Negli ultimi mesi, una delle questioni più dibattute nel settore farmaceutico riguarda il trattamento IVA applicabile alla nuova remunerazione delle farmacie introdotta in via sperimentale dal 1° marzo 2021. Un tema di grande rilevanza, che tocca non solo i titolari di farmacia, ma anche consulenti fiscali e operatori del settore sanitario pubblico e privato. Con la risposta a interpello n. 133 del 27 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito all’assoggettamento a IVA dei compensi riconosciuti alle farmacie per la distribuzione dei farmaci rimborsati dal SSN.
Sommario
L’articolo che segue analizza in modo approfondito i contenuti della risposta dell’Agenzia, ne evidenzia l’impatto operativo e fiscale e offre una guida concreta per affrontare correttamente l’emissione delle fatture e la gestione contabile della nuova remunerazione. Scopriremo perché la remunerazione deve essere soggetta a IVA, cosa cambia rispetto al passato e quali sono gli adempimenti da rispettare per evitare sanzioni o errori formali.
Quadro normativo IVA
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 133 del 27 maggio 2024, interviene per chiarire un punto fondamentale: l’assoggettamento a IVA della remunerazione spettante alle farmacie per la dispensazione di farmaci in regime di Servizio Sanitario Nazionale (SSN). In risposta al quesito presentato da un’Associazione di categoria, l’Agenzia ha ribadito che per rientrare nell’ambito di applicazione dell’IVA, è necessario il rispetto dei tre presupposti previsti dall’art. 1 del DPR 633/1972: soggettivo, oggettivo e territoriale.
In particolare, si sofferma sul presupposto oggettivo, chiarendo che la nuova remunerazione introdotta dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 225-227, L. 213/2023) rappresenta un corrispettivo economico effettivo per la cessione onerosa di beni (i farmaci) al SSN. Tale corrispettivo, pertanto, rientra pienamente nel campo IVA, come previsto sia dal diritto nazionale (art. 2 del DPR 633/1972) che da quello europeo (artt. 2 e 73 della Direttiva IVA 2006/112/CE).
Non si tratta, dunque, di un contributo o di un’indennità sganciata da un servizio, ma di una transazione sinallagmatica tra la farmacia e il SSN, in cui la remunerazione è strettamente legata alla dispensazione del farmaco. Inoltre, le somme percepite rientrano nella base imponibile IVA, come previsto dall’art. 13 del decreto IVA, e sono assoggettate all’aliquota ridotta del 10%, ai sensi dell’art. 114, Tabella A, parte III, per i medicinali destinati all’uso umano.
Trattamento fiscale
La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi da 225 a 227, Legge n. 213/2023), ha riformulato il sistema di remunerazione delle farmacie convenzionate con il SSN, con decorrenza dal 1° marzo 2024, introducendo una struttura mista fissa e variabile.
In particolare, la nuova remunerazione si articola in tre componenti principali:
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Quota variabile pari al 6% del prezzo al pubblico del farmaco, al netto dell’IVA;
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Quote fisse distinte in base al prezzo del medicinale, per assicurare una remunerazione minima anche sui farmaci a basso costo;
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Quota aggiuntiva per ogni confezione di farmaco presente nelle liste di trasparenza, al fine di incentivare la distribuzione dei medicinali equivalenti.
Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, tutte queste componenti costituiscono corrispettivi diretti per la cessione dei medicinali al SSN. Pertanto, non si tratta di sovvenzioni o contributi pubblici fuori campo IVA, ma di compensi direttamente connessi alla prestazione economica, soggetti a imposizione. L’intero importo percepito dalla farmacia, quindi, rientra nella base imponibile ai fini IVA, da assoggettare all’aliquota agevolata del 10%, applicabile ai farmaci destinati all’uso umano e veterinario.
Anche le quote fisse supplementari riconosciute alle farmacie con un basso fatturato SSN, pur se legate a criteri soggettivi, sono considerate parte integrante del corrispettivo, poiché incidono direttamente sul valore della cessione dei farmaci e non costituiscono contributi autonomi.
L’analisi dell’ADE
Uno dei punti centrali affrontati nella risposta dell’Agenzia delle Entrate riguarda la natura giuridica del rapporto tra le farmacie e il Servizio Sanitario Nazionale. Affinché un’operazione sia imponibile ai fini IVA, è necessario che esista un rapporto sinallagmatico, ovvero uno scambio bilaterale tra due soggetti in cui il pagamento rappresenta la controprestazione per un bene o un servizio ricevuto. Questo principio, già espresso più volte dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è stato ribadito anche in questo caso.
La nuova remunerazione delle farmacie, pur articolata in quote fisse e variabili, rappresenta il compenso diretto per un’attività commerciale concreta: la dispensazione di farmaci rimborsati dal SSN. Di conseguenza, l’intero meccanismo retributivo rientra tra le operazioni imponibili, in quanto si basa su un obbligo contrattuale tra le parti, con prestazione e controprestazione chiaramente identificabili.
L’Agenzia ha escluso che si tratti di contributi erogati a titolo di sussidio o indennizzo, evidenziando che l’intera somma corrisposta è funzionale alla cessione del farmaco e dunque va fatturata con IVA al 10%. Questo chiarimento evita interpretazioni difformi tra le farmacie e promuove un’applicazione uniforme sul territorio nazionale, scongiurando il rischio di sanzioni o contestazioni legate a un errato inquadramento fiscale della remunerazione.
Adempimenti contabili
Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, le farmacie convenzionate con il SSN sono chiamate ad adeguare le proprie pratiche contabili per gestire correttamente la nuova remunerazione introdotta dal 1° marzo 2024. Il primo adempimento fondamentale riguarda l’emissione della fattura: le somme percepite – sia fisse che variabili – devono essere fatturate in maniera distinta, evidenziando la base imponibile e l’aliquota IVA applicata, pari al 10%.
Trattandosi di operazioni rilevanti ai fini IVA, è necessario che ogni farmacia proceda alla registrazione sistematica delle fatture emesse, con particolare attenzione al periodo di competenza e all’esigibilità dell’imposta. L’intera remunerazione rappresenta il corrispettivo di una cessione di beni, e come tale deve essere trattata fiscalmente in coerenza con le regole generali di cui al DPR 633/1972.
Inoltre, è consigliabile per le farmacie aggiornare i propri sistemi gestionali e software di fatturazione, affinché siano in grado di distinguere con precisione le diverse componenti della remunerazione (quota variabile, quota fissa, quota per trasparenza, quote aggiuntive per basso fatturato) e di applicare correttamente l’IVA in base alla natura del bene ceduto.
L’adozione di una procedura uniforme e trasparente non solo riduce il rischio di errori e sanzioni, ma consente anche un monitoraggio più efficiente della redditività legata alla dispensazione dei farmaci in convenzione. Inoltre, questa chiarezza contabile è fondamentale anche in sede di verifiche fiscali e per la corretta compilazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Effetti economici e fiscali della riforma
La riforma del sistema di remunerazione, se da un lato punta a garantire una maggiore sostenibilità economica alle farmacie, soprattutto nei confronti dei farmaci a basso costo, dall’altro introduce una serie di implicazioni fiscali non trascurabili. In particolare, l’inclusione dell’intera remunerazione nel campo di applicazione dell’IVA comporta una maggiore complessità gestionale, ma anche la possibilità di un migliore recupero dell’IVA a credito sulle spese sostenute.
Per le farmacie di piccole dimensioni, che in passato subivano un impatto economico negativo dalla vendita di farmaci rimborsati a prezzo contenuto, la presenza di quote fisse minime e compensi aggiuntivi legati al fatturato SSN rappresenta un segnale positivo. Tuttavia, l’assoggettamento integrale all’IVA implica una maggiore attenzione nella gestione dei flussi finanziari, specialmente in relazione alla tempistica dei pagamenti da parte delle ASL e agli eventuali ritardi nell’incasso dei rimborsi.
Un altro aspetto da considerare è l’effetto sull’imponibile fiscale complessivo: l’inclusione di queste nuove somme nella base imponibile IVA e, di riflesso, nei ricavi d’impresa, può incidere anche su altri obblighi tributari, come il calcolo delle imposte sui redditi e l’eventuale superamento delle soglie per il regime forfettario o per altri regimi agevolati.
In conclusione, sebbene la riforma porti con sé vantaggi economici e una maggiore coerenza nel trattamento fiscale delle operazioni, è essenziale che ogni farmacia, con il supporto del proprio commercialista, valuti attentamente l’impatto fiscale complessivo e adegui tempestivamente le proprie procedure amministrative e contabili.
Esempi pratici
Per comprendere in modo operativo l’impatto dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, può essere utile esaminare alcuni casi concreti di fatturazione della nuova remunerazione spettante alle farmacie. Supponiamo che una farmacia, nel mese di aprile 2025, abbia dispensato farmaci in convenzione SSN per un valore al pubblico pari a 10.000 euro (IVA inclusa).
1. Calcolo della quota variabile (6%)
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Prezzo al pubblico al netto IVA (aliquota 10%): 10.000 / 1,10 = 9.090,91 euro
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Quota variabile del 6%: 9.090,91 × 6% = 545,45 euro
2. Aggiunta delle quote fisse
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Supponiamo che la farmacia riceva:
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1.000 euro per quote fisse legate al prezzo dei farmaci
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300 euro come quota aggiuntiva per farmaci nelle liste di trasparenza
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200 euro come compenso aggiuntivo per basso fatturato SSN
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Totale corrispettivo della remunerazione = 545,45 + 1.000 + 300 + 200 = 2.045,45 euro
3. Applicazione dell’IVA
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Base imponibile: 2.045,45 euro
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IVA al 10%: 204,54 euro
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Totale da fatturare al SSN (Regione/ASL): 2.045,45 + 204,54 = 2.249,99 euro
Fattura tipo:
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Descrizione: Remunerazione farmaci SSN – aprile 2025
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Imponibile: 2.045,45 euro
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IVA 10%: 204,54 euro
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Totale: 2.249,99 euro
Questo esempio evidenzia quanto sia importante identificare correttamente tutte le componenti del corrispettivo, includerle nella base imponibile e applicare in modo coerente l’aliquota IVA ridotta. Errori in questa fase possono comportare sanzioni fiscali, recuperi d’imposta o difficoltà nella deduzione dell’IVA a credito.
Come adeguarsi
Alla luce dei chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, risulta evidente che l’applicazione dell’IVA alla nuova remunerazione delle farmacie non è un semplice adempimento formale, ma un cambiamento strutturale che coinvolge la gestione fiscale, amministrativa e strategica dell’attività farmaceutica. I titolari di farmacia, supportati dai propri consulenti fiscali, devono cogliere l’occasione per rivedere processi interni, aggiornare i software gestionali e valutare con attenzione l’impatto della nuova remunerazione sul bilancio aziendale.
Un primo passo fondamentale è garantire la corretta emissione della fattura elettronica per ogni periodo di riferimento, con l’indicazione precisa dell’aliquota IVA ridotta del 10% e delle singole componenti della remunerazione. È importante che anche i codici IVA siano aggiornati nei sistemi di contabilità, in modo da permettere una registrazione coerente e automatizzata dei flussi attivi.
Per i consulenti fiscali, la riforma rappresenta un’opportunità per ottimizzare la detrazione dell’IVA sugli acquisti effettuati dalle farmacie, tenendo conto che l’incremento del volume di operazioni imponibili può migliorare il pro-rata IVA complessivo. Allo stesso tempo, però, bisogna vigilare su eventuali ripercussioni sull’imposizione diretta, poiché l’incremento dei ricavi potrebbe portare al superamento di soglie fiscali rilevanti, ad esempio per il regime forfettario, per l’IRAP o per i contributi INPS.
Infine, è raccomandabile adottare un approccio consulenziale proattivo, che non si limiti al mero adempimento, ma che supporti il farmacista anche nelle scelte strategiche: dalla valutazione dei margini reali per farmaco, alla pianificazione fiscale, fino alla gestione delle relazioni con la pubblica amministrazione per eventuali rimborsi o verifiche.
Conclusione
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno definitivamente inquadrato la nuova remunerazione delle farmacie come un corrispettivo imponibile ai fini IVA, soggetto all’aliquota agevolata del 10%. Questo comporta l’obbligo, per ogni farmacia convenzionata con il SSN, di emettere regolarmente fattura, contabilizzare correttamente le somme percepite e aggiornare i propri strumenti contabili e informatici.
La riforma, se gestita con consapevolezza, può trasformarsi in una leva di efficienza fiscale: permette una maggiore detraibilità dell’IVA sugli acquisti, migliora la trasparenza dei rapporti economici con il sistema sanitario e offre anche nuove opportunità per l’analisi dei margini economici della dispensazione. Tuttavia, comporta anche nuove responsabilità operative, che richiedono formazione, aggiornamento e una stretta collaborazione con il proprio commercialista.
Il consiglio per tutte le farmacie è di non sottovalutare l’impatto di questi cambiamenti. È essenziale predisporre un monitoraggio periodico dei compensi, mantenere una documentazione fiscale impeccabile e, in caso di dubbi, ricorrere all’assistenza di professionisti esperti. Solo così sarà possibile evitare sanzioni, errori formali e criticità nei rapporti con l’amministrazione finanziaria.
Questa novità normativa rappresenta un’occasione per evolvere la gestione fiscale della farmacia verso una logica più professionale, consapevole e sostenibile. E, soprattutto, per trasformare un obbligo in un vantaggio competitivo.