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mercoledì 27 Marzo 2024

La società semplice come strumento di gestione e tutela del proprio patrimonio

La società semplice, organizzazione elementare per l’esercizio di attività non commerciale, è uno strumento particolarmente snello e attraente di pianificazione patrimoniale per le famiglie imprenditoriali che vogliano gestire e organizzare i propri beni mobili e immobili.  Quali sono i vantaggi derivanti dalla sua costituzione?

 

Cos’è

La società semplice è una forma elementare di società per lo svolgimento di attività agricole, professioni intellettuali in forma societaria, attività sportive dilettantistiche, gestione proprietà mobiliari e immobiliari.

Per la sua costituzione non è prevista una forma predeterminata. Solo in caso di apporto di beni immobili o di diritti reali immobiliari, l’articolo 2251 c. C. Prevede l’atto costitutivo scritto.

 

I vantaggi della società semplice

Tra i vantaggi prevalgono i limitati obblighi di natura formale:

–  assenza di organi sociali obbligatori poiché ogni socio è amministratore in via disgiunta dagli altri e non ha adempimenti da compiere, a parte quelli fiscali (dichiarazione dei redditi tramite modello Unico, percepiti secondo la proporzione stabilita nello statuto);

–  contabilità agevolata e semplificata perché la società non ha l’obbligo di redigere e depositare il bilancio di esercizio e di tenuta delle scritture contabili.

Inoltre, la società semplice, non potendo svolgere attività commerciale, non è un soggetto fallibile.

Ulteriore vantaggio è la rilevante autonomia statutaria che consente ai soci di regolare la struttura organizzativa ed i propri rapporti.

Si pensi, alle clausole di pianificazione successoria che, nelle società in ambito familiare, circoscrivono il godimento del patrimonio in favore dei soci familiari, con esclusione espressa dei non consanguinei o alle clausole che regolano la modalità di liquidazione della quota sociale in capo all’erede.

Ammesse anche le clausole che introducono soci d’opera (commercialisti e avvocati) per attività di consulenza verso la società nel caso di figli ritenuti non idonei ad una gestione autonoma della ricchezza familiare. Quando verrà a mancare il genitore/imprenditore, il figlio potrà compiere date operazioni solo dietro consenso del socio d’opera.

 

L’inattaccabilità del patrimonio conferito

La società semplice è oggi una scelta di crescente attrattiva. è opportuno chiedersi: è davvero una “cassaforte” che rende certa e duratura l’inattaccabilità del patrimonio alle aggressioni dei terzi?

Conferire i beni in società semplice, non determina un livello di intangibilità del patrimonio totale (riscontrabile in altri strumenti quali il trust o le polizze).

Questo non esclude che attraverso la costituzione di una società semplice si possa conseguire un’apprezzabile tutela attraverso una serie di accorgimenti. Per questo motivo occorre essere consapevoli delle norme giuridiche che regolano il tipo di società.

Le società semplici sono società di persone la cui struttura privilegia la componente personalistica dei partecipanti. La modifica del contratto sociale è perciò subordinata al consenso di tutti i soci (articolo 2252 c. C. )

Su questo presupposto normativo la giurisprudenza ha costruito la conseguenza per cui, una volta costituita la società semplice, i creditori particolari non possono agire per l’esecuzione forzata del patrimonio conferito dai soci perché, così facendo, il creditore si sostituirebbe al socio, contro la volontà degli altri soci.

L’esecuzione forzata non è ammessa per legge a fronte del carattere personalistico della società semplice.

Ecco spiegata la nascita del concetto di “cassaforte”, carattere spesso attribuito a priori alla società semplice.

Una serie di valutazioni giuridiche ci impongono di rivedere il concetto di “cassaforte” almeno nella valenza più attenuata di “contenitore” del patrimonio conferito.

Bisogna essere consapevoli di un dato normativo immodificabile al quale una società semplice non può sfuggire. La società semplice resiste all’espropriazione del creditore particolare del socio solo in costanza del rapporto societario.

Infatti, finché dura la società il creditore particolare può limitarsi a far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere solo atti conservativi sulla quota spettante al socio nella fase di liquidazione. Inoltre, se gli altri beni del debitore non sono sufficienti a soddisfare il creditore particolare, questi può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore (articolo 2270 c. C. ).

In sostanza la società semplice tutela in modo apprezzabile, ma non totalitario, i beni conferiti nella società.

 

Esiste un accorgimento per beneficiare di questa tutela e rafforzarla il più possibile?

Si.

Bisogna assicurarsi di prevedere nell’atto costitutivo la non trasferibilità della quota di partecipazione del socio. Solo così facendo tra gli atti (conservativi) che, in costanza del rapporto societario, il creditore particolare del socio può compiere sulla quota a lui spettante, ai sensi dell’articolo 2270 c. C. , non rientrerà il pignoramento che, come detto, comporterebbe una modifica coattiva del rapporto sociale, non ammessa dal carattere personalistico della società semplice.

Certo, la libera trasferibilità delle quote potrebbe rivelarsi una scelta che attribuisce maggiore autonomia nella gestione e circolazione del proprio patrimonio, ma al contempo determina l’applicazione delle regole ordinarie. Le quote potranno essere espropriate anche nelle ipotesi in cui sia stato previsto il diritto di prelazione in favore degli altri soci.

Si può, in conclusione, affermare che l’impermeabilità dei beni alle vicende finanziarie e fiscali dei soci conferenti non è illimitata e duratura. Ma non si può neppure escludere che sussista, almeno parzialmente, e che si possa rafforzare a patto di ponderare la scelta di talune clausole in sede di costituzione.

 

Società semplice e altri strumenti per tutelare il patrimonio

Per una maggiore tutela del patrimonio, una fondazione estera o una società di scopo sono strumenti utilizzabili in aggiunta alla società di persone, se in possesso dei requisiti.

è bene ricordarsi che dare alla propria attività la forma giuridica di società semplice presenta i suoi numerosi vantaggi ma anche le sue complessità proprio nel rapporto tra i creditori e i soci.

Se stai valutando di costituire una società semplice, siamo a disposizione per una attenta valutazione del tuo caso.

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