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mercoledì 27 Marzo 2024

La cessazione dello stato di socio nelle società di persone (snc, sas, srl)

Nelle società di persone (snc, sas, srl) diverse le cause che danno luogo alla cessazione dello status di socio: il trasferimento della quota a titolo oneroso, la donazione, la morte del socio, l’esclusione (a richiesta della società o di diritto) ed anche il recesso del socio. Il recesso è un’azione che può avere importanti conseguenze per la vita di una società e trae origine, la maggior parte delle volte, da una situazione di profondo contrasto tra i soci. Ecco cosa è utile sapere.

 

Il recesso

Le società nascono mediante atto costitutivo, un contratto plurilaterale con il quale più soggetti, accomunati dallo stesso scopo, esprimono la volontà di costituire l’ente.

Ogni socio ha diritto di recedere dal contratto che lo lega ad una SAS, SNC, SS. Con il recesso, il socio manifesta la sua volontà di sciogliere il rapporto contrattuale che lo lega alla società. Il recesso, quindi, si attua con una dichiarazione unilaterale del socio uscente.

Il recesso va comunicato a tutti gli altri soci. La legge non impone la forma scritta, salvo che l’atto costitutivo preveda una determinata forma, ma è comunque preferibile averla come prova dell’avvenuta comunicazione di recesso, per esempio a mezzo raccomandata a/r.

Per la sua efficacia non è richiesta l’accettazione degli altri soci. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, il recesso è immediatamente efficace dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza di tutti i soci (art. 1334 c. C. ).

E’ invalida la clausola dell’atto costitutivo che esclude il diritto di recesso.

 

Il recesso nelle società a tempo determinato

Nella società è a tempo determinato, il recesso è ammesso esclusivamente in due casi:

1. Recesso per giusta causa. Vi è giusta causa in presenza di:

– violazione di obblighi contrattuali o di doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza che incidono sulla natura fiduciaria del rapporto;

– cambiamento dell’oggetto sociale;

– dissidio insanabile tra i soci;

– mancata esclusione di un socio pur esistendone i presupposti;

– trasferimento della sede sociale all’estero;

2.  recesso convenzionale per una causa prevista dalla società, mediante apposite clausole inserite nello statuto. Queste clausole possono aggiungere ulteriori motivazioni di recesso, oltre la giusta causa.

Lo statuto può prevedere il recesso a favore di tutti o solo di alcuni soci. è nulla la clausola che esclude il recesso per giusta causa.

Per esempio, lo statuto sociale può prevedere il recesso ad nutum, cioè a discrezione del socio; oppure se il bilancio di un solo esercizio chiude in passivo; a una certa età del socio ecc.

 

Il recesso nelle società a tempo indeterminato

Se la società è stata contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, l’art. 2285, comma 1 e 3, c. C. ) consente al socio di sciogliere a proprio arbitrio (ad nutum) il vincolo che lo lega alla società.

è considerata equivalente alla durata indeterminata quella prevista per un tempo troppo lungo rispetto alla possibilità di vita di tutti i soci.

Il recesso deve essere comunicato con un preavviso di almeno 3 mesi. Infatti, il recesso ad nutum è efficace dopo tre mesi dalla comunicazione, salvo lo statuto preveda un termine maggiore.

Prima della scadenza del termine, i soci possono prevenire l’operatività del recesso alternativamente:

–       decidendo di sciogliere la società;

–       escludendo il socio a patto sussista una giusta causa di esclusione.

A fronte delle tipologie di recesso diversificate in base alla durata della società, è opportuno verificare, prima di comunicare il recesso, la modalità con cui è stata contratta la società.

 

Prima del recesso

Se si è soci di una società ad esempio in accomandita semplice, oppure in nome collettivo, la durata della società è consultabile all’interno dello statuto che specifica se la società è costituita a tempo determinato (es. Sino all’anno x) oppure a tempo indeterminato. Si considera a tempo indeterminato anche la società la cui durata oltrepassa l’aspettativa di vita del socio uscente.

 

Il diritto alla liquidazione

Per effetto del recesso il socio uscente ha diritto alla liquidazione della quota detenuta nella società.

Nello specifico, è previsto che:

– il socio recedente ha diritto ad una somma di denaro, a titolo di liquidazione, pari al valore della quota versata. Gli eventuali beni conferiti (macchinari e attrezzature) resteranno di proprietà dell’azienda;

– la liquidazione viene effettuata considerando lo stato patrimoniale della società nel preciso momento in cui si manifesta il recesso;

– il socio uscente, o eventualmente i suoi eredi, hanno il diritto a partecipare ad utili e perdite derivanti da operazioni in corso;

– il versamento della somma di liquidazione deve avvenire entro sei mesi dalla data di scioglimento del contratto. Se trascorso tale periodo la società non avrà provveduto al versamento, essendo la quota di liquidazione un credito in valuta, l’ex socio potrà applicare i principi sul risarcimento del danno a seguito della morosità del debitore.

 

La pubblicità del recesso

Il socio recedente è responsabile di tutte le obbligazioni sociali fino alla sua uscita.

Quando un socio decide di uscire dalla società, uno degli effetti sarà la modifica del contratto sociale. Inoltre, gli amministratori hanno il dovere di comunicare l’avvenuto recesso al Registro delle Imprese. Infatti, lo scioglimento del vincolo societario ha validità solo quando viene registrato presso la Camera di Commercio e iscritto nel Registro delle Imprese. Quindi, fino a quel preciso momento, l’ex socio rimane responsabile per le obbligazioni sociali.

Nella prassi, il contratto viene modificato in un secondo tempo rispetto al recesso e anche la comunicazione al registro delle imprese richiede tempistiche piuttosto lunghe. Perciò, eventuali debiti conseguiti dalla società dopo lo scioglimento del contratto possono vedere l’ex socio ancora responsabile. In questi casi l’unica possibilità è dimostrare che i terzi fossero già a conoscenza dell’avvenuto recesso.

Per tutelare il socio recedente, la legge gli consente di effettuare personalmente la comunicazione al Registro delle Imprese al posto della società. è nel suo interesse velocizzare la procedura, visto che solo ad avvenuta iscrizione nel registro cessano, per il socio receduto, le responsabilità per i debiti societari pregressi.

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