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lunedì 15 Aprile 2024

Decreto Sostegni ter e bonus edilizi

Il nuovo decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio  introduce nuove misure a sostegno degli operatori economici e delle imprese, colpite dagli effetti della pandemia da Covid 19, ma anche una novità non gradita ai professionisti del settore edilizio: la stretta sulla cessione dei bonus fiscali.

Il divieto di cessione multipla dei crediti fiscali. Cosa cambia dal 7 febbraio?

Il divieto è posto dall’articolo 28 del decreto e riguarda i bonus edilizi (ex articolo 121 del D. L. N. 34/2020) e i bonus anti Covid (ex articolo 122 del D. L. N. 34/2020:

–       i bonus casa (superbonus 110%, ristrutturazione, ecobonus, facciate, abbattimento delle barriere architettoniche);

–       il bonus sanificazione ambienti di lavoro;

–       il bonus acquisto DPI;

–       il bonus affitto.

 

A partire dal 7 febbraio 2022 tali bonus fiscali potranno essere ceduti solo una volta. Quindi:

–       i beneficiari della detrazione per Superbonus, Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Sisma Bonus e Bonus facciate, potranno cedere il credito ad altri soggetti, anche banche, ma questi ultimi non avranno la possibilità di ulteriore cessione;

–       i fornitori che eseguono i lavori e applicano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo ad altri soggetti che però non potranno cederlo a loro volta.

 

Come comportarsi sino al 7 febbraio?

Il consiglio è sfruttare il comma 2 dell’articolo 28 del decreto. La norma prevede che i crediti che alla data del 7 febbraio sono stati già oggetto di una cessione del credito o dello sconto in fattura potranno essere ceduti solo un’altra volta ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari compresi.

In termini pratici è opportuno cedere il credito prima del 7 febbraio. Stando alla norma citata, chi effettua la cessione entro tale data avrà un credito di maggior valore.

Perché? Un credito d’imposta ceduto prima del 7 febbraio è ulteriormente trasferibile. Viste le nuove regole in vigore, è conveniente comunicare la cessione del credito o sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate entro il 7 febbraio (anche se la scadenza per l’invio delle comunicazioni cessione del credito o sconto in fattura è il 6 marzo 2022).

Il credito ceduto dopo il 7 febbraio, invece, non potrà essere ceduto di nuovo, potrà solo essere portato in detrazione.

 

I dubbi del settore edilizio

Il Sostegni ter ha come obiettivo arginare le frodi e il riciclaggio di milioni di euro in crediti d’imposta.

La possibilità di cedere il credito spettante ha agevolato coloro che non avrebbero avuto, al momento di inizio lavori, un budget sufficiente ma ha aperto la strada anche alle frodi già denunciate dall’Agenzia delle Entrate.

Il limite alle cessioni del credito limita le frodi ma a pagarne le conseguenze saranno le famiglie più bisognose, perché per le imprese sarà più difficile cedere i crediti.

Vietando i trasferimenti multipli, i crediti sono meno appetibili per le banche, e questo potrà causare l’aumento del costo della compravendita che si ripercuote sui cittadini sia nel caso di cessione diretta, sia in caso di sconto in fattura, perché le imprese possono comunque ribaltare la situazione sui contribuenti.

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