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giovedì 28 Marzo 2024

Focus sulla neutralità fiscale in caso di fusione di società e istruzioni operative

La fusione, disciplinata agli articoli da 2501 a 2504 quinquies del codice civile, è quell’operazione straordinaria attraverso la quale due o più società si concentrano in una sola, ampliandone dimensione e competitività sul mercato. Illustriamo una guida pratica in pillole sul funzionamento dell’operazione di fusione e sugli effetti che produce, dedicando un focus specifico alla neutralità fiscale con le relative istruzioni operative.

Come funziona la fusione e quali effetti produce?

La fusione disciplinata agli articoli da 2501 a 2504 quinquies del codice civile, è quell’operazione straordinaria attraverso la quale due o più società si concentrano in una sola, ampliandone dimensione e competitività sul mercato.

La fusione può attuarsi con due modalità:

fusione per unione cioè costituzione di una nuova società (“newco”);

fusione per incorporazione, cioè assorbimento di due o più società in un’altra. Si distingue in omogenea ( tra società stesso tipo ) o eterogenea ( tra società di tipo diverso).

A) Effetti giuridici :

l’estinzione delle società fuse o incorporate;

la successione della società che risulta dalla fusione e dell’incorporante nei beni, nei diritti e negli obblighi già in capo all’incorporata

assegnazione ai soci delle società che si fondono di azioni o quote, dell’incorporante, ovvero della nuova società.

NB la fusione non può essere effettuata fra società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo

B) Effetti organizzativi/patrimoniali/gestionali

la crescita dimensionale dei soggetti coinvolti;

modifiche di natura organizzativa, patrimoniale / finanziaria;

mutamenti gestionali.

C) Effetti fiscali

neutralità fiscale dell’operazione : questo è l’aspetto sul quale verte il nostro FOCUS

Focus sulla neutralità fiscale della fusione e aspetti operativi

L’operazione straordinaria di fusione è retta dal principio fiscale della neutralità fiscale in base al quale la stessa :

è fiscalmente neutra ai fini delle imposte sul reddito;

è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA;

è soggetta alle imposte di atto in misura fissa.

In particolare, l’art. 172 TUIR , ai fini delle imposte sui redditi, stabilisce quanto segue:

la fusione di società non costituisce realizzo, né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse (comprese quelle relative alle rimanenze ed all’avviamento);

l’ irrilevanza in capo alla risultante o all’incorporante degli avanzi e disavanzi di fusione;

il cambio delle partecipazioni originarie non fa emergere reddito imponibile in capo ai soci (fatta salva l’ipotesi di conguaglio).

Nel dettaglio, a livello fiscale si evidenziano i seguenti punti :

la non imponibilità dei maggiori valori iscritti nei confronti della società risultante o incorporante (che rilevano solo civilisticamente);

valutazione dei beni ricevuti dalla società risultante o incorporante in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare con apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti (quadro RV modello UNICO SC).

Attenzione:Se la società incorporante esercita l’ opzione prevista per affrancare, ex art. 172 co. 10 bis, con imposta sostitutiva i maggiori valori iscritti, non si realizza alcun disallineamento contabile/fiscale e non è necessario compilare il quadro RV.

Il criterio della continuità fiscale implica operativamente che:

l’incorporante calcola gli ammortamenti sul valore lordo dei beni posseduti ante fusione dall’incorporata;

le rimanenze di magazzino dell’incorporata mantengono la medesima stratificazione in capo all’incorporante;

l’incorporante succede nelle concessioni;

l’incorporante subentra nei crediti di imposta di tipo sovvenzionale.

il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo, né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, né conseguimento di ricavi per i soci della società risultante dalla fusione o incorporante che riceveranno, con effetto retroattivo, le partecipazioni al medesimo valore fiscale di quelle annullate;

in caso di conguaglio in denaro si applica l’art. 47 comma 7 TUIR e ricorrendone le condizioni gli artt. 58 e 87 del TUIR (assimilazione ai dividendi) cioè lo stesso viene trattato fiscalmente come una eccedenza realizzata sulla partecipazione annullata che sarà tassata in funzione della soggettività giuridica del socio;

la fusione non interrompe il periodo di possesso della partecipazione di 12 mesi ai fini della “partecipation exemption”;

per le rimanenze di magazzino l’incremento non è soggetto a LIFO.

Quando si può fare eccezione al principio generale di successione fiscale nelle posizioni soggettive delle società estinte?

ricostruzione delle riserve del patrimonio netto;

diritto al riporto delle perdite fiscali di esercizio.

Istruzioni “per l’uso”

Criteri di ricostruzione delle riserve

a) riserve in sospensione assoluta (art 172 comma 5 del DPR n. 917/1986) la ricostruzione (in mancanza della quale scatta materia imponibile per la società risultante o incorporante) va fatta valere prioritariamente sull’eventuale avanzo di fusione, in seconda battuta, sulle riserve libere e in caso di in capienza delle stesse è possibile vincolare in tutto o in parte il capitale sociale della società incorporante o risultante.

b) le riserve a sospensione moderata ( nel caso cioè di pagamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili d’impresa) devono essere ricostituite se e nella misura in cui vi sia avanzo di fusione ovvero via sia stato un aumento del capitale sociale superiore a quello delle partecipanti al netto delle azioni già possedute dalle stesse.

Ciò che residua sarà al servizio delle riserve diverse da ricostituire proporzionalmente e con il regime fiscale originario.

Questa particolare metodologia è finalizzata ad evitare “salti di imposta”.

Criteri di riporto delle perdite

NB sono previsti limiti al diritto di riporto delle perdite fiscali conseguite in periodi antecedenti l’operazione ( art 172 comma 7 del DPR n. 917/1986) al fine di evitare utilizzi elusivi della fusione.

le perdite antecedenti la fusione sono riportabili per la parte che non eccede l’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o se inferiore dalla situazione ex art. 2501-quater senza tenere conto dei versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione;

In secondo luogo occorre verificare il conto economico della società le cui perdite sono riportabili relativo all’esercizio precedente la fusione. In particolare il livello di ricavi e proventi e l’ ammontare minimo di spese di lavoro, non devono essere inferiori al 40% dei corrispondenti importi ottenuti dalla media degli ultimi due esercizi precedenti;

le perdite pregresse non sono deducibili fino a concorrenza dell’ammontare complessivo della svalutazione effettuata dalla società (incorporante o altra societá che partecipa alla fusione) che ha detenuto la partecipazione.

Quindi le società partecipanti alla fusione:

dovranno determinare un proprio risultato di periodo relativo all’intervallo temporale che intercorre tra l’inizio del periodo di imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione;

l’eventuale perdita sarà assoggettata, insieme alle perdite fiscali pregresse del soggetto partecipante, alle disposizioni di cui all’art. 172, comma 7 del TUIR.

Attenzione a due ulteriori aspetti fiscali fondamentali :

riporto delle eccedenze di interessi passivi non dedotti

I limiti previsti per il riporto delle perdite fiscali si applicano anche al diritto di riporto degli interessi passivi non dedotti nel periodo di imposta di competenza in quanto eccedenti la soglia di cui all’art. 96 del TUIR. ( limite é pari al 30% del R. O. L risultato operativo lordo)

riconoscimento del disavanzo di fusione

La società risultante o incorporante ha la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ed IRAP al fine di ottenere il riconoscimento dei maggiori valori contabili iscritti per applicazione del disavanzo di fusione ( a prescindere che si tratti di disavanzo da annullamento o da con cambio)

L’opzione puó essere esercitata:

nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale ‘operazione é stata effettuata;

nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo successivo (termine ultimo).

Aliquote a scaglioni:

12% maggiori valori sino a 5 milioni di euro;

14% maggiori valori tra 5 e 10 milioni di euro;

16% maggiori valori oltre 10 milioni di euro

L’imposta deve essere versata in tre rate annuali:

30% prima rata;

40% seconda rata;

30% terza rata.

NB In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello di opzione, il costo fiscale é ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata é scomputata dall’imposta sui redditi.

Il focus sulla neutralità fiscale della fusione conduce in sintesi ai seguenti principi:

la fusione non genera realizzo né distribuzione delle plusvalenze latenti nei patrimoni delle società incorporate o fuse;

sono altresì irrilevanti i plusvalori e minusvalori iscritti nelle situazioni patrimoniali di cui all’art. 2501-ter cioè gli stessi non costituiscono materia imponibile indipendentemente dai valori civilistici;

la neutralità fiscale rileva anche in capo ai soci delle società fuse o incorporate per i quali il concambio non costituisce realizzo;

l’avanzo o il disavanzo è irrilevante nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante.

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