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venerdì 6 Dicembre 2024

Art. 106 D.L. 18/2020: Proroga approvazione bilanci Srl, Spa e Cooperative dal 30.04 al 30.06

In data 17 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L’art. 106 del decreto-legge contiene specifiche norme in materia di svolgimento delle assemblee di società. Il primo comma dice che in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, co. 2, e 2478-bis del Codice civile che prevedono la convocazione dell’assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, questa, data la situazione di estrema emergenza epidemiologica da COVID-19, è convocata entro 180 giorni.

In data 17 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L’art. 106 del decreto-legge contiene specifiche norme in materia di svolgimento delle assemblee di società. Il primo comma dice che in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, co. 2, e 2478-bis del Codice civile che prevedono la convocazione dell’assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, questa, data la situazione di estrema emergenza epidemiologica da COVID-19, è convocata entro 180 giorni.

Le società per azioni (S. P. A. ), le società in accomandita per azioni (S. A. P. A), le società a responsabilità limitata (S. R. L), le società cooperative e le mutue assicuratrici, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, possono prendere in considerazione l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza. Possono inoltre contemplare che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi del diritto di voto senza che si trovino il presidente, il segretario e il notaio nel medesimo luogo.

Le società a responsabilità limitata, inoltre, possono consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Per quanto riguarda le società con azioni quotate, queste possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-undicies del decreto legislativo 58/1998 anche nel caso in cui lo statuto disponga diversamente. Quindi, secondo quanto riportato dal menzionato articolo:” Le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. ” Oltre a ciò, tali società possono prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea di svolga solo ed esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale possono essere conferite deleghe o subdeleghe.

Le disposizioni dell’art. 106 si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19.

Quindi la convocazione dell’assemblea è rimandata al 30 giugno 2020, l’approvazione del bilancio al 30 agosto 2020 e il deposito del bilancio deve essere effettuato entro il 30 settembre 2020.

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