Ogni trimestre si ripresenta l’opportunità, per le imprese di trasporto merci e persone, di recuperare parte delle accise pagate sul gasolio utilizzato per l’autotrazione. Un beneficio fiscale concreto, pensato per sostenere economicamente un settore strategico e spesso colpito dai rincari dei carburanti. Anche per il 3° trimestre 2025 (luglio – settembre) è possibile richiedere il rimborso accise sul gasolio, ma attenzione: la scadenza è fissata al 31 ottobre 2025.
Sommario
Chi può accedere all’agevolazione? Qual è l’importo riconosciuto? E soprattutto, quali sono le modalità pratiche per compilare e inviare la dichiarazione?
In questo articolo analizzeremo passo dopo passo le regole aggiornate, i documenti richiesti, i criteri di ammissibilità e le modalità di fruizione del credito, anche in compensazione tramite F24.
Approfondiremo anche le ultime novità normative e le circolari dell’Agenzia delle Dogane che chiariscono alcuni aspetti tecnici, spesso causa di errori o ritardi nelle istanze. Infine, vedremo perché conviene non rimandare l’invio della dichiarazione e come trasformare questo adempimento in un’opportunità di risparmio fiscale legale e ricorrente.
Scadenza 31 ottobre 2025
Il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione relativo al terzo trimestre 2025 (1° luglio – 30 settembre) è un’opportunità fiscale concreta per le imprese di trasporto. Come stabilito dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, le aziende possono recuperare parte delle accise versate, a condizione che presentino la dichiarazione telematica all’Agenzia delle Dogane nel periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre 2025. A confermare la finestra temporale è la Nota n. 0611759 del 26 settembre 2025, emanata proprio dalle Dogane, che disciplina tempi, modalità e riferimenti normativi per la fruizione del beneficio.
A fronte di un aumento dell’accisa ordinaria sul gasolio – introdotto con il Decreto interministeriale del 14 maggio 2025 e operativo dal 15 maggio 2025 – che ha portato l’aliquota da 617,40 a 632,40 euro per 1.000 litri, la misura rappresenta una forma di compensazione fiscale strategica per contenere l’impatto economico dell’incremento. Tuttavia, l’agevolazione non è automatica: è necessario rispettare criteri tecnici e presentare l’istanza nei tempi previsti.
Va sottolineato che l’aumento dell’accisa non coinvolge direttamente gli autotrasportatori, che continuano a beneficiare dell’aliquota agevolata di 403,22 euro per 1.000 litri, prevista per i soggetti ammessi ai rimborsi. Ciononostante, l’importo del rimborso varia in base al tipo di carburante utilizzato (tradizionale o HVO) e all’accisa effettivamente pagata all’immissione in consumo.
Chi ha diritto al rimborso accise gasolio
Non tutte le imprese possono accedere al rimborso delle accise sul gasolio: la norma individua in modo preciso i soggetti beneficiari, in base al tipo di attività svolta e alla conformità ai requisiti previsti dalla legge. Per il periodo 1° luglio – 30 settembre 2025, il credito di accisa spetta a tre categorie principali:
1. Imprese di trasporto merci su strada
Rientrano tra i beneficiari:
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Le persone fisiche o giuridiche iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
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Le imprese in conto proprio, munite di licenza di esercizio e iscritte all’elenco speciale previsto per tali soggetti;
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Le imprese estere (con sede in uno Stato membro UE) che soddisfano i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria per l’attività di trasporto merci su strada.
Un requisito tecnico da non sottovalutare: il beneficio si applica solo ai veicoli con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, escludendo quindi furgoni leggeri o mezzi al di sotto di questa soglia.
2. Imprese ed enti che svolgono trasporto persone
Tra i beneficiari ci sono anche:
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Gli enti pubblici o imprese locali che effettuano servizi di trasporto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 422/1997 e dalle relative leggi regionali;
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Le imprese che svolgono autoservizi interregionali statali (D.Lgs. 285/2005);
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Le aziende di trasporto pubblico locale o regionale;
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Le imprese che effettuano servizi regolari in ambito comunitario, secondo il Regolamento (CE) 1073/2009.
3. Imprese esercenti trasporti a fune
Anche gli enti pubblici o imprese che svolgono servizi di trasporto a fune in ambito pubblico (funivie, cabinovie, seggiovie) rientrano tra i soggetti ammessi al beneficio.
L’accesso al rimborso, dunque, è strettamente legato alla regolarità dell’attività di trasporto, sia sotto il profilo normativo che tecnico. Un controllo accurato della documentazione è fondamentale per evitare rigetti o contestazioni da parte dell’Agenzia delle Dogane.

Come presentare la dichiarazione
Per ottenere il rimborso delle accise sul gasolio relative al 3° trimestre 2025, è fondamentale seguire con attenzione le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Dogane.
La dichiarazione va presentata entro il 31 ottobre 2025, utilizzando i canali messi a disposizione sul sito ufficiale dell’Agenzia (www.adm.gov.it). Nella sezione dedicata a “Accise – Prodotti energetici – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2025”, è già disponibile il software aggiornato per la compilazione e stampa del file “.dic”, necessario per completare l’istanza.
Presentazione tramite Servizio Telematico Doganale (EDI)
Per le imprese abilitate, la via principale è l’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., che garantisce una trasmissione rapida e tracciabile. Le modalità tecniche sono indicate nel paragrafo V della Circolare n. 11/2025.
Presentazione tramite PEC
In alternativa, per chi non utilizza il canale E.D.I., la dichiarazione può essere inviata via PEC all’Ufficio delle Dogane competente per territorio. In questo caso, occorre:
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compilare e firmare la dichiarazione ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000;
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allegare il file “.dic” generato dal software;
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seguire le regole tecniche indicate nella Circolare n. 11/2025 del 26 maggio 2025.
Invio cartaceo (soluzione residuale)
Solo in casi eccezionali, in assenza di PEC, è possibile trasmettere la dichiarazione in formato cartaceo, allegando il file digitale su CD-ROM, DVD o chiavetta USB. I modelli sono disponibili in formato .xlsx e .ods.
A quale Ufficio delle Dogane inviare la dichiarazione?
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Per imprese italiane: l’ufficio competente è quello relativo alla sede operativa o legale.
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Per imprese UE con obblighi fiscali in Italia: si fa riferimento alla sede di rappresentanza.
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Per imprese UE senza obblighi fiscali in Italia: si segue la tabella Stato per Stato (vedi Nota 34315/RU del 28 gennaio 2020).
L’Agenzia mette a disposizione anche un elenco aggiornato degli uffici doganali per facilitare l’individuazione di quello corretto. È importante inviare la dichiarazione all’ufficio giusto per evitare rigetti o ritardi.
Importi rimborsabili e aliquote
L’importo effettivamente rimborsabile per il gasolio consumato tra luglio e settembre 2025 dipende dalla tipologia di carburante utilizzato e dalla conformità ai requisiti ambientali stabiliti dalla normativa europea.
L’Agenzia delle Dogane, con i calcoli aggiornati all’aumento dell’accisa introdotto dal D.Lgs. 43/2025, ha definito due importi di rimborso distinti:
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€ 229,18 per 1.000 litri: applicabile ai consumi di gasolio tradizionale oppure di HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) non certificato secondo i criteri di sostenibilità previsti dalla Direttiva UE 2018/2001.
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€ 214,18 per 1.000 litri: spettante nel caso in cui l’HVO utilizzato sia conforme ai requisiti ambientali, oppure in assenza di informazioni complete da parte del fornitore.
Il calcolo nasce dalla differenza tra:
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l’accisa agevolata per il gasolio commerciale (403,22 €/1.000 litri),
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e l’accisa effettiva gravante sul carburante, che può essere 632,40 €/1.000 litri (gasolio standard) o 617,40 €/1.000 litri (HVO certificato o considerato tale per mancanza di dati).
Problemi pratici nella distinzione dei carburanti HVO
Uno degli aspetti più critici, sollevato anche dalle associazioni di categoria, riguarda la difficoltà di identificare con certezza il tipo di HVO acquistato. La documentazione fornita dai distributori non è sempre chiara, e ciò può generare incertezze nel calcolo del rimborso.
Per evitare errori e tutelare il contribuente, l’ADM ha stabilito che, in assenza di prove certe sulla sostenibilità del carburante, si applica l’aliquota più favorevole (617,40 €/1.000 litri). Questa misura ha l’obiettivo di garantire uniformità di trattamento e ridurre il rischio di rigetti o sanzioni in caso di controlli.

Compensazione o rimborso diretto
Una volta presentata regolarmente la dichiarazione, e accertata la spettanza del beneficio, le imprese di autotrasporto possono fruire del credito spettante per il rimborso accise secondo due diverse modalità, entrambe previste dalla normativa vigente. La scelta della modalità di fruizione va indicata direttamente nella dichiarazione inviata all’Ufficio delle Dogane.
1. Compensazione tramite modello F24
La modalità più diffusa e immediata è quella della compensazione del credito tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 6740. Questo codice è stato introdotto e disciplinato con la nota RU-57015 del 14 maggio 2015 e deve essere utilizzato per portare in compensazione i crediti maturati per il rimborso delle accise sul gasolio.
Un aspetto importante da sottolineare è che tale credito può essere compensato anche se l’importo annuo complessivo dei crediti d’imposta supera i 250.000 euro, limite normalmente previsto per altri tipi di agevolazioni. Tuttavia, sarà comunque necessario inserire il relativo importo nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
2. Richiesta di rimborso in denaro
In alternativa, le imprese possono richiedere il rimborso diretto in denaro, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277. In questo caso, il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato nella domanda. Se il conto corrente è aperto in un Paese dell’Unione Monetaria Europea, è necessario fornire anche il codice BIC e l’IBAN corretti, al fine di garantire la corretta esecuzione del pagamento.
Questa opzione può risultare vantaggiosa per quelle imprese che non hanno crediti da compensare o preferiscono disporre di liquidità immediata.
Utilizzo dei crediti pregressi e novità operative
Oltre alla gestione dei rimborsi per il 3° trimestre 2025, le imprese devono monitorare attentamente anche i crediti maturati nei trimestri precedenti, per non rischiare di perdere il diritto al beneficio. In particolare, per i consumi relativi al secondo trimestre 2025, il credito potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24 fino al 31 dicembre 2026.
Superata tale data, il credito non utilizzato potrà comunque essere richiesto a rimborso in denaro, ma solo presentando apposita istanza entro il 30 giugno 2027, come previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000. È quindi essenziale che le imprese tengano traccia dei crediti ancora in essere e rispettino le scadenze per non incorrere in decadenze.
Novità per gli uffici ADM Emilia-Romagna e Marche
Con la Determinazione Direttoriale n. 233570 del 17 aprile 2025, è stata inoltre ufficializzata l’attivazione, dal 1° maggio 2025, di nuovi uffici locali ADM nelle regioni Emilia-Romagna e Marche, che ora operano sotto la Direzione Territoriale ADM regionale.
Gli uffici attivi sono:
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Uffici ADM Emilia: Emilia 1, Emilia 2, Emilia 3, Emilia 4
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Uffici ADM Romagna: Romagna 1, Romagna 2
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Uffici ADM Marche: Marche 1, Marche 2
Per tutti i trasportatori operanti nei territori di competenza di questi uffici, non sarà più possibile, dal 1° maggio 2025, inviare dichiarazioni utilizzando i vecchi codici ufficio.
Chi presenta istanze riferite a trimestri ancora validi, dovrà assicurarsi di:
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utilizzare i software aggiornati per autotrasportatori disponibili sul sito ADM;
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oppure predisporre le dichiarazioni manualmente secondo i nuovi tracciati record, scaricabili dal portale a partire dalla stessa data.
La legenda aggiornata dei codici degli uffici è consultabile nel file “Tracciato Record.xlsx”, anch’esso disponibile online. Nulla cambia, invece, per le dichiarazioni già trasmesse prima del 1° maggio 2025, che restano valide.
Aspetti e vantaggi fiscali
Il rimborso delle accise sul gasolio non rappresenta soltanto un recupero di costo per le imprese di trasporto, ma è anche un efficace strumento di ottimizzazione fiscale. Si tratta infatti di un credito d’imposta riconosciuto legalmente, che può essere utilizzato per compensare altri tributi (IVA, IRAP, INPS, INAIL, ecc.), con vantaggi diretti sulla liquidità aziendale.
A differenza di altri crediti d’imposta soggetti a plafond, quello relativo al gasolio per autotrazione – ai sensi dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995 – non è soggetto al limite dei 250.000 euro annui, purché venga correttamente indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Questo significa che le grandi flotte aziendali possono accumulare crediti anche significativi senza incorrere in limitazioni.
Un credito “sicuro” e ricorrente
Dal punto di vista fiscale, si tratta di un credito:
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tracciabile e documentato, grazie ai registri dei consumi e alle fatture di acquisto carburante;
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non soggetto ad autorizzazione preventiva;
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costantemente rinnovato ogni trimestre, il che lo rende programmabile a livello di gestione finanziaria.
Inoltre, per chi sceglie la richiesta di rimborso in denaro, l’importo riconosciuto non costituisce reddito imponibile, in quanto restituisce un’imposta già versata in eccesso. Questo lo rende neutro fiscalmente, ma altamente vantaggioso in termini di cash flow.
Infine, in contabilità, il credito può essere iscritto tra le attività per imposte anticipate o crediti verso l’erario, migliorando in alcuni casi anche gli indici di bilancio e il rating bancario.
Consigli pratici
La procedura per ottenere il rimborso delle accise sul gasolio, pur essendo formalizzata e supportata da software ufficiali, presenta numerose insidie burocratiche e tecniche che possono portare al rigetto dell’istanza o, peggio, a sanzioni in caso di controlli successivi. Ecco i principali errori riscontrati negli invii telematici e cartacei, e i modi per evitarli.
1. Errore nella scelta del codice ufficio competente
Con l’attivazione dei nuovi Uffici ADM (soprattutto in Emilia-Romagna e Marche), molte imprese continuano a usare i vecchi codici ufficio, rendendo le dichiarazioni irricevibili. È fondamentale scaricare sempre l’ultima versione del file “Tracciato Record.xlsx”, che contiene la legenda aggiornata dei codici.
2. Compilazione errata del file .dic
Il file “.dic” è generato dal software ADM e rappresenta la versione digitale della dichiarazione. Tuttavia, errori come dati anagrafici incompleti, targhe non aggiornate, o carburanti non dichiarati correttamente, portano a errori di sistema o rigetto da parte dell’Ufficio. Verifica sempre la coerenza tra documentazione cartacea, file elettronico e registri carburante.
3. Mancata indicazione della modalità di fruizione del credito
Uno degli errori più banali ma frequenti è non specificare se il credito sarà usato in compensazione o richiesto a rimborso. Questa omissione può rallentare l’istruttoria o bloccare l’iter di accreditamento.
4. Fatture carburante non coerenti con i consumi dichiarati
Le quantità dichiarate devono essere supportate da documentazione fiscale (fatture elettroniche) e registrazioni coerenti. Eventuali discrepanze tra il consumo dichiarato e i litri acquistati possono generare anomalie e attivare controlli da parte dell’Agenzia delle Dogane.
5. Utilizzo di software obsoleti o tracciati superati
Molte imprese utilizzano ancora vecchie versioni del software ADM o tracciati non aggiornati. Ogni trimestre può prevedere aggiornamenti tecnici, pertanto è necessario scaricare sempre la versione più recente disponibile sul sito ufficiale.
Conclusione
Il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione relativo al terzo trimestre 2025 è un’opportunità concreta per le imprese di trasporto che vogliono recuperare liquidità, alleggerire il carico fiscale e ottimizzare la gestione finanziaria.
Tuttavia, per fruire correttamente del beneficio, è indispensabile:
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rispettare le scadenze (entro il 31 ottobre 2025),
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presentare la dichiarazione con i tracciati aggiornati,
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e indicare correttamente i dati fiscali e tecnici, evitando gli errori più comuni.
In un contesto di caro carburanti, pressione fiscale e transizione ecologica, il rimborso accise rappresenta una leva di competitività e un aiuto strutturale per le aziende del settore, a condizione che si conoscano e si applichino correttamente le regole. Affidarsi a un professionista o a un consulente esperto in materia doganale e fiscale può fare la differenza.
Approfittare di questa misura significa non solo risparmiare sulle imposte, ma anche valorizzare ogni litro di gasolio acquistato, in un’ottica di efficienza e sostenibilità.

