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mercoledì 27 Marzo 2024

Il contratto di apprendistato

Il datore di lavoro a fronte della prestazione lavorativa dovrà corrispondere all’apprendista non solo la retribuzione, ma anche (direttamente o tramite soggetti in possesso di idonee conoscenze) gli insegnamenti necessari ad ottenere: a) Un titolo di studio; b) Una professionalità o le competenze necessarie a svolgere un determinato mestiere; c) Esperienze utili al raggiungimento di titoli di studio universitari o di alta formazione.

 

Il contratto di apprendistato

Guida al contratto di apprendistato con particolare riferimento alle tipologie, limiti, formazione e rapporto di lavoro

 

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani (art. 41,  D. Lgs. 81/2015).

Il datore di lavoro a fronte della prestazione lavorativa dovrà corrispondere all’apprendista non solo la retribuzione, ma anche (direttamente o tramite soggetti in possesso di idonee conoscenze) gli insegnamenti necessari ad ottenere:

·        Un titolo di studio

·        Una professionalità o le competenze necessarie a svolgere un determinato mestiere

·        Esperienze utili al raggiungimento di titoli di studio universitari o di alta formazione

Tipologie

·        Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, cd. Di primo livello

·        Apprendistato professionalizzante

·        Apprendistato di alta formazione e di ricerca, cd. Di terzo livello

Nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale possono essere assunti i giovani dai 15 fino ai 25 anni; questa tipologia si può attuare in tutti i settori di attività e può essere utilizzata anche per assolvere l’obbligo di istruzione. La durata è funzionale alla qualifica o al diploma da conseguire, nel limite di 3 anni (4 nel caso di diploma quadriennale regionale) relativamente agli aspetti formativi.

Il D. M 12-10-2015 stabilisce la durata dei contratti di apprendistato in funzione del titolo da conseguire:

·        3 anni per la qualifica di istruzione e formazione professionale

·        4 anni per il diploma di istruzione e formazione professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore

·        2 anni per il corso annuale integrativo

·        1 anno per il diploma di istruzione e formazione professionale (se già in possesso della qualifica professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente) e per il certificato di specializzazione tecnica superiore

Successivamente al conseguimento del titolo, l’apprendistato potrà essere trasformato in un contratto di apprendistato professionalizzante allo scopo di far conseguire al giovane anche la qualifica a fini contrattuali,

Con l’apprendistato professionalizzante, possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 se già in possesso di una qualifica professionale); questa tipologia si può attuare in tutti i settori di attività pubblica o privata ed è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale.

La durata dipende dall’età dell’apprendista e dalla qualifica professionale da conseguire, nel limite di 3 anni (5 per le qualifiche professionali dell’artigianato) relativamente agli aspetti formativi.

Questa tipologia di contratto può essere utilizzata anche per l’assunzione di lavoratori che percepiscono un trattamento a sostegno del reddito in seguito alla perdita di occupazione (NASPI, indennità speciale di disoccupazione edile, indennità DIS-COLL) In questo caso avremo la qualifica o riqualifica professionale dei lavoratori con l’obiettivo del loro reinserimento professionale, e non verranno applicati  i limiti di età in quanto il lavoratore potrà essere assunto a qualsiasi età; al termine del periodo formativo il rapporto prosegue, senza facoltà di disdetta, con l’applicazione della disciplina generale in materia di licenziamento. Il datore di lavoro usufruisce dei benefici contributivi per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

L’apprendistato di alta formazione e ricerca, si applica ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di istruzione secondaria superiore; si può attuare in tutti i settori di attività pubblica o privata ed è finalizzata al conseguimento di titoli di studio universitari, alta formazione compresi i dottorati di ricerca, la specializzazione tecnica superiore e il praticantato per l’accesso agli ordini professionali.

Il contratto va stipulato in forma scritta ai fini probatori e dovrà indicare per iscritto il piano formativo individuale previsto per l’apprendista che potrà essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva ed enti bilaterali. Per l’apprendistato di primo e terzo livello, il piano formativo è predisposto dall’istituzione educativa/formativa con il coinvolgimento dell’impresa.

Assunzione di apprendisti e limiti

La stipulazione di un contratto di apprendistato segue le regole ordinarie valide per tutti i contratti di lavoro (sottoscrizione contratto e comunicazione obbligatoria); se è stipulato con minori, si applica la disciplina sul lavoro minorile.

L’assunzione potrà avvenire sia direttamente che indirettamente mediante somministrazione a tempo indeterminato (il tempo determinato è escluso) Nelle imprese che occupano più di 10 dipendenti, il datore di lavoro dovrà mantenere un determinato rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati: questo rapporto è di 3 a 2 cioè ogni 2 lavoratori qualificati possono essere assunti 3 apprendisti; questo rapporto di 3 a 2 non si applica alle imprese artigiane, per cui è prevista una specifica disciplina ( ex art. 4 l. 443/1985) e per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti rimane il limite del 100 % cioè possono essere assunti tanti apprendisti quanti sono i lavoratori specializzati.

Se il datore di lavoro non ha dipendenti specializzati o qualificati o se sono meno di 3 potrà assumere al massimo 3 apprendisti.

Le aziende con almeno 50 dipendenti non possono procedere all’assunzione di nuovi apprendisti se non hanno confermato in servizio almeno il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti (requisito di stabilizzazione), se non viene rispettato il datore di lavoro può assumere un solo apprendista e in caso di violazione gli apprendisti assunti in più saranno considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

La formzazione

Il datore di lavoro deve impegnarsi, a fronte della prestazione lavorativa, a fornire all’apprendista non solo la retribuzione, ma anche gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di titoli di studio di livello secondario o universitario o di specializzazioni garantendo la presenza di un tutor o referente aziendale.

Gli aspetti formativi verranno stabiliti dalla legislazione regionale e dalla contrattazione collettiva nel rispetto degli standard stabiliti dal D. M 10-12-2015.

Per l’apprendistato di primo livello, è la Regione che stabilisce gli standard formativi, se però manca la regolamentazione regionale interviene il Ministero del Lavoro; il contratto collettivo di livello territoriale, nazionale o aziendale stabilisce per ogni settore produttivo le modalità di erogazione della formazione aziendale

Il datore di lavoro dovrà stipulare un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto; la formazione esterna all’azienda non può essere superiore al 60% dell’orario scolastico per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno.

Nell’apprendistato professionalizzante la competenza è quasi totalmente della contrattazione collettiva che dovrà stabilire la durata e le modalità di erogazione della formazione in base all’età dell’apprendista e alla qualifica da conseguire; la formazione sarà finalizzata prevalentemente all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, ed è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro all’interno dell’azienda; alla formazione interna si aggiunge quella pubblica che proviene dalla regione nel limite di 120 ore nel triennio ed è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali; la regione comunicherà al datore di lavoro, entro 45 giorni dall’assunzione anche tramite la associazioni datoriali, le modalità di svolgimento della formazione. Se l’apprendista è già in possesso delle competenze di base e trasversali, magari in virtù di un precedente contratto di apprendistato e queste competenze risultano formalizzate, l’ulteriore formazione sarà eccedente.

Nell’apprendistato di terzo livello la competenza spetta alle Regioni, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le Università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca. Se manca la regolamentazione regionale si farà riferimento al D. M. 12-10-2015.

Le modalità e i contenuti della formazione saranno stabiliti in un apposito protocollo stipulato tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto; la formazione esterna è impartita nel limite del 60% dell’orario ordinamentale.

Se il datore di lavoro non effettua la formazione verrà applicata una sanzione che consiste nel restituire la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, quindi avremo una penalizzazione di tipo pecuniaria che però si applica quando il mancato compimento della formazione sia responsabilità esclusiva del datore di lavoro e se la mancata formazione impedisce la realizzazione delle finalità del contratto di apprendistato.

Se la mancata formazione viene verificata nel momento in cui l’apprendistato è in corso di svolgimento, il personale ispettivo adotta un provvedimento di disposizione assegnando al datore di lavoro un congruo termine per poter adempiere.

Il rapporto di lavoro

La disciplina del rapporto di lavoro in merito all’apprendistato è stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro o da appositi accordi interconfederali, la legge ( art. 42 D. Lgs 81/2015 e prima il T. U del 2011 stabilisce semplicemente alcune regole base.

Per i datori di lavoro che svolgono attività stagionali, compreso il settore del cinema e dell’audiovisivo, i contratti collettivi nazionali possono prevedere specifiche modalità di svolgimento dell’apprendistato anche a tempo determinato; salvo diverse disposizioni gli apprendisti sono esclusi dal computo dei dipendente.

Per la retribuzione vige il divieto del cottimo perché questo tipo di retribuzione ostacolerebbe la realizzazione della funzione formativa del contratto; è possibile stabilire la retribuzione in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio. A tal proposito il contratto collettivo può stabilire il progressivo incremento della retribuzione iniziale in base all’anzianità di servizio maturata dall’apprendista, quindi potrebbe capitare che la retribuzione sia inferiore in percentuale a quella prevista dal livello di inquadramento.

Per l’apprendistato di primo e secondo livello, salvo indicazioni diverse della contrattazione collettiva, la retribuzione potrà essere rapportata alle ore di lavoro effettivamente prestate; le ore di formazione possono essere retribuite parzialmente nella misura di almeno il 10% del relativo monte ore complessivo; per le ore di formazione esterna il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo retributivo e contributivo.

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato: inizialmente ci sarà un rapporto di lavoro con funzione formativa a tempo determinato allo scadere del quale, salvo recesso, avremo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si può prolungare il periodo di formazione in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria superiore ai 30 giorni; nell’apprendistato di primo livello il contratto può essere prorogato di un anno a conclusione del percorso per consolidare le competente tecnico-professionali.

Durante il periodo di formazione il datore di lavoro non può recedere dal contratto salvo giustificata causa o giustificato motivo; in caso di interruzione anticipata, agli apprendisti è garantito il rientro nel percorso scolastico o formativo ordinario. Al termine le parti possono comunque recedere dal contratto liberamente dandone preavviso che decorre dal suddetto termine del periodo formativo.

In caso di contratto di apprendistato stipulato con lavoratori titolari di indennità di disoccupazione il recesso del datore di lavoro è regolato dalla disciplina in materia di licenziamenti individuali. Nell’apprendistato di primo e terzo livello costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obbiettivi formativi.

Se al termine del periodo formativo nessuna delle due parti recede il rapporto proseguirà automaticamente come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; la violazione dei principi stabiliti dalla legge in materia di apprendistato comporta l’applicazione di sanzioni amministrative soprattutto per quanto riguarda l’inosservanza dell’obbligo di forma scritta, il divieto di retribuzione a cottimo, i limiti del sottoinquadramento e l’obbligo di un tutor aziendale.

 

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