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sabato 16 Marzo 2024

I contributi previdenziali

Quando si inizia un lavoro, sia come autonomo che come dipendente, è obbligatorio versare i contributi ad un ente previdenziale per assicurare il lavoratore contro eventi che possono renderlo non idoneo alla prestazione lavorativa, per un evento come la malattia, la maternità, la disoccupazione. I contributi accumulati, inoltre, vengono poi restituiti durante il periodo di pensione.

Non ci si può esimere dall’obbligo contributivo, salvi i casi di esonero e riduzione previsti dalla legge.

I contributi previdenziali.

In Italia, tutti i lavoratori sono tenuti a pagare i contributi previdenziali per il reddito accumulato. L’obbligo di contribuzione grava sul lavoratore e sul datore di lavoro.

Per il lavoratore dipendente, i contributi dovuti sono versati all’Inps. I contributi vengono calcolati sull’ammontare lordo dello stipendio e vengono pagati per 2/3 dal lavoratore e per 1/3 dal datore di lavoro. è il datore di lavoro che provvede al pagamento all’Inps, sia dei contributi a suo carico, sia di quelli a carico del lavoratore, trattenuti dalla sua busta paga.

Il lavoratore autonomo libero professionista deve versare i contributi alla cassa previdenziale della propria categoria oppure, se inesistente, dovrà iscriversi all’apposito fondo pensionistico rappresentato dalla Gestione separata INPS.

Gli autonomi artigiani o commercianti, devono iscriversi all’apposita Gestione speciale INPS, la cassa previdenziale rivolta agli imprenditori individuali del settore.

I contributi sono versati, in prima persona, dal lavoratore autonomo, entro determinate scadenze.   L’ammontare di contributi varia in base alla categoria di attività.

Chi ha la partita Iva versa i contributi previdenziali anche per i lavoratori dipendenti, se presenti.

Casi di riduzione parziale.

Nei casi previsti, la legge stabilisce una riduzione dei contributi dovuti. Di seguito un elenco esemplificativo.

1.  La decontribuzione Sud per le nuove assunzioni di dipendenti.

La legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo “Decontribuzione sud”.  Si tratta di un esonero parziale della contribuzione datoriale, per il quale assume rilevanza la sede in cui risulta occupato il lavoratore. Infatti, i datori di lavoro privati richiedono la decontribuzione per tutti i lavoratori con sede di lavoro nelle aree svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). La sede di lavoro, come da circolare INPS n. 122/2020, è individuata con riferimento all’unità operativa nella quale risultano denunciati, nel flusso Uniemens, i lavoratori.

La decontribuzione Sud non include i premi e contributi INAIL.

L’esonero spetta nella misura del 30% dal 2021 al 2025, del 20% negli anni 2026 e 2027 e del 10% negli anni 2028 e 2029.

Come si richiede? I datori di lavoro accedono all’agevolazione mediante le denunce retributive e contributive mensili relative ai dipendenti (flusso Uniemens), secondo le istruzioni fornite da Inps (circolare INPS 27 luglio 2022, n. 90).

La fruizione delle agevolazioni è subordinata al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’esonero è al momento concesso dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.

2.  Esonero contributivo alternativo alla Cassa Integrazione Covid-19.

L’esonero è stato riconosciuto per tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli del settore agricolo, che:

–  non avevano richiesto i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021;

–  né usufruito dei trattamenti CIG con causale Covid-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

Lo sgravio contributivo era richiedibile all’INPS sino al 30 giugno 2022, data in cui ha cessato di avere effetti il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

 

3.   Le riduzioni contributive 2022 per artigiani e commercianti.

Con la circolare INPS 8 febbraio 2022, n. 22 l’Istituto indica gli importi dei contributi dovuti per il 2022 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni e al 22,80% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.

Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali ultrasessantacinquenni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, anche nel 2022 usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi dovuti.

Dal 1° gennaio 2022, inoltre, l’aliquota contributiva aggiuntiva – dovuta per finanziare l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia – è pari allo 0,48%.

La circolare specifica, infine, la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito. I contributi devono essere versati entro le scadenze indicate nella stessa circolare, mediante i modelli F24 disponibili accedendo al servizio online.

4.  Le riduzioni contributive per gli aderenti al regime forfettario.

Pagare i contributi INPS in misura ridotta del 35%, rispetto alla contribuzione ordinariamente dovuta, è una facoltà che viene concessa solo agli artigiani e commercianti che applicano ai fini fiscali il regime forfettario. Non è estensibile:

– ai professionisti senza cassa, iscritti alla Gestione separata INPS

– ai professionisti iscritti a Casse provate.

La domanda può essere presentata sul sito dell’INPS. Circa i termini entro i quali comunicare la scelta all’INPS, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso Istituto di previdenza:

· i soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2022, non devono replicare la domanda;

· coloro che invece hanno intrapreso nel 2021 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2022 del regime contributivo agevolato, dovevano comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022.

5. La riduzione per i pensionati con più di 65 anni.

Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali ultrasessantacinquenni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, anche nel 2022 usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi dovuti.

6.   Esonero lavoratori dipendenti dello 0,8% sui contributi previdenziali

La legge di bilancio 2022 ha previsto un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti   (IVS) a carico del lavoratore.

Si tratta di una misura temporanea che si applica ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del lavoro domestico, limitatamente al periodo di paga 1°   gennaio – 31 dicembre 2022.

L’esonero è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2. 692  euro, maggiorato del rateo di tredicesima.

Tenuto conto dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

L’esonero contributivo. Il caso dei soci amministratori.

Un caso di esonero dal versamento dei contributi Inps riguarda i soci amministratori.

La doppia iscrizione sia alla gestione Separata che alla gestione Commercianti o Artigiani, è inevitabile per coloro che svolgono, contestualmente, una seconda attività soggetta all’iscrizione presso la gestione separata INPS.

In particolare, se si è contemporaneamente socio e amministratore di società a responsabilità limitata, vi è l’obbligo di doppia iscrizione, sia alla gestione commercianti, per l’attività svolta nell’impresa come socio-lavoratore, che alla gestione separata, per l’incarico di amministratore.

Però, se il lavoratore svolge due attività, non sempre è obbligato a versare doppia contribuzione. Detto obbligo non sussiste se il socio amministratore non partecipa direttamente all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda.

La circolare Inps

La circolare Inps (circolare Inps n. 84 del 10/06/2021), sulla base delle indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. N. 7476 del 16 luglio 2020), ha espressamente recepito, con decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020, i più recenti orientamenti giurisprudenziali, a partire da quelli richiamati dal Ministero del lavoro, (Cass. N. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), statuendo per i soci di società commerciali, il requisito soggettivo della “partecipazione personale al lavoro aziendale”, quale la condizione essenziale perché sorga l’obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti. Mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale”.

Gli utili, derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, quindi non possono formare la base imponibile per il calcolo dei contributi alle sezioni artigiani/commercianti, dal cui pagamento il socio amministratore è esonerato.

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