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Circolare INPS n. 153 Direzione Centrale Risorse Umane Roma, 14/12/2011 Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

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Con la presente circolare sono delineati gli aspetti relativi all’ iter procedurale e alle competenze degli organismi deputati agli accertamenti sanitari per la verifica dello stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa dei dipendenti dell’Istituto, anche con riferimento alle conseguenze che detti accertamenti hanno sul rapporto di lavoro.  

Direzione Centrale Risorse Umane

Roma, 14/12/2011

Circolare n. 153

 

OGGETTO: Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa dei dipendenti dell’Istituto.

 

Premessa

Con la presente circolare sono delineati gli aspetti relativi all’ iter procedurale e alle competenze degli organismi deputati agli accertamenti sanitari per la verifica dello stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa dei dipendenti dell’Istituto, anche con riferimento alle conseguenze che detti accertamenti hanno sul rapporto di lavoro.

A seguito dell’evoluzione normativa in materia di inabilità – legge 8 agosto 1995, n. 335 (“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”); decreto del Ministero del tesoro 8 maggio 1997 n. 187 (“Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all’articolo 2, comma 12, della legge 8. 8. 1995, n° 335, concernenti l’attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria”); d. P. R 29 ottobre 2001, n. 461 (“Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizionedel comitato per le pensioni privilegiate); decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, della difesa, dell’interno e della salute del 12 febbraio 2004 (“Criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all’art. 9 del d. P. R 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalita’ di svolgimento dei lavori”) – si devono intendere superate le disposizioni contenute nella circolare n. 63/84, relativamente alle procedure di verifica sanitaria per l’accertamento dello stato di inabilità dei dipendenti dell’Istituto.

 

Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il dipendente che si trova in stato di malattia protratta o ritenga di trovarsi, per infermità fisica o mentale non dipendente da causa di servizio, nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, può presentare domanda per il conseguimento della pensione ordinaria di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e regolamentata dal decreto del Ministero del tesoro 8 maggio 1997 n. 187.

Requisiti

 

La citata legge n. 335/1995, all’art. 2 comma 12, individua i seguenti requisiti soggettivi ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità per i dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria:

anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio

precedente la data di presentazione della domanda; risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio (in caso di dipendenza da causa di servizio si applicano le norme relative alla pensionistica privilegiata); riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa delle suddette infermità;

Accertamenti sanitari

La legge n. 335/1995, oltre ad individuare i requisiti soggettivi per la richiesta di pensione di inabilità da parte dei dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive

dell’assicurazione generale obbligatoria, prevede, all’art. 12, comma 2, ultimo periodo, che “per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio”.

Al riguardo, l’art. 9 del d. P. R. N. 461/2001 individua una pluralità di organismi di accertamento sanitario e demanda ad un successivo decreto la definizione delle competenze e delle funzioni da assegnare agli stessi.

Il menzionato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, della difesa, dell’interno e della salute del 12 febbraio 2004, le cui disposizioni trovano applicazione nei confronti dei pubblici dipendenti di cui all’art. 1, comma 2, del d. Lgs. N. 165/2001, stabilisce, all’art. 3, che nei confronti dei dipendenti di enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli accertamenti sanitari per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e quelli per il riconoscimento della inidoneità o di altre forme di inabilità, sono effettuati dalla Commissione medica di cui all’art. 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, operante presso l’Azienda sanitaria locale territorialmente competente in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente.

 

Istruttoria

Per quanto sopra esposto, l’iter procedurale che deve essere seguito per l’accertamento dello stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa dei dipendenti dell’Istituto, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità, è quello di seguito esplicitato.

Il dipendente interessato deve presentare domanda di pensione di inabilità alla sede Inps territorialmente competente, individuata in relazione alla residenza del richiedente stesso, utilizzando, nelle more del rilascio della procedura informatica per la trasmissione telematica della domanda e del certificato, il modello AP76 (all. 1), disponibile sulla Intranet – Utilità – Modulistica on line, che comprende anche una parte relativa alla certificazione delle condizioni sanitarie del soggetto – mod. SS3 “certificato medico” (all. 2) – che deve essere redatta dal medico curante e presentata in busta chiusa.

La sede Inps competente, dopo aver verificato la posizione assicurativa del dipendente e, quindi, la sussistenza dei requisiti contributivi minimi richiesti dalle vigenti disposizioni, trasmette la documentazione sanitaria (mod. SS3 “certificato medico”) presentata dall’istante all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, individuata in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente, con la richiesta volta ad ottenere esclusivamente un giudizio di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

In assenza del requisito contributivo previsto, la sede ricevente respinge la domanda di pensione di inabilità senza disporre gli accertamenti sanitari.

Nel corso degli accertamenti sanitari da parte della commissione medica istituita pressola Asl, l’interessato ha facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia, nei limiti previsti dall’art. 5, commi 5 e 6, del citato decreto del Ministero del tesoro n. 187/97 e, pertanto, con la sola possibilità di formulare osservazioni e chiederne la trascrizione a verbale.

Il verbale di giudizio medico, attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, trasmesso dalla Asl alla sede Inps richiedente, è da quest’ultima inoltrato alla sede di servizio dell’interessato, qualora diversa, e alla Direzione generale – Direzione centrale risorse umane – Area normativa e contenzioso, che cura gli adempimenti relativi alla conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.

Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro è trasmesso al dipendente ed alla sede di servizio dello stesso.

Nel periodo che intercorre tra la data di emissione del verbale di riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente e la data di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente non può svolgere alcuna attività lavorativa; tale circostanza deve essere appositamente comunicata al dipendente, a cura del responsabile della struttura di appartenenza.

In tale periodo, l’assenza dal servizio deve essere giustificata in procedura SAP, rilevazione presenze, con il codice “INAB” ed il relativo trattamento economico deve corrispondere a quello in godimento al momento dell’ accertamento dello stato di inabilità. Detto trattamento, in relazione al periodo di comporto malattia del dipendente, può corrispondere al 100%, al 90% o al 50% della retribuzione, secondo le regole dettate dall’art. 21, comma 7, del CCNL del comparto del personale degli enti non economici, quadriennio normativo 1994-1997, sottoscritto il 6 luglio 1995.

La prestazione pensionistica di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui la commissione medica costituita presso l’ASL non riconosca al dipendente uno stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, la sede Inps che ha ricevuto la domanda di pensione di inabilità la respinge con provvedimento motivato di diniego.

Incrementi patrimoniali donazioni genitore

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Incrementi patrimoniali donazioni genitore

Sentenza Cassazione Civile Sent. N. 24597 del 03-12-2010

Svolgimento del processo

La CTR della Lombardia con sentenza n. 3/47/05 ha rigettato gli appelli riuniti di M. A. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Legnano per IRPEF ed ILOR del 1994 e 1995. Ha motivato la decisione ritenendo che gli avvisi di accertamento basati sulla ingente capacità di spesa per investimenti immobiliari per oltre un miliardo e mezzo di lire faceva presumere il reddito accertato in 326 milioni per cinque anni e che il mutuo bancario contratto per 456 milioni non giustificava la residua spesa.

Altra sezione della medesima CTR con sentenza 66/17106 accoglieva l’appello della M. Per altro avviso di accertamento per IRPEF ed ILOR del 1996, basato sui medesimi presupposti, ritenendo che molti acquisti erano stati fatti con assegni emessi o con mutui contratti da S. P. , padre di una figlia della contribuente, o con mutui dallo stesso ricevuti e solo in piccola parte con mezzi propri. Riteneva che essendo il S. Dotato di cospicui redditi gli acquisti erano giustificati da liberalità del convivente e padre della figlia comune.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, si è costituita con controricorso la contribuente nella prima causa, nella seconda propone ricorso con tre motivi la contribuente e resiste con controricorso l’Agenzia.

All’udienza odierna, sostituita la relatrice impedita con il presidente, le cause erano discusse e decise.

Motivi della decisione

Va disposta la riunione delle cause essendo i tre accertamenti sintetici impugnati fondati sulle medesime spese per incrementi patrimoniali a sensi dei commi quinto e sesto del D. P. R. N. 600 del 1973, art. 38.

Recitavano detti commi nel testo vigente all’epoca degli accertamenti:

Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti.

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

Non avendo la contribuente denunciato in detti anni redditi, gli accertamenti sintetici sono stati fondati a sensi del citato art. 38 sulle spese per incrementi patrimoniali, non contestati, per oltre L. Un miliardo e mezzo.

Le motivazione delle sentenze impugnate sono viziate per illogicità ed omissione di motivazione in relazione ai principi fissati dall’art. 38, comma 6 sopra trascritto.

La prima sentenza, pur accertando l’accollo di mutui per notevole importo e riportando che la parte aveva dedotto la sussistenza di donazioni documentate, ha illogicamente confermato del tutto gli accertamenti senza operare alcuna detrazione.

La seconda sentenza motiva la infondatezza degli accertamenti su liberalità del convivente su presunzioni legate al rapporto di convivenza, senza alcun riferimento alla documentazione versata in atti.

In base ai principi fissati dall’art. 38, comma 6 trascritto la prova delle liberalità che hanno consentito in tutto o in parte l’incremento patrimoniale deve essere documentale e conseguentemente la motivazione della sentenza deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono ed al loro contenuto, cfr. Cass. N. 11389 del 2008.

Quanto ai mutui ultrannuali va considerato che il mutuo non esclude, ma diluisce la capacità contributiva, consegue che, mentre va detratto il capitale mutuato delle spese per investimenti patrimoniali poste a base dell’accertamento sintetico, vanno aggiunti al reddito accertato in un anno i ratei del mutuo in esso maturati.

Le motivazioni delle sentenze impugnate sono pertanto insufficienti o illogiche e, conseguentemente, le sentenze impugnate vanno cassate in accoglimento dell’unico motivo del ricorso dell’Agenzia e del terzo motivo del ricorso della contribuente, assorbiti gli altri, e la causa va rinviata a diversa sezione della CTR della Lombardia, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte riunisce le cause, accoglie per quanto di ragione i ricorsi, cassa le sentenze impugnate e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, a diversa sezione della CTR della Lombardia.

Maternità e Divieto di licenziamento

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Una società sopprimeva il reparto dove l’addetta era una lavoratrice con un figlio di età inferiore all’anno, che veniva licenziata. Il licenziamento veniva dichiarato nullo dal Tribunale di Frosinone conformemente alla sentenza della Cassazione n. 10391/2005. La motivazione della nullità del licenziamento era trovata nell’eccezionalità della norma che, essendo interpretativa, trovava la sua applicabilità solo nell’ipotesi di chiusura totale dell’azienda. In merito alla chiusura di un reparto, la Cassazione in merito, è pervenuta alla stessa conclusione dichiarando che, nel caso di chiusura di un reparto, l’azienda deve dimostrare come il reparto sia totalmente estraneo al totale ciclo e deve dare prova di non essere in grado di poter impiegare la lavoratrice in un altro reparto.

Maternità e Divieto Di Licenziamento Tribunale Di Frosinone 9 Agosto 2011  

Una società sopprimeva il reparto dove l’addetta era una lavoratrice con un figlio di età inferiore all’anno, che veniva licenziata. Il licenziamento veniva dichiarato nullo dal Tribunale di Frosinone conformemente alla sentenza della Cassazione n. 10391/2005. La motivazione della nullità del licenziamento era trovata nell’eccezionalità della norma che, essendo interpretativa, trovava la sua applicabilità solo nell’ipotesi di chiusura totale dell’azienda. In merito alla chiusura di un reparto, la Cassazione in merito, è pervenuta alla stessa conclusione dichiarando che, nel caso di chiusura di un reparto, l’azienda deve dimostrare come il reparto sia totalmente estraneo al totale ciclo e deve dare prova di non essere in grado di poter impiegare la lavoratrice in un altro reparto. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3620 del 20 febbraio 2007, ha leggittimato la stessa interpretazione. “La cessazione dell’attività come ipotesi di deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice madre ex articolo 54, può ricomprendere anche  la chiusura del reparto cui la lavoratrice è addetta, ma solo a condizione che la singola unità produttiva sia formalmente e strutturalmente autonoma e che non sussista nessuna possibilità di poter utilizzare la lavoratrice presso altro reparto o diversa struttura aziendale. ” E’ inoperante la deroga al divieto di licenziamento, anche nel caso di cessione del reparto ad un’altra azienda, prevedendo in tali casi la continuazione secondo ex articolo 2112. Il licenziamento è possibile nel caso di cessazione del contratto a termine. Il divieto di licenziamento opera solo sulla base dello stato oggettivo di gravidanza. La lavoratrice, per vedersi riconosciuta la nullità di licenziamento, deve provare soltanto l’esistenza del rapporto di lavoro, l’intimazione del licenziamento e delle condizioni che lo vietano. Sulla lavoratrice gravava l’onere della prova del suo stato di gravidanza entro 90 giorni dalla data del licenziamento. La giurisprudenza ha stabilito che tale obbligo è solo di carattere informativo e, nel caso di comportamento della lavoratrice teso ad occultare il proprio stato di gravidanza, non opera la deroga al divieto di licenziamento.   

Incentivi Economici per Assunzione di Apprendisti

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Nell’ottica di sviluppo dell’inserimento occupazione con il contratto di apprendistato, oggetto di riforma recente con il D. Lgs n. 167/2011, sono stati resi disponibili fondi per un totale di € 78. 150. 700,00. Le tipologie di apprendistato interessate sono i contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e i contratti di apprendistato professionalizzante. Domande dal 30 novembre 2011.

Incentivi Economici Per Assunzione Di Apprendisti                                                      

Nell’ottica di sviluppo dell’inserimento occupazione con il contratto di apprendistato, oggetto di riforma recente con il D. Lgs n. 167/2011, sono stati resi disponibili fondi per un totale di € 78. 150. 700,00. Le tipologie di apprendistato interessate sono i contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e i contratti di apprendistato professionalizzante. Il soggetto interessato alla gestione è, come per i finanziamenti AR. CO. , Italia Lavoro.

Il beneficio consiste in un contributo di € 4. 700,00 o di € 5. 500,00. Il primo importo è per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno. Il secondo importo è stanziato per ogni apprendista assunto con contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno. L’erogazione avviene a seguito di particolari benefici da parte sia del datore di lavoro che del dipendente.

In particolare per i datori di lavoro: non aver cessato o sospeso l’attività;  essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento, con la normativa sulla sicurezza e con i versamenti contributivi ed assicurativi; non aver riportato condanne; non trovarsi sottoposti a procedure di fallimento; essere in regola con quanto previsto dalle normative regionali dell’apprendistato;   non trovarsi in una delle situazioni di “difficoltà” previsti dagli orientamenti comunitari e non essere incorsi, negli ultimi 10 anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle competenti autorità.

Per i lavoratori dipendenti:  possedere il requisito di soggetto svantaggiato come definito dal reg. 800/2008; il rispetto del vincolo di età per l’assunzione di apprendisti; non avere avuto rapporti di lavoro negli ultimi 12 mesi con il soggetto beneficiario la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla naturale scadenza del contratto.  La domanda va presentata a partire dalle ore 10:00 del 30 novembre 2012 fino al 31 dicembre 2012 salvo esaurimento delle risorse disponibili.  

In arrivo bando da 10 milioni per la formazione aziendale

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In arrivo bando da 10 milioni per la formazione aziendale

In arrivo bando da 10 milioni per la formazione aziendale

”Entro la fine dell’anno è in arrivo un bando da 10 milioni di euro per la formazione dei dipendenti di aziende per migliorare le loro competenze.

Tra i settori individuati ci sono l’audiovisivo e il comparto informazione e comunicazione, proprio a testimoniare l’interesse verso un settore che magari non viene identificato come produttore di ricchezza, non essendo una fabbrica, però ha numeri di gran lunga superiori ad altre realtà industriali del nostro territorio”.

Ad annunciarlo ai cronisti, a margine della presentazione di una proposta di legge regionale sull’Informazione e la comunicazione, l’assessore regionale a Lavoro e Formazione Mariella Zezza, la quale ha sottolineando che ”il bando riguarderà la formazione aziendale, ed è previsto che anche le aziende di formazione e comunicazione possano accedere, cosa che in passato non è mai avvenuta”

La Regione Lazio concede contributi in conto capitale a consorzi costituiti in forma di società anche cooperativa tra imprese industriali e/ o artigiane

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La Regione Lazio concede contributi in conto capitale a consorzi costituiti in forma di società anche cooperativa tra imprese industriali e/ o artigiane

La Regione Lazio concede contributi in conto capitale a consorzi costituiti in forma di società anche cooperativa tra imprese industriali e/ o artigiane, in numero non inferiore a nove, le quali dimostrino di essere in possesso delle concessioni edilizie rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, od abbiano assolto gli obblighi derivanti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi.
La Regione Lazio concede contributi in conto capitale a consorzi costituiti in forma di società anche cooperativa tra imprese industriali e/ o artigiane, in numero non inferiore a nove, le quali dimostrino di essere in possesso delle concessioni edilizie rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, od abbiano assolto gli obblighi derivanti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47.

I contributi riguardano la realizzazione di:

a)      strutture comuni destinate al servizio delle imprese associate, ivi compresi i centri di elaborazione dati, che attivino processi di sviluppo dell’ intera aerea;

b)     infrastrutture primarie di completamento al servizio dell’ area;

c)      impianti in comune di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;

d)     impianti in comune che consentano il risparmio dell’ utilizzazione delle acque e/ o il recupero delle sostanze disperse;

e)      impianti in comune che consentano l’ utilizzazione di sorgenti di energia alternativa.

Detti contributi di cui al precedente articolo sono stabiliti, in favore dei consorzi che operano nel territorio della Regione Lazio, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile

Pubblicato il regolamento del Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo 15 milioni a favore delle produzioni di cinema e audiovisivo nel Lazio

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Pubblicato il regolamento del Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo 15 milioni a favore delle produzioni di cinema e audiovisivo nel Lazio

Regolamento del Fondo regionale per cinema e udiovisivo

Pubblicato il regolamento del Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo 15 milioni a favore delle produzioni di cinema e audiovisivo nel Lazio

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 45 del 7 dicembre 2011 la Delibera di Giunta Regionale n. 578 concernente “Interventi regionali in materia di cinema ed audiovisivo (ex art. 1, commi 107, 108 e 109 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12). In allegato è possibile scaricare il testo della delibera, le modalità e i criteri per la concessione delle sovvenzioni (allegato A) e la modulistica per l’istanza di richiesta delle sovvenzioni (allegato B) Le imprese cinematografiche potranno dunque inviare le domande di sovvenzione dal 7 dicembre, fino al 31 dicembre.

 

Chi può usufruirne?

Potranno richiedere sovvenzioni quelle produzioni di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nel 2011, riconosciute come prodotto culturale, che abbiano speso nel territorio del Lazio almeno il 40% del proprio budget. Nei casi in cui le opere cinematografiche o audiovisive siano state realizzate in tutto o in parte in teatri di posa situati all’interno della Regione Lazio, è previsto che l’entità della sovvenzione venga aumentata in misura pari al 10% delle spese sostenute per l’utilizzo degli stessi teatri di posa e i servizi annessi.

Circolare n. 152 Direzione Centrale Entrate Roma, 06/12/2011

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Rilevazione delle retribuzioni medie provinciali dei lavoratori agricoli, determinate annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la Commissione Centrale di cui all’art. 9 sexies comma 3° L. N. 608/96, operata dalle Sedi provinciali con la collaborazione delle Organizzazioni sindacali e datoriali, firmatarie dei contratti provinciali e regionali, nonché dei rappresentanti delle Sedi Circoscrizionali e delle Sedi I. N. A. I. L.

Direzione Centrale Entrate Roma, 06/12/2011

Circolare n. 152

 

OGGETTO: Rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O. T. D. ) e degli operai a tempo indeterminato (O. T. I. )

del settore agricolo, in vigore alla data del 30. 10. 2011, per la determinazione delle medie salariali.

 

SOMMARIO: Rilevazione delle retribuzioni medie provinciali dei lavoratori agricoli, determinate annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la Commissione Centrale di cui all’art. 9 sexies comma 3° L. N. 608/96, operata dalle Sedi provinciali con la collaborazione delle Organizzazioni sindacali e datoriali, firmatarie dei contratti provinciali e regionali, nonché dei rappresentanti delle Sedi Circoscrizionali e delle Sedi I. N. A. I. L.

 1. PREMESSA

Come ogni anno, poiché non sono intervenute modifiche alla normativa che prevede l’applicazione delle disposizioni dell’art. 28 del DPR 488/68 e dell’art. 7 della legge 233/1990 per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968 – n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti) e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, le Sedi devono procedere alla rilevazione delle retribuzioni medie provinciali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, occupati nei vari settori in cui si articola

l’attività del comparto agricolo.

La rilevazione deve essere effettuata alla data del 30 ottobre 2011, inconformità alla normativa e alle disposizioni contrattuali, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 190 del 31 dicembre 2002.

 

2. DIRETTIVE OPERATIVE

Preliminarmente si riconferma che è affidato a ciascuna Direzione Regionale il coordinamento dell’attività di rilevazione dei salari contrattuali di tutte le relative province, nonché il controllo, sia di calcolo che di merito, dei dati rilevati dalle singole Sedi.

La Direzione Regionale, inoltre, deve verificare che i dati relativi alla contrattazione integrativa regionale del settore idraulico-forestale e di quello cooperativistico siano rilevati, in tutte le province, in maniera uniforme.

E’ opportuno, pertanto, che il Direttore regionale designi un coordinatore, esperto nelle rilevazioni in argomento, cui affidare i controlli anzidetti e le attività di raccordo con la Direzione Centrale delle Entrate.

Si raccomanda ai Direttori di Sede di dare corso prontamente alle operazioni affinché sia rispettata la programmazione delle ulteriori fasi del processo che si concluderà con la trasmissione delle rilevazioni al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale per l’emanazione del Decreto direttoriale.

Considerato che l’insieme degli adempimenti deve essere portato a termine entro il 6 febbraio 2012, si suggerisce di contattare con immediatezza le Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del comparto.

 

3. MODULISTICA

Al fine di favorire le operazioni di calcolo, si comunica che sono disponibili,come di consueto, all’indirizzo ftp://ftp. Inps/applicazioni inps nella Directory Operai Agricoli, i files RM1. Xls, RM2. Zip e 2011 modelli OTD e OTI, che permettono di ottenere il calcolo finale di ogni tabella con il semplice inserimento dei dati.

Le tabelle prevedono campi colorati (verdi), per l’immissione dei dati, e campi bianchi protetti, riservati alle formule di calcolo. Qualora necessitino ulteriori tabelle per altri settori, non compresi fra quelli inviati, è possibile utilizzare le tabelle esistenti, duplicandole e cambiando le intestazioni nei campi verdi predisposti per l’inserimento dei dati richiesti.

Gli importi finali, che si ottengono dalla elaborazione delle tabelle, devono essere riportati nelle tabelle finali OTD e OTI, disponibili nella stessa cartella.

In tal modo ogni Sede potrà visualizzare subito il salario medio della propria provincia e verificare, in tempo brevissimo, l’esattezza della elaborazione.

Si ricorda che il salario medio finale non deve essere inferiore a quello dell’anno precedente.

La tabella OTD finale, cioè quella che darà la retribuzione media giornaliera, è di semplice compilazione. Nella riga A dovrà essere inserito, per ogni settore specificato, l’importo ricavato dal calcolo finale di ogni tabella RM1; nella riga B dovrà essere inserita l’incidenza percentuale di ogni settore; la riga C sarà ottenuta automaticamente e così pure la retribuzione media giornaliera. Si ricorda che il totale dell’incidenza percentuale dei vari settori deve essere uguale a 100.

Allo stesso modo, nella riga A della tabella OTI va inserito, per ciascuna qualifica e per ogni settore, l’importo derivante dalle operazioni di calcolo effettuate nelle tabelle RM2; nella riga B dovrà essere inserita l’incidenza percentuale, mentre la riga C verrà automaticamente calcolata determinando la retribuzione media giornaliera.

Il calcolo automatico del salario medio è legato al totale dell’incidenza percentuale che deve risultare sempre uguale a 100. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui (ad esempio per la figura del “qualificato super”) la percentuale dell’incidenza risultasse inferiore al 100%, sarebbe necessario aumentare aritmeticamente, per tutti i settori presenti nella rilevazione, tale percentuale fino a raggiungere la percentuale del 100%.

Ultimate le operazioni di immissione dei dati, ogni Sede dovrà inviare il file completato, improrogabilmente entro il 13 gennaio 2012, aquesta Direzione Generale, tramite una o più mail alla casella di posta “Salari Medi”.

Si osserva infine che, completate le operazioni a livello locale, le tabelle (estratte dai files messi a disposizione) e i relativi allegati, dovranno essere trasmessi alle Sedi Regionali che, dopo il controllo di cui si è detto, provvederanno alla loro spedizione, a questa Direzione Centrale, entro il 6 febbraio 2012, allegando altresì la seguente documentazione cartacea:

· i modelli 1 e 2 RM, compilati per ciascun settore di attività, sottoscritti dai funzionari compilatori e dai dirigenti delle sedi nonché dai rappresentanti delle Sedi Circoscrizionali,  dell’I. N. A. I. L. E delle Organizzazioni datoriali e sindacali;

· il verbale della riunione tenuta dai funzionari di cui al punto precedente;

· le note illustrative dei dati retributivi rilevati, al fine di una loro migliore lettura;

· i modelli OTD e OTI;

· una copia delle tabelle salariali vigenti al 30 ottobre 2011;

· una copia dei C. P. L. Rinnovati nel corso dell’anno e relativi ai settori produttivi agricoli operanti nella provincia.

Come di consueto, si allegano le griglie contenenti le retribuzioni nazionali unitamente alle note esplicative per la compilazione dei modelli.

Il Direttore Generale Nori

 

Operai agricoli e florovivaisti

AREE PROFESSIONALI

MINIMI

AREA 1a

1. 200,00

AREA 2a

 1. 100,00

AREA 3a

   750,00

MINIMI SALARIALI NAZIONALI DI AREA ORARI IN VIGORE DAL 1° gennaio 2011

Operai agricoli e florovivaisti

AREE PROFESSIONALI

MINIMI

AREA 1a

7,20

AREA 2a

6,60

AREA 3a

6,20

 

 

LIVELLO

SCATTI DI ANZIANITA’

 

5– SPEC. SUPER

12,78

4 –SPECIALIZZ.

 12,50

3 –QUAL. SUPER

 11,93

2- QUALIFICATO

 11,36

1 – COMUNE

9,89

 

 OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Tabella delle retribuzioni orarie in vigore dal 1. 12. 2010

                                                                                                          

LIVELLO

MINIMO

RETRIBUTIVO

NAZIONALE

CONGLOBATO

ELEMENTO

31,36%

TOTALE SALARIO NAZIONALE

5– SPEC. SUPER

8,18

2,57

10,75

 

4 –SPECIALIZZ.

 

7,70

 

2,41

 

10,11

 

3 –QUAL. SUPER

 

7,37

 

2,31

 

9,68

 

2- QUALIFICATO

 

7,20

 

2,26

 

9,46

 

1 – COMUNE

 

6,64

 

2,08

 

8,72

  

OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Tabella delle retribuzioni mensili in vigore dal 1. 12. 2010                                                                                                         

LIVELLO

TOTALE NAZIONALE CONGLOBATO

5– SPEC. SUPER

1. 382,77

 

4 – SPECIALIZZ.

 

1. 301,61

 

3 – QUAL. SUPER

 

1. 245,44

 

2 -QUALIFICATO

 

1. 216,16

 

1 – COMUNE

 

1. 122,03

  

COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI –  OPERAI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Tabella delle retribuzioni giornaliere in vigore dal 1. 1. 2011

 

 

LIVELLO

MINIMO

RETRIBUTIVO

NAZIONALE

CONGLOBATO

ELEMENTO

30,44%

TOTALE SALARIO NAZIONALE

3

54,77

16,67

71,44

4

50,92

15,50

66,42

5

48,42

14,74

63,16

6

47,02

14,31

61,33

7

43,62

13,28

56,90

 

COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI –  OPERAI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

 

Tabella delle retribuzioni mensili in vigore dal 1. 1. 2011

LIVELLO

MINIMO

CONTRATTUALE

CONGLOBATO

 3–

1. 423,99

 4 –

1. 324,06

 5 –

1. 259,12

6 –

1. 222,65

7 –

1. 134,36

 

 

LIVELLO

SCATTI DI ANZIANITA’

 

12,20

11,93

11,39

10,85

  9,44

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE

DEL MOD. 1 R. M. SETTORE TRADIZIONALE

(Retribuzioni medie O. T. D. )

Col. 1 Nelle province dove sono stati rinnovati i C. P. L. Indicare i parametri attribuiti ai profili

professionali presenti nella provincia.

Col. 2 Indicare i valori economici dei parametri di Col. 1. Nelle province dove non si è proceduto al rinnovo dei C. P. L. Riportare gli importi dei “minimi salariali di area” con i seguenti criteri: minimi della prima area ai lavoratori specializzati super e specializzati; minimi della seconda area ai lavoratori qualificati super e qualificati; minimi della terza area ai lavoratori comuni.

Col. 3 Indicare gli importi giornalieri degli aumenti salariali provinciali desumendone l’ammontare dalla tabella salariale in vigore alla data del 30. 10. 11. Nelle province dove non siano stati rinnovati i C. I. P. L. , indicare l’importo dell’integrazione provinciale.

Col. 4 Calcolare il valore del Terzo Elemento applicando agli importi delle Colonne 2 e 3 l’indice percentuale del 30,44%.

Col. 5 Sommare, per ciascuna qualifica o parametro, gli importi delle Col. 2, 3 e 4.

Col. 6 Indicare, per ogni parametro, l’incidenza nell’ambito della qualifica in cui è stato inserito. Il totale delle incidenze dei parametri appartenenti alla stessa qualifica deve essere pari a 100.

Col. 7 Calcolare gli importi applicando ai totali di Col. 5 gli indici percentuali di Col. 6.

Col. 8 Determinare la retribuzione giornaliera per ogni singola qualifica sommando le retribuzioni giornaliere, relative ai parametri, indicate nella Col. 7.

Col. 9 Indicare separatamente le percentuali di incidenza numerica dei “Qualificati” e dei “Qualificati Super” nonché degli “Specializzati” e degli “Specializzati Super” relativamente al complesso dei lavoratori che rivestono tali qualifiche (Incidenza numerica “%” dei “Qualificati” + Incidenza numerica “%” dei “Qualificati Super” = 100; Incidenza numerica “%” degli “Specializzati” + Incidenza numerica “%” degli “Specializzati Super” = 100);

Col. 10 Calcolare gli importi applicando ai totali di Col. 8 gli indici percentuali di Col. 9.

Col. 11 Sono riportati i valori da attribuire alle retribuzioni corrispondenti alle tre qualifiche

previste dalla L. N. 457/72 per gli Operai a Tempo Determinato (Peso 1 per i Comuni; Peso 2

per i Qualificati; Peso 3 per gli Specializzati).

Col. 12 Moltiplicare gli importi di Col. 8 per i Comuni, ovvero di Col. 10 per i valori di Col. 11;

sommare detti importi e dividere il Totale per 6. Si ottiene la retribuzione media giornaliera.

– INDICARE NELL’APPOSITO CAMPO L’INDICE PERCENTUALE DI “INCIDENZA DEL

SETTORE “TRADIZIONALE” SUL COMPLESSO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA

PROVINCIALE. ”

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE

DEL MOD. 2 RM SETTORE TRADIZIONALE

(Retribuzioni medie O. T. I. )

Col. 1 Nelle province dove sono stati rinnovati i CPL indicare i parametri attribuiti ai profili professionali presenti nella provincia.

Col. 2 Indicare i valori economici dei parametri di Col. 1. Nelle province dove non si è proceduto al rinnovo dei C. I. P. L. Riportare gli importi dei “minimi salariali di area” con i seguenti criteri: minimi della prima area ai lavoratori specializzati super e specializzati; minimi della seconda area ai lavoratori qualificati super e qualificati; minimi della terza area ai lavoratori comuni. I valori devono essere espressi in misura mensile.

Col. 3 Indicare gli importi mensili degli aumenti salariali provinciali desumendone l’ammontare dalla tabella salariale in vigore alla data del 30. 10. 11. Nelle province dove non siano stati rinnovati i C. P. L. Indicare l’importo dell’integrazione provinciale.

Col. 4 Indicare, per ciascuna qualifica o parametro, il corrispettivo mensile in contanti, previsto dal C. P. L. Per il caso in cui i generi in natura non vengano corrisposti.

Col. 5 Indicare, per ciascuna qualifica o parametro, il valore sostitutivo mensile dell’alloggio ed annessi per il caso di mancata concessione, sempre che il relativo elemento della retribuzione sia stabilito dal C. P. L.

Col. 6 Indicare il numero medio ponderato degli scatti di anzianità maturati dai lavoratori appartenenti a ciascuna qualifica o parametro: detto numero di scatti non può essere superiore a cinque.

Col. 7 Calcolare, per ciascuna qualifica o parametro, gli importi mensili relativi agli scatti di anzianità moltiplicando i dati di colonna 6 per le quote fisse mensili.

Col. 8 Sommare, per ciascuna qualifica o parametro, gli importi mensili delle Col. 2,3,4,5 e 7.

Col. 9 I ratei relativi alla 13a e 14a mensilità si ottengono dividendo i totali di Col. 8 per 12 e moltiplicando i risultati per 2.

Col. 10 Sommare gli importi mensili relativi a ciascun parametro o qualifica delle Col. 8 e 9.

Col. 11 Dividere gli importi mensili di Col. 10 per 26 (numero convenzionale delle giornate di lavoro).

Col. 12 Indicare per ogni parametro l’incidenza nell’ambito della qualifica in cui è stato inserito. Il totale dei parametri appartenenti alla stessa qualifica deve essere pari a 100.

Col. 13 Calcolare gli importi applicando ai totali di Col. 11 gli indici percentuali di Col. 12.

Col. 14 Determinare la retribuzione giornaliera per singola qualifica sommando le retribuzioni giornaliere, relative ai parametri, indicate nella Col. 13.

 

– INDICARE NELL’APPOSITO CAMPO L’INDICE PERCENTUALE DI “INCIDENZA DEL SETTORE “TRADIZIONALE” SUL COMPLESSO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA PROVINCIALE. ”

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 1 R. M. SETTORE FLOROVIVAISTICO

(Retribuzioni medie O. T. D. )

Col. 1 Nelle province dove sono stati rinnovati i C. P. L. Indicare i parametri attribuiti ai profili professionali presenti nella provincia.

Col. 2 Indicare i valori economici dei parametri di Col. 1. Nelle province dove non si è proceduto al rinnovo dei C. P. L. Riportare gli importi dei “minimi salariali di area” con i seguenti criteri: minimi della prima area ai lavoratori specializzati super e specializzati; minimi della seconda area ai lavoratori qualificati super e qualificati; minimi della terza area ai lavoratori comuni.

Col. 3 Indicare gli importi giornalieri degli aumenti salariali provinciali desumendone l’ammontare dalla tabella salariale in vigore alla data del 30. 10. 11. Nelle province dove non siano stati rinnovati i C. P. L. , indicare l’importo dell’integrazione provinciale.

Col. 4 Calcolare il valore del Terzo Elemento applicando alla somma degli importi delle Colonne 2 e 3 l’indice percentuale del 30,44%.

Col. 5 Sommare, per ciascuna qualifica o parametro, gli importi delle Col. 2, 3 e 4.

Col. 6 Indicare, per ogni parametro, l’incidenza nell’ambito della qualifica in cui è stato inserito. Il totale delle incidenze dei parametri appartenenti alla stessa qualifica deve essere pari a 100.

Col. 7 Calcolare gli importi applicando ai totali di Col. 5 gli indici percentuali di Col. 6.

Col. 8 Determinare la retribuzione giornaliera per singola qualifica sommando le retribuzioni giornaliere, relative ai parametri, indicate nella Col. 7.

Col. 9 Indicare separatamente le percentuali di incidenza numerica dei “Qualificati” e dei “Qualificati Super” nonché degli “Specializzati” e degli “Specializzati Super” relativamente al complesso dei lavoratori che rivestono tali qualifiche (Incidenza numerica “%” dei “Qualificati” + Incidenza numerica “%” dei “Qualificati Super” = 100; Incidenza numerica “%” degli “Specializzati” + Incidenza numerica “%” degli “Specializzati Super” = 100);

Col. 10 Calcolare gli importi applicando ai totali di Col. 8 gli indici percentuali di Col. 9.

Col. 11 Sono riportati i valori da attribuire alle retribuzioni corrispondenti alle tre qualifiche previste dalla L. N. 457/72 per gli Operai a Tempo Determinato (Peso 1 per i Comuni, Peso 2 per i Qualificati, Peso 3 per gli Specializzati).

Col. 12 Moltiplicare gli importi di Col. 8 ovvero 10 per i valori di Col. 11; sommare detti importi e dividere il Totale per 6. Si ottiene la retribuzione media giornaliera.

 

– INDICARE NELL’APPOSITO CAMPO L’INDICE PERCENTUALE DI “INCIDENZA DEL SETTORE “FLOROVIVAISTICO” SUL COMPLESSO DELL’ ATTIVITA’ AGRICOLA PROVINCIALE. ”

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 2 RM SETTORE FLOROVIVAISTICO

(Retribuzioni medie O. T. I. )

Col. 1 Nelle province dove sono stati rinnovati i C. P. L. Indicare i parametri attribuiti ai profili professionali presenti nella provincia.

Col. 2 Indicare i valori economici dei parametri di Col. 1. Nelle province dove non si è proceduto al rinnovo dei C. P. L. Riportare gli importi dei “minimi salariali di area” con i seguenti criteri: minimi della prima area ai lavoratori specializzati super e specializzati; minimi della seconda area ai lavoratori qualificati super e qualificati; minimi della terza area ai lavoratori comuni. I valori devono essere espressi in misura mensile.

Col. 3 Indicare gli importi mensili degli aumenti salariali provinciali desumendone l’ammontare dalla tabella salariale in vigore alla data del 30. 10. 11. Nelle province dove non siano stati rinnovati i C. P. L. Indicare l’importo dell’integrazione provinciale.

Col. 4 Indicare il numero medio ponderato degli scatti di anzianità maturati dai lavoratori appartenenti a ciascuna qualifica o parametro; detto numero di scatti non può essere superiore a cinque.

Col. 5 Calcolare, per ciascuna qualifica o parametro, gli importi mensili relativi agli scatti di anzianità moltiplicando i dati di colonna 4 per le quote fisse mensili.

Col. 6 Sommare, per ciascuna qualifica o parametro, gli importi mensili delle Col. 2,3 e 5.

Col. 7 I ratei relativi alla 13a e 14a mensilità si ottengono dividendo i totali di Col. 6 per 12 e moltiplicando i risultati per 2.

Col. 8 Sommare gli importi mensili relativi a ciascun parametro o qualifica delle Col. 6 e 7.

Col. 9 Dividere gli importi mensili di Col. 8 per 26 (numero convenzionale delle giornate di lavoro).

Col. 10 Indicare per ogni parametro l’incidenza nell’ambito della qualifica in cui è stato inserito. Il totale dei parametri appartenenti alla stessa qualifica deve essere pari a 100.

Col. 11 Calcolare gli importi applicando ai totali di Col. 9 gli indici percentuali di Col. 10.

Col. 12 Determinare la retribuzione giornaliera per singola qualifica sommando le retribuzioni giornaliere, relative ai parametri, indicate nella Col. 11.

 

– INDICARE NELL’APPOSITO CAMPO L’INDICE PERCENTUALE DI “INCIDENZA DEL SETTORE “FLOROVIVAISTICO” SUL COMPLESSO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA PROVINCIALE. ”

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE

DEL MOD. 1 RM SETTORE COOPERATIVE

(Retribuzioni medie O. T. D. )

Col. 1 Vanno riportati, per ciascuna qualifica gli importi del “minimo retributivo nazionale conglobato” di cui al predetto Contratto, espressi in misura giornaliera.

Col. 2 Va calcolato, per ciascuna qualifica, l’importo del Terzo Elemento relativo al minimo contrattuale conglobato, applicando agli importi della colonna precedente l’indice del 30,44%.

Col. 3 Va riportato, per ciascuna qualifica, il totale del salario nazionale (Col. 1+2).

Col. 4 Indicare gli importi giornalieri del salario integrativo, previsto per ciascuna qualifica, desumendone l’ammontare dalla tabella salariale in vigore alla data del 30. 10. 11.

Col. 5 Calcolare, per ciascuna qualifica, gli importi del Terzo Elemento, relativo al salario integrativo, applicando agli importi della colonna precedente l’indice del 30,44%.

Col. 6 Sommare, per ciascuna qualifica, gli importi delle colonne 3, 4 e 5; i totali

rappresentano le retribuzioni contrattuali giornaliere.

Col. 7 Indicare le percentuali di incidenza numerica dei Qualificati” e dei “Qualificati Super, degli “Specializzati” e degli “Specializzati Super” relativamente al complesso dei lavoratori che rivestono tali qualifiche (Incidenza numerica “%” dei “Qualificati” + Incidenza numerica “%” dei “Qualificati Super” = 100; Incidenza numerica “%” degli “Specializzati” + Incidenza numerica “%” degli “Specializzati Super” = 100);

Col. 8 Calcolare gli importi applicando ai totali di Col. 6 gli indici percentuali di Col. 7.

Col. 9 Sono riportati i valori da attribuire alle retribuzioni corrispondenti alle qualifiche previste dalla L. N. 457/72 per gli Operai a Tempo Determinato (Peso 1 per i Comuni; Peso 2 per i Qualificati; Peso 3 per gli Specializzati).

Col. 10 Moltiplicare gli importi di Col. 8, per i valori di Col. 9; sommare detti importi e dividere il totale per 6. Si ottiene la retribuzione media giornaliera.

 

– INDICARE NELL’APPOSITO CAMPO L’INDICE PERCENTUALE DI “INCIDENZA DEL SETTORE “COOPERATIVE” SUL COMPLESSO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA PROVINCIALE. ”

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE

DEL MOD. 2 RM SETTORE COOPERATIVE

(Retribuzioni medie OTI)

Col. 1 Vanno riportati, per ciascuna qualifica, gli importi mensili del “minimo retributivo nazionale conglobato”.

Col. 2 Va riportato, per ciascuna qualifica, l’incremento di cui al CCNL.

Col. 3 Va riportato, per ciascuna qualifica, il totale della retribuzione (Col. 1+2).

Col. 4 Indicare gli importi mensili del salario integrativo, previsto per ciascuna qualifica, desumendone l’ammontare dalla tabella salariale in vigore alla data del 30. 10. 11.

Col. 5 Indicare, per ciascuna qualifica o parametro, il corrispettivo mensile in contanti, previsto dal C. I. P. L. , per il caso in cui i generi in natura non vengano corrisposti.

Col. 6 Indicare, per ciascuna qualifica, il valore sostitutivo mensile dell’alloggio ed annessi nel caso di mancata concessione, sempre che il relativo elemento della retribuzione sia stabilito dal C. I. P. L. (i dati devono essere desunti dai contratti).

Col. 7 Indicare il numero medio ponderato degli scatti di anzianità maturati dai lavoratori appartenenti a ciascuna qualifica; detto numero di scatti non può essere superiore a cinque.

Col. 8 Calcolare, per ciascuna qualifica, gli importi mensili relativi agli scatti di anzianità moltiplicando i dati di Col. 7 per le quote fisse mensili.

Col. 9 Sommare, per ciascuna qualifica, gli importi mensili delle Col. 3, 4, 5, 6 e 8.

Col. 10 I ratei relativi alla 13a e 14a mensilità si ottengono dividendo i totali di Col. 9 per 12 e moltiplicando i risultati per 2.

Col. 11 Sommare gli importi mensili relativi a ciascuna qualifica delle Col. 9 e 10.

Col. 12 Dividere gli importi mensili di Col. 11 per 26 (numero convenzionale delle giornate di lavoro).

 

– INDICARE NELL’APPOSITO CAMPO L’INDICE PERCENTUALE DI “INCIDENZA DEL SETTORE “COOPERATIVE” SUL COMPLESSO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA PROVINCIALE. ”

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 1 RM SETTORE IDRAULICO-FORESTALE

(Retribuzioni medie OTD)

Col. 1 Va riportato per ciascuna qualifica l’importo del “minimo retributivo nazionale conglobato”.

Col. 2 Va calcolato il Terzo Elemento sul “minimo retributivo nazionale conglobato”.

Col. 3 Va riportato, per ciascuna qualifica, il totale della retribuzione giornaliera (retribuzione oraria per 6,5), previsto dall’anzidetto CCNL.

Col. 4 Indicare in misura giornaliera gli importi relativi al salario integrativo regionale. Detta retribuzione giornaliera si calcola con il seguente procedimento (retribuzione oraria per 169:26). Per la Regione Sardegna, la retribuzione oraria si moltiplica per (156:26).

Col. 5 Calcolare, per ciascuna qualifica, il Terzo Elemento, relativo al salario integrativo regionale, applicando agli importi della colonna precedente l’indice del 31,36 %.

Col. 6 Sommare gli importi delle Col. 3, 4 e 5: i totali rappresentano le retribuzioni contrattuali giornaliere di ciascuna qualifica.

Col. 7 Indicare le percentuali di incidenza numerica degli “Specializzati” e degli “Specializzati Super” relativamente al complesso dei lavoratori che rivestono tali qualifiche (Incidenza numerica “%” degli “Specializzati” + Incidenza numerica “%” degli “Specializzati Super” = 100);

Col. 8 Calcolare gli importi applicando ai totali di Col. 6 gli indici percentuali di Col. 7.

Col. 9 Sono riportati i valori da attribuire alle retribuzioni corrispondenti alle tre qualifiche previste dalla L. N. 457/72 per gli Operai a Tempo Determinato (Peso 1 per i Comuni; Peso 2 per i Qualificati; Peso 3 per gli Specializzati).

Col. 10 Moltiplicare gli importi di Col. 6, ovvero 8, per i valori di Col. 9; sommare detti importi e dividere il totale per 6. Si ottiene la retribuzione media giornaliera.

 

– INDICARE NELL’APPOSITO CAMPO L’INDICE PERCENTUALE DI “INCIDENZA DEL SETTORE “IDRAULICO-FORESTALE” SUL COMPLESSO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA PROVINCIALE. ”

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE

DEL MOD. 2 RM SETTORE IDRAULICO-FORESTALE

(Retribuzioni medie OTI)

Col. 1 Va riportato, per ciascuna qualifica, l’importo del “minimo retributivo nazionale conglobato mensile”.

Col. 2 Va riportato, per ciascuna qualifica, l’importo mensile dell’aumento di cui al CCNL.

Col. 3 Va riportato, per ciascuna qualifica, l’importo mensile del salario nazionale.

Col. 4 Indicare in misura mensile, per ciascuna qualifica, gli importi relativi al salario integrativo regionale.

Col. 5 Indicare gli eventuali scatti di anzianità maturati; detto numero di scatti non può essere superiore a cinque.

Col. 6 Calcolare, per ciascuna qualifica, gli eventuali importi mensili relativi agli scatti di anzianità.

Col. 7 Sommare, per ciascuna qualifica, gli importi mensili delle Col. 3, 4 e 6.

Col. 8 I ratei relativi alla 13a ed alla 14a mensilità si ottengono dividendo il totale di Col. 7 per 12 e moltiplicando il risultato per 2.

Col. 9 Sommare, per ciascuna qualifica, gli importi mensili delle Col. 7 e 8.

Col. 10 Dividere gli importi mensili di Col. 9 per 26 (n. Medio convenzionale di giornate di lavoro).

– INDICARE NELL’APPOSITO CAMPO L’INDICE PERCENTUALE DI “INCIDENZA DEL SETTORE “IDRAULICO-FORESTALE” SUL COMPLESSO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA PROVINCIALE. ”

Redditometro caso: possesso di imbarcazione da diporto con propulsione a motore, autoveicoli, immobili e servizi di collaboratori familiari

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Redditometro caso: possesso di imbarcazione da diporto con propulsione a motore, autoveicoli, immobili e servizi di collaboratori familiari

Massima – Il c. D. “redditometro” consiste in un sistema di presunzioni legali, nel senso che il contribuente non può contestate il metodo di determinazione del reddito, sindacando la formula matematica utilizzata nel decreto del 1992.

Tanto premesso, per confutare il reddito determinato in conformità ai decreti del Ministero, il contribuente, tramite adeguata prova contraria, può dimostrare che, nel suo specifico caso, le spese di mantenimento del bene sono inferiori rispetto a quelle presunte dal Ministero, e che, di conseguenza, il bene, ai fini della determinazione del reddito, “vale meno”.

Sent. N. 136 del 1° luglio 2011 (ud. Del 25 maggio 2011) della Comm. Trib. Prov. Di Torino, Sez. II – Pres. Premoselli, Rel. Roccella

Massima – Il c. D. “redditometro ” consiste in un sistema  di  presunzioni legali, nel senso che il  contribuente  non  può  contestate  il  metodo  di determinazione del reddito, sindacando la formula matematica utilizzata  nel decreto del 1992. Tanto premesso, per confutare il  reddito  determinato  in conformità ai decreti del Ministero, il contribuente, tramite adeguata prova contraria,  può  dimostrare  che,  nel  suo  specifico  caso,  le  spese  di mantenimento  del  bene  sono  inferiori  rispetto  a  quelle  presunte  dal Ministero, e che, di conseguenza, il bene, ai fini della determinazione  del reddito, “vale meno”.

Fatto e svolgimento del giudizio

1) Con ricorso in data 9/2/2010 S. A. , chiedendone  la  declaratoria  di nullità, l’avviso di accertamento n.   [Omissis],  relativo  all’IRPEF,  anno d’imposta 2005, con il quale l’Ufficio impositore accertava  sinteticamente, ex art. 38 del DPR 600/1973, un maggior reddito imponibile di € 42. 047,00  = in capo al contribuente  in  applicazione  dei  criteri  e  degli  indici  e coefficienti presuntivi di reddito (o di maggior reddito) in relazione  agli elementi indicativi di capacità contributiva previsti dai DD. MM.   10/09/1992 e 19/11/1992.

2)  Gli  elementi  indicativi  del  reddito  erano  stati  forniti   dal contribuente in risposta al questionario inviatogli  dall’ufficio  ed  erano costituiti, per l’annualità in questione, dal possesso  di  imbarcazione  da diporto con  propulsione  a  motore,  autoveicoli,  immobili  e  servizi  di collaboratori familiari.

3) A sostegno della domanda il  contribuente  deduceva,  sostanzialmente che:

– la collaboratrice familiare sarebbe stata assunta  per  occuparsi  dei figli minori del contribuente, uno dei quali invalido al 100% e l’altra  con una grave lesione all’occhio  destro  e,  pertanto,  avrebbe  dovuto  essere esclusa dal computo degli indici di reddito;

– il ricorrente è comproprietario al  50%  con  l’anziana  madre  di  17 appartamenti da cui deriverebbe la maggior parte del reddito dichiarato  dal contribuente,  reddito  quello  degli  immobili  citati   che,   di   fatto, confluirebbe  al  100%  al  contribuente  stesso,  in  quanto   messogli   a disposizione dalla madre stessa in  relazione  alla  particolare  situazione familiare del ricorrente derivante dalle gravi patologie  che  affliggono  i figli e di cui si è detto;

–  uno  degli  immobili  considerati  come  residenze   secondarie   del contribuente sarebbe, anzi, abitato proprio dalla madre del medesimo che  lo avrebbe adibito a propria residenza proprio al  fine  di  poter  accudire  i nipoti;

– l’ufficio sarebbe incorso in un errore di calcolo nella determinazione dell’indice di reddito derivante dal possesso dell’autovettura e non avrebbe tenuto conto, nella determinazione della quota  di  incremento  patrimoniale relativa all’acquisto di una  nuova  imbarcazione  avvenuto  nel  2006,  che l’imbarcazione nuova sarebbe stata oggetto di un contratto di leasing e  che per in funzione dell’acquisto della stessa il  contribuente  aveva  alienato quella di cui era proprietario nel 2005;

– l’ufficio non avrebbe  tenuto  conto  di  un’alienazione  di  immobili avvenute nel 2004, che  avrebbe  consentito  al  contribuente  disponibilità economiche anche per gli anni futuri;

– in definitiva la capacità reddituale del contribuente sarebbe  congrua e coerente con gli indici di reddito in quanto ai redditi propri  dichiarati dal contribuente occorre aggiungere la disponibilità dell’ulteriore 50%  del reddito immobiliare solo formalmente appartenente alla madre,  ma  di  fatto utilizzato dal contribuente.

4) Si costituiva l’ufficio resistente rilevando che:

– la correttezza del conteggio relativo  all’autoveicolo,  immatricolato nel 2002 e per il quale, quindi, l’abbattimento del 10% annuo dell’ammontare degli importi risultanti dall’applicazione del  coefficiente  si  applica  a partire dal terzo successivo a quello di immatricolazione, cioè dal 2005;

–  l’ufficio  ha  tenuto  conto  nei  calcoli  relativi   all’incremento patrimoniale relativo all’acquisto  dell’imbarcazione  del  2006  sia  della presenza del  contratto  di  leasing,  sia  della  cessione  del  precedente natante;

–  che  la  documentazione  versata  in  giudizio   relativamente   alla collaboratrice familiare riguarda un soggetto assunto nell’anno 2009, mentre l’accertamento in questione si riferisce al 2005;

– nessuna  prova  è  stata  fornita  dal  contribuente  in  ordine  alla circostanza  che  il  reddito   immobiliare   dei   17   immobili   di   cui comproprietario con la madre sarebbe nella sua totale disponibilità;

– la cessione immobiliare del 2004  è  stata  considerata  nell’anno  di realizzazione, in quanto  in  assenza  della  stessa  anche  quell’annualità avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento.

5) Con ricorso in data  9/2/2010  il  ricorrente  impugnava,  formulando conclusioni identiche  a  quello  e  del  precedente  ricorso,  l’avviso  di accertamento n. [Omissis], relativo  allo  stesso  tributo,  anno  d’imposta 2006, con il quale l’Ufficio accertava per l’annualità un maggior imponibile di € 38. 567,00=

6) I motivi dell’avviso di accertamento erano analoghi a quelli relativi all’anno precedente, analoghi gli indici di reddito utilizzati dall’ufficio, con la sola differenza che nell’annualità  2005  scompariva  il  riferimento alla  collaboratrice  domestica   e   compariva   la   voce   assicurazioni, evidentemente dimenticata dall’ufficio  nell’anno  precedente.   Identiche  a quelle relative all’annualità precedente i motivi di ricorso ed identiche le difese dell’ufficio.

7) I due giudizi subivano rinvii richiesti dalle parti per esaminare  la possibilità di addivenire ad una  conciliazione  giudiziale  e,  in  ultimo, venivano chiamati all’udienza del 25/5/2011  in  occasione  della  quale  si procedeva  alla  riunione  dei  ricorsi,  stante  l’identità  soggettiva  ed oggettiva delle due controversie.

Motivi

Ritiene questa Commissione di dover premettere alcune osservazioni di carattere  generali  prima  di  esaminare  il  merito  del procedimento di cui alla presente  decisione.   In  linea  generale  appaiono ragionevoli e condivisibili presupposti da cui muovono gli  accertamenti  di tipo induttivo, qual è quello che ci occupa, basati sulla proprietà/possesso/disponibilità di determinati beni, che costituiscono (o possono costituire) indice di reddito e, quindi, di  capacità  contributiva, posto che detti beni hanno  sicuramente un costo tanto di  acquisizione, quanto di mantenimento, costi che devono, prima, “entrare” nel  reddito  del soggetto per poter, poi, “uscire” per l’acquisizione o il mantenimento  dei beni  stessi.

E  se l’acquisizione  può  anche essere a costo zero (eredità/donazione) altrettanto  non  può  dirsi  per  il  mantenimento  dei medesimi.

In altre parole se il bene indice di reddito è stato  regalato  al contribuente è corretto presumere, fino a prova contraria, che almeno il contribuente se lo mantenga con redditi propri e che, quindi, almeno quello che spende per il medesimo sia un reddito tassabile. Altrettanto vero è che, però, il corretto principio di cui sopra può condurre conseguenze  di  fatto inesatte e, come tali, ingiuste, ma su cui ben difficilmente può intervenire il Giudice Tributario.

E,  più  precisamente: la presunzione che il mantenimento di un determinato bene abbia un certo costo è sicuramente una presunzione semplice (quindi contrastabile dal contribuente con prova contraria),  ma, comunque, legale e, in quanto tale, è opinione che essa non  sia  contestabile  nella metodologia di calcolo, nel senso che il contribuente non può  contestare, proprio in quanto contenuto in un provvedimento avente  natura  legislativa, la formula di calcolo  utilizzata  per  giungere  alla  conclusione  che  il mantenere un  autoveicolo  (piuttosto  che  una  casa, o una  barca o un aeromobile) avente determinate caratteristiche tecniche comporti  un  “costo di  mantenimento” e determini  un  reddito di x Euro  annui, eccependo l’erroneità della formula o la più o meno  arbitrarietà  e/o ragionevolezza dei criteri con cui la stessa è stata costruita.

Ritiene, però, questa  commissione che la natura indiscutibilmente semplice della presunzione consenta di provare che nello specifico caso le spese di mantenimento di quel bene per quell’annualità siano state inferiori a  quelle  legislativamente  presunte  e,  che  quindi, in quell’anno il mantenimento del bene abbia inciso sul reddito del contribuente in  modo inferiore a quello preventivato dal legislatore.

Ritiene  altresì  la Commissione  che, quindi, il dettato letterale dell’art. 38 del DPR 600/1973 debba essere interpretato nel modo più  esteso possibile, e, cioè che al contribuente sia consentito provare non solo, come già osservato prima, che le spese di gestione dei beni indice sono state inferiori al presunto e, quindi, il bene “vale meno” in termini di  capacità reddituale del contribuente, ma che il medesimo ha fruito nell’anno di riferimento di redditi esenti o di redditi soggetti alla ritenuta  d’imposta alla fonte per poter far fronte alle spese (vere/presunte)  legate  alla proprietà/possesso dei beni indice,  ma  anche che le stesse sono state coperte da risorse non aventi natura reddituale (disinvestimenti,  prestiti, lasciti) ovvero da risorse  pregresse  (risparmi  accumulati)  o,  comunque, fiscalmente irrilevanti (risarcimenti).

Opinare diversamente esporrebbe,  ad avviso della Commissione, le norme a vizi di incostituzionalità per violazione del principio di capacità contributiva e di ragionevolezza, oltre che trasformare, di fatto, l’imposta  sul  reddito  (quindi su un fattore dinamico) in una patrimoniale, slegata del tutto  dalla  effettiva  capacità reddituale del soggetto tassato, ma legata unicamente alla semplice proprietà/possesso di determinati beni, piuttosto che di altri.

Ciò premesso la commissione rileva come nella fattispecie il contribuente  non  abbia  in alcun  modo, o  comunque, fondatamente contestato  che  i  singoli   beni utilizzati quali indici di reddito  avessero la valenza  reddituale  annua risultante dalle tabelle utilizzate negli avvisi di  accertamento  impugnati e, quindi, le cifre annue portate nei  calcoli  dell’Ufficio  devono  essere considerate esatte.

 

E, più precisamente:

– per quanto riguarda l’autoveicolo è pacifico, in quanto dichiarato dallo stesso contribuente in  ricorso, che esso sia stato immatricolato nell’anno 2002 e che, pertanto, l’abbattimento del 10% annuo degli importi risultanti dal coefficiente che si attua dal “terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione” cominci  a  decorrere  dal  2005, come  indicato dall’ufficio;

– per quanto riguarda la collaboratrice familiare, oggetto di indice  di reddito per il solo anno 2005, non può essere presa in alcuna considerazione la documentazione prodotta dal ricorrente in quanto, da un lato, riguardante un soggetto assunto nel 2009, cioè  quattro  anni dopo quello oggetto di accertamento, dall’altro in quanto costituita da una semplice  denuncia di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato domestico, non collegabile in alcun modo alla presunta assistenza al minore disabile, non essendo certo sufficiente ad instaurare tale collegamento la dizione “badante” riportata nel contratto, in quanto tale denominazione è priva di qualsivoglia valenza legale;

– per quanto riguarda il calcolo dell’incremento patrimoniale  derivante dall’acquisto  della  nuova  imbarcazione  avvenuto nel 2006 l’ufficio, contrariamente a quanto sostenuto dal  ricorrente, ha dimostrato di aver tenuto in debito conto sia la cessione del natante di cui il contribuente era precedentemente proprietario, sia la presenza del contratto  di  leasing stipulato dal contribuente per l’acquisizione del bene.

Pertanto queste doglianze del contribuente sono del tutto infondate.

Parimenti infondato è il rilievo relativo alla cessione di un immobile avvenuta nel 2004 in quanto ed alla  presunta rilevanza della stessa sui redditi futuri del contribuente in quanto la cessione della quota (50%) di comproprietà dell’immobile ha consentito al contribuente  di  rientrare nei parametri di reddito per l’anno 2004, mentre non è stata fornita prova alcuna, il cui onere incombeva esclusivamente al ricorrente, di come tale cessione avesse influito positivamente sul reddito per gli anni futuri.

La  difesa fondamentale del contribuente è, comunque, costituita dall’assunto secondo il quale il medesimo disporrebbe per giustificare il tenore di vita derivante dall’applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito, anche della quota di spettanza della madre del reddito  immobiliare delle 17 unità immobiliari di cui madre e figlio sono comproprietari, ciascuno per il 50%.

Orbene di tale assunto non vi è prova alcuna.

Pacifica è la circostanza della comproprietà degli immobili al 50% fra i due soggetti, ma non vi è prova che esista un unico nucleo famigliare in cui confluiscano i redditi anche della madre del ricorrente, che, anzi, nella documentazione fiscale versata in atti risulta risiedere in Torino, corso [Omissis] e non già in via [Omissis], non vi è prova alcuna che la quota  di reddito immobiliare di pertinenza della madre sia in un qualche  modo,  come da questi sostenuto, attribuita al figlio, che, però, guarda caso, si limita a dichiarare il reddito derivante dalla sola quota (50%)  di  sua  proprietà degli immobili in questione, né tanto meno vi  è  prova  di  costituzione  a favore del ricorrente di  diritti  reali  di  godimento  degli  immobili  in questione.

In altri termini l’assunto del ricorrente è meramente tale e,  pertanto, non può essere preso in considerazione alcuna.

La non contestata esistenza in capo al contribuente della proprietà  e/o possesso dei beni/servizi costituenti indici di reddito per le annualità  di imposta considerate giustifica e fonda l’accertamento sintetico, ex art.   38 DPR 603/73, operato dall’ufficio, mentre  il  contribuente  non  ha  fornito prova alcuna diretta a  dimostrare  l’esistenza  a  suo  favore  di  redditi tassati alla fonte o esenti o, comunque  e  più  genericamente,  di  risorse economiche (disinvestimenti/rimborsi/risparmi) tali da giustificare  per  le annualità   in   questione   il    reddito    presunto    derivante    dalla proprietà/possesso dei beni/servizi indicati negli  avvisi  di  accertamento impugnati. I ricorsi riuniti devono, quindi, essere respinti.

Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino – sez. Ne 2 –

P. Q. M. – Respinge i ricorsi riuniti  con  condanna  al  pagamento  delle spese  di  giudizio  a  favore  dell’Agenzia  delle  Entrate,  liquidate  in complessivi € 1. 650,00=.

Riportabilità delle perdite: Novità in ambito IRES in tema di trattamento fiscale delle perdite d’impresa

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Riportabilità delle perdite: Novità in ambito IRES in tema di trattamento fiscale delle perdite d’impresa

Le novità riguardano, in particolare, i commi 1 e 2 dell’articolo 84 del TUIR, che disciplinano rispettivamente le  modalità di riporto a  nuovo delle perdite:

  • di periodo;
  • dei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 84 – come riformulato dalla Manovra correttiva 2011 introduce “a sistema” un nuovo regime di riporto delle perdite fiscali, prevedendo in ciascun periodo un limite al relativo impiego in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile.

Riportabilità delle perdite: Novità in ambito IRES in tema di trattamento fiscale delle perdite d’impresa

Sintesi della Circolare N. 53 Agenzia delle Entrate in materia di trattamento fiscale delle perdite d’impresa ai sensi del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 Novità in ambito IRES in tema di trattamento fiscale delle perdite d’impresa  L’articolo  23,  comma  9,  del  decreto  legge  n.   98  del  2011,  recante  “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” [c. D. Manovra correttiva 2011],  convertito con  modificazioni dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111,  ha introdotto alcune modifiche al regime fiscale delle perdite d’impresa in ambito IRES.

Tale previsione risponde alla duplice esigenza di escludere, da un lato, un limite temporale alla riportabilità delle perdite, e di introdurre, dall’altro, un limite quantitativo “di periodo” all’utilizzo delle stesse.

La relazione illustrativa al decreto legge in esame precisa, tra l’altro, che la norma risponde ad esigenze di semplificazione, in quanto:

a. Evita che  le  imprese pongano in essere operazioni straordinarie finalizzate al refreshing delle perdite che giungono a scadenza; operazioni che, nella sostanza, vanificano la previgente previsione relativa alla limitazione temporale al riporto;

b. Limita  complesse  valutazioni  in  ordine  alla  recuperabilità  delle perdite ai fini dello stanziamento delle imposte differite in sede di predisposizione del bilancio di esercizio;

 c. Garantisce  un  effetto  di  stabilizzazione  sul  gettito,  attesa  la tassazione in misura percentuale del reddito prodotto anche in presenza di perdite riportate a nuovo.  

Ambito soggettivo

L’articolo 84, comma 1, del TUIR, come emendato dal decreto legge n.98 del 2011, statuisce che: “La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’ articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’ articolo 109, comma 5.

Detta  differenza potrà  tuttavia essere  computata in diminuzione del  reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’articolo 80”.

L’intervento normativo in esame riguarda esclusivamente la disciplina relativa al riporto delle perdite d’impresa contenuta nell’articolo 84 del TUIR.

Le modifiche interessano, pertanto, esclusivamente i soggetti IRES contemplati nell’articolo 73 del TUIR, con alcune espresse esclusioni. Si tratta, in particolare, di:

– società per azioni e in accomandita per azioni,   società   a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società  europee di cui regolamento  (CE)  n.2157/2001  e  società  cooperative  europee di cui al regolamento (CE) n.1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

a. Enti  pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno   per   oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

b. Società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Non risultano interessati dalle modifiche in commento i soggetti IRPEF in regime di contabilità ordinaria, per i quali continua ad applicarsi il limite del riporto quinquennale ai sensi del comma 3 del citato articolo 8 del TUIR.

Inoltre, per effetto del rinvio operato dall’articolo 143, comma 2, del TUIR alle disposizioni dell’articolo 8 del medesimo testo unico, restano esclusi dalle nuove regole previste in materia del riporto in avanti delle perdite gli enti non  commerciali che  esercitano attività  d’impresa, di  cui  alla  lettera

c. Del menzionato articolo 73.

Ambito oggettivo

Come già in precedenza evidenziato, per effetto delle modifiche apportate dalla Manovra correttiva 2011 al comma 1 dell’articolo 84 del TUIR è venuto meno il limite temporale quinquennale di riporto in avanti delle perdite ed è stato introdotto un limite “di periodo” al relativo utilizzo in misura forfetaria pari all’ottanta per cento del reddito imponibile.

La limitazione quantitativa, tuttavia, non fa venire meno la possibilità di utilizzo integrale delle perdite, in quanto la finalità dell’intervento è solo quella di “modulare” l’ammontare complessivo delle perdite compensabili in ciascun periodo d’imposta. Disciplina delle perdite relative ai primi tre periodi di attività L’articolo 23  del  decreto legge n. 98  del 2001 interviene anche  sul comma 2 dell’articolo 84 del TUIR, che disciplina le modalità di riporto delle perdite realizzate dalle società neocostituite nei primi tre periodi d’imposta.

In particolare, il riformulato comma 2 dell’articolo 84 stabilisce che: “Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo  dei  periodi  d’imposta  successivi entro il limite  del  reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva”.

Nel riconfermare per tali soggetti il sistema di riporto in misura piena delle perdite generate nei primi tre esercizi, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva, è stata espunta la precisazione “senza alcun limite di tempo” contenuta nella previgente   formulazione della norma, non più significativa atteso il venir meno del limite temporale all’utilizzo delle perdite nell’ambito del nuovo regime ordinario basato sul riporto illimitato delle stesse.

Il limite di utilizzo delle perdite previsto dalla disciplina in esame non si applica dunque alle perdite generate “nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione”, le quali sono utilizzabili senza alcun limite temporale e quantitativo.

In   altri  termini,  il   rinvio  alle  “modalità  previste al comma 1” dell’articolo 84 non attiene alla misura delle perdite utilizzabili, le quali, se maturate nei primi tre periodi d’imposta, sono utilizzabili per l’intero importo.

Così, ad esempio, una società costituita nel 2009, che abbia subito nei primi tre periodi d’imposta di attività perdite per complessivi € 50.000 e che nel 2012 subisca una perdita ulteriore di € 10.000, portà utilizzare per intero e senza limiti temporali le perdite generate nei primi tre periodi d’imposta, mentre la perdita relativa al periodo d’imposta 2012 sarà utilizzabile nei limiti dell’ottanta per cento del reddito imponibile.

 

Regime della trasparenza di cui all’articolo 115 del TUIR e riporto delle perdite

Nell’ambito del regime della trasparenza fiscale, l’articolo 115, comma  3, del TUIR così dispone: “Le  perdite  fiscali  della  società partecipata relative a periodi in cui è efficace l’opzione sono imputate  ai soci in proporzione alle rispettive quote  di  partecipazione  ed  entro  il limite della propria quota del patrimonio netto  contabile della  società partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative  agli  esercizi  anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono   essere   utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate”.

La norma stabilisce, dunque, la regola dell’utilizzo esclusivo in capo a ciascun soggetto delle perdite formatesi nei periodi d’imposta antecedenti quello di esercizio dell’opzione.

Tali perdite risultano, pertanto, utilizzabili solo dai soggetti che le hanno realizzate per ridurre i redditi dai medesimi prodotti.

Non si genera, pertanto, alcuna commistione tra le perdite pregresse generatesi ante regime e i redditi imputati per trasparenza dalla società partecipata ai soci.

Il nuovo regime di riporto illimitato determina alcuni effetti in ordine alle modalità di impiego delle perdite:

a. formatesi in capo alle società (partecipata e partecipanti) prima dell’ingresso nel regime;

b. utilizzabili dai soci partecipanti nell’ambito del regime della trasparenza.

 

Regime della trasparenza di cui all’articolo 116 del TUIR e riporto  delle perdite

Le considerazioni svolte nell’ambito del regime della trasparenza, di cui all’articolo 115 del TUIR, trovano applicazione, in linea di principio, anche per i soggetti che esercitano l’opzione per il regime della trasparenza fiscale delle società a  ristretta base proprietaria ai  sensi dell’articolo 116 del  TUIR [c. D. Piccola trasparenza].

Trattasi, in particolare, delle perdite:

a) formatesi in capo alla società partecipata prima dell’esercizio dell’opzione;

b) eccedenti la quota di patrimonio netto contabile della società partecipata riferibile a ciascun socio.

In relazione alle ipotesi di cui ai punti sub a) e sub b), si rinvia ai medesimi criteri illustrati nel paragrafo 1. 4. Tale impostazione risulta coerente con il dato normativo, in quanto:

–  l’articolo 116, comma 2, del TUIR contiene un espresso rinvio, tra l’altro, alle disposizioni del terzo periodo del comma 3 dell’articolo 115,  concernente la  trasferibilità delle  perdite fiscali  ai  soci  in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al patrimonio netto contabile della partecipata;

–  l’articolo 14, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 2004 estende le disposizioni dettate nell’ambito della trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del TUIR, ove compatibili, alle società a ristretta base proprietaria in regime di trasparenza.   Diversamente, la nuova disciplina di cui all’articolo 84 del TUIR non produce alcun effetto in capo ai soggetti che esercitano l’opzione per il regime in esame  in  qualità  di  soci,  in  quanto  trattasi  di  soggetti  che  applicano  le disposizioni sul riporto delle perdite di cui all’articolo 8 del TUIR.

Decorrenza del nuovo regime

L’articolo 23, comma 6, della Manovra correttiva 2011 statuisce che: “In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Le nuove regole in materia di riporto delle perdite esplicano efficacia pertanto a partire dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011, data di entrata in  vigore  del  decreto legge in  esame.

Per i soggetti con  periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le medesime regole si rendono applicabili già in sede di determinazione del reddito imponibile relativo al 2011. La disposizione contenuta nel comma 9 del citato articolo 23, che detta la nuova disciplina di  utilizzo delle perdite –  basata sul  riporto temporalmente illimitato e sull’utilizzo in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito di periodo –  è  applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni in commento.

Trattasi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, delle perdite risultanti alla fine del periodo d’imposta 2010.

Tale soluzione risponde a ragioni di ordine logico-sistematico e appare coerente con le finalità dell’intervento normativo finalizzato a semplificare il sistema evitando la gestione  di un doppio binario in relazione  alle  perdite maturate in vigenza dell’articolo 84 ante e post modifica.

Si segnala, da ultimo, che formano oggetto della nuova disciplina di cui all’articolo 84 del TUIR esclusivamente le perdite risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento.

Trattasi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, delle perdite realizzate negli esercizi 2006-2007- 2008-2009-2010.

Risultano,  pertanto,  escluse  le  perdite  relative  al  periodo d’imposta   2005,   non   più   riportabili per decorso del limite temporale quinquennale previsto dalla previgente disciplina.

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