art. 28 comma 1);  

– le strutture alberghiere, termali, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator (art. 28 comma 3);

– le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio (art. 28 comma 3 bis);

– gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 28 comma 4).

A tal fine i beneficiari devono:

– avere registrato, nel periodo di imposta precedente a quello in corso, un volume di affari non superiore a 5 milioni di euro. ;

– aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il requisito della riduzione non è necessario per le attività avviate nel 2019 e per le partite IVA con sede in uno dei comuni con stato d’emergenza in atto al 31 gennaio 2020 alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Alle strutture alberghiere, termali, agenzie di viaggio e ai tour operator spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi.

Le imprese di commercio al dettaglio hanno diritto al tax credit con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso.

In attesa del decreto sostegni bis, in approvazione per la settimana dal 17 al 22 maggio, il beneficio potrebbe estendersi a tutte le imprese e le partite IVA con i requisiti per accedere ai contributi a fondo perduto del primo decreto sostegni, ossia fatturato fino a 10 milioni di euro e perdita media mensile di ricavi pari ad almeno il 30%.

Inoltre, per gli operatori del turismo e alberghi il credito di imposta potrebbe essere prorogato a fine maggio 2021.

Il tax credit affitti si avvia verso una modifica dei requisiti di accesso che proroga e potenzia l’agevolazione.

Quali canoni.

Il credito di imposta spetta per i seguenti canoni:

– canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;

– canoni di affitto di azienda e di contratti a prestazioni complesse comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta fino al 30 aprile 2021 a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. L’imminente decreto sostegni bis potrebbe ammettere una proroga sino a fine maggio 2021.

Come previsto dalla Agenzia delle entrate, il credito sorge sia per i canoni pagati entro il 31/12/2020 ma anche per i canoni, maturati nei singoli mesi indicati dalla legge, pagati in ritardo nel 2021 oppure pagati in anticipo nel 2019 (interpello n. 263 del 19 aprile 2021).

Importo del tax credit.

l credito è commisurato all’importo mensile del canone versato nel periodo d’imposta 2020 relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, poi esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 in favore delle partite IVA maggiormente colpite dalle restrizioni.

I beneficiari possono usufruire del credito ciascuno in misura diversificata per tipologia di canoni:

– 60% per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;

– 30% per i canoni di affitto di azienda e di contratti a prestazioni complesse. L’importo del credito è del 50% per le strutture turistico ricettive (in caso di stipula di due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti).

Alle imprese di commercio al dettaglio spetterà rispettivamente per il 20% e per il 10% dell’ammontare complessivo dei canoni.

Come utilizzare il tax credit.

Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, tramite F24, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

La cessione del bonus affitti.

Fino al 31/12/2021, come da decreto rilancio, i beneficiari del tax credit possono scegliere tra uso diretto e cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti (locatore incluso) a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone dovuto nel 2020. L’agenzia delle entrate estende l’opzione anche a chi paga i canoni 2020 in anticipo (nell’anno 2019) e in ritardo (nel 2021) a patto di rispettare la scadenza del 31/12/ 2021.

Resto al Sud 2021

0

Resto al Sud è l’incentivo previsto dall’art. 1 del D. L. N. 91/2017 per sostenere la creazione di imprese e attività libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del cratere sismico del centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017 (Lazio, Marche, Umbria). Oltre alla residenza al Sud, è richiesto un requisito di età che la Legge di bilancio 2021 ha di recente innalzato a 55 anni.  Vediamo nel dettaglio come fare per accedere al bando.

Cos’è.

Resto al Sud è l’incentivo previsto dall’art. 1 del D. L. N. 91/2017 per sostenere la creazione di imprese e attività libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del cratere sismico del centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017 (Lazio, Marche, Umbria).

I requisiti.

Possono accedere alla misura i titolari di impresa e i liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

– residenza nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) e nelle aree del cratere sismico del centro Italia (Lazio, Marche, Umbria);

– età compresa tra i 18 e i 55 anni come previsto dalla Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178). Fino al 31 dicembre 2020 la domanda poteva essere presentata da chi era in possesso del requisito anagrafico under 46 alla data del 1° gennaio 2019. Per le aree del cratere sismico non ci sono limiti di età;

– non aver ricevuto altre agevolazioni per l’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio;

– non svolgere lavoro a tempo indeterminato e impegno a non averlo per tutta la durata del finanziamento;

– le imprese devono essere costituite dopo il 21/06/2017 (è ammessa la costituzione anche dopo la presentazione della domanda);

– i liberi professionisti non devono aver svolto attività analoga a quella proposta nei 12 mesi che precedono la domanda di accesso al beneficio.

I requisiti sono dettagliati nelle pagine dedicate sul sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S. P. A. (Invitalia) che gestisce Resto al Sud.

Come fare domanda.

Per accedere alla misura non è previsto alcun bando. Gli interessati potranno presentare domanda di accesso esclusivamente on line, alla pagina “presenta la domanda” del sito di Invitalia dove è disponibile anche un apposito manuale di istruzioni sulla procedura di attivazione e la documentazione da allegare.

Non ci sono graduatorie. Le domande vengono valutate in ordine cronologico di arrivo.

Attività finanziabili

Io resto al Sud finanzia le spese sostenute da coloro che, in possesso dei requisiti, intendono svolgere:

– attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura;

– fornitura di servizi alle imprese e alle persone;

– turismo;

– attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria).

Spese ammissibili.

Relativamente tali attività possono essere finanziate le seguenti spese:

– ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa);

– macchinari, impianti e attrezzature nuovi;

– programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione e la telecomunicazione;

– spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative) – massimo 20% del programma di spesa.

Non sono ammissibili le spese di progettazione e promozionali, le spese per le consulenze e per il personale dipendente.

L’agevolazione.

Le agevolazioni/erogazioni consistono nella copertura del 100% delle spese ammissibili:

– 50% a titolo di contributo a fondo perduto,

– 50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia.

Le agevolazioni/erogazioni possono raggiungere l’importo di 50. 0000 € per ogni richiedente; in caso di società, 50. 000 € per ogni socio, fino a 200. 000 € totale per le società composte da quattro soci.

Per le imprese individuali con un solo soggetto proponente il finanziamento massimo è di 60. 000 €.  

Le imprese alle quali è stata concessa l’agevolazione hanno 24 mesi per completare il progetto di spesa approvato.

Bando

Non ci sono bandi, scadenze o graduatorie: le domande vengono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo.

Modifiche per Covid 19.

Il D. L. N. 34/2020, all’art. 245, riconosce un ulteriore contributo a fondo perduto in favore dei beneficiari della misura:

– 15. 000 € per le attività di lavoro autonomo e libero professionali esercitate in forma individuale;

– 10. 000 € per ciascun socio dell’impresa beneficiaria fino ad un importo massimo di 40. 000 €.

Per accedere a questo ulteriore contributo, i soggetti già beneficiari di Resto al Sud, al momento della domanda, devono aver completato il programma di spesa finanziato dalla misura e provveduto al saldo dei contributi concessi.

 

 

Tax credit 2021: Credito di imposta per la formazione 4.0

0

Il credito di imposta per la formazione 4. 0 è destinato alle aziende che investono in attività formative incentrate sulle conoscenze tecnologiche previste dal Piano di transizione 4.  L’agevolazione è stata da ultimo prorogata fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 dalla legge di Bilancio 2021

 

Cos’è

Il credito di imposta per la formazione 4. 0 è stato istituito dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da 46 a 56, legge n. 205/2017) e modificato con la legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019, art. 1, commi 210-217).

Il credito è destinato alle aziende che investono in attività formative incentrate sulle conoscenze tecnologiche previste dal Piano di transizione 4. 0, strumento di indirizzo della politica industriale dell’Italia messo a punto dal Ministero dello sviluppo economico per aggiornare le agevolazioni a supporto delle imprese che investono in beni strumentali per l’ammodernamento dei processi produttivi, nella formazione del personale e nello sviluppo di nuovi prodotti.  

L’agevolazione è stata da ultimo prorogata fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 1064 lettera l).

A chi è rivolto

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato possono beneficiare del credito di imposta formazione 4. 0 purchè in regola sulla normativa in tema di sicurezza sul lavoro e con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai lavoratori.

I costi agevolabili

L’agevolazione copre i costi di formazione che l’azienda, anche tramite soggetti esterni, eroga al personale dipendente per il consolidamento delle conoscenze nelle tecnologie 4. 0 che promuovono la trasformazione digitale del sistema produttivo italiano come i big data, cloud, cybersecurity e internet delle cose e delle macchine.

I settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell’Allegato A della legge di Bilancio 2018 e raggruppati nei tre ambiti aziendali:

–  vendita e marketing;

–  informatica;

–  tecniche e tecnologie della produzione.

La Legge di bilancio 2021 ha ampliato i costi agevolabili ricomprendendo anche:

–  le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

–  i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti connessi al progetto di formazione, come spese di viaggio e di alloggio, forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature nella misura in cui sono utilizzati per il progetto di formazione;

–  i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

– le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (locazione, amministrative, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Il credito di imposta non può essere fruito per i costi di formazione sostenuti dall’impresa per adeguarsi alla normativa obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di formazione.

Il beneficio.

Il credito di imposta per la formazione 4. 0 è riconosciuto in base alle dimensioni aziendali in misura pari al:

–  50% delle spese ammissibili per le piccole imprese nel limite massimo annuale di 300. 00 euro;

–  40% delle spese ammissibili per le medie imprese nel limite massimo annuale di 250. 000 euro;

–  30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250. 000 euro.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese al 60%, entro i limiti massimi annuali, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come da decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 17 ottobre 2017.

Come accedere alla formazione 4. 0 e utilizzare il credito di imposta.

Il credito d’imposta formazione 4. 0 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, sono previsti una serie di obblighi di certificazione contabile e amministrativa:

 – certificazione contabile, da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili;

– una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;

– ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;

– i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa;

– una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (codice tributo 6897) a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili.

Tax credit investimenti 4.0

0

La legge di bilancio 2021 incrementa il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionale alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi di impresa.  

Ecco i vantaggi e la cumulabilità con altre agevolazioni.

 

I beni strumentali che entrano nel credito di imposta.

Il credito di imposta è fruibile per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato:

–     beni materiali “Industria 4. 0” per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;

–     beni immateriali “Industria 4. 0” (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4. 0”);

–      beni strumentali materiali e immateriali ordinari.

Sono esclusi dal bonus gli investimenti per mezzi di trasporto; i fabbricati e le costruzioni; beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

A chi spetta.

L’acquisizione dei beni agevolabili spetta alle imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal settore economico di appartenenza, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 per effetto della proroga della manovra 2021.

Ammessi anche gli investimenti fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo.

Gli esercenti arti e professioni sono ammessi al credito alle stesse condizioni e limiti delle imprese, ma solo per gli investimenti in beni strumentali ordinari di cui ai commi 1054 e 1055 della Legge di bilancio 2021.

La fruizione del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

I vantaggi e la misura del credito di imposta.

Il credito spetta nelle seguenti misure:

 

BENE ACQUISTATO

 

PERIODO DI INVESTIMENTO

 

 

QUOTA DI INVESTIMENTO

DAL 16/11/2020

AL 31/12/2021 (*)

DAL 01/01/2022

AL 31/12/2022 (**)

Beni materiali 4. 0

50% del costo

40% del costo

fino a 2,5 milioni di euro

 

30% del costo

20% del costo

da 2. 5 milioni a 10 milioni di euro

 

10% del costo

10% del costo

da 10 milioni a 20 milioni di euro

Beni immateriali 4. 0

20% del costo

20% del costo

fino a 1 milione di euro

Beni ordinari

 

 

 

· materiali

10% del costo

6% del costo

fino a 2 milioni di euro

· strumenti e dispositivi per la realizzazione del lavoro agile

15% del costo

6% del costo

fino a 2 milioni di euro

· beni immateriali

10% del costo

6% del costo

fino a 1 milione di euro

(*) DATA PROROGABILE al 30 giugno 2022 se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo

(**) DATA PROROGABILE al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo

 

Come usufruire e richiedere il credito di imposta.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 previa comunicazione trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, finalizzata a far acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Chi usufruisce del bonus investimenti deve conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi.

Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.

La risposta n. 75 del 2 febbraio 2021 dell’Agenzia delle entrate ricorda che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni la cui disciplina non escluda espressamente il cumulo e che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

Il cumulo delle agevolazioni non deve superare il costo sostenuto.

Spese funebri e obbligo di tracciabilità dei pagamenti

0

Obbligo di tracciabilità e detraibilità delle spese funebri: tipologie, criteri e importi, gli errori da non commettere che ti fanno perdere il diritto alla detrazione!

L’obbligo di tracciabilità.

La Legge di bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 ha introdotto l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili (articolo 1 comma 679).

L’obbligo di tracciabilità, ai fini delle detrazioni Irpef in dichiarazione dei redditi, abbraccia la generalità degli oneri contenuti all’articolo 15 del TUIR, con la sola eccezione delle spese mediche sostenute presso strutture pubbliche o accreditate e delle spese per farmaci.

Le spese funebri detraibili

Per spese funebri si intendono i costi sostenuti dal contribuente in occasione di un funerale e fatturati tramite agenzia di pompe funebri, quali il trasporto della salma e sistemazione nei loculi cimiteriali, le spese per il fiorista e per gli annunci funebri.

Con la legge di stabilità 2016 (articolo 1 comma 954 L. 208/2015) chi sostiene la spesa può detrarla anche se non è legato da vincolo parentela con la persona deceduta.

Le spese funebri detraibili devono essere attuali rispetto all’evento e quindi sostenute in occasione del decesso.

Sono escluse le spese sostenute in anticipo dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri (come, ad esempio, l’acquisto preventivo di un loculo) o a posteriori, come quando si rende necessaria la traslazione della salma a distanza di anni, su richiesta del comune.

Detraibilità delle spese funebri.

Le spese funebri, come contenuto nell’elenco di cui all’art. 15 del Tuir, rientrano tra le spese detraibili ai fini Irpef soggette all’obbligo di tracciabilità.

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle spese sostenute. La spesa funebre è detraibile per un importo massimo di 1. 550 euro per ciascun decesso, soglia di spesa sulla quale viene poi calcolato il 19%, da spartire, eventualmente, fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa relativa allo stesso defunto.

Nel caso quindi la fattura dell’agenzia funebre riportasse il nome di una sola persona, ma di fatto alla spesa avessero partecipato più soggetti, sulla fattura stessa andrà riportata un’annotazione (sottoscritta dall’intestatario) che certifichi la spartizione della spesa. In questo modo, conservando tutti una copia della fattura, sarà possibile applicare la detrazione pro-quota.

La detraibilità varia al variare del reddito. A partire dal modello 730/2021, la detrazione spetta:

–       per l’intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120. 000 euro;

–      il credito decresce sino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240. 000 euro.

Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

I mezzi tracciabili.

Carte, bancomat o assegni aprono le porte alle detrazioni fiscali nel modello 730/2021.

Il contribuente deve quindi provare di aver pagato con mezzi diversi dal contante mediante ricevuta rilasciata dall’esercente che riporti che il pagamento è stato eseguito con carta o bancomat.

è questa la prima verifica da fare per capire se una spesa rientra o meno tra quelle detraibili con il modello 730/2021.

è possibile provare che il pagamento è stato effettuato con mezzi tracciabili anche consegnando al professionista o al CAF l’estratto conto bancario, copia del bollettino postale o del MAV e del pagamento con PagoPA.

In alternativa, per salvare la detrazione fiscale nel modello 730/2021, se vi è impossibilità a produrre questi documenti, l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato con un’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio (Agenzia delle Entrate, risposta all’interpello n. 431 del 2 ottobre 2020).

Le richieste di proroga 2021.

La consulta nazionale dei Caf e dei consulenti del lavoro ha richiesto, nel mese di aprile, al Ministero dell’economia e delle Finanze (MEF) di derogare per il 2021 (anno di imposta 2020) alla disposizione di cui alla Legge di bilancio 2020 che impone il pagamento tracciato delle spese con esclusione del pagamento in contanti.

è stata inoltre avanzata al MEF la richiesta di modificare la norma, nel senso di prevedere nella fattura o nella ricevuta l’inserimento della dicitura che informi sulla detraibilità della spesa sostenuta solo con mezzi di pagamento tracciabili.

Infatti, la scarsa conoscibilità della norma, vista l’insufficiente pubblicità data al nuovo obbligo, e la mancanza di utili accorgimenti come quello suggerito dai Caf, ha portato molti contribuenti, ignari della previsione, a continuare a pagare le spese detraibili in contanti, sebbene dietro emissione di regolare fattura.

I Caf hanno evidenziato che la situazione riguarda soprattutto le fasce più deboli del Paese, non abituate all’uso della moneta elettronica per ragioni anagrafiche e culturali.

La richiesta di proroga 2021 per salvare gli sconti fiscali per i pagamenti eseguiti in contanti nell’anno di imposta 2020, è per ora rimasta disattesa, seppure accoglibile in sede di conversione in legge del decreto Sostegni o tramite il nuovo decreto Sostegni bis.

Articoli più letti

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!